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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 17 febbraio 2022

Cassazione n. 24406/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e dunque per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata; lette le memorie trasmesse dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 febbraio 2022, la Corte di appello di Torino, in riforma della condanna inflitta il 14 settembre 2020 dal Tribunale di Torino alla pena di 4 mesi di reclusione ed euro 800 di multa, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, reato che era stato a lui ascritto per avere, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 309 del 1990, detenuto due sigarette contenenti sostanza stupefacente di tipo marijuana nonché, all'interno di una scatola di scarpe, grammi 44,88 lordi di sostanza stupefacente di tipo «inflorescenze di marijuana», non destinate al consumo personale (fatto accertato in Piossasco il 29 luglio 2020).

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, sollevando un unico motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione.

La Corte territoriale avrebbe travisato per omissione i dati probatori, non tenendo conto che, come emerge dai verbali di arresto e dai verbali di sequestro del 29 luglio 2020 e dal verbale di narcotest del 29 novembre 2012, sono stati rinvenuti, oltre ai 44,88 grammi e alle due sigarette di marijuana, anche strumenti per la preparazione e la suddivisione delle sostanze; il narcotest avrebbe certificato che si trattasse di marijuana e che vi erano messaggi nell'applicativo WhatsApp pacificamente dimostrativi dello svolgimento da parte dell'imputato di un'attività di cessione di stupefacenti.

Tali elementi sarebbero stati valutati dal Tribunale, mentre la Corte territoriale avrebbe dubitato della penale responsabilità dell'imputato mediante criteri di inferenza intrinsecamente inconsistenti ed ipotetici o attraverso dati irrilevanti, come la restituzione del denaro sequestrato legittimamente disposta dal giudice perché la condotta contestata era quella di «illecita detenzione» e non di vendita, o privi di concreti fondamenti, come la supposta diversità tra le sostanze analizzate con il narcotest e quelle sequestrate all'imputato.

3. Il 9, il 10 e 17 maggio 2022, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire memorie difensive e note di trattazione scritta, con cui ha chiesto di rigettare il ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata deve essere ritenuta immune da censure, in quanto ancorata agli elementi probatori acquisiti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato.

1. In via preliminare, occorre premettere che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272430), «il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva».

Su questa stessa falsariga, si è successivamente affermato (Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Rv. 275416-02) che, nel caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado, pur non potendosi configurare un obbligo di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., sussiste un obbligo di motivazione rafforzata, sicché può incidere negativamente sulla convalida della tenuta logica della decisione, una motivazione fondata sulla decisiva valorizzazione della assenza di una prova acquisibile (fattispecie in tema di truffa, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva fondato l'assoluzione dell'imputato, per assenza del dolo, sulla mancanza nel compendio probatorio di un documento comunque acquisibile attraverso l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria d'ufficio che competono al giudice di appello).

1.1. Tanto premesso, deve osservarsi che la Corte di appello, nel ribaltare il giudizio di colpevolezza operato in primo grado, ha assolto l'imputato con la formula perché il fatto non sussiste, ciò in quanto, in primo luogo, ha ritenuto che non vi fosse la prova che, oltre alle due sigarette di hashish rinvenute in dosso all'imputato, la cui natura è stata accertata con il narcotest, la sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato fosse della stessa natura delle due sigarette, rimarcando altresì che mancava la prova della capacità della sostanza stupefacente rinvenuta a produrre alterazioni psico-fisiche.

1.2. Deve però rilevarsi che tale affermazione è del tutto apodittica poiché sussisteva un principio di prova sulla natura stupefacente della sostanza per la descrizione effettuata dalla polizia giudiziaria - nella sentenza si fa riferimento ad inflorescenze - e per l'affermazione dell'imputato che ha comunque riconosciuto che le due sigarette in sequestro fossero delle «canne».

A fronte della richiesta dell'imputato di assoluzione e del principio di prova, la Corte di appello, ove avesse ritenuto non provata allo stato degli atti la qualità e quantità della sostanza rinvenuta, avrebbe dovuto procedere a perizia, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., norma applicabile anche nel giudizio abbreviato.

La giurisprudenza ha, infatti, affermato quanto ai limiti dell'esercizio del potere ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., l'integrazione probatoria disposta dal giudice in base a tale norma può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (cfr.in tal senso Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Rv. 280968; in motivazione, la Corte ha precisato che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria.

1.3. L'accertamento sulla sostanza rinvenuta si imponeva anche ai fini della legittimità della confisca; risulta infatti confermata la sentenza di primo grado quanto alla disposta confisca ed alla distruzione «dello stupefacente», di cui però ci si lamenta del mancato accertamento qualitativo e quantitativo.

2. Il vizio sussiste anche e soprattutto rispetto alla motivazione sulla destinazione a terzi della droga: il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha individuato i parametri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nel comma 1-bis, lett. a), dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente.

Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta.

Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute.

Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale.

2.1. Orbene, la motivazione della sentenza impugnata è del tutto apparente sul punto, perché la Corte territoriale non ha minimamente valutato le modalità dell'azione, per altro descritte nella prima parte della sentenza, da cui emerge l'esistenza di strumenti per la preparazione delle dosi, quali il bilancino di precisione, i due grinder, il taglierino ed il coltello a serramanico con frammenti di sostanza stupefacente, la pellicola trasparente, le confezioni di cartine e filtri.

Anche rispetto ai contenuti della messaggistica WhatsApp, valorizzati nella sentenza del Tribunale (pag. 2 e 3 della pronuncia di primo grado), in quanto rivelatrici dell'attività di spaccio posta in essere da Vinci, la Corte di appello si è limitata a sminuirne la valenza dimostrativa, senza tuttavia spiegare adeguatamente le ragioni della differente valutazione operata al riguardo.2.2.

Manifestamente illogica è inoltre la motivazione nella parte in cui attribuisce alla restituzione della somma di denaro valore probatorio favorevole, laddove all'imputato è contestata la sola condotta di detenzione.

3. Alla stregua di tali considerazioni, stante il palese difetto di motivazione rafforzata da parte dei giudici di secondo grado rispetto alle argomentazioni della sentenza di condanna, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA], nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e dunque per l'annullamento con rinvio della decisione impugnata; lette le memorie trasmesse dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia dell'imputato, che ha chiesto il rigetto del ricorso del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 febbraio 2022, la Corte di appello di Torino, in riforma della condanna inflitta il 14 settembre 2020 dal Tribunale di Torino alla pena di 4 mesi di reclusione ed euro 800 di multa, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990, reato che era stato a lui ascritto per avere, senza l'autorizzazione di cui all'art. 17 del d.P.R. n. 309 del 1990, detenuto due sigarette contenenti sostanza stupefacente di tipo marijuana nonché, all'interno di una scatola di scarpe, grammi 44,88 lordi di sostanza stupefacente di tipo «inflorescenze di marijuana», non destinate al consumo personale (fatto accertato in Piossasco il 29 luglio 2020). 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Torino, sollevando un unico motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione. La Corte territoriale avrebbe travisato per omissione i dati probatori, non tenendo conto che, come emerge dai verbali di arresto e dai verbali di sequestro del 29 luglio 2020 e dal verbale di narcotest del 29 novembre 2012, sono stati rinvenuti, oltre ai 44,88 grammi e alle due sigarette di marijuana, anche strumenti per la preparazione e la suddivisione delle sostanze; il narcotest avrebbe certificato che si trattasse di marijuana e che vi erano messaggi nell'applicativo WhatsApp pacificamente dimostrativi dello svolgimento da parte dell'imputato di un'attività di cessione di stupefacenti. Tali elementi sarebbero stati valutati dal Tribunale, mentre la Corte territoriale avrebbe dubitato della penale responsabilità dell'imputato mediante criteri di inferenza intrinsecamente inconsistenti ed ipotetici o attraverso dati irrilevanti, come la restituzione del denaro sequestrato legittimamente disposta dal giudice perché la condotta contestata era quella di «illecita detenzione» e non di vendita, o privi di concreti fondamenti, come la supposta diversità tra le sostanze analizzate con il narcotest e quelle sequestrate all'imputato. 3. Il 9, il 10 e 17 maggio 2022, il difensore dell'imputato ha fatto pervenire memorie difensive e note di trattazione scritta, con cui ha chiesto di rigettare il ricorso, rilevando che la motivazione della sentenza impugnata deve essere ritenuta immune da censure, in quanto ancorata agli elementi probatori acquisiti. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1. In via preliminare, occorre premettere che, secondo le Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272430), «il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva». Su questa stessa falsariga, si è successivamente affermato (Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Rv. 275416-02) che, nel caso di ribaltamento in appello della sentenza assolutoria di primo grado, pur non potendosi configurare un obbligo di rinnovazione istruttoria ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen., sussiste un obbligo di motivazione rafforzata, sicché può incidere negativamente sulla convalida della tenuta logica della decisione, una motivazione fondata sulla decisiva valorizzazione della assenza di una prova acquisibile (fattispecie in tema di truffa, in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione che aveva fondato l'assoluzione dell'imputato, per assenza del dolo, sulla mancanza nel compendio probatorio di un documento comunque acquisibile attraverso l'esercizio dei poteri di integrazione istruttoria d'ufficio che competono al giudice di appello). 1.1. Tanto premesso, deve osservarsi che la Corte di appello, nel ribaltare il giudizio di colpevolezza operato in primo grado, ha assolto l'imputato con la formula perché il fatto non sussiste, ciò in quanto, in primo luogo, ha ritenuto che non vi fosse la prova che, oltre alle due sigarette di hashish rinvenute in dosso all'imputato, la cui natura è stata accertata con il narcotest, la sostanza stupefacente rinvenuta presso l'abitazione dell'imputato fosse della stessa natura delle due sigarette, rimarcando altresì che mancava la prova della capacità della sostanza stupefacente rinvenuta a produrre alterazioni psico-fisiche. 1.2. Deve però rilevarsi che tale affermazione è del tutto apodittica poiché sussisteva un principio di prova sulla natura stupefacente della sostanza per la descrizione effettuata dalla polizia giudiziaria - nella sentenza si fa riferimento ad inflorescenze - e per l'affermazione dell'imputato che ha comunque riconosciuto che le due sigarette in sequestro fossero delle «canne». A fronte della richiesta dell'imputato di assoluzione e del principio di prova, la Corte di appello, ove avesse ritenuto non provata allo stato degli atti la qualità e quantità della sostanza rinvenuta, avrebbe dovuto procedere a perizia, ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen., norma applicabile anche nel giudizio abbreviato. La giurisprudenza ha, infatti, affermato quanto ai limiti dell'esercizio del potere ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., l'integrazione probatoria disposta dal giudice in base a tale norma può riguardare anche la ricostruzione storica del fatto e la sua attribuibilità all'imputato, atteso che gli unici limiti a cui è soggetto l'esercizio del relativo potere sono costituiti dalla necessità ai fini della decisione degli elementi di prova di cui viene ordinata l'assunzione e dal divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti (cfr.in tal senso Sez. 6, n. 17360 del 13/04/2021, Rv. 280968; in motivazione, la Corte ha precisato che la scelta unilaterale del rito alternativo da parte dell'imputato non può fondare alcuna aspettativa circa un preteso diritto ad essere giudicati sulla sola base degli atti disponibili al momento dell'ordinanza di ammissione del rito, essendo rimesso al giudice di valutare l'eventuale incompletezza delle indagini e la conseguente impossibilità di decidere allo stato degli atti, disponendo la necessaria integrazione istruttoria. 1.3. L'accertamento sulla sostanza rinvenuta si imponeva anche ai fini della legittimità della confisca; risulta infatti confermata la sentenza di primo grado quanto alla disposta confisca ed alla distruzione «dello stupefacente», di cui però ci si lamenta del mancato accertamento qualitativo e quantitativo. 2. Il vizio sussiste anche e soprattutto rispetto alla motivazione sulla destinazione a terzi della droga: il comma 1-bis dell'art. 75 del d.P.R. n. 309 del 1990 ha individuato i parametri, le circostanze di fatto - che rispecchiano gli indici elaborati dalla giurisprudenza nell'originario tessuto normativo e quelli già previsti nel comma 1-bis, lett. a), dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 nel testo dichiarato incostituzionale - per l'accertamento della destinazione ad uso esclusivamente personale della sostanza stupefacente. Tali parametri, al contrario, devono essere adoperati per escludere l'uso esclusivamente personale e quindi per determinare la rilevanza penale della condotta. Il primo parametro, sub a), è quello quantitativo: la quantità di sostanza stupefacente o psicotropa detenuta non deve essere superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute. Le altre circostanze di fatto indicate dalla norma sono relative alla modalità di presentazione delle sostanze stupefacenti o psicotrope, al peso lordo complessivo, al confezionamento frazionato; il giudice può prendere in esame poi le altre circostanze dell'azione, da cui risulti che le sostanze sono destinate ad un uso esclusivamente personale. 2.1. Orbene, la motivazione della sentenza impugnata è del tutto apparente sul punto, perché la Corte territoriale non ha minimamente valutato le modalità dell'azione, per altro descritte nella prima parte della sentenza, da cui emerge l'esistenza di strumenti per la preparazione delle dosi, quali il bilancino di precisione, i due grinder, il taglierino ed il coltello a serramanico con frammenti di sostanza stupefacente, la pellicola trasparente, le confezioni di cartine e filtri. Anche rispetto ai contenuti della messaggistica WhatsApp, valorizzati nella sentenza del Tribunale (pag. 2 e 3 della pronuncia di primo grado), in quanto rivelatrici dell'attività di spaccio posta in essere da Vinci, la Corte di appello si è limitata a sminuirne la valenza dimostrativa, senza tuttavia spiegare adeguatamente le ragioni della differente valutazione operata al riguardo.2.2. Manifestamente illogica è inoltre la motivazione nella parte in cui attribuisce alla restituzione della somma di denaro valore probatorio favorevole, laddove all'imputato è contestata la sola condotta di detenzione. 3. Alla stregua di tali considerazioni, stante il palese difetto di motivazione rafforzata da parte dei giudici di secondo grado rispetto alle argomentazioni della sentenza di condanna, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino. P.Q.M. Annulla la sentenza impu
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