CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2026
Cassazione n. 16474/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A [OSCURATO:PERSONA] n. 12, pressol’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 22, nello studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che lorappresenta e difende– controricorrente –Numero registro generale 3589/2024Numero sezionale 1415/2026Numero di raccolta generale 16474/2026Data pubblicazione 27/05/2026avverso la sentenza n. 22/2024 della CORTE DI APPELLO diBOLOGNA, depositata in data 08/01/2024;udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dalConsigliere OlivaCon ricorso ex art. 702 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA], erede di [OSCURATO:PERSONA],conveniva in giudizio l’Agenzia del Demanio innanzi il Tribunale diModena, chiedendo accertarsi l’intervenuto acquisto per usucapione diuna porzione di terreno sita in prossimità del fiume Secchia, distinta alcatasto terreni di Modena al foglio 60, mappale 26, sub. 326,sostenendo che detta porzione aveva origine naturale, a seguito dellamodifica del corso del fiume.Con ordinanza del 9.2.2021 il Tribunale, sulla scorta degliaccertamenti condotti dal C.T.U., che avevano confermato l’originenaturale della porzione oggetto di causa, accoglieva la domanda.Con la sentenza impugnata, n. 22/2024, la Corte di Appello diBologna rigettava il gravame proposto dall’Agenzia del Demanioavverso la decisione di prime cure, confermandola.Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione l’[OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].A seguito di proposta di definizione anticipata, formulata ai sensidell’art. 380 bis c.p.c., la parte ricorrente ha chiesto la decisione delricorso.In prossimità dell’adunanza camerale, la parte ricorrente hadepositato memoria, invocando la remissione del ricorso alle SezioniUnite o comunque la sua discussione in udienza pubblica.La parte controricorrente ha a sua volta depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 3589/2024Numero sezionale 1415/2026Numero di raccolta generale 16474/2026Data pubblicazione 27/05/2026Preliminarmente, il collegio dà atto che, a seguito dellapubblicazione della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n.9611/2024 (Cass. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 10/04/2024, Rv.670667), non sussiste alcuna incompatibilità del presidente dellasezione o del consigliere delegato, che abbia formulato la proposta didefinizione accelerata, a far parte, ed eventualmente essere nominatorelatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensi dell’art. 380-bis.1,assumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta del giudizio di cassazione, con carattere di autonomia econtenuti e finalità di riesame e di controllo sulla proposta stessa.Parimenti in via preliminare, va dato atto che l’Agenzia ricorrenteha invocato, sia nella richiesta di decisione che nella memoriadepositata in prossimità dell’adunanza camerale, la remissione dellacausa alle Sezioni Unite o comunque la sua discussione in udienzapubblica, assumendo che la questione prospettata con il primo motivodi ricorso presenti rilevanza nomofilattica.Ambedue le richieste vanno rigettate, poiché le Sezioni Unite sisono già pronunciate sulla questione concernente la partecipazione algiudizio dell’Agenzia del Demanio (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 6774del 05/05/2003, Rv. 562617, citata in prosieguo, nell’ambitodell’esame del primo motivo di ricorso). La remissione della medesimaquestione alle Sezioni Unite, dunque, non appare necessaria. Del pariinfondata è la richiesta di discussione del ricorso in udienza pubblica,essendo previsto che, a seguito della proposta di definizione anticipatae di richiesta di decisione, il ricorso sia fissato in adunanza camerale, enon apparendo opportuno il suo rinvio all’udienza pubblica, a fronte delNumero registro generale 3589/2024Numero sezionale 1415/2026Numero di raccolta generale 16474/2026Data pubblicazione 27/05/2026precedente specifico delle Sezioni Unite di questa Corte poc’anzimenzionato.Passando all’esame dei motivi del ricorso, con il primo di essi laparte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 42Cost., 822, 826, 828 e 832 c.c., 56, 57, 61, 62 e 65 del D. Lgs. n. 300del 1999, dell’art. 1 del R.D: n. 2440 del 1923, dell’art. 3 dello Statutodell’Agenzia del Demanio, dell’art. 6 del Regolamento diamministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio, degli artt. 101,102, 157, 159 e 354 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., nonché nullità delgiudizio per omessa evocazione del Ministero delle Finanze, in relazioneall’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c., perché la Corte di Appelloavrebbe erroneamente trascurato di considerare che la domandaavrebbe dovuto essere rivolta nei confronti del Ministero delle Finanze,litisconsorte necessario, essendo l’Agenzia del Demanio un merogestore dei beni di proprietà dello Stato.La censura è infondata.Come evidenziato nella proposta di definizione anticipata, chemerita di essere confermata, nelle cause aventi ad oggetto beniappartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato, promosse neiconfronti del Ministero delle Finanze prima dell’istituzione dell’[OSCURATO:PERSONA], si è verificato un fenomeno di successione a titoloparticolare, ai sensi dell’art. 111 c.p.c., essendo l’Agenzia subentrata,a far data dalla sua costituzione, nei poteri e nelle funzioni giàappartenenti al M.E.F. Sul punto, va data continuità al principio secondocui “… a seguito della istituzione –operata dal capo II del titolo V delD. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300– delle agenzie fiscali (Agenzia delleentrate, delle dogane, del territorio e del demanio), divenute operativea partire dal 1 gennaio 2001, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000 (lequali gestiscono le funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed ufficiNumero registro generale 3589/2024Numero sezionale 1415/2026Numero di raccolta generale 16474/2026Data pubblicazione 27/05/2026del Ministero delle Finanze, ora confluito nel Ministero dell'Economia edelle Finanze (al quale rimangono le sole "funzioni statali" elencatenell'art. 56), hanno personalità giuridica di diritto pubblico (art. 61),sono rappresentate dai rispettivi direttori (art. 68), e possono avvalersidel patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 72), (il ricorso perCassazione del contribuente avverso la sentenza della CommissioneTributaria Regionale, pronunciata nell'ambito di un procedimento incorso al momento dell'esecutività delle Agenzie fiscali predette, èammissibile sia che venga proposto nei confronti del Ministerodell'economia e delle finanze (che conserva la qualità di parte) sia chevenga proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Ciò in quantoil trasferimento dei rapporti inerenti le entrate tributarie all'Agenziadelle Entrate (ove non assegnati ad altre agenzie, enti od organi), inassenza di diverse previsioni legislative, non costituisce una ipotesi disuccessione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.(circoscrivibile al venir meno della parte per morte o per altra causa ,con subingresso nel rapporto sostanziale di un successore a titolouniversale), quanto una successione a titolo particolare nel dirittocontroverso, ai sensi dell'art. 111 dello stesso codice, essendo l'Agenziadelle entrate destinataria del trasferimento di posizioni attive e passivespecificamente determinate: tutto ciò, fermo rimanendo che la facoltàdi chiamare in causa il successore a titolo particolare può essereesercitata con l'atto di impugnazione e, per la prima volta, anche nellafase di legittimità” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6774 del 05/05/2003,Rv. 562617).Ne consegue che “Nella causa di accertamento dell'acquisto perusucapione di immobili appartenenti allo Stato, già promossa neiconfronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per effettodell'istituzione, avvenuta nel corso del processo, dell'Agenzia delNumero registro generale 3589/2024Numero sezionale 1415/2026Numero di raccolta generale 16474/2026Data pubblicazione 27/05/2026Demanio si è realizzato un fenomeno di successione a titolo particolarenella titolarità dei beni, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., con conseguentepermanenza della legittimazione del Ministero, parte originaria, fermarestando la facoltà di intervento o di chiamata dell'avente causaagenzia fiscale” (Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 1797 del 08/02/2012,Rv. 621664; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7152 del 22/03/2018,Rv. 647841).La partecipazione al giudizio del M.E.F., dunque, non eranecessaria, essendo sufficiente quella dell’Agenzia del Demanio.Con il secondo motivo, l’Agenzia del Demanio contesta la violazioneo falsa applicazione degli artt. 941 e 947 c.c., in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbeerroneamente ravvisato la derivazione naturale della particella oggettodella domanda di usucapione proposta dal [OSCURATO:PERSONA].La censura è inammissibile.Come rilevato anche nella proposta di definizione anticipata, il viziodi violazione di legge non è configurabile laddove la parte ricorrente silimiti a proporre una ricostruzione alternativa delle risultanzeistruttorie. Nel caso specifico, l’Agenzia ricorrente si duole del risultatofinale del procedimento di interpretazione del fatto e delle provecondotto dal giudice di merito, il quale, richiamando gli accertamenti ele valutazioni condotte dal C.T.U., ha ritenuto che la porzione di terrenodi cui si discute abbia avuto origine non antropica, ma naturale, a causadella modifica del corso del fiume Secchia.Trattasi di ricostruzione del fatto e delle prove alla quale il ricorrentecontrappone una lettura alternativa del compendio istruttorio, senzatener conto che il motivo di ricorso non può mai risolversi in un'istanzadi revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di meritotesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea allaNumero registro generale 3589/2024Numero sezionale 1415/2026Numero di raccolta generale 16474/2026Data pubblicazione 27/05/2026natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n.24148 del 25/10/2013, Rv. 627790).Né è possibile proporre un apprezzamento diverso ed alternativodelle prove, dovendosi ribadire il principio per cui “L'esame deidocumenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché lavalutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, ilgiudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece chedi altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelleritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgonoapprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porrea fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusionedi altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni delproprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singoloelemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersiimplicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene nonmenzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con ladecisione adottata” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12362 del 24/05/2006,Rv. 589595; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11511 del 23/05/2014,Rv. 631448; Cass. Sez. L, Sentenza n. 13485 del 13/06/2014, Rv.631330; cfr. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16056 del 02/08/2016,Rv. 641328 e Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16467 del 04/07/2017,Rv. 644812).Nel caso di specie, infine, la motivazione della sentenza impugnatanon risulta viziata da apparenza, né appare affetta da irriducibilecontrasto logico, ed è idonea ad integrare il cd. minimo costituzionalee a dar atto dell’iter logico-argomentativo seguito dal giudice di meritoper pervenire alla sua decisione (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053del 07/04/2014, Rv. 629830, nonché, in motivazione, Cass. Sez. U,Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639).Numero registro generale 3589/2024Numero sezionale 1415/2026Numero di raccolta generale 16474/2026Data pubblicazione 27/05/2026Non sussiste neppure, come sempre evidenziato dalla proposta didefinizione anticipata, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.,dovendosi ribadire, al riguardo, che la prima è deducibile in sede dilegittimità soltanto quando il giudice di merito “… in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia posto afondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, madisposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo ildovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrereal notorio) …” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv.659037 - 01); mentre la seconda è “… ammissibile solo ove si alleghiche il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanzaprobatoria, non abbia operato –in assenza di diversa indicazionenormativa– secondo il suo prudente apprezzamento, pretendendo divalore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad unaspecifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessasecondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che ilgiudice ha solamente male esercitato il proprio prudenteapprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi delnovellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti incui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi dimotivazione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv.659037 - 02).Neppure sussiste alcun profilo di violazione dell’art. 2697 c.c.,dovendosi ribadire che essa “… si configura nell'ipotesi in cui il giudiceabbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella chene era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, aseguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbiaNumero registro generale 3589/2024Numero sezionale 1415/2026Numero di raccolta generale 16474/2026Data pubblicazione 27/05/2026ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere,poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull'esito dellaprova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art.360, n. 5, c.p.c.” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 17313 del 19/08/2020,Rv. 658541; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006,Rv. 592634; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2935 del 10/02/2006, Rv.586772; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2155 del 14/02/2001, Rv. 543860).Nessuna delle dette ipotesi sussiste nella fattispecie, non avendo ilgiudice di merito deciso la causa sulla base di prove non allegate dalleparti, né avendo attribuito ad una risultanza istruttoria una valenzadiversa da quella prevista dalla legge, né avendo posto a carico di unadelle parti un onere probatorio ad essa non spettante.Ne consegue che il motivo, proposto come violazione di legge,maschera in effetti una censura meritale, che –come tale– va dichiaratainammissibile.In definitiva, il ricorso va rigettato.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il ricorso è deciso in conformità alla proposta formulata aisensi dell’art. 380-bis c.p.c., vanno applicati –come previsto dal terzocomma, ultima parte, dello stesso art. 380-bis c.p.c.– il terzo e il quartocomma dell’art. 96 c.p.c., con conseguente condanna della partericorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, di unasomma equitativamente determinata (nella misura di cui indispositivo), nonché al pagamento di una ulteriore somma ‒nei limitidi legge‒ in favore della cassa delle ammende.Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo aNumero registro generale 3589/2024Numero sezionale 1415/2026Numero di raccolta generale 16474/2026Data pubblicazione 27/05/2026titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alpagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese delgiudizio di legittimità, che liquida in € 3.500,00 per compensi, oltre allespese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00ed agli accessori di legge, inclusi iva e cassa avvocati.Condanna altresì la parte ricorrente, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., alpagamento, in favore della parte controricorrente, di una sommaulteriore pari a quella sopra liquidata per compensi, nonché alpagamento della somma di € 3.000,00 in favore della cassa delleammende.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, addì 26 maggio 2026.IL PRESIDENTEMauro Mocci