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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 14805/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 26/03/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento parziale con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] n 1.

Con ordinanza 26 marzo 2021 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, ha revocato ad [OSCURATO:PERSONA]: i) la sospensione condizionale della pena (mesi 2 e giorni 20 di reclusione) concessa con sentenza 17 gennaio 2006 del Tribunale di Rossano (divenuta irrevocabile il 16 giugno 2007), ii) l'indulto concesso nella misura di mesi 4 di reclusione ed euro 344,00 di multa con sentenza 20 maggio 2014 del Tribunale di Castrovillari (irrevocabile in data 31 gennaio 2015) e iii) l'indulto concesso nella misura di anni 2, mesi 1 di reclusione ed euro 900,00 di multa con sentenza 19 aprile 2006 del G.i.p. del Tribunale di Castrovillari (irrevocabile il 25 maggio 2006).

2. Per l'annullamento della predetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi.

Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità assoluta (art. 179, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui qualifica come assoluta la nullità derivante dall'assenza del difensore nei casi in cui sia obbligatoria la sua presenza); in particolare il ricorrente denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata derivante dall'omesso avviso dell'udienza in camera di consiglio al proprio difensore di fiducia nonostante il medesimo fosse stato da lui nominato tempestivamente in data 15 marzo 2021 e la sua presenza fosse obbligatoria ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen.

Con il secondo motivo censura l'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità relativa (art. 181, commi 1 e 3, cod. proc. pen.), rilevando la mancata od errata indicazione delle richieste del pubblico ministero nel decreto di i fissazione della udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo, da ritenersi assorbente, risulta fondato e determina l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata.

2. Infatti, nella fattispecie, il condannato ha nominato in data 15 marzo 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Castrovillari quale difensore di fiducia nell'ambito del procedimento di esecuzione conclusosi con l'ordinanza impugnata, come risulta anche dalla richiesta di revoca dei benefici avanzata dal pubblico ministero presso il Tribunale di Torino.Ciò nonostante, con il decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio, è stato nominato un difensore di ufficio (avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino) ed il difensore di fiducia non ha comunque partecipato a tale udienza.

2.1. L'omessa notifica del decreto di fissazione della udienza al difensore dell'imputato o del condannato nei casi in cui ne sia prevista la presenza (art. 666, comma 4, cod. proc. pen.) e la sua mancata partecipazione all'udienza costituisce una ipotesi di nullità assoluta.

Infatti, la mancata notifica al difensore di fiducia - del quale è necessaria la partecipazione e, perciò, obbligatoria la presenza - dell'avviso di udienza in camera di consiglio determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell'udienza, nondimeno tenuta in presenza del difensore d'ufficio, e degli atti successivi, compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., in quanto la nomina fiduciaria non può essere surrogata dalla designazione ex officio da parte del giudice di un altro avvocato, di cui è irrilevante l'assistenza effettiva (Sez.

U, Sentenza n. 24630 del 26/3/2015, Rv. 263598).

3. Pertanto, deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso.

Così deciso il 22 marzo 2022 Il nsiglie stensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 26/03/2021 del Tribunale di Torino visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento parziale con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] n 1. Con ordinanza 26 marzo 2021 il Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell'esecuzione, accogliendo l'istanza della Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale, ha revocato ad [OSCURATO:PERSONA]: i) la sospensione condizionale della pena (mesi 2 e giorni 20 di reclusione) concessa con sentenza 17 gennaio 2006 del Tribunale di Rossano (divenuta irrevocabile il 16 giugno 2007), ii) l'indulto concesso nella misura di mesi 4 di reclusione ed euro 344,00 di multa con sentenza 20 maggio 2014 del Tribunale di Castrovillari (irrevocabile in data 31 gennaio 2015) e iii) l'indulto concesso nella misura di anni 2, mesi 1 di reclusione ed euro 900,00 di multa con sentenza 19 aprile 2006 del G.i.p. del Tribunale di Castrovillari (irrevocabile il 25 maggio 2006). 2. Per l'annullamento della predetta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi. Con il primo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità assoluta (art. 179, comma 1, cod. proc. pen. nella parte in cui qualifica come assoluta la nullità derivante dall'assenza del difensore nei casi in cui sia obbligatoria la sua presenza); in particolare il ricorrente denuncia la nullità dell'ordinanza impugnata derivante dall'omesso avviso dell'udienza in camera di consiglio al proprio difensore di fiducia nonostante il medesimo fosse stato da lui nominato tempestivamente in data 15 marzo 2021 e la sua presenza fosse obbligatoria ai sensi dell'art. 666, comma 4, cod. proc. pen. Con il secondo motivo censura l'ordinanza impugnata, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., per l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità relativa (art. 181, commi 1 e 3, cod. proc. pen.), rilevando la mancata od errata indicazione delle richieste del pubblico ministero nel decreto di i fissazione della udienza camerale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, da ritenersi assorbente, risulta fondato e determina l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. 2. Infatti, nella fattispecie, il condannato ha nominato in data 15 marzo 2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Castrovillari quale difensore di fiducia nell'ambito del procedimento di esecuzione conclusosi con l'ordinanza impugnata, come risulta anche dalla richiesta di revoca dei benefici avanzata dal pubblico ministero presso il Tribunale di Torino.Ciò nonostante, con il decreto di fissazione della udienza in camera di consiglio, è stato nominato un difensore di ufficio (avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino) ed il difensore di fiducia non ha comunque partecipato a tale udienza. 2.1. L'omessa notifica del decreto di fissazione della udienza al difensore dell'imputato o del condannato nei casi in cui ne sia prevista la presenza (art. 666, comma 4, cod. proc. pen.) e la sua mancata partecipazione all'udienza costituisce una ipotesi di nullità assoluta. Infatti, la mancata notifica al difensore di fiducia - del quale è necessaria la partecipazione e, perciò, obbligatoria la presenza - dell'avviso di udienza in camera di consiglio determina una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell'udienza, nondimeno tenuta in presenza del difensore d'ufficio, e degli atti successivi, compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179 cod. proc. pen., in quanto la nomina fiduciaria non può essere surrogata dalla designazione ex officio da parte del giudice di un altro avvocato, di cui è irrilevante l'assistenza effettiva (Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/3/2015, Rv. 263598). 3. Pertanto, deve disporsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Torino, quale giudice dell'esecuzione, per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Torino per l'ulteriore corso. Così deciso il 22 marzo 2022 Il nsiglie stensore Il
Sentenza Cassazione n. 14805/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris