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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2015

ECLI:EU:C:2015:174
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62013CC0425

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 17 marzo 2015 ( 1 ) Causa C‑425/13 [OSCURATO:PERSONA] europea contro Consiglio dell’Unione europea «Ricorso di annullamento — Diritto delle istituzioni — Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati per il collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’Unione europea con un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra in Australia — Direttive di negoziato — Comitato speciale — Violazione degli articoli 13, paragrafo 2, TUE, 218, paragrafi da 2 a 4, [OSCURATO:PERSONA] e 295 [OSCURATO:PERSONA] — Equilibrio istituzionale — Leale cooperazione» Indice I – Contesto normativo

A – [OSCURATO:PERSONA] FUE

B – La direttiva 2003/87/[OSCURATO:PERSONA] – Fatti III – Procedimento dinanzi alla Corte IV – Valutazione A – Sulla ricevibilità B – Nel merito

1. Argomenti delle parti

2. Analisi

a) I principi

i) Cosa si intende per «direttive di negoziato»? ii) Direttive di negoziato come quelle in discussione possono contenere disposizioni procedurali? – Introduzione – Risposta al quesito iii) Le «direttive di negoziato» e la qualità di negoziatore iv) L’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] alla luce del principio dell’equilibrio istituzionale

b) Gli argomenti contrari del Consiglio e degli [OSCURATO:PERSONA] membri

i) Primo argomento ii) [OSCURATO:PERSONA] argomento iii) Terzo argomento iv) Quarto argomento

v) Quinto argomento vi) Sesto argomento vii) Settimo argomento viii) Ottavo argomento ix) Nono argomento

x) Decimo argomento xi) Undicesimo argomento C – Portata ed effetti dell’annullamento V – Conclusione

1. Con il presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento dell’articolo 2, seconda frase, e della sezione A dell’addendum‑allegato della decisione del Consiglio dell’Unione europea, del 13 maggio 2013, che autorizza l’avvio di negoziati per il collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’Unione europea con il sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra in Australia (doc. 8568/13 LIMITE) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

2. La causa in esame solleva una questione di rilevanza costituzionale, ossia la ripartizione dei poteri, delle responsabilità e delle competenze tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio dell’Unione europea nel contesto dei negoziati relativi ad accordi internazionali di cui l’Unione è parte.

La scrupolosa osservanza del ruolo ben definito, assegnato dai Trattati a tali istituzioni nonché al [OSCURATO:PERSONA] europeo, nel processo che sfocia nella conclusione, da parte dell’Unione, di accordi internazionali, è una condizione essenziale per mantenere l’equilibrio istituzionale nell’esercizio delle competenze internazionali dell’Unione ( 2 ).

3. È la prima volta che la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla portata del potere del Consiglio di definire direttive di negoziato, includendovi, in particolare, disposizioni procedurali e norme riguardanti il ruolo del comitato speciale designato dal Consiglio, conformemente all’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di una lotta giuridica quasi incessante tra il Consiglio (e gli [OSCURATO:PERSONA] membri) e la [OSCURATO:PERSONA] che, sin dall’inizio, ha accompagnato l’emergere dell’Unione, in veste di attore, sulla scena internazionale ( 3 ) .

4. La rilevanza della presente causa va, del resto, al di là del negoziato internazionale in discussione, in quanto il contrasto che essa deve risolvere potrebbe sorgere in altri negoziati in corso e mi riferisco, in particolare, al negoziato tra l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America relativo a un accordo commerciale che prevede la creazione di un’area di libero scambio transatlantico ( 4 ), denominata «grande mercato transatlantico», oppure di un «partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti» («TTIP» in lingua inglese; in prosieguo: il «TTIP»), anche conosciuto con il nome di trattato di libero scambio transatlantico («TAFTA» in lingua inglese) ( 5 ), i cui colloqui hanno avuto inizio nel luglio 2013.

I – Contesto normativo A –

[OSCURATO:PERSONA] FUE

5. La Corte deve pronunciarsi, nella fattispecie, sull’interpretazione dell’articolo 218, paragrafi da 2 a 4, [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale: «Il Consiglio (…) definisce le direttive di negoziato (…). [OSCURATO:PERSONA] (…) presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l’avvio dei negoziati e designa (…) il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell’Unione.

Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati».

B – La direttiva 2003/87/CE

6. La direttiva 2003/87/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 6 ), è stata adottata sul fondamento dell’articolo 175, paragrafo 1, CE.

Conformemente al suo considerando 5, essa ha lo scopo di contribuire ad un più efficace adempimento degli impegni di cui al protocollo di Kyoto da parte dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di ridurre le emissioni antropiche dei gas a effetto serra.

7. L’articolo 1 di tale direttiva definisce l’oggetto di quest’ultima nei seguenti termini: «La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote (…) nel[l’Unione] (…), al fine di promuovere la riduzione di (…) emissioni [di gas a effetto serra] secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica».

8. L’articolo 25 della direttiva in parola, intitolato «Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra», come modificato dalla direttiva 2009/29/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 ( 7 ), così recita: «1.

Dovrebbero essere conclusi accordi con i paesi terzi di cui all’allegato B del protocollo di Kyoto che hanno ratificato il protocollo, ai fini del riconoscimento reciproco delle quote di emissioni fra il sistema comunitario e altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni, secondo le disposizioni dell’articolo 300 del trattato. 1 bis.

Possono essere conclusi accordi per il riconoscimento delle quote tra il sistema comunitario e sistemi compatibili vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute in vigore in altri paesi o entità sub‑federali o regionali. 1 ter.

Possono essere conclusi accordi non vincolanti con paesi terzi o entità sub-federali o regionali al fine di garantire il coordinamento amministrativo e tecnico riguardo alle quote di emissione del sistema comunitario o di altri sistemi obbligatori di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute.

2. Quando è stato concluso un accordo di cui al paragrafo 1, la [OSCURATO:PERSONA] (…) adotta le disposizioni necessarie in relazione al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da tale accordo».

II – Fatti

9. Nel 2011 il Commonwealth d’Australia ha contattato la [OSCURATO:PERSONA] per avviare negoziati bilaterali sul collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’Unione con il sistema di scambio australiano.

10. La raccomandazione formale, come prevista all’articolo 218, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], riguardante l’autorizzazione ad avviare negoziati con il Commonwealth d’Australia per il collegamento dei sistemi di scambio, è stata redatta sul modello della precedente raccomandazione relativa al collegamento con il sistema di scambio svizzero.

Tale raccomandazione è stata adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 24 gennaio 2013 e poi trasmessa al Consiglio.

Nel corso delle discussioni svoltesi in seno al gruppo di lavoro «Ambiente» del Consiglio, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno chiesto di poter partecipare più attivamente ai negoziati con il Commonwealth d’Australia rispetto a quanto previsto dalla raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA].

Il 22 aprile 2013 il gruppo di lavoro «Ambiente» del Consiglio ha approvato un testo di compromesso, con qualche lieve modifica, e, il 24 aprile 2013, il Consiglio ha approvato le direttive di negoziato.

11. Il 2 maggio 2013 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una dichiarazione da inserire nel verbale, nella quale contestava taluni aspetti del testo approvato.

La decisione proposta dal gruppo di lavoro è stata presentata al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e infine approvata, senza modifiche, quale punto «A» dell’ordine del giorno del Consiglio «Agricoltura e pesca» del 13 maggio 2013.

12. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione controversa, la «[OSCURATO:PERSONA] svolge tali negoziati (...) conformemente alle direttive di negoziato fissate nell’addendum[‑allegato] di tale decisione».

13. Ai sensi dell’articolo 2, seconda frase, di detta decisione «la [OSCURATO:PERSONA] comunica al Consiglio, per iscritto, l’esito dei negoziati dopo ogni sessione di negoziato e, in ogni caso, almeno una volta a trimestre».

14. La sezione A dell’addendum‑allegato, contenente le direttive di negoziato impartite alla [OSCURATO:PERSONA], è così formulato: «A.

Procedura di negoziato

1. [OSCURATO:PERSONA] svolge i negoziati conformemente alla normativa dell’Unione vigente in materia.

Se necessario, nell’ambito del comitato speciale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, oppure nell’ambito del Consiglio, sono stabilite posizioni di negoziato dettagliate dell’Unione.

Il gruppo di lavoro “Ambiente” viene designato quale comitato speciale per assistere la [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento di tale compito.

Le riunioni del comitato speciale sono organizzate e presiedute dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio.

2. I negoziati devono essere preparati con largo anticipo.

A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] comunica quanto prima possibile al Consiglio il calendario previsto, le qustioni da negoziare e i documenti pertinenti, affinché i membri del comitato speciale dispongano di un termine ragionevole per prepararsi adeguatamente ai futuri negoziati.

3. Ogni sessione di negoziato è preceduta da una riunione in seno al comitato speciale al fine di delimitare le principali questioni e di stabilire posizioni di negoziato o orientamenti, a seconda dei casi.

Se necessario, è possibile chiedere orientamenti al comitato per i cambiamenti climatici su specifici aspetti tecnici dei negoziati, facendo salva una preventiva autorizzazione del comitato speciale.

4. [OSCURATO:PERSONA] riferisce al Consiglio sui risultati dei negoziati dopo ogni sessione e, in ogni caso, almeno una volta a trimestre. [OSCURATO:PERSONA] informa il Consiglio di qualsiasi problema rilevante che sorga nel corso di questi e consulta il comitato speciale a tal riguardo».

15. La sezione B dell’addendum‑allegato della decisione controversa è intitolata «Contenuto e portata dei negoziati».

Il secondo capoverso della dichiarazione del Consiglio, dell’8 maggio 2013, relativa al progetto di decisione riguardante l’avvio dei negoziati in questione, così recita: «L’istituzione di un comitato speciale, conformemente all’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA], indica che detto comitato (...) sia incaricato di seguire lo svolgimento dei negoziati e di guidare il negoziatore, tenuto conto delle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio».

16. La decisione controversa è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] il 15 maggio 2013.

III – Procedimento dinanzi alla Corte

17. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: — annullare l’articolo 2, seconda frase, e la sezione A dell’addendum‑allegato della decisione controversa o, in subordine; — annullare la decisione controversa e mantenere i suoi effetti nel caso in cui fosse integralmente annullata, e — condannare il Consiglio alle spese.

18. [OSCURATO:PERSONA], parte interveniente, chiede alla Corte di accogliere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA].

19. Il Consiglio chiede alla Corte di respingere il ricorso in quanto infondato e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

In subordine, in caso di annullamento della decisione controversa, il Consiglio chiede alla Corte di non mantenerne gli effetti.

20. La Repubblica ceca, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia nonché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, parti intervenienti a sostegno del Consiglio, chiedono alla Corte di respingere il ricorso in quanto infondato.

21. La delicatezza della causa in esame è stata altresì evidenziata dalla richiesta del Consiglio di ritirare taluni documenti dal fascicolo, in particolare, la decisione controversa e le direttive di negoziato.

Tale richiesta è stata respinta con l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑425/13, EU:C:2014:91 ).

22. All’udienza che si è tenuta il 6 gennaio 2015, tutte le parti, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica di Polonia, hanno presentato le loro osservazioni.

IV – Valutazione A – Sulla ricevibilità

23. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], è indubbio che il Consiglio intende la sezione A delle direttive di negoziato allegate alla decisione controversa come produttiva di effetti giuridici.

Il ricorso sarebbe quindi ricevibile.

24. Il Consiglio sostiene che sarebbe inopportuno considerare le direttive di negoziato, adottate nella fattispecie, diversamente da altre direttive di negoziato rimesse in discussione in altri contenziosi istituzionali, in particolare nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑114/12, EU:C:2014:2151 ).

Pertanto, se la Corte dovesse confermare, nella presente causa, che le direttive di negoziato sono prive, per loro natura, di effetti giuridici, il Consiglio le chiederebbe di dichiarare il presente ricorso irricevibile.

25. Orbene, come ha dichiarato la Corte al punto 39 di tale sentenza, fatta valere dal Consiglio, «occorre ricordare che il ricorso di annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, detta «AETR», 22/70, EU:C:1971:32 , punto 42; [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑181/91 e C‑248/91, EU:C:1993:271, punto 13, nonché [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑27/04, EU:C:2004:436 , punto 44)» ( 8 ) e, per stabilire se un atto produca simili effetti, si deve tener conto della sua stessa sostanza nonché dell’intenzione del suo autore (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑147/96, EU:C:2000:335 , punto 27).

Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato, al punto 40 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑114/12, EU:C:2014:2151 ), che «la decisione impugnata [adottata sul fondamento dell’articolo 218, paragrafi 3 e 4, [OSCURATO:PERSONA]] produce effetti giuridici nei rapporti tra l’Unione e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri nonché tra le istituzioni dell’Unione».

26. Inoltre, come rileva correttamente il commentaire [OSCURATO:PERSONA] ( 9 ), «[l]’autorizzazione del Consiglio di avviare i negoziati è spesso accompagnata, nella prassi, da direttive di negoziato.

Tale uso si ispira ancora una volta all’articolo 133 [CE] che prevede tale possibilità per i negoziati commerciali.

Non si tratta di un obbligo per il Consiglio e la sua omissione non vizierebbe in alcun modo la procedura. [OSCURATO:PERSONA] direttive di negoziato sono orientamenti che hanno effetti giuridici solo sul piano interistituzionale , non già sul piano internazionale (il corsivo è mio).

27. Del resto, si può validamente sostenere che, nella decisione controversa, il Consiglio non si limita a fornire orientamenti alla [OSCURATO:PERSONA] per i suoi negoziati con il Commonwealth d’Australia, in quanto esso attribuisce efficacia giuridica alle sue direttive corredandole di una procedura completa cui la [OSCURATO:PERSONA] deve attenersi e assegnando al comitato speciale (e al Consiglio) un ruolo assai più preponderante di quello previsto all’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA].

28. Pertanto, a mio avviso, è chiaro che, nella causa in esame come nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑114/12, EU:C:2014:2151 ), la decisione controversa produce effetti giuridici tra le istituzioni dell’Unione ( 10 ) e può essere quindi impugnata con ricorso di annullamento ( 11 ).

29. Pertanto, il presente ricorso è ricevibile.

B – Nel merito

30. [OSCURATO:PERSONA] deduce, a sostegno del suo ricorso, due motivi, che fanno valere ciascuno la violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, dell’articolo 218, paragrafi da 2 a 4, [OSCURATO:PERSONA], e del principio dell’equilibrio istituzionale; il primo motivo aggiunge l’articolo 295 [OSCURATO:PERSONA].

Vista la loro prossimità, che induce taluni [OSCURATO:PERSONA] intervenienti a fare riferimento, per il secondo motivo, agli argomenti da essi dedotti relativamente al primo, provvederò a esaminarli congiuntamente.

1. Argomenti delle parti

31. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la procedura dettagliata prevista nella sezione A delle direttive di negoziato stabilisce competenze a favore del Consiglio che vanno al di là di quanto previsto dall’articolo 218, paragrafi da 2 a 4, [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, il Consiglio, imponendo unilateralmente siffatta procedura, avrebbe cercato di stabilire nuove competenze a proprio favore nonché obblighi per la [OSCURATO:PERSONA] che non si fonderebbero sulle predette disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] FUE.

32. [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che l’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] conferisce soltanto un ruolo consultivo al comitato speciale in quanto prevede che i negoziati debbano essere svolti in consultazione con quest’ultimo.

È vero che il comitato speciale potrebbe esprimere il suo punto di vista sui diversi aspetti del negoziato.

Tuttavia, la decisione controversa andrebbe ben oltre, prevedendo l’adozione di «posizioni di negoziato dettagliate» dell’Unione, che sarebbero quindi ritenute vincolanti.

33. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il principio dell’equilibrio istituzionale implica che ciascuna istituzione eserciti le sue competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni.

34. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il Consiglio ha la possibilità di elaborare direttive di negoziato che possono fungere da strumento per la realizzazione di obiettivi generali.

Nell’ambito dei negoziati, tali direttive servirebbero a guidare il negoziatore per ottenere un risultato che possa rispondere alle aspettative del Consiglio.

Parimenti, il diritto di approvazione del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe come corollario di autorizzare quest’ultimo a comunicare al Consiglio e al negoziatore le sue osservazioni quanto al contenuto del futuro accordo.

35. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la circostanza che, conformemente all’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio sia l’unico responsabile della decisione che autorizza la sottoscrizione dell’accordo non ha un impatto decisivo sulla questione del controllo dei negoziati.

Né il [OSCURATO:PERSONA] né il Consiglio sarebbero autorizzati, nell’ambito dei negoziati, a svolgere attivamente un ruolo di primo piano che interferisca con le prerogative del negoziatore.

In particolare, il Consiglio non può avvalersi, a nome proprio o a nome del comitato speciale che esso ha designato, del ruolo di organo decisionale nel corso dei negoziati.

Il comitato speciale eserciterebbe solo un ruolo consultivo nello svolgimento dei negoziati da parte del negoziatore.

36. [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che, nel contesto della negoziazione di accordi internazionali, la [OSCURATO:PERSONA] ha un ruolo autonomo e di primo piano sino alla fase in cui propone al Consiglio la conclusione di un accordo.

Il sistema di cui all’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi coerente poiché la [OSCURATO:PERSONA] inizia raccomandando l’avvio dei negoziati per poi occuparsi del loro svolgimento.

Solo al termine di questi ultimi la [OSCURATO:PERSONA] assume la responsabilità di proporre al Consiglio la sottoscrizione e, successivamente, la conclusione dell’accordo.

37. Il Consiglio sostiene che nessun elemento contenuto nell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] consente di suffragare la tesi secondo la quale, quando concede alla [OSCURATO:PERSONA] un’autorizzazione a negoziare, non sarebbe abilitato a includere talune modalità procedurali nelle direttive di negoziato.

L’espressione «direttive di negoziato» avrebbe una portata generale e, se tali termini non potessero riferirsi a istruzioni di carattere procedurale, l’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe privato del suo effetto utile.

38. Il Consiglio ritiene che spetti ad esso valutare, quando concede un’autorizzazione a negoziare alla [OSCURATO:PERSONA], se sia necessario includervi direttive di negoziato, talune modalità procedurali nonché prescrizioni speciali per il negoziatore.

39. Il Consiglio chiarisce che le modalità procedurali che accompagnano le direttive di negoziato in questione riguardano esclusivamente i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] in veste di negoziatore e il comitato speciale responsabile del controllo dei negoziati.

Nessuna disposizione del [OSCURATO:PERSONA] vieterebbe al Consiglio di includere siffatte norme procedurali nelle direttive di negoziato.

40. [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio, le posizioni definite in seno al comitato speciale sono considerate espressione concreta delle direttive di negoziato e, in quanto tali, mirano ad assistere il negoziatore, il che non implica alcun obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di pervenire al risultato raccomandato dagli orientamenti ivi definiti.

41. Il Consiglio osserva che, poiché le disposizioni controverse nella fattispecie costituiscono il fondamento imprescindibile della procedura da seguire, l’annullamento parziale di queste ultime non è ipotizzabile.

Infatti, l’annullamento dell’articolo 2, seconda frase, e della sezione A delle direttive di negoziato modificherebbe fondamentalmente il contenuto complessivo dell’autorizzazione, data la struttura stessa della decisione controversa e del suo allegato, in quanto tali disposizioni fanno parte di un tutto indivisibile.

42. La Repubblica ceca sottolinea che la partecipazione attiva del Consiglio nel corso dei negoziati relativi a un accordo internazionale emerge dal dettato dell’articolo 218, paragrafi da 2 a 4, [OSCURATO:PERSONA].

Il potere del Consiglio di adottare direttive di negoziato e di prevedere l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di svolgere i negoziati in consultazione con un comitato speciale implicherebbe l’esistenza di un coordinamento continuo tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio durante i negoziati.

43. Per quanto riguarda il contenuto e la portata delle direttive di negoziato, la Repubblica ceca rileva che la formulazione letterale dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] non prevede alcuna particolare limitazione all’adozione di tali direttive da parte del Consiglio né osta a che queste ultime prevedano norme procedurali.

44. Essa sostiene inoltre che l’autorizzazione a definire le posizioni di negoziato dettagliate risulta dalla posizione e dal ruolo del comitato speciale, le cui istruzioni devono fungere da orientamenti ai fini di un negoziato efficace.

Sarebbe nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA], quale negoziatrice, tener conto di tali istruzioni e prevenire così situazioni in cui il Consiglio rifiuti l’approvazione del risultato dei negoziati, con tutte le conseguenze negative che ne deriverebbero.

45. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, tenuto conto del ruolo assegnato al Consiglio e delle sue competenze in materia di avvio dei negoziati, di adozione, di autorizzazione e di conclusione di accordi internazionali, debba svolgere anch’esso un ruolo durante i negoziati.

46. A suo avviso, l’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] presuppone un dialogo permanente tra il Consiglio e il negoziatore, che può concretarsi in direttive di negoziato e nella designazione di un comitato speciale che deve essere consultato nel corso dei negoziati.

Inoltre, la facoltà di impartire direttive al negoziatore non sarebbe limitata a una fase determinata della procedura di negoziato.

47. La Repubblica federale di Germania sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non è dispensata dall’ottenere l’autorizzazione del Consiglio prima di discostarsi sostanzialmente dalle «prescrizioni» contenute nelle direttive di negoziato.

Fosse anche soltanto per tale motivo, essa dovrebbe altresì adempiere l’obbligo di presentare relazioni, previsto da tali direttive.

Ciò risulterebbe anche dal principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 13, paragrafo 2, TUE.

48. Essa sostiene che le conoscenze specialistiche degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel settore in questione non possono essere sufficientemente sfruttate qualora la [OSCURATO:PERSONA] riuscisse a imporre la propria volontà di intervenire nei negoziati in modo completamente autonomo e senza tener conto del Consiglio o degli [OSCURATO:PERSONA] membri.

49. La Repubblica federale di Germania sottolinea inoltre che l’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcun elemento che giustifichi la tesi secondo la quale tale disposizione consentirebbe soltanto prescrizioni relative al contenuto dei negoziati, ma non al modo di condurli.

Siffatta interpretazione di detta disposizione priverebbe la stessa del suo effetto utile.

50. La Repubblica francese ritiene che le direttive di negoziato possano prevedere, senza violare l’articolo 13, paragrafo 2, TUE, né l’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], né il principio dell’equilibrio istituzionale, che posizioni di negoziato dettagliate dell’Unione siano definite all’interno del comitato speciale o dal Consiglio.

51. Essa ritiene che le direttive di negoziato non si limitino necessariamente alla definizione delle scelte strategiche e degli obiettivi sostanziali da difendere durante i negoziati, ma possano includere taluni requisiti procedurali.

Infatti, l’espressione «direttive di negoziato» avrebbe una portata generale e nessun elemento nel testo dell’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] consentirebbe di limitarne la portata.

52. La Repubblica francese sostiene inoltre che la sezione A delle direttive di negoziato non crea alcun potere per il Consiglio o per il comitato speciale né un obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] che non deriverebbe dall’articolo 218, paragrafi da 2 a 4, [OSCURATO:PERSONA] e dal principio di leale cooperazione.

Al contrario, la sezione A di tali direttive costituirebbe un’applicazione più precisa dei poteri conferiti al Consiglio da tali disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] FUE.

53. Per quanto riguarda le modalità di consultazione del comitato speciale previste dalle direttive di negoziato in questione, la Repubblica francese rileva che non spetta alla [OSCURATO:PERSONA] definire tali modalità.

Pertanto, dato che, conformemente all’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio può decidere che i negoziati siano svolti in consultazione con un comitato speciale, esso potrebbe altresì determinare le modalità di consultazione di tale comitato.

Inoltre, prevedendo che il Consiglio possa adottare posizioni di negoziato dettagliate, le direttive di negoziato non farebbero altro che richiamare il diritto del Consiglio di precisare in qualsiasi momento tali direttive.

54. La Repubblica di Polonia ritiene che il nesso tra la concessione dell’autorizzazione a negoziare e l’adozione di direttive di negoziato sia particolarmente stretto, in quanto solo il conseguimento di un risultato di negoziato accettabile per il Consiglio può portare, in definitiva, alla sottoscrizione e alla conclusione dell’accordo a nome dell’Unione.

Sarebbe, quindi, indispensabile che, sin dal momento in cui le direttive sono inviate al negoziatore, il Consiglio possa stabilirne i limiti e indicare le condizioni alle quali i negoziati saranno svolti.

55. Essa sostiene che l’esercizio effettivo, da parte del Consiglio, della sua funzione di definizione delle politiche, tra cui la politica estera, esige che la decisione di autorizzazione all’avvio dei negoziati e le direttive di negoziato che l’accompagnano possano contenere istruzioni di natura procedurale.

56. Inoltre, la Repubblica di Polonia osserva che il potere del Consiglio ha carattere permanente e non si limita alla formulazione in una sola volta di direttive di negoziato allegate alla decisione che autorizza l’avvio dei negoziati.

57. [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ritiene che il Consiglio debba poter elaborare, in un primo tempo, direttive di negoziato in modo più dettagliato per fornire alla [OSCURATO:PERSONA] l’orientamento che essa potrebbe trarne.

Pertanto, il comitato speciale funzionerebbe, nel corso dei negoziati, come un’estensione del Consiglio e costituirebbe una piattaforma per la cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio.

58. Esso rileva che non vi sono elementi nel testo dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] che impediscano al Consiglio di includere disposizioni procedurali nelle direttive di negoziato quando la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata ad avviare negoziati per conto dell’Unione.

Se l’intento fosse stato di limitare i poteri del Consiglio di emanare direttive di negoziato a un determinato tipo di questioni, una disposizione espressa a tal fine figurerebbe nel testo di tale articolo.

Orbene, la genericità dell’espressione «direttive di negoziato» indicherebbe che la finalità dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] non era di limitare il diritto del Consiglio di emanare direttive di negoziato a questioni di natura sostanziale.

59. [OSCURATO:PERSONA] di Svezia sottolinea che, nella fattispecie, le disposizioni procedurali contenute nelle direttive di negoziato mirano a realizzare uno scambio efficace di informazioni tra il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA], il che costituisce una condizione preliminare affinché il Consiglio possa esercitare il suo potere di modifica o di integrazione delle direttive di negoziato durante la negoziazione.

Siffatto flusso di informazioni sarebbe anche una condizione affinché la consultazione all’interno del comitato speciale si svolga agevolmente e affinché l’Unione possa adeguare le sue posizioni durante i negoziati.

60. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord fa valere che l’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] consente al Consiglio di includere norme procedurali nelle direttive di negoziato.

Non vi sarebbero elementi nel testo di tale disposizione che ostino a che tali direttive includano norme procedurali che si riferiscono, ad esempio, alla consultazione del comitato speciale.

Sarebbe del resto contrario all’obiettivo e all’effetto utile dell’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] il fatto che le direttive di negoziato non possano anche riguardare elementi procedurali.

61. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord aggiunge che il Consiglio può aver bisogno di essere tenuto al corrente degli sviluppi per poter esercitare in maniere appropriata ed efficace i poteri che gli sono conferiti dall’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA].

Ciò avverrebbe in particolare in occasione di negoziati durante i quali vi sia un maggiore rischio di difficoltà nel giungere ad un accordo con la controparte.

62. Esso ritiene che il comitato speciale abbia chiaramente un ruolo da svolgere nel processo di negoziazione.

Tale comitato sarebbe stato designato dal Consiglio a tal fine e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a consultarlo.

Il comitato speciale dovrebbe avere pertanto il diritto di esprimere le sue osservazioni riguardo alle posizioni che devono essere adottate nel corso dei negoziati.

Inoltre, il Consiglio potrebbe adottare direttive di negoziato o modificare quelle esistenti in qualsiasi fase del processo in questione.

63. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sostiene che la decisione controversa riflette correttamente l’equilibrio istituzionale sancito all’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], cosicché non si configurerebbe un’ipotesi di assenza di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, nel processo di negoziazione, il Consiglio e il comitato speciale dallo stesso designato sarebbero chiamati entrambi a svolgere un ruolo che si inserisce nel [OSCURATO:PERSONA].

64. Nell’eventualità che il ricorso sia accolto, in tutto o in parte, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord aderisce alle conclusioni presentate dal Consiglio quanto agli effetti di un eventuale annullamento.

Non sussisterebbero giustificati motivi neppure per mantenere gli effetti della decisione controversa qualora fosse annullata.

2. Analisi

a) I principi

i) Cosa si intende per «direttive di negoziato»?

65. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] FUE, «[i]l Consiglio può impartire direttive [ ( 12 ) ] al negoziatore [nella fattispecie, alla [OSCURATO:PERSONA] ( 13 )]» (il corsivo è mio) ( 14 ).

66. Anzitutto, in generale (e nel diritto amministrativo), una direttiva è una norma con la quale un’autorità, che dispone di un potere discrezionale, fissa per se stessa o prescrive a un’altra autorità una linea di condotta nell’esercizio di tale potere ( 15 ).

67. Il termine utilizzato all’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] risponde a tale definizione che differisce manifestamente dalla definizione fornita alla stessa parola dall’articolo 288 [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale «[l]a direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi».

Nel contesto dei negoziati internazionali, le direttive del Consiglio non devono essere impartite agli [OSCURATO:PERSONA] membri ma alla [OSCURATO:PERSONA]; contrariamente alle direttive ai sensi dell’articolo 288 [OSCURATO:PERSONA], le direttive di negoziato non devono essere pubblicate – evidentemente in quanto ciò rivelerebbe alla controparte la strategia dell’Unione e potrebbe nuocere alla posizione di negoziato della [OSCURATO:PERSONA] ( 16 ).

68. Al limite, l’unico parallelismo che si potrebbe tracciare tra i due tipi di direttive è che le direttive di negoziato demandano anch’esse alla [OSCURATO:PERSONA] «la competenza in merito alla forma e ai mezzi», in quanto esse possono solo guidare la [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di negoziatore, nello svolgimento dei negoziati.

Si può affermare che, in caso contrario, non si tratterebbe più di «direttive» ma di un «diktat» ( 17 ) di negoziato – che non rifletterebbe in alcun modo l’equilibrio istituzionale voluto dai Trattati ( 18 ) nonché dalla giurisprudenza della Corte, sin dal 1958 ( 19 ).

Infatti, «[u]n negoziato richiede flessibilità e adeguamento e risulta difficile vincolare prematuramente il margine di manovra dell’esecutivo» ( 20 ).

69. L’equilibrio istituzionale voluto dall’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] per gli accordi internazionali presenta anch’esso analogie con quello voluto dal [OSCURATO:PERSONA] in materia di adozione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni in quanto, secondo l’articolo 218, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], «[l]a [OSCURATO:PERSONA] (…) presenta raccomandazioni al Consiglio».

È la [OSCURATO:PERSONA], come previsto in altre disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], ad avere il diritto di avviare l’azione dell’Unione.

È la [OSCURATO:PERSONA] – e non il Consiglio – a dover esaminare, in via preliminare, l’opportunità per l’Unione di concludere con uno o più [OSCURATO:PERSONA] terzi un accordo internazionale in un settore particolare.

70. Inoltre, anche il progetto di direttiva di negoziato viene, di norma, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio e allegato alla raccomandazione di avvio dei negoziati ( 21 ).

71. Pertanto, le direttive di negoziato sono, a mio avviso, orientamenti che servono a esporre al negoziatore (nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA]) gli obiettivi generali che quest’ultimo deve cercare di raggiungere nei negoziati.

72. Peraltro, come ha già rilevato correttamente il Tribunale ( 22 ), «l’eventuale mancato rispetto delle direttive che il Consiglio può rivolgere alla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dei negoziati da essa condotti nell’ambito dell’art[icolo] 300, [paragrafo] 1, CE [ormai nell’ambito dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA]] trova normalmente la sua sanzione nella decisione spettante al Consiglio di concludere o meno l’accordo.

Siffatte direttive non fanno quindi parte, in linea di massima, delle norme alla luce delle quali dev’essere valutata la legittimità degli atti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di negoziati internazionali, nella misura in cui tali atti siano impugnabili».

73. Ciò detto, come si vedrà in prosieguo, il ruolo del comitato speciale, che può essere designato dal Consiglio, è analogo a quello delle direttive di negoziato: si ritiene che esso guidi la [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento dei suoi lavori, né più né meno, in quanto l’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] prevede che il comitato speciale «[doveva] essere consultato nella conduzione dei negoziati» (il corsivo è mio). ii) Direttive di negoziato come quelle in discussione possono contenere disposizioni procedurali?

74. La sezione A contiene quattro punti che descrivono le modalità di definizione delle posizioni di negoziato, di informazione e di concertazione da rispettare nel corso dei negoziati in questione.

Gli «attori» ivi individuati sono la [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e il comitato speciale istituito per seguire tali negoziati, nella fattispecie, il «gruppo di lavoro “Ambiente”».

Da ciò emerge, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] deve tenere il Consiglio informato del calendario e dei temi oggetto di negoziazione, riferire al Consiglio circa i risultati dei negoziati dopo ogni sessione e informare il Consiglio nonché consultare il comitato speciale su qualsiasi problema rilevante che possa sorgere nel corso dei negoziati.

È altresì previsto che, ove necessario, siano definite posizioni di negoziato dettagliate in seno al comitato speciale o in seno al Consiglio e che ogni sessione di negoziato sia preceduta da una riunione del comitato speciale per definire , in particolare, le posizioni o gli orientamenti per la negoziazione. – Introduzione

75. Osservo anzitutto che, contrariamente all’errata presentazione fattane da alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] non è di ritenere che non si debba assolutamente attribuire alcun ruolo al comitato speciale e/o al Consiglio o che essa stessa non sia tenuta ad osservare alcun obbligo.

È chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai previsto di agire «isolatamente» ( 23 ).

76. Parimenti, varie memorie d’intervento accennano al carattere alquanto ragionevole di talune norme procedurali contenute nelle direttive di negoziato in questione, non tenendo conto del fatto che la censura della [OSCURATO:PERSONA] non riguarda affatto le norme specifiche della sezione A, ma contesta, sulla base dell’articolo 218, paragrafi da 2 a 4, [OSCURATO:PERSONA], la competenza stessa del Consiglio ad adottare tali norme procedurali, indipendentemente dalla loro ragionevolezza.

77. La sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑114/12, EU:C:2014:2151 ), di cui si è già parlato nell’esaminare la ricevibilità del presente ricorso, non fornisce indicazioni sull’interpretazione dell’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] nella causa in esame.

Ciò detto, le direttive di negoziato adottate dal Consiglio nell’ambito di tale sentenza erano assai meno dettagliate di quelle di cui trattasi nella fattispecie (v. punti 32 e 33 di detta sentenza), che sono meno dettagliate di quelle dei negoziati sul TTIP che contano 18 pagine contro le quattro delle direttive nella causa in esame ( 24 ). – Risposta al quesito

78. Sono del parere che, in base all’articolo 218, paragrafi da 2 a 4, [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio non possa imporre unilateralmente alla [OSCURATO:PERSONA] una procedura dettagliata nello svolgimento dei negoziati relativi a un accordo internazionale ( 25 ).

79. Può essere certo giustificata la pattuizione di modalità di cooperazione tra le istituzioni, in particolare, nell’ambito di negoziati internazionali ma, in tal caso, tali modalità dovrebbero essere pattuite mediante accordi interistituzionali ( 26 ) e non con una decisione imposta unilateralmente da un’istituzione a un’altra o ad altre istituzioni.

Infatti, «[l]a tecnica degli accordi interinstituzionali concretizza la complementarietà dei [principi dell’equilibrio istituzionale e della leale cooperazione ( 27 )].

Nei settori di competenze concorrenti fra le tre istituzioni politiche, l’accordo interistituzionale consente di fissare le migliori prassi, di prevenire i conflitti e, in ogni caso, di preservare l’equilibrio istituzionale» ( 28 ).

80. Tale modo di procedere è del resto espressamente previsto all’articolo 295 [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede che «[i]l [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione.

A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante».

81. Quando, ad esempio, la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso chiarire l’obbligo di informare il [OSCURATO:PERSONA] enunciato all’articolo 218, paragrafo 10, [OSCURATO:PERSONA], essa ha concluso con quest’ultimo un accordo quadro. [OSCURATO:PERSONA] tale accordo quadro, concluso nel 2010, «la [OSCURATO:PERSONA], nel proporre progetti di direttive negoziali in vista della loro adozione da parte del Consiglio, li presenta contemporaneamente al [OSCURATO:PERSONA]» ( 29 ).

Inoltre, esso prevede che la [OSCURATO:PERSONA] «tiene regolarmente e tempestivamente informato il [OSCURATO:PERSONA] in merito allo svolgimento dei negoziati finché l’accordo non sia stato siglato e indica se e in che modo le osservazioni del [OSCURATO:PERSONA] sono state integrate nei testi oggetto di negoziato e, in caso contrario, ne illustra i motivi» ( 30 ).

82. Pertanto – contrariamente al modo di procedere del Consiglio nella fattispecie – il [OSCURATO:PERSONA], concludendo tale accordo interistituzionale, è stato particolarmente attento alla necessità assoluta di rispettare il ruolo di negoziatore della [OSCURATO:PERSONA] e il margine di discrezionalità richiesto da qualsiasi negoziato.

83. Siffatto accordo avrebbe potuto essere concluso dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio, se non addirittura dalle tre istituzioni ( 31 ), in quanto l’articolo 295 [OSCURATO:PERSONA] lascia aperta la possibilità che le tre istituzioni in esso menzionate definiscano «di comune accordo le modalità della cooperazione».

Non vedo peraltro in che modo, come sostiene il Consiglio, la partecipazione delle tre istituzioni al medesimo accordo (o a fortiori di due di esse) comprometterebbe l’equilibrio tra le istituzioni sancito dall’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA].

84. Come ha sottolineato la Corte, una disposizione come quella prevista all’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] (o, in precedenza, all’articolo 228 CEE, divenuto, in seguito al [OSCURATO:PERSONA] di Amsterdam, l’articolo 300 CE) costituisce, in tema di stipulazione dei Trattati, una norma autonoma e generale di portata costituzionale, in quanto attribuisce alle istituzioni dell’Unione determinate competenze e mira a creare un equilibrio tra queste ultime ( 32 ).

85. La Corte aggiunge che «[l]a competenza a concludere gli accordi è (…) attribuita al Consiglio “fatte salve le competenze riconosciute in questo campo alla [OSCURATO:PERSONA]”» ( 33 ).

86. È quindi imperativo che tale equilibrio sia rispettato scrupolosamente dalle istituzioni, in modo da evitare qualsiasi ingerenza di un’istituzione nelle competenze di un’altra.

87. Sono del parere che, istituendo, nelle direttive di negoziato, una procedura che privi la [OSCURATO:PERSONA] del margine di discrezionalità necessario per negoziare l’accordo internazionale in questione e imponendole tale procedura con una decisione ad essa destinata, il Consiglio abbia interferito con i poteri della [OSCURATO:PERSONA].

88. Così facendo, contrariamente alla situazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sopra descritta, il Consiglio determina unilateralmente ( 34 ) la forma e la frequenza sia della circolazione delle informazioni sia della comunicazione di posizioni o di orientamenti da adottare nel corso dei negoziati, al punto da trasformarsi in un vero e proprio negoziatore.

89. Ritengo, infatti, che le direttive di negoziato siano intese come aventi ad oggetto le scelte strategiche e gli obiettivi sostanziali da difendere durante i negoziati, in altri termini il contenuto del testo da negoziare.

90. Per contro, esse non possono imporre procedure specifiche al negoziatore ( 35 ), nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] che, peraltro, è competente a fissare essa stessa le modalità di consultazione del comitato speciale, designato dal Consiglio in base all’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA]. iii) Le «direttive di negoziato» e la qualità di negoziatore

91. Come ha rilevato correttamente la [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 13, paragrafo 2, TUE, come modificato dal [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona (vedi paragrafo 188 delle presenti conclusioni) ( 36 ), codifica la giurisprudenza della Corte, che aveva già dichiarato, a proposito del Consiglio, quanto segue: «risulta dalla formulazione e dalla ratio del sistema instaurato dal [OSCURATO:PERSONA] che il Consiglio non può disancorarsi dalle norme sancite [dal [OSCURATO:PERSONA]]» e «[i]nfatti, esso non [poteva] ricorrere a una procedura alternativa, ad esempio per adottare un atto diverso dalla decisione stessa prevista in una fase determinata o per adottare un atto a condizioni diverse da quelle imposte dalle disposizioni applicabili» ( 37 ).

