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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 28 aprile 2026

Cassazione n. 11539/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 6355/2025Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 11539/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 6355/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.3219/6/2024 depositata il 9 dicembre 2024.Visto l’atto depositato il 17 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 6355/2025Numero sezionale 989/2026Numero di raccolta generale 11539/2026Data pubblicazione 28/04/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 6355/2025 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa,anche disgiuntamente tra loro, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Lombardia, n.3219/6/2024 depositata il 9 dicembre 2024.Visto l’atto depositato il 17 febbraio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]