CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 maggio 2023
Cassazione n. 19747/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23598/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 5, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliatoin [OSCURATO:PERSONA] 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D’[OSCURATO:PERSONA] n. 2437/2017 depositata il 18/07/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. con sentenza n. 2437/2017, la Corte d’appello di Roma, in riforma della decisione del Tribunale di Tivoli, dichiarava il diritto di [OSCURATO:PERSONA], dipendente R.G.N. 23598/2017 Pag.dell’[OSCURATO:PERSONA] (ora ASL RM5) al pagamento dell’indennità ex art. 9 del c.c.n.l. integrativo 2001 limitatamente al lavoro svolto in eccedenza nelle giornate festive infrasettimanali e per l’effetto condannava l’appellata al pagamento del complessivo importo di euro 3.179,00 relativamente al periodo 2007-2011, con gli interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti; riteneva la Corte territoriale che la lettura coordinata dell’art. 9 del c.c.n.l. integrativo del 20.9.2001 e dell’art. 44 del c.c.n.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA] inducesse a ritenere la cumulabilità dell’indennità di cui all’art. 9 con quella prevista per i lavoratori turnisti ma limitatamente al c.d. lavoro in eccedenza svolto nelle giornate festive infrasettimanali; 2. avverso tale pronuncia l’ASL Roma 5 ha proposto ricorso affidato ad un motivo; 3. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso successivamente illustrato da memoria. Considerato che: 1. con l’unico motivo la ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione ex art. 360 n. 3 cpc dell’art. 9 (rubricato “Riposo compensativo per le giornate festive lavorate”) del C.C.N.L. del 20.09.2001 integrativo del C.C.N.L. comparto Sanità del 07.04.1999 in relazione alla presunta cumulabilità della maggiorazione prevista da tale norma con l’indennità di turno già riconosciuta all’odierna resistente dall’art. 44, comma 12(rubricato “Indennità per particolari condizioni di lavoro”) del C.C.N.L. del 1.09.1995; sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, alla signora Pasquali non spetti alcuna differenza retributiva perché l’attività lavorativa prestata dalla medesima nelle giornate festive infrasettimanali sarebbe già remunerata con corresponsione delle indennità di cui all’art. 44 C.C.N.L.1995 e non potrebbe essere remunerata anche in applicazione del compenso di cui all’art.9 del C .C.N.L. del 20 settembre 2001”; 2. il motivo è infondato (si veda Cass. n. 1505/2021 cui il Collegio intende dare continuità); 3. occorre premettere che la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali è stata dettata dal legislatore con la legge n. 260/1949, poi modificata dalla legge n. 90/1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi «è dovuta, oltre la normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo» ( art. 5); 3.1. il diritto dei dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, a godere del riposo nelle feste infrasettimanali è stato ribadito dalla legge n. 520/1952 con la R.G.N. 23598/2017 Pag.quale il legislatore, nell’apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592/2015), dall’altro ha riconosciuto in tal caso il «diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita», o, in alternativa, a ricevere il «pagamento doppio della giornata festiva»; 3.2. in questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva ed in particolare il C.C.N.L.1.9.1995 che agli artt. 18,19 e 20 del capo III (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell’articolazione dell’orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all’art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell’importo di lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44 comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12 secondo cui «per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di due ore»; 3.3. l’art. 34 del C.C.N.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall’indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8 ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull’importo unitario così ottenuto è «pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al 30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo»; 3.4. infine con il C.C.N.L.20.9.2001, integrativo del C.C.N.L. 7.4.1999, le parti collettive con l’art. 9 hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che «ad integrazione di quanto previsto dall’art. 20 del C.C.N.L.1 settembre 1995 e 34 del C.C.N.L. 7 aprile 1999, l ’ attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo 3 compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo»; R.G.N. 23598/2017 Pag.3.5. all’esito dell’integrazione disposta dal richiamato art. 9, quindi, la disciplina contrattuale dettata per il lavoro festivo infrasettimanale ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già imposta dal legislatore in epoca antecedente alla contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività che, lo si ripete, è pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l’indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità; 3.6. la contrattazione successiva non ha apportato significative modificazioni ed anche il recente contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall’altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all’art. 29 comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell’indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui «per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un’indennità di C 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario di turno, ridotta a C 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario anzidetto, con un minimo di 2 ore»); 3.7. occorre ancora osservare che, quanto ai limiti massimi dell’orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal C.C.N.L.7.4.1999, hanno previsto all’art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggioregravosità della prestazione resa dal turnista; 4. così ricostruito il quadro normativo e contrattuale, ritiene il Collegio che la tesi dell’Azienda ricorrente, secondo cui l’indennità prevista dall’art. 44 non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dall’art.9 del C.C.N.L.[OSCURATO:DATA_NASCITA], non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt.1362 e 1363 cod. civ., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell’indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola, che va letta nel suo complesso, ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l’hanno espressamente previsto (comma 7 e comma 17); 4.1. va, poi, aggiunto che la clausola contrattuale della quale la controricorrente ha invocato l’applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per R.G.N. 23598/2017 Pag.tutti i dipendenti, per disciplinare l’orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l’art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda «particolari condizioni di lavoro» che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti; 4.2. la ratio della maggiorazione riconosciuta dall ’ art. 44 va individuata, come detto, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo; 4.3. al contrario l’art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell’orario che,quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività; 4.4. la circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l’attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo; 4.5. come evidenziato da questa Corte nella citata Cass. n. 1505/2021, non può essere esteso ai lavoratori del comparto sanità l’orientamento espresso da questa Corte in relazione all’interpretazione dell’art. 22 del C.C.N.L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201/2019; Cass. n. 16600/2019; Cass.n. 21412/2019) e ciò perché in quel caso la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell’onnicomprensività («...al personale turnista è corrisposta un’indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro...»); è inserita nell’ambito di una disposizione che detta una disciplina completa del lavoro in turni; riconosce una maggiorazione per il lavoro prestato nel giorno festivo, calcolata su una base di calcolo diversa da quella prevista per il non turnista, che tiene conto exart. 52 lett. c) C.C.N.L. 14.9.2000 del minimo tabellare, della retribuzione di anzianità e di posizione e di ogni altro assegno continuativo; 4.6. viceversa, la disposizione contrattuale che viene in rilievo per il personale del comparto sanità, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell’indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dall’art. 34 del C.C.N.L.[OSCURATO:DATA_NASCITA] per il calcolo del lavoro straordinario festivo, dato, questo, che R.G.N. 23598/2017 Pag.costituisce un’ulteriore conferma della cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa; 4.7. né a diverse conclusioni si può giungere valorizzando l’orientamento espresso dall’ARAN il [OSCURATO:DATA_NASCITA], ribadito il 16.7.2019 in relazione alla disciplina dettata dal C.C.N.L.21.5.2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull’interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall’inizio della vigenza del contratto (art. 49 d.lgs. n. 165/2001), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 cod. proc. civ., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo (Cass. n. 4878/2015); 5. in via conclusiva il ricorso va rigettato avendo la Corte territoriale fatto corretta applicazione degli indicati principi; 6. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 7. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.875,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi all’avv. [OSCURATO:PERSONA], antistataria. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore i