Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2023

Cassazione n. 32532/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di NOVARA/dato avviso &le udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in ordine alla sentenza di patteggiarnento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Novara il 1° dicembre 2022, con la quale le è stata applicata la pena concordata di mesi 9 e giorni 10 di reclusione, in relazione a due episodi del reato ex art. 10 quater, comma 2, del d.

Igs. n. 74 del 2000, accertati rispettivamente il 21 luglio 2016 e il 21 aprile 2017 in Cerano: Considerato che il ricorso è inammissibile perché è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 2023 Il9lier7),(eztenspre [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di NOVARA/dato avviso &le udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta il mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. in ordine alla sentenza di patteggiarnento emessa dal G.U.P. del Tribunale di Novara il 1° dicembre 2022, con la quale le è stata applicata la pena concordata di mesi 9 e giorni 10 di reclusione, in relazione a due episodi del reato ex art. 10 quater, comma 2, del d. Igs. n. 74 del 2000, accertati rispettivamente il 21 luglio 2016 e il 21 aprile 2017 in Cerano: Considerato che il ricorso è inammissibile perché è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e non ravvisabili nel caso di specie; Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 2023 Il9lier7),(eztenspre [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32532/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris