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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 settembre 2021

Cassazione n. 04694/2022

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanisetta, ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e .0, [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati di minacce e lesioni.

Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione condizione di procedibilità, alla quantificazione della provvisionale e al trattamento sanzionatorio.

I ricorsi sono inammissibili.

Invero, le censure proposte, oltre ad essere pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono generiche in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato.

Quanto alla provvisionale, va ribadito il principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068; Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486).

All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in R à il 21 settembre 2021 Il Consigliere ore Il Presidente G

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/11/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] FATTO E [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanisetta, ha -per quanto qui di interesse- confermato la pronunzia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] e .0, [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati per i reati di minacce e lesioni. Avverso l'indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli imputati, denunziando violazione di legge e vizi motivazionali in relazione condizione di procedibilità, alla quantificazione della provvisionale e al trattamento sanzionatorio. I ricorsi sono inammissibili. Invero, le censure proposte, oltre ad essere pedissequamente reiterative di quelle oggetto dell'atto di appello, sono generiche in quanto manchevoli dell'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto d'impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato. Quanto alla provvisionale, va ribadito il principio, più volte enunciato da questa Corte, secondo il quale il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento (Sez. 5, n. 5001 del 17/01/2007, Mearini, Rv. 236068; Sez. 5, n. 32899 del 25/05/2011, Mapelli, Rv. 250934; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D. G., Rv. 263486). All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Così deciso in R à il 21 settembre 2021 Il Consigliere ore Il Presidente G
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