CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18647/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale LuciaOdello, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con provvedimento del 7 gennaio 2026 il Tribunale di Genova, in funzionedi giudice del riesame, ha rigettato il ricorso proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] il quale era stato chiesto l’annullamento dell’ordinanza di custodia cautelare incarcere emessa dal Gip del Tribunale locale in relazione a plurimi episodi di cessionedi sostanza stupefacente (nove cessioni di droga del tipo cocaina/eroina che, divolta in volta, occultava all’interno del cavo orale).2. Avverso il provvedimento è stato proposto ricorso nell’interesse del Fallaffidato a due motivi.2.1. Con il primo si deduce l’erronea applicazione dell’art. 292, comma 2, lett.c) cod. proc. pen. con particolare riferimento alla insussistenza di una autonomavalutazione degli indizi e delle specifiche esigenze cautelari, tenuto anche conto deltempo trascorso della commissione del fatto. Lo stesso Tribunale del riesame hadato atto che il Gip si era limitato ad approntare una motivazione analoga per tuttigli indagati, limitandosi ad osservare che la posizione del ricorrente appariva deltutto sovrapponibile a quella degli altri stranieri che con lui si alternavano nello“spaccio di strada”. La motivazione è illogica e carente poiché non affronta i profilidi criticità dell’ordinanza genetica che erano stati segnalati dalla difesa e, in specie:la mancata valutazione del “tempo silente” (l’ultimo episodio risaliva al 2023), lascelta della misura più severa oltre che il concreto pericolo di fuga.2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la nullità dell’ordinanza conriferimento al mancato espletamento dell’interrogatorio preventivo previsto dall’art.291, comma 1-quater, cod. proc. pen., il vizio di motivazione con riferimento allaqualificazione giuridica dei fatti contestati nonché l’insussistenza di un concretopericolo di fuga ex art. 274 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.Il Tribunale per escludere che la novella legislativa trovasse applicazione nelcaso in esame ha affrontato due questioni: la correttezza dell’inquadramentogiuridico dei capi di imputazione (che non è posta in discussione) e la sussistenzadel pericolo di fuga di cui all’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., sull’unico,assorbente presupposto che la pena da irrogare all’esito del giudizio potrebbeessere superiore a due anni di reclusione, circostanza che di per sé non esaurisce lavalutazione spettante al giudice. In tesi difensiva non si rinvengono elementi da cuidesumere il pericolo di fuga avuto riguardo al tempo trascorso dalla commissionedei reati. Ove fosse stato effettuato l’interrogatorio preventivo sarebbe emerso cheil Fall è entrato in Italia da minore straniero non accompagnato, non è mai incorsoin alcuna violazione di legge e, dopo i fatti, non si era spostato da Genova.3. Il P.G. ha concluso per iscritto come in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità atteso che entrambi i motivicui è affidato reiterano pedissequamente le doglianze proposte con i motivi diriesame, affrontate in termini precisi dal Tribunale del riesame, che ha valutato glielementi addotti dalla difesa e ha dato compiutamente atto delle ragioni per le qualiha ritenuto sussistente il contestato pericolo di fuga.2. Quanto al primo motivo, afferente alla motivazione del provvedimentoimpugnato, al tema dell’adeguatezza della misura ed all’attualità delle esigenzecautelari, è opportuno ricordare che questa Corte di legittimità ha più volteaffermato che, in tema di motivazione delle ordinanze cautelari personali, laprescrizione della necessaria autonoma valutazione delle esigenze cautelari e deigravi indizi di colpevolezza, contenuta nell'art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc.pen., come modificato dalla legge n. 47 del 16 aprile 2015, è osservata anchequando l’ordinanza cautelare operi un richiamo, in tutto o in parte, ad altri atti delprocedimento, a condizione che il giudice, per ciascuna contestazione e posizione,svolga un effettivo vaglio degli elementi di fatto ritenuti decisivi, senza ricorrere aformule stereotipate, spiegandone la rilevanza ai fini dell'affermazione dei graviindizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari nel caso concreto. Tuttavia, inpresenza di posizioni analoghe o di imputazioni descrittive di fatti commessi conmodalità "seriali", non è necessario che il giudice ribadisca ogni volta le regole digiudizio alle quali si è ispirato, potendo ricorrere ad una valutazione cumulativa,purché, dal contesto del provvedimento, risulti evidente la ragione giustificativadella misura in relazione ai soggetti attinti ed agli addebiti, di volta in volta,considerati per essi sussistenti (Sez. 1, n. 30327 del 09/05/2025, Mandracchia, Rv.288341 – 01; Sez. 6, n. 30774 del 20/06/2018, Vizzì, Rv. 273658 – 01; Sez. 6, n.46792 del 11/09/2017, Hasani, Rv. 271507 – 01).Nel caso in esame il Tribunale ha dato atto che il gip, nell’ordinanza genetica haricostruito il quadro indiziario a carico del Fall sulla scorta delle immagini delletelecamere insistenti sulla pubblica via nel Comune di Genova, che lo hanno ripresomentre con sistematicità cedeva sostanza stupefacente ai vari acquirenti. Si trattadi addebiti, peraltro, ammessi dal ricorrente in sede di interrogatorio di garanzia.Quanto al profilo delle esigenze cautelari, si osserva che il Tribunale, purprendendo atto della motivazione “cumulativa” approntata dal gip, ha rilevato chela condizione del Fall era esattamente sovrapponibile a quella degli altri stranieriche con lui si alternavano nello spaccio di strada (sedicenti, irregolari sul territorioitaliano, privi di una lecita attività lavorativa oltre che di una stabile dimora) e haricostruito i numerosissimi episodi di cessione di stupefacente.E’ stata valorizzata, la pervicacia nella condotta, posta in essere con metodocollaudato e costante, rivelatore di una attività professionale e capillare, dato che lasostanza stupefacente veniva portata in strada contemporaneamente da piùsoggetti che, lungi dal farsi concorrenza, collaboravano tra loro, rendendoladisponibile al bisogno e garantendo, in qualunque momento, il rifornimentocontinuativo ai clienti.E’ stato posto l’accento sui precedenti penali annoverati dal ricorrente perresistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di indicare le generalità nonché quelli inmateria di stupefacente commessi nel 2018, 2019 e 2020. Da ciò si è inferital’esistenza di legami strutturati di collaborazione di significativo livello nel contestodell’attività di spaccio argomentando che «appena libero di autodeterminarsi hareiterato la condotta specifica a dimostrazione che tale pericolo risulta essereconcreto e attuale nonostante il tempo trascorso dai fatti oggi valutati».Così facendo è stato implicitamente valutato che lo iato temporale rispetto allacommissione dei fatti, tenuto conto del ritenuto pieno inserimento dell’odiernoricorrente in circuiti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti, non abbia incisosignificativamente sulla concretezza e sulla attualità del pericolo di reiterazione dianaloghe condotte delittuose.Sul punto questa Corte, in più occasioni, ha avuto modo di affermare che non ècensurabile, in sede di legittimità, il provvedimento che non motivi espressamentein relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suorigetto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della decisione (Sez. 4, n.5396 del 15/11/2022, dep. 2023, Lakrafy, Rv. 284096 – 01).3. Il secondo motivo è aspecifico, atteso che non si misura con l’ampiamotivazione del provvedimento impugnato.Quanto al tema dell’interrogatorio preventivo, il Tribunale ha argomentato cheil contraddittorio anticipato è escluso quando sussista taluna delle esigenzecautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. a) e b) cod. proc. pen. e ha condiviso gliargomenti spesi dal Gip in merito alla sussistenza del pericolo di fuga, peraltro,dopo avere effettuato, condivisibilmente, la prognosi di pena superiore a due anni.Ha rilevato, inoltre, che il procedimento ha riguardato 22 soggetti stranierisistematicità, nei pressi di un ristorante; che alcuni indagati che operavano nelmedesimo contesto, posti agli arresti domiciliari sono evasi e che per taluni di essil’ordinanza non è stata eseguita in quanto allontanatisi dal territorio. E’ stata,pertanto, desunta l’esistenza di una rete delinquenziale di sostegno che consente dispostarsi altrove per continuare lo smercio in altro luogo (v. nota 7).In proposito è stato affermato che il pericolo di fuga va ricostruito in linea conl’esegesi formatasi con l’art. 274, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. con riferimentoalla concretezza e all’attualità, requisiti che non comportano necessariamentel’esistenza di condotte materiali che rivelino l’inizio dell’allontanamento o esprimanofatti ad esso prodromici. E’ stato ritenuto sufficiente con giudizio prognosticoverificabile perché ancorato alla situazione di vita concreta del soggetto, alle suefrequentazioni, ai precedenti penali e alle pendenze giudiziarie l’esistenza di uneffettivo e prevedibile prossimo pericolo di allontanamento, tale da richiedere untempestivo intervento cautelare (Sez. 6, n. 48103 del 27/09/2018, Rv. 274220 –01; Sez. 5, n. 7270 del 06/07/2015, dep. 2016, Rv. 267135 – 01).Sotto tale profilo i motivi di ricorso sono aspecifici poiché non si misurano conla motivazione del provvedimento impugnato che, con riferimento al pericolo difuga, ha posto l’accento sulla mancanza di legami familiari del Fall sul territorionazionale evidenziando il suo stabile inserimento negli ambienti delinquenziali deditiallo spaccio di sostanze stupefacenti, ritenendolo dunque soggetto che possarendersi irreperibile anche solo spostandosi sul territorio nazionale per proseguire,altrove, la sua attività illecita (pag. 12 del provvedimento impugnato).Rispetto alla trama motivazionale del provvedimento impugnato che apparenon manifestamente illogica e coerente con le emergenze acquisite, il motivoreitera le medesime doglianze già spese contro l’ordinanza genetica, senzaargomentare criticamente in merito alle eventuali illogicità del percorsomotivazionale seguito dal Tribunale.In proposito occorre ricordare che l’insussistenza e, correlativamente, lasussistenza di esigenze cautelari ostative all'espletamento dell'interrogatoriopreventivo ex art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. è rilevabile in cassazionesolo se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge ovvero nellamancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo delprovvedimento impugnato. (Sez. 5, n. 40709 del 17/09/2025, Cambareri, Rv.289036 - 02).4. Alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att.cod. proc. pen.Così è deciso, 12/03/2026.La Consigliera est. Il PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]