CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 ottobre 2025
Cassazione n. 25462/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di Roma;Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostitutoprocuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto, con requisitoria scritta,l'annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per un nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 09 ottobre 2025 la Corte di appello diRoma, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenzadella Quinta Sezione n. 17807 del 18 gennaio 2023, in parziale riforma dellasentenza emessa dal giudice di primo grado, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalreato di cui all'art. 223 legge fallimentare contestatogli al capo a) per averecagionato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA] spa in liquidazione mediante operazionidolose, ed ha confermato la sua condanna per il delitto di bancarotta fraudolentadocumentale commesso quale legale rappresentante della predetta società,dichiarata fallita il 21/11/2013, riducendo ad anni due la durata delle peneaccessorie. [OSCURATO:PERSONA] era già condannato in via definitiva per i delitti dibancarotta fraudolenta patrimoniale e per avere cagionato con operazioni doloseil fallimento della società per effetto della sistematica omissione dei versamentifiscali e contributivi.Le prime due sentenze di merito avevano condannato l'imputato per tutti ireati ascrittigli, ma la Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di appellolimitatamente alla sussistenza del dolo sia nella condotta di commissione dioperazioni che avevano cagionato il fallimento, sia nella condotta di bancarottadocumentale, affermando che, stante la contestazione dell'omessa tenuta dellescritture contabili, esso doveva essere qualificato come dolo specifico, dovendosiperciò accertare la sussistenza, nell'imputato, della finalità di danneggiare il cetocreditorio o di avvantaggiare indebitamente sé stesso od altri.Il giudice del rinvio, preso atto delle argomentazioni della sentenzarescindente, ha ritenuto non dimostrata in termini sufficienti per la condanna laconsapevolezza dell'imputato circa la prevedibilità del fallimento della sua societàa seguito delle operazioni contestate, assolvendolo perciò da tale reato per lacarenza dell'elemento soggettivo. Ha ritenuto, invece, provato il dolo specificodella bancarotta documentale, quale finalità di recare a sé un ingiusto profittocon pregiudizio per i creditori, dalla condotta tenuta nel commettere le numeroseappropriazioni di somme che hanno portato alla condanna definitiva perbancarotta distrattiva, valutando l'omessa tenuta delle scritture contabilifunzionale ad occultare tale indebita appropriazione e le complessive vicendegestionali. L'assenza delle scritture contabili, infatti, ha impedito la ricostruzionedel patrimonio della società e l'accertamento della sorte delle risorse distratte, aifini di un eventuale recupero. Il giudice del rinvio, infine, ha ritenuto irrilevantela sopravvenuta chiusura del fallimento con integrale pagamento dei creditiammessi e delle spese della procedura, in quanto intervenuta a seguito di eventisuccessivi alla consumazione del reato e da questa indipendenti. Ha inoltreconfermato il trattamento sanzionatorio, confermando l'aggravante della pluralitàdi fatti di bancarotta e le attenuanti generiche equivalenti, ma ha ridotto ladurata delle pene accessorie.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo delsuo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge processuale e il viziodi motivazione in merito alla sussistenza del reato di bancarotta fraudolentadocumentale, contestato al capo d).La motivazione in merito alla sussistenza del dolo specifico di questo reato èapodittica e contraddittoria, in quanto la sentenza non compie una autonomavalutazione dell'elemento psicologico, ma rinvia all'accertamento delle distrazioniche hanno formato oggetto della condanna per bancarotta patrimoniale,affermando che la sussistenza di tale delitto dimostra anche la finalità didanneggiare i creditori, essendo stata l'omessa tenuta delle scritture contabilifinalizzata ad occultare tale condotta distrattiva.La Corte di cassazione, nell'annullare la condanna per il delitto di bancarottadocumentale, aveva affermato che non è sufficiente, per provarne il dolo,richiamare la connessione della condotta con le altre fattispecie di bancarotta,dovendosi individuare in modo specifico le ragioni per cui l'omessa tenuta dellescritture contestate fosse finalizzata a danneggiare i creditori. Il giudice delrinvio, invece, ha ripetuto la medesima argomentazione già censurata dal giudicedi legittimità, senza considerare che le scritture erano state regolarmente tenutenel 2010 e nel 2011, epoca in cui erano state compiute le operazioni ritenutepregiudizievoli, che erano state regolarmente contabilizzate.La motivazione, inoltre, è contraddittoria in relazione a quella relativa alreato di cui al capo a), avendo la sentenza ritenuto mancante una provasufficiente per la condanna stante l'insussistenza di ulteriori indizi rispetto aquelli ritenuti insufficienti dalla Corte di cassazione: la situazione era identica inrelazione al capo d), ma la Corte di appello è pervenuta ad una decisioneopposta, senza una spiegazione. Il giudice di rinvio, inoltre, ha continuato a nonvalutare l'argomentazione difensiva del non essere imputabili al ricorrente lecondotte successive al giugno 2012, avendo egli cessato in quel periodo l'incaricodi amministratore, e a non tenere conto del fatto che negli anni 2010 e 2011,quando l'obbligo di tenuta delle scritture contabili gravava su di lui, i libri mastroerano stati tenuti.2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la violazione di legge in meritoalla omessa assoluzione per la mancanza di dolo, con riferimento al capo d).Il giudice del rinvio ha condannato il ricorrente per un reato che richiede ildolo specifico, accertando e motivando, in realtà, la sussistenza solo di un dologenerico.3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamentocon rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I due motivi di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente,avendo entrambi ad oggetto la motivazione della sentenza in relazione allasussistenza del dolo specifico nel reato di bancarotta fraudolenta documentale,sono infondati e devono essere rigettati.2. La sentenza rescindente ha ribadito, quali principi di diritto, chel'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentalecommessa mediante l'omessa tenuta delle scritture contabili è il dolo specifico, inquanto l'azione è penalmente rilevante «solo qualora si accerti che lo scopodell'omissione sia quello di recare pregiudizio ai creditori, ovvero di procurare asé o ad altri un ingiusto profitto»; che del reato è responsabile «anche colui chenon ha istituito la suddetta contabilità, anche solo per una parte della vitadell'impresa»; che per la sua prova «non basta richiamare la connessione conaltre condotte di bancarotta», dovendosi invece esplicitare le ragioni dellapredetta finalizzazione dell'omessa istituzione delle scritture indicatenell'imputazione.Il giudice di rinvio si è conformato a tali principi, rendendo una motivazionesufficientemente approfondita e non apodittica né assertiva.In primo luogo ha riconosciuto, diversamente dal giudice di primo grado, lanecessità di accertare la sussistenza del dolo specifico, essendo richiesta, dallafattispecie di reato contestata, la finalità di arrecare un pregiudizio ai creditori odi procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto nell'omettere di istituire o ditenere le scritture contabili. Ha quindi ribadito che, secondo la relazione delcuratore fallimentare e la successiva indagine del consulente tecnico, almomento della dichiarazione di fallimento sono risultati mancanti il libro soci, illibro degli inventari, i libri mastro degli anni 2012 e 2013, e i bilanci degli esercizisuccessivi al 31.12.2009, mai predisposti né depositati. Ha altresì ricordato che,secondo il curatore fallimentare, l'assenza di tali scritture obbligatorie haimpedito la corretta e completa ricostruzione del patrimonio e del volume degliaffari della società.La sentenza impugnata ha preso atto di tale impedimento, conseguente allamancanza dei predetti libri contabili, e ha dedotto la sussistenza della richiestafinalità di arrecare un pregiudizio ai creditori o di procurarsi un ingiusto profittodalle condotte distrattive per le quali il ricorrente è stato definitivamentecondannato. Tali condotte sono consistite in una serie di indebiti prelevamentida parte del ricorrente, compiuti, come recita l'imputazione, dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al28/06/2012, illecitamente giustificati come “restituzione finanziamento socio” oconsistenti nell'utilizzo per fini personali del conto corrente e della carta dicredito intestati alla società poi fallita, così distraendo l'importo complessivo di €307.139,54, e nella sistematica omissione dei versamenti fiscali e contributivi,praticata sin dall'inizio dell'attività sociale, secondo l'imputazione, e tale daportare ad un debito contributivo pari ad € 496.711,71.Da tali condotte complessive, di natura distrattiva, la sentenza halogicamente dedotto che l'omessa tenuta delle scritture contabili era funzionalead occultare gli indebiti prelevamenti, o quanto meno il loro effettivo importo, siaal fine di recare pregiudizio ai creditori, resi impossibilitati a verificare, attraversole scritture contabili, l'effettivo stato di salute della società, nonché impossibilitatia individuare la sorte degli indebiti prelevamenti, in vista di un eventualerecupero delle somme distratte, sia al fine di procurarsi un profitto, impedendo diaccertare la responsabilità dell'amministratore nella distrazione, ovvero il suodolo nella gestione della società, caratterizzata sul piano oggettivo, sin dall'inizio,come accertato, dalla sistematica violazione dei doveri fiscali e contributivi,condotta che consentiva di mantenere artificiosamente, e dolosamente, unadisponibilità economica in realtà illecita.La sussistenza del dolo specifico nel reato di bancarotta fraudolentadocumentale, pertanto, non è stata motivata semplicemente richiamando una«connessione» automatica tra detta condotta e quella distrattiva, bensìvalutando l'utilità, per l'amministratore, di omettere la tenuta di alcune scritturecontabili, alla luce del complessivo comportamento accertato, e quindiricostruendo, attraverso un ragionamento logico, il motivo di tale sua condotta,alla luce delle circostanze che ne hanno caratterizzato la realizzazione.Come ricordato, in generale, in motivazione da Sez. 5, n. 15743 del18/01/2023, Gualandri, Rv. 284677 – 02, «[a]ppare evidente come tra lesuddette circostanze assuma un rilievo fondamentale la condotta del fallito, nelsuo concreto rapporto con le vicende attinenti alla vita economica dell'impresa,nel senso che, una volta accertati fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale perdistrazione, il giudice di merito potrà, del tutto ragionevolmente, ricollegare, sulpiano probatorio, la logica presunzione per la quale l'irregolare tenuta dellescritture contabili è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione dicontabilità, o le condotte ad essa equivalenti, sia funzionale alla dettadissimulazione di atti depauperativi, allo scopo di arrecare un pregiudizio aicreditori o avvantaggiare il fallito, ovvero terzi». La valutazione secondo cui talecondotta omissiva aveva l'unica, plausibile finalità di occultare i propriprelevamenti distrattivi e la scorrettezza delle modalità di gestione della società,dimostrata anche dalla sistematica sottrazione agli obblighi fiscali e contributivi,appare non manifestamente illogica e sufficientemente approfondita, nonchérispettosa della richiesta della sentenza rescindente, di esplicitare le ragioni percui l'omessa tenuta delle scritture aveva «logicamente e anchecronologicamente» la finalità indicata dalla norma.Sussiste, infatti, anche il collegamento cronologico richiesto dalla sentenzarescindente tra l'omessa tenuta delle scritture contabili e le condotte distrattiveed omissive che hanno contribuito al depauperamento della società: come risultadall'imputazione di cui al capo b), la distrazione di somme di denaro per l'importoindicato è stata contestata, e quindi accertata definitivamente, come commessanel periodo dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 28/06/2012, e quindi in quasi assolutaconcomitanza con la gestione della società da parte del ricorrente, che ne è statol'amministratore unico dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 12/06/2012. L'affermazione dellasentenza impugnata, secondo cui le condotte distrattive si sono concentrateprevalentemente nell'anno 2012, deve pertanto essere interpretata come relativaal periodo contestato, quindi sino al 28/06/2012: il fatto che proprio nel 2012 siainiziata anche l'omessa tenuta del libro mastro, che era stato, invece, istituitonegli anni precedenti, è stato perciò logicamente valutato come confermativodella finalità di occultamento di tali condotte, stante la maggiore entità delledistrazioni commesse dal ricorrente nei mesi iniziali dell'anno 2012.Dalla sentenza di primo grado risulta altresì che proprio nel periodo tral'ottobre 2010 e il giugno 2012 la società è risultata non più in grado di far fronteai propri debiti. Gli indebiti prelevamenti, pertanto, sono stati commessi in unperiodo in cui già si manifestava uno stato di dissesto della società, elemento chelogicamente è stato ritenuto, dalla sentenza impugnata, confermare chel'amministratore intendeva occultare tali atti distrattivi, mediante l'omessatenuta delle scritture contabili, al fine di recare pregiudizio ai creditori,impedendo loro di verificare che l'incapacità di pagare i debiti derivava anche dasimili condotte, e al fine di procurarsi la possibilità di proseguire nella condottadistrattiva.3. L'ulteriore doglianza contenuta nel primo motivo di ricorso, secondo cui ilgiudice del rinvio non avrebbe tenuto conto dell'avere il ricorrente cessatol'incarico di amministratore in data 12/06/2012, e gli avrebbe attribuito laresponsabilità anche per l'omessa tenuta delle scritture contabili nel periodosuccessivo a tale data, non è fondata.L'imputazione limita la responsabilità del ricorrente al periodo in cui egli haoperato quale amministratore di diritto, specificando addirittura, al capo b), chele distrazioni a lui attribuite si sono verificate solo tra il 2011 e il 28/06/2012,per cui è evidente che non è stata a lui contestata alcuna responsabilità per ilreato di bancarotta fraudolenta documentale commesso tra il giugno 2012 e ladata del fallimento, nonostante l'imprecisa formulazione dell'imputazione di cui alcapo d). La sentenza impugnata si è riportata al testo dell'imputazione,nell'indicare tra le scritture contabili mancanti anche il libro mastro relativoall'anno 2013, ma tale indicazione è priva di rilevanza stante, come detto,l'esatto perimetro temporale stabilito dall'imputazione, nel suo complesso, allaresponsabilità dell'imputato.Tale errata indicazione, inoltre, non ha avuto in concreto alcuna incidenzanella decisione, dal momento che le condotte distrattive sono state contestatecome commesse solo sino al giugno 2012, e la significatività dell'omessa tenutadel libro mastro è stata valutata con riferimento all'epoca di queste, affermandoche le carenze contabili, attribuibili senza dubbio al ricorrente stante il ruolo dalui allora ricoperto, era funzionale ad occultare gli indebiti prelevamenti,concentratisi proprio in quei primi mesi del 2012, laddove il libro mastro erastato tenuto negli anni precedenti ed in particolare nel 2011, in cui gli attidistrattivi, pur esistenti, erano stati, secondo la sentenza, di minore rilevanza.Il ricorso non è, peraltro, fondato laddove, riportando un brano del ricorsoper cassazione proposto contro la prima sentenza di appello, esclude ogniresponsabilità del ricorrente per l'omessa tenuta del libro mastro nel 2012 esostiene l'irrilevanza dell'omessa tenuta delle scritture contabili negli anni 2010 e2011, indicandoli come un periodo antecedente alla crisi societaria: il libromastro deve essere istituito all'inizio dell'attività e pertanto, correttamente,all'inizio dell'esercizio annuale e non alla fine; la sentenza di primo grado, poi, hachiarito che lo stato di dissesto della società si è manifestato a partiredall'ottobre 2010, con l'impossibilità di pagare i debiti formatisi allora, esoprattutto negli anni 2011 e 2012, per cui non è corretto affermare che gli anni2010 e 2011 siano stati antecedenti alla crisi della società. Il ricorso omette,inoltre, di confrontarsi con il dato della omessa predisposizione e deposito deibilanci anche degli anni 2010 e 2011, quando tale adempimento era un onere delricorrente, e con il dato dell'omesso soddisfacimento degli oneri fiscali econtributivi, sin dall'inizio dell'operatività della società: tali condotte illuminano lacomponente soggettiva del reato di cui si tratta, in quanto dimostrano unagestione fortemente scorretta della società da parte del ricorrente, logicamente alui attribuita, ai capi c) e d) dell'imputazione, come fonte di responsabilitàpenale.4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertantoessere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle speseprocessuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così deciso il 27 maggio 2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]