CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 10320/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/10/2020 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; con l'intervento del Pubblico Ministero - [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Cagliari il 13 ottobre 2020 ha integralmente confermato la sentenza, impugnata dall'imputato, con cui il Tribunale di Cagliari il 17 marzo 2018, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di "fuga" di cui all'art. 189, commi 1 e 6, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285 (capo B), per non avere ottemperato all'obbligo di fermarsi dopo avere provocato un incidente stradale, fatto commesso il 27 gennaio 2012, in conseguenza condannandolo alla pena di giustizia. 2.Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a quattro motivi: con i primi due lamenta promiscuamente violazione di legge e vizio di motivazione; con gli altri due violazione di legge. 2.1 Con il primo motivo denunzia la violazione dell'art. 131-bis cod. pen., per non avere i giudici di merito applicato la speciale causa di non punibilità, i cui elementi costitutivi si ricaverebbero, ad avviso della Difesa, dalle modalità del fatto, in ragione dell'assenza di contatto tra l'auto condotta dall'imputato e la persona offesa, e dal mite trattamento sanzionatorio applicato: pertanto - si ritiene - «Nel caso in esame doveva pervenirsi alla pronuncia di non punibilità ai sensi dell'art. 131 bis c.p.» (così alla p. 1 del ricorso). 2.2. Mediante il secondo motivo censura promiscuamente violazione dell'art. 189, commi 6 e 7, del codice della strada ed illogicità della motivazione, poiché mancherebbe il dolo eventuale e il pericolo non si sarebbe concretizzato, essendo mancata nel caso di specie la percettibilità e la visibilità del ferimento della persona offesa: «il ricorrente infatti non si era reso conto di avere provocato un sinistro stradale e l'assenza di tale consapevolezza, pacificamente dimostrata dagli atti del procedimento, non era idonea a far scattare in capo all'imputato l'obbligo di fermarsi e di fornire le proprie generalità o di attendere le forze dell'ordine per contribuire alla ricostruzione dei fatti» (così alla p. 3 del ricorso). 2.3. Con il terzo motivo si duole della violazione dell'art. 54 cod. pen.: infatti, dalla motivazione della sentenza di primo grado (l'imputato era accusato anche di lesioni colpose al capo A dell'editto ma era stato assolto), in particolarmente dalle pp. 3-4 della stessa, si ricaverebbe che l'atteggiamento minaccioso dei manifestanti, appartenenti al "[OSCURATO:PERSONA] del Nord est", presenti sulla strada percorsa da [OSCURATO:PERSONA], che erano convinti che l'uomo avesse investito [OSCURATO:PERSONA] (persona offesa dell'imputazione sub lett. A) avrebbe determinato l'imputato ad allontanarsi, essendo peraltro ignaro - si assume - di avere causato un incidente.2.4. Oggetto dell'ultimo motivo è la ritenuta maturata prescrizione già alla data del 27 luglio 2019 (27 gennaio 2021 + sette anni e sei mesi), poiché, secondo la difesa, nel caso di specie non sarebbero «applicabili elementi interruttivi e sospensivi della prescrizione» (così alla p. 4 del ricorso) Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata. 3.11 P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta dell'Il ottobre 2021 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, per le seguenti ragioni. 1.1. Quanto al primo motivo (mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. proc. pen.), osserva il Collegio che l'applicazione della speciale causa di non punibilità non risulta chiesta dalla Difesa né nelle conclusioni rassegnate in primo grado (v. verbale del 19 marzo 2018) né in quelle presentate in appello (v. verbale del 13 ottobre 2020) né in memorie, nemmeno indicate dal ricorrente. Si è in presenza, quindi, di un inammissibile novum in cassazione, che - si rammenta - non è giudice del fatto; peraltro, si è condivisibilmente puntualizzato che «La causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.» (Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275782). Quanto ai due argomenti svolti dalla difesa - come si è visto, per la prima volta - a sostegno del riconoscimento della causa di non punibilità, si osserva che, quanto al tema che non vi sarebbe stato contatto tra vittima ed auto dell'imputato, si tratta di mera asserzione difensiva, mentre alla p. 6 della sentenza impugnata si definisce espressamente la condotta dell'imputato "gravissima". 1.2. In relazione al secondo motivo (insussistenza del dolo eventuale), il motivo risulta meramente assertivo ed avversativo rispetto alla valutazione della Corte di appello, che alle pp. 5-6 ha spiegato, in maniera logica e congrua, perché deve ritenersi che l'imputato si sia accorto di quanto accaduto: sia perchè [OSCURATO:PERSONA] si trovava davanti al muso dell'auto condotta da Carcassona sia perché il manifestante indossava un giubbotto di colore rosso di tipo rifrangente.1.3.Venendo, poi, al terzo motivo (sussistenza nel caso di specie della scriminante dello stato di necessità), si sarebbe in presenza di una violazione di legge (art. 54 cod. pen.) non denunziata in precedenza (v. atto di appello): con la conseguente inammissibilità stabilita dall'art. 606, comma 3, cod. pen. 1.4. In relazione all'ultimo motivo (il reato sarebbe prescritto), si osserva che l'assunto difensivo circa la mancanza di eventi interruttivi (p. 4 dell'impugnazione) •è - gravemente - errata in diritto: gli eventi interruttivi, di tipo oggettivo, sono bene tre: l'atto di esercizio dell'azione penale e le due sentenze di merito; la tesi risulta poi manifestamente infondata quanto alla mancanza di eventi sospensivi, che sono puntualmente indicati alla p. 5 della sentenza impugnata (oltre che nella analitica scheda ex art. 165-bis disp. att. cod. proc. pen.) e che portano il termine prescrizionale alla data del 17 settembre 2022: sul punto il ricorso risulta meramente assertivo e vistosamente aspecifico, non confrontandosi, appunto, con la sentenza impugnata. 2. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, che è indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12/11/2021. [OSCURATO:PERSONA]