92. Orbene, la sezione A delle direttive di negoziato menziona più volte il Consiglio quale vero e proprio attore nell’ambito dei negoziati ( 38 ), in contrasto con l’equilibrio istituzionale voluto dall’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, dal momento in cui autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare i negoziati, il Consiglio non può essere investito di un ruolo decisionale diretto nel corso di questi ultimi.

Lo stesso vale a fortiori per il comitato speciale ( 39 ) che è soltanto un organo consultivo.

93. Sebbene la consultazione del comitato speciale possa aiutare la [OSCURATO:PERSONA] a stabilire se talune disposizioni del futuro accordo possano ottenere l’avallo politico del Consiglio, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] decidere come inserire tale elemento nella negoziazione in corso.

94. È vero, come osserva Eeckhout ( 40 ), che «[t]he [OSCURATO:PERSONA] conducts the negotiations in accordance with directives (...) [t]hat does not mean that the [OSCURATO:PERSONA] has a free hand in the negotiations.

Through the “special committees”, consisting of national governments representatives, the [OSCURATO:PERSONA] machinery keeps a close eye on how the negotiations are evolving. [OSCURATO:PERSONA] is therefore often a double negotiator: both with the other party to the negotiations and with [OSCURATO:PERSONA]’ representatives or the [OSCURATO:PERSONA] itself».

95. Tuttavia, come hanno correttamente rilevato MacLeod, Hendry e Hyett ( 41 ), i termini del [OSCURATO:PERSONA] CE «in consultazione con comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla [nel suo] compito [di negoziatore]», sottolineano « the pre-eminent role of the [OSCURATO:PERSONA] in any negotiation: the committee does not give the [OSCURATO:PERSONA] direct instructions, and the [OSCURATO:PERSONA] does not imply that the committee, or its representatives, may be present during the face to face negotiations, at least when the agreement relates only to matters within the competence of the [OSCURATO:PERSONA] under the [OSCURATO:PERSONA] .

But the [OSCURATO:PERSONA] is under an obligation to consult the committee.

It would be unlikely to ignore its views: the results of any negotiation have to be acceptable to the [OSCURATO:PERSONA], so there would be little point in the [OSCURATO:PERSONA] side-stepping any committee set up to assist in the negotiations» (il corsivo è mio).

96. Per quanto riguarda i termini «within the framework of [such directives as the [OSCURATO:PERSONA] may issue]» ( 42 ), essi aggiungono correttamente che «[a]lthough the [OSCURATO:PERSONA] negotiating discretion is limited by the directives of the [OSCURATO:PERSONA], the [OSCURATO:PERSONA] basic discretion as negotiator remains : the [OSCURATO:PERSONA] may issue “directives”, but it may not seek to regulate the conduct of the negotiations on a line-by-line basis » (il corsivo è mio) ( 43 ).

97. Concordo altresì con Eeckhout ( 44 ) sul fatto che «[n]otwithstanding such supervision by the [OSCURATO:PERSONA], the negotiation of international agreements does amount to a significant [OSCURATO:PERSONA] prerogative. [OSCURATO:PERSONA] is generally in a position to try to find a common denominator of the, often varying, interests of the [OSCURATO:PERSONA].

Moreover, in some cases the [OSCURATO:PERSONA] can be quite deft in the use of its authority to negotiate.

Two examples, both from the [OSCURATO:PERSONA] negotiations leading to the establishment of the WTO, illustrate this».

98. Se le direttive di negoziato non possono fare del Consiglio un vero e proprio negoziatore, lo stesso vale a fortiori per il comitato speciale previsto all’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA].

99. Come prescrive tale articolo, detto comitato speciale ha soltanto un ruolo consultivo, «deve essere consultato nella conduzione dei negoziati».

100. Ciò mi sembra chiaramente in contraddizione con la sezione A dell’addendum‑allegato della decisione controversa, che investe il comitato speciale di un potere decisionale nella conduzione dei negoziati, in quanto il punto 1 prevede la possibilità per lo stesso di definire «posizioni di negoziato dettagliate dell’Unione» e il punto 3 dispone che «ogni sessione di negoziato è preceduta da una riunione del comitato speciale per stabilire le questioni essenziali e per definire, a seconda dei casi, le posizioni o gli orientamenti per la negoziazione».

101. In udienza, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord ha insistito sul fatto che il comitato speciale dovesse essere solo «consultato» dalla [OSCURATO:PERSONA] e non essere «obbedito».

Non riesco a comprendere come si possa conciliare tale posizione con il potere di detto comitato di definire posizioni di negoziato dettagliate.

Sempre in udienza, il Consiglio ha ammesso che il comitato non poteva impartire direttive di negoziato (ciò costituirebbe un potere esclusivo del Consiglio) – e ciascuno era d’accordo nell’affermare che tale comitato non votava e non era del resto soggetto ad alcuna regola di voto ma, a mio avviso, tali dichiarazioni sono in contraddizione con il testo stesso della decisione controversa secondo la quale tale comitato può definire posizioni di negoziato dettagliate. iv) L’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] alla luce del principio dell’equilibrio istituzionale

102. Tale rigorosa delimitazione delle rispettive competenze del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], nell’attuazione dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], è perfettamente conforme alla giurisprudenza della Corte che ha sottolineato l’importanza dell’«equilibrio dei poteri» ( 45 ), della «ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni» ( 46 ), del «sistema di ripartizione delle funzioni e [del]l’equilibrio istituzionale tra i poteri» ( 47 ), ma anche della «posizione istituzionale» ( 48 ) o dell’«organizzazione istituzionale» ( 49 ), sottolineando che l’equilibrio istituzionale «caratterizza[va] la struttura della Comunità» ( 50 ).

103. Infatti, secondo la giurisprudenza, il «principio dell’equilibrio istituzionale (…) comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni» ( 51 ).

L’equilibrio istituzionale non è nient’altro che l’espressione del principio classico (del rispetto) delle competenze attribuite e il principio di leale cooperazione può essere considerato come uno strumento che consente di adeguare al meglio il sindacato giurisdizionale del rispetto dell’equilibrio istituzionale ( 52 ).

Come ha correttamente rilevato Jacqué ( 53 ), l’equilibrio istituzionale «si riferisce (…) al fatto che la struttura istituzionale comunitaria è fondata su una ripartizione delle competenze tra le varie istituzioni».

104. Come ho già rilevato ( 54 ), la Corte lo menziona, del resto, a proposito dell’ex articolo 228 CEE (divenuto articolo 300 CE e, d’ora innanzi, articolo 218 [OSCURATO:PERSONA]) ( 55 ) riguardo al quale essa ha dichiarato che tale articolo «costituisce, in tema di stipulazione dei trattati, una norma autonoma e generale di portata costituzionale, in quanto attribuisce alle istituzioni comunitarie determinate competenze.

Inteso a creare un equilibrio tra queste ultime, esso prevede che gli accordi tra la Comunità e uno o più [OSCURATO:PERSONA] sono negoziati dalla [OSCURATO:PERSONA] e successivamente conclusi dal Consiglio, previa consultazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo nei casi previsti dal [OSCURATO:PERSONA].

La competenza a concludere gli accordi è tuttavia attribuita al Consiglio “fatte salve le competenze riconosciute in questo campo alla [OSCURATO:PERSONA]”».

105. La stessa regola vale (a fortiori) per il comitato speciale.

Orbene, la facoltà ad esso riconosciuta (come al Consiglio) di definire «posizioni di negoziato dettagliate» che producono effetti obbligatori nel corso dei negoziati modifica l’equilibrio dei poteri tra le istituzioni, facendo del Consiglio – o del comitato speciale – l’attore determinante dell’Unione nel processo di negoziazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non è più un negoziatore che impegna la sua responsabilità politica, per essere relegata in un ruolo secondario di portavoce o di mandataria del Consiglio o del comitato speciale.

Occorre del resto rilevare la differenza tra «posizioni di negoziato dettagliate» e «direttive di negoziato», in quanto tali posizioni non possono essere intese come semplici «modifiche» delle direttive di negoziato.

Va osservato che, se è vero che il Consiglio può adottare e modificare le direttive di negoziato, il [OSCURATO:PERSONA] non prevede niente di tutto questo per il comitato speciale che lascerebbe ancor più stupiti se potesse adottare «posizioni di negoziato dettagliate».

106. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 56 ) (in cui erano in discussione le prerogative del [OSCURATO:PERSONA]), la Corte ha dichiarato che «queste prerogative costitui[va]no uno degli elementi dell’ equilibrio istituzionale voluto dai trattati.

Questi hanno infatti instaurato un sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni della Comunità secondo il quale ciascuna svolge una propria specifica funzione nella struttura istituzionale della Comunità e nella realizzazione dei compiti affidatile».

b) Gli argomenti contrari del Consiglio e degli [OSCURATO:PERSONA] membri 107. Vari argomenti del Consiglio e degli [OSCURATO:PERSONA] membri meritano che io mi soffermi ad esaminarli.

i) Primo argomento

108. Il Consiglio nonché taluni [OSCURATO:PERSONA] membri ( 57 ) difendono la sezione A delle direttive di negoziato facendo valere l’articolo 16 del TUE, il quale ricorda che il Consiglio esercita una funzione di «definizione delle politiche».

109. Tale argomento non è convincente.

110. Infatti, secondo l’articolo 16, paragrafo 1, TUE, tale ruolo di «definizione delle politiche» deve essere esercitato «alle condizioni stabilite nei trattati».

111. Peraltro, è evidente che l’articolo 16 TUE non può essere interpretato nel senso che solo il Consiglio avrebbe un ruolo politico in tale contesto e che il ruolo delle altre istituzioni non sarebbe di tale natura.

Tale articolo non può essere neppure utilizzato dal Consiglio come un «passepartout», destinato a colmare le «lacune» percepite dal Consiglio ogni volta che ritiene che un’altra disposizione del [OSCURATO:PERSONA] non gli conferisca un ruolo sufficientemente preponderante.

112. Il Consiglio è autorizzato a esercitare il suo ruolo politico in materia di accordi internazionali solo nelle fasi e secondo le modalità espressamente previste dall’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], una «norma autonoma e generale» (per riprendere i termini della Corte).

Tale ruolo non è di scarso rilievo in quanto viene esercitato (ma può essere esercitato soltanto) ( 58 ) nella decisione di autorizzare o meno l’avvio dei negoziati, nella possibilità di impartire direttive al negoziatore (intese proprio come orientamenti riguardanti le scelte strategiche e gli obiettivi politici della negoziazione) e, naturalmente, nel potere di concludere o meno l’accordo.

113. In udienza la Repubblica ceca ha sostenuto che era inaccettabile che il Consiglio dovesse rifiutare ciò che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe negoziato, in quanto ciò avrebbe pregiudicato l’immagine internazionale dell’Unione.

Ricordo, in proposito, che di norma, negli accordi internazionali, il testo negoziato deve essere sottoposto alla ratifica di un’autorità (generalmente un parlamento) che non ha partecipato in alcun modo alla negoziazione e non ha neppure il potere di impartire direttive di negoziato.

114. Il Consiglio stesso sembra accettare il fatto che il suo potere non si estenda al potere di obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a presentargli la proposta che esso desidera, in quanto, secondo il punto 25 della sua controreplica, esso «non contesta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] resti pienamente responsabile dei negoziati in tale ambito.

In linea di principio, qualsiasi decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] durante i negoziati sarà sanzionata soltanto con la decisione, adottata dal Consiglio, di approvare o meno il risultato dei negoziati, qualora la [OSCURATO:PERSONA] decida, in esito al procedimento, di presentare una proposta».

115. In tale contesto, Cloos, Reinesch, Vignes e Weyland ( 59 ) rilevano che, nell’ambito dei negoziati che hanno condotto all’adozione del [OSCURATO:PERSONA] di Maastricht, «[u]n suggerimento più concreto, proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA], riguardava il momento dell’intervento del comitato 113 [ ( 60 ) ]. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, infatti, di sostituire i termini “in consultazione” [ ( 61 ) ] con i termini “previa consultazione” (...).

Tale modifica avrebbe aumentato il margine di manovra della [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe potuto limitarsi a consultare il comitato 113 una sola volta all’inizio di un negoziato. [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno voluto procedere in tal senso, ritenendo che il controllo regolare dei negoziati, da parte del comitato 113, fosse indispensabile, se si volevano evitare brutte sorprese al momento della conclusione dei negoziati (...).

Un’altra modifica, o piuttosto una precisazione, all’articolo 113, suggerita dalla Presidenza lussemburghese non è stata neanch’essa accolta dalle delegazioni.

Essa consisteva nel dichiarare esplicitamente che “nelle materie disciplinate dal presente articolo e fatto salvo l’articolo 228 [CEE], la posizione della Comunità viene espressa dalla [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti con i paesi terzi, in seno alle organizzazioni internazionali e nell’ambito delle conferenze internazionali”.

Tale comma, che è tuttavia scontato in un settore di pura competenza comunitaria, è venuto meno nell’ultimo testo (…) presentato al Consiglio europeo di Maastricht.

L’argomento utilizzato per tale cancellazione era giustamente che non fosse necessario scrivere espressamente ciò che era scontato.

La vera ragione è evidentemente da ricercare nel clima di sospetto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in materia commerciale: taluni [OSCURATO:PERSONA] membri temevano, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Corte di giustizia, traesse profitto dalla benché minima occasione per portare avanti le sue tesi, ambiziose, in tale settore».

116. La causa in esame, in generale, e le osservazioni presentate dal Consiglio nonché da sette [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare, dimostrano che più di vent’anni dopo, il clima di sospetto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] persiste ( 62 ).

117. Infatti, nella causa in esame, il Consiglio sostiene che la ragion d’essere delle direttive di negoziato (e quindi di un comitato speciale) è di evitare un fatto compiuto che sia «politicamente inaccettabile», in quanto «tale risultato potrebbe compromettere l’approvazione stessa dell’accordo in quanto tale» ( 63 ).

118. Si tratta, del resto, di una tematica generale contenuta negli argomenti dedotti dalla maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno presentato memorie d’intervento a sostegno del Consiglio ( 64 ).

Parimenti, tali [OSCURATO:PERSONA] membri sottolineano che la collaborazione stretta, richiesta dalle suddette direttive, garantirebbe un corretto svolgimento del processo di negoziazione, tenuto conto della materia oggetto della negoziazione.

119. Come rileva lo stesso Consiglio, tale argomento è di ordine politico.

Anche se la possibilità di adottare direttive di negoziato è volta a ridurre il rischio di conflitto tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio nel corso del processo di negoziazione, tuttavia tale potere non può essere interpretato nel senso che vanifica il compito della [OSCURATO:PERSONA] di condurre la negoziazione e il suo diritto di iniziativa quando quest’ultima è terminata.

120. Se decide di non approvare l’accordo, il Consiglio esercita il potere conferitogli dai Trattati, che non include il potere di imporre alla [OSCURATO:PERSONA] di formulare necessariamente una proposta che ottenga la maggioranza necessaria al Consiglio .

121. In altri termini, il potere di definizione delle politiche non si estende neppure alla formulazione della proposta al termine dei negoziati, che spetta alla [OSCURATO:PERSONA]. ii) [OSCURATO:PERSONA] argomento

122. In linea con il suesposto argomento del Consiglio, secondo taluni [OSCURATO:PERSONA] membri ( 65 ), la sezione A e la partecipazione del Consiglio ai negoziati sono necessarie al fine di garantire l’efficacia del suo ruolo di organo decisionale finale, in fase di sottoscrizione e di conclusione.

Tale argomento è altresì presentato come garanzia di credibilità dell’Unione quale partner di un serio negoziato.

123. Benché sia sostenibile (e contestabile) sul piano politico, detta tesi ignora proprio l’equilibrio istituzionale voluto, in particolare, dall’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] che istituisce un processo ( 66 ) in cui le tre istituzioni, la [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA], hanno un ruolo ben preciso.

124. Come sottolinea correttamente il [OSCURATO:PERSONA], «[l]’economia dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] deve essere considerata nel suo insieme, al fine di garantire la sua coerenza globale» ( 67 ) e la tesi che giustifica il ruolo del Consiglio, nella negoziazione in quanto tale, con il suo potere finale di concludere o meno l’accordo modifica sostanzialmente l’economia di tale articolo 218 [OSCURATO:PERSONA].

125. Tale argomento è stato in passato anche un argomento del (servizio giuridico del) Consiglio il quale riteneva che la preventiva autorizzazione del Consiglio fosse necessaria prima che la [OSCURATO:PERSONA] assumesse obblighi pregiuridici («pre‑legal commitments») durante i negoziati salvo privare il Consiglio di qualsiasi influenza nel vero e proprio processo decisionale.

Devuyst ( 68 ) rileva correttamente che tale nozione di «pre‑legal commitments», come definita dal (servizio giuridico del) Consiglio, non era prevista nel [OSCURATO:PERSONA] e la sua introduzione «aggiungerebbe una nuova fase procedurale (…) non prevista dai Trattati».

«Ciò modificherebbe l’equilibrio istituzionale a favore del Consiglio», in quanto «di tutte le fasi dei negoziati, tra il loro avvio e la sottoscrizione dell’accordo, è logicamente responsabile la [OSCURATO:PERSONA]».

«Se il Consiglio dovesse approvare qualsiasi “pre‑legal commitment” significativo (…), le procedure specifiche di cui agli articoli 207, paragrafo 3, e 218 [OSCURATO:PERSONA] diverrebbero ampiamente ridondanti» e ciò trasformerebbe «l’Unione europea in un partner di negoziazione impossibile».

126. È peraltro rilevante sottolineare che l’obiettivo della [OSCURATO:PERSONA] non può essere semplicemente quello di produrre un accordo internazionale che ottenga l’approvazione del Consiglio, ma di negoziare un accordo che serva al meglio gli interessi dell’Unione ( 69 ) prima di essere sottoposto dalla [OSCURATO:PERSONA] all’approvazione del [OSCURATO:PERSONA], quando è richiesta, e, in seguito, al Consiglio.

127. Rilevo, al riguardo, che il Consiglio stesso ammette che la [OSCURATO:PERSONA] è libera di decidere di non proporre la conclusione dell’accordo ( 70 ), il che, paradossalmente, rischierebbe di verificarsi più spesso se spettasse al Consiglio (o al comitato speciale, dato che la maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri non fanno alcuna distinzione tra i due) stabilire la posizione di negoziato, nonostante gli eventuali pareri contrari della [OSCURATO:PERSONA]. iii) Terzo argomento

128. [OSCURATO:PERSONA] la Repubblica ceca, si dovrebbero prevenire situazioni in cui il risultato dei negoziati sia inaccettabile per il Consiglio e in cui il rifiuto di approvare il progetto di accordo finale abbia un’incidenza negativa sui rapporti con la controparte.

Il governo ceco tenta in questa sede di creare un’«analogia utile» con l’obiettivo del procedimento di parere di cui all’articolo 218, paragrafo 11, [OSCURATO:PERSONA] che è anche quello di eliminare il rischio di incompatibilità con il diritto dell’Unione dell’accordo internazionale negoziato e di prevenire i problemi che ne derivano nel settore dei rapporti internazionali.

A suo avviso, la Corte si è espressa molto chiaramente su tale questione e ha dichiarato che «una sentenza che dichiarasse un accordo incompatibile – sia per il contenuto, sia per la procedura seguita nella stipulazione – con le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] susciterebbe serie complicazioni sia in sede comunitaria sia in sede internazionale e potrebbe arrecare pregiudizio a tutte le parti interessate, ivi compresi i paesi terzi » ( 71 ).

129. Ritengo che tale riferimento all’articolo 218, paragrafo 11, [OSCURATO:PERSONA] e al parere 2/94 sia irrilevante nel contesto della causa in esame ( 72 ).

130. Come ha rilevato correttamente la [OSCURATO:PERSONA], la mancata conclusione di un accordo internazionale non può essere paragonata in nessun caso all’annullamento della decisione riguardante la conclusione dell’accordo una volta che questo sia entrato in vigore.

Il rifiuto del Consiglio di approvare l’accordo può avere tutt’al più conseguenze politiche, che si verificano anche se la [OSCURATO:PERSONA] non propone la conclusione dell’accordo o se il [OSCURATO:PERSONA] non dà la propria approvazione quando è richiesta.

Dal punto di vista dei rapporti internazionali, la causa della mancata approvazione dell’accordo non ha alcuna rilevanza e non giustifica l’attribuzione di una posizione di preminenza a un’istituzione sulle altre. iv) Quarto argomento

131. Contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ( 73 ), la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai sostenuto che il Consiglio non poteva avere «alcuna influenza sul contenuto dell’accordo durante la negoziazione».

132. Del resto, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso ( 74 ) che – considerato il fatto che il Consiglio ha l’ultima parola sulla conclusione o meno dell’accordo, fattore incontestabilmente destinato a pesare sul contenuto dei negoziati – è poco probabile ( 75 ) che la [OSCURATO:PERSONA] dedichi le sue risorse alla negoziazione di un accordo internazionale che ha poche possibilità di acquisire forza di legge in quanto si scontrerebbe con l’opposizione del Consiglio (o del [OSCURATO:PERSONA]).

Tale preoccupazione della [OSCURATO:PERSONA] può essere analizzata come un’applicazione del principio di leale cooperazione.

133. Occorre peraltro ammettere che il Consiglio è legittimato a chiedere resoconti completi e periodici sulla conduzione dei negoziati, e l’organo di trasmissione è proprio il comitato speciale che comunica il suo parere (e quello del Consiglio) al negoziatore durante tutta la procedura di consultazione. [OSCURATO:PERSONA] osserva del resto che, contrariamente a quanto emerge dal controricorso del Consiglio (punto 32), essa non sostiene che il Consiglio non deve far conoscere il suo punto di vista durante i negoziati, avendo sottolineato nel ricorso che essa doveva tener conto delle posizioni espresse dal Consiglio (o dal [OSCURATO:PERSONA]).

134. Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] non contesta l’obbligo ad essa imposto di consultare il comitato speciale e di avere con il medesimo contatti periodici.

Tale obbligo deriva logicamente dall’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] ed è ancor più elaborato in caso di accordi commerciali ( 76 ).

135. Pertanto, non propongo alla Corte di annullare l’articolo 2, seconda frase, della decisione controversa.

136. Si pone inoltre la questione se il Consiglio possa modificare le direttive di negoziato durante il processo di negoziazione .

137. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’esistenza di una raccomandazione non è una semplice formalità necessaria per avviare il processo di negoziazione, che sarebbe poi interamente nelle mani del Consiglio.

Anche se il Consiglio sostiene che il suo potere durante i negoziati si fonda sul potere di autorizzarne l’avvio e su quello di approvare l’accordo, due poteri che, a loro volta, devono basarsi su proposte (o raccomandazioni) della [OSCURATO:PERSONA], si dovrebbe anche ammettere che qualsiasi revisione o modifica sia anch’essa preceduta da una proposta o da una raccomandazione.

In caso contrario, il Consiglio avrebbe più poteri durante la negoziazione (vale a dire in una fase in cui i Trattati non gli conferiscono alcun potere) di quanti ne abbia in fase di autorizzazione a negoziare o di conclusione dell’accordo internazionale (vale a dire nelle due fasi in cui il ruolo del Consiglio è previsto nei Trattati).

138. [OSCURATO:PERSONA] argomenti della [OSCURATO:PERSONA] non possono essere accolti (va osservato, del resto, che la [OSCURATO:PERSONA] non chiede l’annullamento della prima frase dell’articolo 2 della decisione controversa, secondo la quale «[i]l Consiglio può rivedere il contenuto delle direttive di negoziato in qualsiasi momento»).

139. A mio avviso, poiché è il Consiglio, in definitiva, a dover approvare l’accordo negoziato, sarebbe illogico che possa far sentire il suo punto di vista solo all’avvio dei negoziati e non quando questi sono in corso ( 77 ).

Infatti, è evidente che, all’inizio dei negoziati, né il Consiglio né la [OSCURATO:PERSONA] conoscono nei dettagli le posizioni dei paesi terzi.

Inoltre, i negoziati sono spesso complessi e prolungati, i governi cambiano come la realtà, il che depone anche a favore della possibilità di modificare le direttive di negoziato durante i negoziati, il cui scopo di evitare per quanto possibile le divergenze tra le istituzioni non sarebbe conseguito se il Consiglio fosse informato soltanto dopo il termine dei negoziati.

Ciò detto, è inesatto sostenere, al pari del Consiglio e di taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, che la [OSCURATO:PERSONA] non accetta di informare il Consiglio durante i negoziati.

Occorre osservare, del resto, che l’articolo 218, paragrafo 10, [OSCURATO:PERSONA] prevede espressamente che il [OSCURATO:PERSONA] debba essere informato «in tutte le fasi della procedura» (vale a dire anche dalla [OSCURATO:PERSONA]); mi sembra logico, quindi, che la [OSCURATO:PERSONA] debba informare periodicamente anche il Consiglio.

140. Concordo pertanto con il Consiglio e con gli [OSCURATO:PERSONA] membri sul fatto che, senza che la [OSCURATO:PERSONA] debba presentargli raccomandazioni riviste, il Consiglio, nel corso dei negoziati, sulla base delle informazioni fornitegli dalla [OSCURATO:PERSONA], possa rivedere le direttive di negoziato e, a seconda dei casi, modificarle o completarle.

141. Che il Consiglio possa anche guidare la [OSCURATO:PERSONA] durante i negoziati mi sembra emergere dal testo del paragrafo 4 dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], redatto in termini alquanto generici.

Infatti, tale paragrafo 4, secondo il quale «[i]l Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati», si distingue dai paragrafi 5 e 6 che subordinano le decisioni a una «proposta del negoziatore».

Del resto, occorre rilevare che la disposizione non stabilisce in quale momento il Consiglio debba (o addirittura possa) impartire le direttive al negoziatore.

142. [OSCURATO:PERSONA] è, del resto, un po’ vaga sulla questione, in quanto non si oppone, per principio, a che le direttive possano essere modificate ( 78 ).

143. Il fatto che il Consiglio possa modificare direttive di negoziato senza una preventiva proposta da parte della [OSCURATO:PERSONA] sembra essere confermato dalla prassi (in quanto, secondo il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] richiede spesso il loro aggiornamento senza tuttavia presentare proposte) ed è stato anche sottolineato in dottrina.

Come rilevano correttamente MacLeod e a. ( 79 ), «the [OSCURATO:PERSONA] may issue further directives unilaterally, without a [OSCURATO:PERSONA] proposal, during the negotiations» e «[i]t is for the [OSCURATO:PERSONA] to decide whether further directives are necessary: it does not need a [OSCURATO:PERSONA] proposal before acting».

Orbene, sembra che avvenga solo raramente nella prassi che il Consiglio emani direttive supplementari ( 80 ).

144. Parimenti, secondo il commentaire [OSCURATO:PERSONA] ( 81 ), «[i]l Consiglio ha la facoltà di intervenire al momento dell’avvio dei negoziati, ma anche nel corso di questi ultimi, per modificare, sostituire o completare direttive già impartite alla [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] direttive sono spesso il risultato di trattive prolungate all’interno del Consiglio e rimangono raramente segrete.

La loro “pubblicità” ufficiosa rende evidentemente il compito della [OSCURATO:PERSONA] più difficile nei confronti del suo partner riducendo il suo margine di manovra, al punto da renderlo illusorio (…)» (il corsivo è mio).

145. Ciò non può tuttavia indurre il Consiglio, dopo aver autorizzato l’avvio dei negoziati e aver comunicato, se non addirittura modificato i suoi orientamenti, a rivendicare, nell’ambito di tali negoziati, un ruolo di «leader», che ridurrebbe il margine di manovra indispensabile di cui deve disporre il negoziatore per ottenere risultati soddisfacenti.

Parimenti, neppure il comitato speciale designato dal Consiglio può svolgere un ruolo simile in quanto la sua funzione è strettamente consultiva.

146. Infatti, è la [OSCURATO:PERSONA] a negoziare quale rappresentante degli interessi dell’Unione in nome e per conto dell’Unione (e non per conto del Consiglio).

v) Quinto argomento

147. Il Consiglio sostiene inoltre che l’interpretazione da esso propugnata, ossia che l’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] consente di includere, nelle direttive di negoziato, disposizioni procedurali, anziché limitarle a vaghe dichiarazioni di intenti, preserva integralmente la capacità dell’Unione di esprimersi con un’unica voce sulla scena internazionale.

148. Tale argomento non mi convince, poiché, in ogni caso, l’unità è garantita dal fatto che solo il negoziatore è abilitato a negoziare in nome dell’Unione entro l’ambito definito dalle direttive comunicate dal Consiglio ed eventualmente previa consultazione con il comitato speciale.

149. Peraltro, quest’«unica voce» è già prevista dai Trattati dato che, secondo l’articolo 17, paragrafo 1, TUE, «[la [OSCURATO:PERSONA]] [a]ssicura la rappresentanza esterna dell’Unione».

150. L’importanza dell’«unità d’azione [dell’Unione] rispetto all’esterno» è stata sottolineata dalla Corte nel parere 1/94 ( EU:C:1994:384 , punti 106 e segg.), al fine di rafforzare il potere di negoziazione dell’Unione. vi) Sesto argomento

151. Il Consiglio e gli [OSCURATO:PERSONA] membri fanno valere altresì la prassi (asseritamente) costante, nel settore del trasporto, di introdurre norme procedurali nelle direttive di negoziato.

152. [OSCURATO:PERSONA] replica che i due documenti menzionati dal Consiglio ( 82 ) riguardano accordi da negoziare sotto forma di accordi misti.

Nei documenti erano contenuti un primo allegato con le «direttive di negoziato» e un secondo allegato (distinto) intitolato «Procedure ad hoc per i negoziati riguardanti un accordo tra la Comunità europea e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri e l’Algeria [o la Georgia] nel settore del trasporto» ( 83 ).

L’obiettivo principale di questo secondo allegato, che non faceva parte delle direttive di negoziato, era semplicemente di definire una procedura di coordinamento con gli [OSCURATO:PERSONA] membri.

153. Ne consegue che tali elementi sono irrilevanti nel contesto di un accordo che deve essere concluso unicamente dall’Unione, come nel caso di specie.

154. [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero anch’essi del parere che le direttive di negoziato conterrebbero spesso disposizioni procedurali ( 84 ).

155. Sempre che ciò sia esatto (il che è fortemente contestato dalla [OSCURATO:PERSONA]), secondo la giurisprudenza, «una semplice prassi non può prevalere sulle norme del [OSCURATO:PERSONA]» ( 85 ).

Ad esempio, la Corte ha dichiarato, al punto 23, della sentenza Wybot (149/85, EU:C:1986:310 ), che «[r]esta da verificare se la prassi seguita dal [OSCURATO:PERSONA] europeo non tolga ogni effetto [alle disposizioni dei Trattati CECA, CEE e CEEA in questione nella suddetta causa], che attribuiscono non soltanto alla maggioranza dei suoi membri, ma anche ad altre istituzioni, e cioè al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA], la facoltà di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria.

Nel contesto dell’equilibrio dei poteri tra le istituzioni previsto dal [OSCURATO:PERSONA], la prassi del [OSCURATO:PERSONA] europeo [in discussione] non potrebbe in effetti sottrarre alle altre istituzioni una prerogativa loro attribuita dagli stessi Trattati » (il corsivo è mio). vii) Settimo argomento

156. [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio, l’inclusione nelle direttive di negoziato di talune modalità procedurali e di obblighi speciali sarebbe il corollario del suo diritto di decidere se si debba concedere o meno un’autorizzazione.

157. Orbene, come ho già rilevato supra, dopo aver autorizzato la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare i negoziati, il Consiglio non può essere investito di un ruolo decisionale diretto durante questi ultimi.

Infatti, occorre sottolineare che, anche se l’autorizzazione da parte del Consiglio e le sue direttive di negoziato sono comunemente denominate «il mandato di negoziazione» (in lingua inglese «the negotiating mandate»), la [OSCURATO:PERSONA] non è affatto «incaricata» dal Consiglio – essa è «autorizzata» ( 86 ).

158. La scelta del Consiglio di fare riferimento a un «mandato» (punto 42 del controricorso), anziché utilizzare il dettato stesso dei Trattati, non è ingenua ( 87 ).

Un mandato costituisce non solo un atto volontario, ma implica che l’entità incaricata agisca per conto di qualcun altro, nei limiti e secondo le istruzioni vincolanti impartite dal mandante.

159. Infatti, come hanno correttamente rilevato Waelbroeck e a. ( 88 ), l’uso dei termini «mandato di negoziazione»«dà una falsa impressione dal punto di vista giuridico: [i]l Consiglio non potrebbe infatti conferire un mandato, a suo piacimento, a chicchessia per negoziare a nome della Comunità. [OSCURATO:PERSONA] detiene il monopolio al riguardo.

Infatti, si tratta piuttosto di avviare il processo consentendo alla [OSCURATO:PERSONA], e ad essa soltanto, di condurre i negoziati».

160. L’uso del termine «mandato» ha senso solo quando la [OSCURATO:PERSONA] negozia a nome degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 89 ).

161. In ogni caso, i Trattati non fanno riferimento a un qualsiasi «mandato» nel contesto dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], termine tuttavia utilizzato in altri articoli, come all’articolo 18, paragrafo 2, TUE, relativamente all’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

162. A mio avviso, se gli estensori dei Trattati avessero voluto che la [OSCURATO:PERSONA] agisse conformemente a un «mandato», avrebbero utilizzato tale termine.

163. Il fatto che il Consiglio possa decidere se concedere o meno la sua autorizzazione non implica, quindi, che esso sia legittimato ad aggiungere tutto ciò che desidera in allegato a tale autorizzazione.

Detto contenuto deve altresì rispettare le disposizioni dei Trattati.

Del resto, se l’argomento dedotto dal Consiglio consistesse nel dichiarare che esso si rifiuterebbe puramente e semplicemente di concedere l’autorizzazione in caso di mancata accettazione delle clausole procedurali, potrebbe trattarsi di uno sviamento di potere. viii) Ottavo argomento

164. [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio, «[l]e posizioni definite in seno al comitato speciale sono ritenute espressione concreta delle direttive di negoziato del Consiglio e, in quanto tali, mirano ad assistere il negoziatore precisando i punti di vista approvati dall’autorità politica che dovrà decidere, in definitiva, se approvare o meno il testo negoziato» (controricorso, punto 42).

In tale ottica, cosa resta da negoziare, se non la presentazione alla controparte di un insieme da prendere o lasciare?

165. Oltre a quanto ho precisato supra ( 90 ), riguardo alla nozione di «mandato», ritengo che, sebbene la consultazione del comitato speciale possa aiutarla a sapere se talune disposizioni del futuro accordo possano ottenere o meno l’«avallo politico» del Consiglio, spetterà (unicamente) alla [OSCURATO:PERSONA] decidere come inserire tale elemento nella negoziazione.

Qualsiasi altra interpretazione vanificherebbe il suo diritto di iniziativa, in quanto ciò presupporrebbe l’obbligo di proporre un testo per la semplice ragione che esso riflette posizioni approvate dal Consiglio.

Siffatto obbligo non esiste ovviamente nel diritto dell’Unione ( 91 ).

166. Osservo inoltre che l’uso dell’articolo determinativo nell’espressione «l’autorità politica» potrebbe lasciar intendere che la qualificazione di autorità politica sia soltanto una prerogativa del Consiglio.

Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] (e il [OSCURATO:PERSONA]) sono istituzioni aventi anch’esse un ruolo politico rilevante nel contesto dei negoziati internazionali.

167. Infine, l’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] conferisce al comitato speciale solo un ruolo consultivo, in quanto prevede che esso debba essere «consultato» nella conduzione dei negoziati.

Ciò implica naturalmente che il comitato speciale possa esprimere il suo punto di vista sui diversi aspetti della negoziazione, ma la decisione controversa va ben oltre.

Essa prevede ( 92 ), in effetti, l’adozione da parte del comitato speciale (o da parte del Consiglio al punto 1 della sezione A delle direttive di negoziato) di «posizioni di negoziato dettagliate dell’Unione » (il corsivo è mio), che sono quindi ritenute vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA], salvo, per quest’ultima, discostarsi dalle posizioni qualificate come posizioni dell’Unione e non semplicemente del comitato speciale (o del Consiglio).

168. Si può creare a questo punto un parallelismo tra la causa in esame e la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, detta «la sentenza CITES» ( 93 ) (C‑370/07, EU:C:2009:590 , punti 43 e 44), in cui la Corte ha dichiarato – naturalmente nel contesto della disposizione costituita ormai dall’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] – che la definizione della posizione «dell’Unione» produce effetti giuridici obbligatori sulle istituzioni.

Inoltre, si può aggiungere che il punto 3 della sezione A delle direttive di negoziato distingue tra le «posizioni» e gli «orientamenti».

169. [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio, non è esatto affermare che la [OSCURATO:PERSONA] «non è libera di discostarsene» e denuncia il «falso parallelismo» con le posizioni da esso assunte ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA], che hanno altra natura e riguardo alle quali la Corte ha dichiarato che esse producevano «effetti giuridici obbligatori» e avevano «un carattere vincolante» per le istituzioni ( 94 ).

Infine, secondo il Consiglio, spetta proprio alla [OSCURATO:PERSONA] decidere il modo di negoziare ( 95 ), ma sempre seguendo gli orientamenti che essa riceve in seno al comitato speciale, a prescindere dalla forma di istruzioni verbali o di posizioni esposte in documenti.

170. Al riguardo, sebbene l’adozione di direttive di negoziato sia, in effetti, una procedura diversa da quella prevista all’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA], il testo delle direttive di negoziato in questione menziona la «posizione dell’Unione» in modo assai simile a quello dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA].

Orbene, il Consiglio conferisce al comitato speciale (o si riserva) il potere di definire la posizione dell’Unione, con l’obbligo corrispondente per il negoziatore dell’Unione di non discostarsene.

171. [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio, come indicano le norme procedurali contenute nella decisione controversa, «se risulta impossibile ottenere quanto è previsto nella posizione, [la [OSCURATO:PERSONA]] deve riferire al comitato speciale e chiedere nuovi orientamenti» (controricorso, punto 44).

Ciò detto, il Consiglio conferma l’effetto vincolante per la [OSCURATO:PERSONA] delle posizioni adottate dal comitato speciale (o di quelle che esso stesso definisce), e il solo margine di manovra della [OSCURATO:PERSONA] è «il modo» di negoziare.

172. La Repubblica francese (punto 11 della sua memoria d’intervento) non si esprime in termini diversi quando chiarisce che la [OSCURATO:PERSONA] gode di un certo margine di manovra per quanto riguarda la strategia di negoziazione ma deve presentarsi nuovamente dinanzi al Consiglio o al comitato speciale se prevede di discostarsi dalla posizione di questi ultimi.

173. Rilevo che, per rendere ancor più confusa la situazione, il Consiglio utilizza il termine «raccomandazione» per qualificare gli effetti della posizione del comitato speciale (i punti 46 e 53 del controricorso menzionano il «risultato raccomandato»).

Il Consiglio parla inoltre dell’obbligo di «tener conto delle posizioni» e di «conseguenze nella pratica» (controreplica, punti 23 e 25). [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord considera, a sua volta, che il comitato speciale è semplicemente abilitato a esprimere il suo punto di vista (punti 23 e 24).

Tutto ciò è difficile da conciliare con la chiara formulazione letterale della sezione A delle direttive di negoziato, in cui viene fatto riferimento alla definizione di «posizioni dell’Unione», e non semplicemente a «raccomandazioni alla [OSCURATO:PERSONA]», o anche a «posizioni del Consiglio (e/o del comitato speciale)».

La difesa del Consiglio è anch’essa direttamente contraddetta dal dettato della decisione controversa, che utilizza i termini «sono definite» e «definire» nelle frasi «[s]e necessario, nell’ambito del comitato speciale (…) oppure nell’ambito del Consiglio, sono definite posizioni di negoziato dettagliate dell’Unione» e «[o]gni sessione di negoziato è preceduta da una riunione del comitato speciale per stabilire le questioni essenziali e per definire , a seconda dei casi, le posizioni o gli orientamenti per la negoziazione» (il corsivo è mio) ( 96 ).

Orbene, nei negoziati, la [OSCURATO:PERSONA] non rappresenta il Consiglio ma l’Unione.

174. Il carattere vincolante delle posizioni adottate dal comitato speciale non è compatibile con il testo dell’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] che utilizza il termine «consultato».

