CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 1982
Cassazione n. 48672/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/04/1982 avverso l'ordinanza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato infatti che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che [OSCURATO:PERSONA], sin dalla consumazione del primo reato (partecipazione ad associazione di stampo mafioso denominata clan '[OSCURATO:PERSONA]', commessa dall' 1 gennaio 2005 all'attualità), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (tentato omicidio in danno di [OSCURATO:PERSONA] commesso il 10 ottobre 2005), tenuto conto della mancata contestazione dell'aggravante del metodo mafioso per il secondo reato e del fatto che l'attentato ai danni del Buono era stato la conseguenza del fatto che la vittima (una volta arrestata per violazione della legge stupefacenti) aveva accusato l'odierno ricorrente del proprio arresto e, quindi, per la assenza di elementi a conferma della riconducibilità del tentato omicidio alle attività proprie del citato sodalizio criminale. In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Ritenuto, al riguardo, che è ipotizzabile la continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione mafiosa e i reati fine, a condizione che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. (Sez. 1, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020, Rv. 279430 - 01); Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembr