CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 luglio 2025
Cassazione n. 18016/2025
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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dai Magistrati: Oggetto [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] – CONFLITTO D’[OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] – [OSCURATO:PERSONA] - Rel.Consigliere - R.G.N. 19585/2022 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 19585-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] S.C.A.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]., A.I.A.- [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; - intimati - avverso il DECRETO N. 428/202 della CORTE D’APPELLO DI L’AQUILA, depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Numero registro generale 19585/2022 Numero sezionale 1775/2025 Numero di raccolta generale 18016/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Ric. 2022 n. 19585 - Sez. 1 - CC del 28 aprile 2025 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 28/4/2025; ritenuto che il ricorso per cassazione pone due questioni di diritto di particolare rilevanza, e cioè: 1) se, in caso di presentazione di due proposte di concordato fallimentare e di ritenuta approvazione di una soltanto delle due da parte dei creditori, il definitivo rigetto della domanda di omologa di tale proposta in quanto approvata con voti espressi in conflitto di interessi, impone all’altro proponente il deposito di una nuova proposta oppure, al contrario, il procedimento di omologazione retrocede, come sostiene la ricorrente, alla fase immediatamente successiva all’espressione del voto con la conseguente necessità di procedere esclusivamente al giudizio di omologazione della proposta già presentata e indebitamente pretermessa; 2) se, in caso di presentazione di due proposte di concordato fallimentare, sussiste un conflitto di interessi rilevante soltanto nel caso in cui il proponente abbia espresso il proprio voto favorevole alla sua proposta, ovvero, al contrario, come sostenuto dalla ricorrente, anche nel caso in cui, nella medesima qualità di creditore della società fallita, abbia espresso il proprio voto contrario sull’altra proposta di concordato che concorreva con la sua; ritenuto che tali questioni meritano di essere trattate in pubblica udienza; letto l’art. 375 c.p.c.; P.Q.M La Corte così provvede: rimette il ricorso alla pubblica udienza. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 28 aprile 2025. Numero registro generale 19585/2022 Numero sezionale 1775/2025 Numero di raccolta generale 18016/2025 Data pubblicazione 02/07/2025 Ric. 2022 n. 19585 - Sez. 1 - CC del 28 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 19585/2022 Numero sezionale 1775/2025 Numero di raccolta generale 18016/2025 Data pubblicazione 02/07/2025