Se gli estensori del [OSCURATO:PERSONA] avessero voluto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse vincolata dagli orientamenti o dalle posizioni del comitato speciale, avrebbero utilizzato termini più incisivi per qualificare il ruolo del comitato speciale (o del Consiglio).

175. Infatti, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che, se l’obiettivo è «di assistere il negoziatore», si deve lasciar decidere al negoziatore l’uso che deve essere fatto delle posizioni in questione.

Il fatto di precisare quali punti di vista abbiano l’avallo dell’autorità politica non può essere assimilato all’obbligo di attenersi alla posizione del comitato speciale.

176. Ciò non implica che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia un obbligo giuridico di tener conto delle posizioni definite nelle direttive di negoziato dal Consiglio o dal comitato speciale ( 97 ) ma occorre distinguere tale obbligo da quello di non discostarsene che, come sottolinea il [OSCURATO:PERSONA], la colloca nella posizione di esecutore delle decisioni del comitato speciale (o del Consiglio).

177. È interessante osservare che la Corte ha già esaminato – naturalmente in un altro contesto – la differenza di portata e di natura tra questi due tipi di obblighi.

178. Nella sentenza Mediaset (C‑69/13, EU:C:2014:71 ), la Corte ha esaminato tale differenza.

La causa verteva sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che dichiaravano un regime di aiuti illegittimo e incompatibile con il mercato interno e, in particolare, sul ruolo del giudice nazionale e sulla presa in considerazione, da parte di tale giudice, di prese di posizione della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’esecuzione delle sue decisioni.

179. La Corte ha dichiarato, al punto 31 di tale sentenza, che, «sebbene le prese di posizione della [OSCURATO:PERSONA] non possano vincolare il giudice nazionale, occorre rilevare che, nella misura in cui gli elementi contenuti nelle suddette prese di posizione, nonché nei pareri della [OSCURATO:PERSONA] eventualmente richiesti dal giudice nazionale nella situazione descritta al punto precedente, mirano a facilitare la realizzazione del compito delle autorità nazionali nell’ambito dell’esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero, e considerato il principio di leale cooperazione, il giudice nazionale deve tenerne conto come elemento di valutazione nell’ambito della controversia di cui è investito e motivare la propria decisione alla luce dell’insieme del contenuto del fascicolo che è stato sottoposto alla sua attenzione».

180. Pertanto, «se, al fine di garantire l’esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno e ingiunge il recupero degli aiuti in questione, ma che non identifica i singoli beneficiari di tali aiuti e non determina con precisione gli importi da restituire, il giudice nazionale si trova vincolato da tale decisione, di contro lo stesso non è vincolato dalle prese di posizione della suddetta istituzione nell’ambito dell’esecuzione della decisione in questione.

Tuttavia, considerato il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE [ ( 98 ) ], il giudice nazionale deve tenere conto di tali prese di posizione come elemento di valutazione nell’ambito della controversia di cui è investito».

181. Pertanto è possibile trarre la conclusione che, per quanto riguarda la causa in esame, «avere l’obbligo di tener conto degli orientamenti forniti dal Consiglio» (ciò che la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso nella causa in esame ( 99 )) non è lo stesso che «essere tenuti per legge ad attenersi agli stessi» (ciò che sembra essere la tesi del Consiglio e degli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti).

182. Aggiungo che la [OSCURATO:PERSONA] deve rimanere in grado di decidere che non è nell’interesse generale dell’Unione attenersi interamente al parere del comitato speciale, che potrebbe essere dettato da interessi puramente nazionali.

183. Come ho già sottolineato al paragrafo 126 delle presenti conclusioni, il compito della [OSCURATO:PERSONA] non è, e non può essere, semplicemente quello di produrre un accordo internazionale che ottenga l’approvazione del Consiglio (indipendentemente dal consenso o meno delle altre istituzioni), ma di negoziare un accordo che serva al meglio gli interessi dell’Unione e che sia accettabile per le tre istituzioni.

È chiaro che ciò può rendere necessari compromessi tra le diverse istituzioni. ix) Nono argomento

184. [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio, il contenuto delle modalità procedurali è solo espressione del modo in cui le istituzioni dovrebbero concretizzare il principio di leale cooperazione nel contesto dei negoziati internazionali.

185. Gli interventi di taluni [OSCURATO:PERSONA] membri invocano anch’essi il principio di leale cooperazione quale fondamento più o meno indiretto delle norme procedurali controverse ( 100 ).

186. Il principio di leale cooperazione (lealtà ( 101 ) comunitaria) è certamente al centro dell’ordinamento giuridico dell’Unione ( 102 ) e riflette un elemento essenziale dell’equilibrio istituzionale voluto dal [OSCURATO:PERSONA].

È considerato «un principio fondamentale della struttura costituzionale comunitaria» ( 103 ).

187. Ciò detto, come ricorda la giurisprudenza della Corte, «ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, CE (divenuto l’articolo 13, paragrafo 2, TUE), le istituzioni della Comunità possono agire solo nei limiti delle attribuzioni che sono loro conferite dal [OSCURATO:PERSONA] CE» ( 104 ).

188. L’articolo 13, paragrafo 2, TUE conferma tale principio ( 105 ) senza ambiguità, prescrivendo che «[c]iascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste.

Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione» ( 106 ).

189. In tale contesto, occorre ricordare che «[t]he distribution of the powers between the institutions reflects the place that the authors of the treaties wanted to grant to each one of them in the exercise of the missions that they entrusted to the [OSCURATO:PERSONA].

In this context, the task of the Court is to ensure that this system is maintained, in order to prevent the compromises made at the time of the drafting of the treaties being called into question again.

The balance to which the Court refers is therefore that established by the [OSCURATO:PERSONA].

It is therefore not acceptable for one institution to extend its powers unilaterally to the detriment of another institution» ( 107 ).

190. Inoltre, come rileva correttamente l’avvocato generale Jääskinen ( 108 ), «per un verso, (…) il principio di leale cooperazione consente di rimediare alle incertezze derivanti da aree grigie del [OSCURATO:PERSONA], quali quelle derivanti dalle modalità di esercizio del potere di ritiro [di cui trattasi nella suddetta causa].

Per altro verso, benché esso sia applicabile alla cooperazione informale tra le istituzioni dell’Unione, ess[o] non ha un contenuto esattamente definibile ( 109 )».

191. Orbene, rispetto all’argomento del Consiglio, esposto al paragrafo 184 delle presenti conclusioni, è incontestabile che il «modo in cui le istituzioni dovrebbero concretizzare» detto principio deve essere concordato tra le due (o le tre) istituzioni interessate anziché essere imposto unilateralmente da una di esse all’altra (o alle altre).

192. In tale contesto, è interessante osservare che, in passato, il Consiglio, fondandosi sul principio dell’equilibrio istituzionale, ha esso stesso protestato (ancora una volta contro «fatti compiuti»), quando il [OSCURATO:PERSONA] ha imposto unilateralmente, nelle sue norme procedurali, la propria visione dei rapporti con le altre istituzioni ( 110 ).

193. Come emerge dalle considerazioni che precedono, il fatto di imporre norme procedurali a un’altra istituzione senza il suo consenso è chiaramente contrario al principio della leale cooperazione e, in particolare, quando le norme imposte hanno come conseguenza che il ruolo politico conferito alla [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] sia simile a un ruolo puramente tecnico e subalterno di segretariato ( 111 ) (sia pure generale!) ( 112 ), incompatibile con la sua qualità di istituzione politicamente responsabile dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (articolo 17, paragrafo 8, TUE ( 113 )) e il cui ruolo specifico nei negoziati relativi ad accordi internazionali concorda perfettamente con il compito assegnatole dall’articolo 17 TUE di garantire la rappresentanza esterna dell’Unione (ad eccezione della politica estera e di sicurezza comune).

La negoziazione degli accordi internazionali è una forma di rappresentanza esterna dell’Unione ( 114 ).

194. Riguardo all’articolo 17, paragrafo 1, TUE, che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di custode dei Trattati, il governo tedesco ha sollevato, in udienza, la questione riguardante chi custodisce i custodi ( 115 ) nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] potesse negoziare «senza controllo».

A tal proposito, è sufficiente ricordare che tale ruolo spetta al [OSCURATO:PERSONA] attraverso la responsabilità politica della [OSCURATO:PERSONA] e alla Corte attraverso il sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti emanati dalle istituzioni, tra cui la [OSCURATO:PERSONA].

x) Decimo argomento

195. Il Consiglio intende inoltre giustificare la decisione controversa affermando, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha osservato gli obblighi di consultazione del comitato speciale nel contesto di analoghi negoziati con la Confederazione svizzera. [OSCURATO:PERSONA] membri ( 116 ) fanno valere anch’essi l’esperienza dei negoziati con la Confederazione svizzera.

Il Consiglio aggiunge che, ancor oggi, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia al sito Internet dell’Ufficio federale svizzero dell’ambiente per avere una visione d’insieme di tali negoziati. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], tale sito è l’unica fonte di informazioni pubblicamente accessibile.

196. In ogni caso, ai fini della causa in esame, dal fascicolo presentato alla Corte non emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia osservato gli obblighi di consultazione del comitato speciale ai sensi dei Trattati.

197. Dalla tabella 1 «Date delle Riunioni di alto livello ([in prosieguo: il] “RAL”) e aggiornamenti delle informazioni presentate al gruppo “Ambiente” sull’avanzamento dei negoziati in materia di collegamento», presentata alla Corte dalla [OSCURATO:PERSONA], emerge che, al momento del deposito della replica ( 117 ), hanno avuto luogo quattro cicli di negoziati formali, dedicati al collegamento con la Confederazione svizzera.

Erano previsti altri due cicli, ma sono stati rinviati o annullati.

Il gruppo «Ambiente» era stato informato dalla [OSCURATO:PERSONA] di ciascun RAL.

In generale, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato informazioni aggiornate poco prima e/o dopo ogni RAL e ha trasmesso documenti al gruppo «Ambiente», quando necessario.

Talvolta, si è rivelato difficile, per la [OSCURATO:PERSONA], ottenere una fascia oraria nel programma di lavoro del gruppo «Ambiente».

198. [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che, ad esempio, il 9 novembre 2012, ha chiesto al Consiglio che il gruppo «Ambiente» le dedicasse parte del suo tempo, ma ha ricevuto una fascia oraria solo nel gennaio 2013.

In altre occasioni, aveva ottenuto una fascia oraria, poi rinviata dalla presidenza senza esserne formalmente informata.

Ad esempio, il gruppo «Ambiente» avrebbe dovuto dedicare del tempo alla [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2013, ma la riunione è stata rinviata al 18 aprile 2013.

Se è vero che, nel 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al gruppo «Ambiente» solo un aggiornamento delle informazioni relative al collegamento con la Confederazione svizzera, ciò era dovuto ai progressi assai limitati, registrati nel corso dell’anno in materia di collegamento, a causa di rilevanti dissensi tra la Confederazione svizzera e l’Unione, in particolare per quanto riguarda la copertura dell’aviazione internazionale.

Nelle riunioni di lavoro ordinarie del 2012 hanno avuto luogo pochi scambi tecnici.

199. Ciò detto, anche se aveva perfettamente ragione nella sua valutazione del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] durante i negoziati tra l’Unione e la Confederazione svizzera (quod non), il Consiglio non sarebbe stato autorizzato a farsi giustizia da sé in un successivo negoziato al prezzo dell’inosservanza dei Trattati.

200. Il Consiglio osserva inoltre che, durante i lavori del gruppo «Ambiente», la [OSCURATO:PERSONA] ha cooperato senza riserve all’elaborazione della sezione dell’addendum‑allegato concernente la procedura e non si è opposta al suo testo quando è stato diffuso per l’approvazione informale.

Il Consiglio aggiunge che «[è] comprensibile quindi la sorpresa suscitata dalla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] pronunciata al momento dell’adozione della decisione [controversa]» (punto 29 del controricorso).

201. [OSCURATO:PERSONA] respinge tale tesi, spiega che la sua proposta non includeva detta sezione e ha chiaramente espresso la propria opposizione a tale sezione varie settimane prima dell’adozione della decisione controversa.

202. In ogni caso, il fatto che abbia impiegato un certo tempo a reagire (dal 22 aprile al 2 maggio 2013) dopo la diffusione del primo progetto non può giustificare l’illegittimità commessa e non implica certamente che la [OSCURATO:PERSONA] abbia prestato piena collaborazione o abbia approvato il testo in modo informale. xi) Undicesimo argomento

203. Sebbene il [OSCURATO:PERSONA] FUE non preveda alcuna consultazione «con il Consiglio», il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] eludono tale obiezione sostenendo che «il comitato speciale opera come prolungamento del Consiglio» e «costituisce una piattaforma di cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio» ( 118 ). [OSCURATO:PERSONA] membri affermano, essenzialmente, che ha poca rilevanza il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si riferisca al comitato speciale o al Consiglio, poiché si tratta, in pratica, di un’unica e medesima entità ( 119 ).

La posizione degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri sembra anch’essa fondata sull’assenza di distinzioni tra il comitato speciale e il Consiglio.

204. Orbene, come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente osservare che tale posizione non trova conferme né nei Trattati né nella giurisprudenza.

Del resto, se ci si dovesse ispirare ad altri settori del diritto dell’Unione, i comitati di «comitatologia», che svolgono un ruolo rilevante nel diritto dell’Unione, costituiscono un mezzo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, e non per il Consiglio, per controllare le competenze della [OSCURATO:PERSONA] (articolo 291, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA]).

205. È incontestabile il fatto che, se l’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] si riferisce al «comitato speciale», ciò significa che si tratta di qualcosa di diverso dal «Consiglio».

Inoltre, se il [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto investire il Consiglio di un ruolo nella negoziazione del tipo raccomandato da taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, lo avrebbe precisato.

206. Il fatto che il Consiglio abbia l’ultima parola nella conclusione dell’accordo non lo autorizza a svolgere un ruolo decisivo nella fase distinta della negoziazione e non giustifica quindi la sua ingerenza nel ruolo della [OSCURATO:PERSONA] quale negoziatore.

Analogamente, il fatto, ad esempio, che il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA] siano colegislatori non giustifica il loro intervento nel processo di elaborazione della proposta della [OSCURATO:PERSONA] ( 120 ).

207. Con l’obiettivo di «garantire il mantenimento [dell’]equilibrio istituzionale assicurando la completa applicazione delle disposizioni dei Trattati relative alla ripartizione delle competenze» ( 121 ), propongo alla Corte, sulla base di tutte le suesposte considerazioni, di accogliere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] in quanto verte sulla sezione A dell’addendum‑allegato della decisione controversa.

208. Nell’eventualità che la Corte decida di pronunciarsi in tal senso, rimane da stabilire la portata e gli effetti dell’annullamento.

C – Portata ed effetti dell’annullamento

209. [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza, l’annullamento parziale di una decisione è possibile solo se gli elementi di cui viene chiesto l’annullamento siano separabili dal resto della decisione ( 122 ).

210. Ritengo che così avvenga manifestamente nella fattispecie in quanto la sezione A dell’addendum‑allegato della decisione controversa può essere separata dal resto di tale decisione.

Come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], in effetti, tali norme procedurali dettagliate non sono, di norma, contenute in questo tipo di decisioni.

211. Il Consiglio, precisando che la sezione A dell’addendum‑allegato fa riferimento all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione controversa, sostiene che tale sezione è inscindibile dal resto di tale decisione.

212. Il riferimento all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione controversa non aggiunge niente ( 123 ).

Anche se la sezione A viene annullata, la designazione del comitato speciale non subirà conseguenze.

Inoltre, dato che un testo, quale la sezione A, non compare in centinaia di decisioni di autorizzazione di negoziati relativi ad accordi internazionali, la sua scindibilità è evidente.

Dal fascicolo emerge che la decisione riguardante i negoziati con la Confederazione svizzera non conteneva del resto disposizioni di tal genere.

Pertanto, il risultato non sarebbe «completamente incoerente» (controricorso, punto 57).

213. Inoltre, la questione se un annullamento parziale modifichi o meno la sostanza dell’atto impugnato costituisce non già un criterio soggettivo, legato alla volontà politica dell’autorità che ha adottato l’atto controverso, bensì un criterio oggettivo ( 124 ).

Oltre a ciò, quando le condizioni dell’annullamento parziale sono soddisfatte, la decisione non può essere annullata integralmente ( 125 ).

214. A mio avviso, ne consegue che, nella fattispecie, la Corte è perfettamente in grado di annullare soltanto la sezione A dell’addendum‑allegato della decisione controversa.

215. In subordine, nell’eventualità che la Corte decidesse di annullare integralmente la decisione controversa, il mantenimento degli effetti della decisione controversa basato sull’articolo 264, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe necessario e giustificato in quanto eviterebbe la sospensione dei negoziati con il Commonwealth d’Australia.

V – Conclusione

216. Tenuto conto di quanto sopra esposto, propongo alla Corte: — di annullare la sezione A dell’addendum‑allegato della decisione del Consiglio del 13 maggio 2013, che autorizza l’avvio di negoziati per il collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’Unione europea con un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra in Australia.

In subordine, propongo alla Corte: — di annullare la decisione del Consiglio del 13 maggio 2013, che autorizza l’avvio di negoziati per il collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’Unione europea con un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra in Australia, e di mantenerne gli effetti, nel caso in cui tale decisione sia integralmente annullata.

In ogni caso, propongo alla Corte: — di condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le proprie spese e quelle della [OSCURATO:PERSONA] europea e — di condannare la Repubblica ceca, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord nonché il [OSCURATO:PERSONA] europeo a sopportare le proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Tale principio dell’equilibrio istituzionale, che implica una certa autonomia delle istituzioni, va posto in relazione con l’obbligo di leale cooperazione, sinonimo di dovere di azione e di astensione, che «non solo impone alle istituzioni di rispettare le loro rispettive attribuzioni, ma autorizza altresì la previsione di procedure che consentono di garantire il corretto svolgimento del processo decisionale in quanto non pregiudicano l’equilibrio istituzionale e rispettano il [OSCURATO:PERSONA]» (traduzione libera) (v.

Jacqué, J.‑P., Droit institutionnel de l’UE , Dalloz, 2004, pag. 184). ( 3 )

V. in tale contesto, ad esempio, oltre alle cause menzionate nelle presenti conclusioni, la causa Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] (C‑73/14) [a proposito della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di presentare al Tribunale internazionale del diritto del mare osservazioni scritte a nome dell’Unione, senza preventiva approvazione da parte del Consiglio], o la causa Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] (C‑660/13) (a proposito della firma, a nome dell’Unione, dell’addendum al memorandum d’intesa riguardante un contributo finanziario della Confederazione svizzera).

Queste due cause sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte.

V. anche Anderson, D., nella sua prefazione all’opera che fa testo in materia: Eeckhout, P.,

EU [OSCURATO:PERSONA]

, 2 a ed., [OSCURATO:PERSONA], 2011, che illustra perfettamente tale campo di battaglia: «[t]his book functions [...] as a definitive military history of that forty years’ war, ranging from the dramatic early breakthroughs of

ERTA

and Opinion 1/76 and the set-piece battles of Opinion 1/94 and

[OSCURATO:PERSONA]

to more recent skirmishes over such vitally important matters – to those involved – as whether it is open to a [OSCURATO:PERSONA] to propose a pollutant for regulation in an international forum where the [OSCURATO:PERSONA] is also represented». ( 4 ) Area che coprirebbe il 45,5% del prodotto interno lordo mondiale. ( 5 )

V. il sito Internet della [OSCURATO:PERSONA] dedicato a tali negoziati al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_it.htm.

È possibile osservare che, il 9 ottobre 2014, il Consiglio ha deciso di declassare le direttive di negoziato sul TTIP (del 17 giugno 2013).

V. sito Internet del Consiglio al seguente indirizzo: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‑11103-2013-DCL-1/en/pdf. ( 6 ) GU L 275, pag. 32 . ( 7 ) GU L 140, pag. 63 . ( 8 ) Pertanto, la forma di un atto o di una decisione è in via di principio irrilevante ai fini della ricevibilità di un ricorso di annullamento diretto contro tale atto o tale decisione (v. ordinanza Makhteshim‑[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑69/09 P, EU:C:2010:37 , punti 37 e 38). ( 9

) [OSCURATO:PERSONA], J.,

Le droit de la CE et de l’[OSCURATO:PERSONA] européenne - [OSCURATO:PERSONA] extérieures , Éditions de l’[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], 2005, pag.

84. ( 10 ) In tale contesto, v. anche Eeckhout, P., [OSCURATO:PERSONA] relations of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2005, pag. 173: «[i]t is thus not clear at this stage whether [OSCURATO:PERSONA] observance of the [OSCURATO:PERSONA]’s negotiating directives is subject to judicial review.

In principle, any [OSCURATO:PERSONA] act producing legal effects can be challenged on grounds of violation of the [OSCURATO:PERSONA] in an action for annulment.

In so far as the [OSCURATO:PERSONA] adopts such an act in the framework of an international negotiation, it would seem possible to argue a violation of the provisions of Article 300(1) EC.

The case is unlikely to arise, however, as the [OSCURATO:PERSONA] actions are subject to political review by the [OSCURATO:PERSONA].

If the latter is unhappy with the outcome of a negotiation, it may simply refuse to conclude the agreement.

Where it does conclude [it], it obviously agrees with the [OSCURATO:PERSONA] approach, and a challenge to particular [OSCURATO:PERSONA] conduct in the course of negotiations would then in any event be unable to affect the outcome, namely conclusion of the agreement, as this is a separate [OSCURATO:PERSONA] act». ( 11 ) È interessante osservare al riguardo che, al punto 22 del suo controricorso in tale causa, il Consiglio ha chiaramente confermato che, dal suo punto di vista, le direttive di negoziato avevano effetti giuridici vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA]: «[i]noltre, le direttive di negoziato, come avviene nel caso di specie, fanno parte di una decisione adottata dal Consiglio, di cui la [OSCURATO:PERSONA] è destinataria.

A tale titolo, esse sono vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA]».

Orbene, tale posizione è assai diversa da quella adottata in precedenza dal Consiglio.

Nel parere 3/94 ( EU:C:1995:436 ), la Corte ha sintetizzato gli argomenti di quest’ultimo sulla compatibilità tra le direttive di negoziato e l’accordo cui giunge la [OSCURATO:PERSONA]: «Nella pratica, la negoziazione di un accordo internazionale conduce spesso la [OSCURATO:PERSONA] a sconfinare dalle istruzioni impartitele per i negoziati; in tali circostanze il Consiglio, anziché modificare dette istruzioni nel corso del procedimento, si limita ad accettare l’esito finale mediante la sottoscrizione dell’accordo». ( 12 ) V., per la causa in esame, la seconda frase dell’articolo 2 della decisione controversa e la sezione A dell’addendum‑allegato contro le quali è diretto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. ( 13 ) Dato che l’accordo previsto non riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, non è necessario parlare di Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. ( 14 )

V. articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA]. ( 15 ) V., ad esempio, Cornu, G., Vocabulaire juridique , PUF, 2007, pag.

312. ( 16 ) Anche se, nella prassi, la stampa riporta spesso il contenuto delle direttive di negoziato. ( 17 ) O decisione imposta unilateralmente, contro la quale non si può far niente e che non lascia a coloro ai quali è destinata alcun margine di discrezionalità.

V. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de la langue française , VUEF, 2003, pag.

750. ( 18 ) Ricordo che il [OSCURATO:PERSONA] FUE conferisce il ruolo di negoziatore alla [OSCURATO:PERSONA] (v. nota 13 delle presenti conclusioni). ( 19 )

V. sentenza Meroni/[OSCURATO:PERSONA] (9/56, EU:C:1958:7 ).

È interessante osservare che i Trattati non sanciscono espressamente il principio dell’equilibrio istituzionale, salvo che nel protocollo n. 7 allegato al [OSCURATO:PERSONA] di Amsterdam sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nel quale si ricorda che «[l]’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità avviene nel rispetto delle disposizioni generali e degli obiettivi del trattato, con particolare riguardo (…) [all’]equilibrio istituzionale». ( 20 )

V. Blumann, C., e Dubouis, L., Droit institutionnel de l’[OSCURATO:PERSONA] européenne , 5 a ed., LexisNexis, 2013, pag. 401 («[il settore della politica commerciale comune] ha sempre suscitato controversie sia dal lato della [OSCURATO:PERSONA], che si reputa troppo limitata e nell’impossibilità di assumere la benché minima iniziativa concreta, sia dal lato del Consiglio o degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che ritengono, per contro, che essa si esima troppo facilmente dal rispettare l’ambito che le è stato assegnato.

I grandi negoziati commerciali internazionali nell’ambito del GATT‑OMC costituiscono il terreno privilegiato di questo genere di conflitto.

L’aspetto cruciale della questione riguarda soprattutto le direttive di negoziato, il loro grado di precisione») (traduzione libera). ( 21 ) Come ha osservato M.H.

Paemen, «[OSCURATO:PERSONA]» durante le «[OSCURATO:PERSONA] negotiations», nella prassi non è facile ottenere direttive di negoziato che rappresentino l’interesse comunitario, in quanto «[the] uppermost concern [of the [OSCURATO:PERSONA]] is to look after their national interests, in the narrow sense of the term [and] [i]nevitably, [the [OSCURATO:PERSONA]] proposals [for negotiating directives] intended to reflect the collective position – ie the [OSCURATO:PERSONA] interest – are amended to take account of disparate national views until, in many cases, all that is left is the ‘lowest common denominator’» (v.

Devuyst, Y., «EU law and practice in the negotiation and conclusion of international trade agreements», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and Law , 2014, vol. 12, n. 2, articolo 13, pag. 290). ( 22 )

V. sentenza Italia/[OSCURATO:PERSONA] (T‑226/04, EU:T:2006:85 , punti 76 e 78), e nota 10 delle presenti conclusioni. ( 23 ) V., ad esempio, punto 11 delle osservazioni del governo ceco. ( 24 )

V. nota 5 delle presenti conclusioni. ( 25 ) Tale conclusione sarà motivata in prosieguo con un’analisi de lege lata, in quanto la tesi della Repubblica federale di Germania (memoria d’intervento, punto 27), secondo la quale tale procedura sarebbe «pregiudizievole per gli interessi dell’Unione», è di ordine politico. ( 26 ) V., al riguardo, Guerassimoff, C., La coopération interinstitutionnelle dans l’[OSCURATO:PERSONA] européenne , RAE, Parigi, 1997, pag. 472; Huiban, O., «Les accords interinstitutionnels dans l’[OSCURATO:PERSONA] européenne», Problèmes actuels du droit communautaire , LGDJ, 1998, pag. 93; Gautron, J.‑C., «Les accords interinstitutionnels dans l’ordre juridique communautaire», Les règles et principes non écrits en droit public , LGDJ, 2000, pag. 195; Godet, R., Accords interinstitutionnels et équilibre institutionnel dans la Communauté européenne , [OSCURATO:PERSONA]‑Sorbonne, Parigi, 2001. ( 27 )

V. Tournepiche, M.‑A., Les accords interinstitutionnels dans l’[OSCURATO:PERSONA] européenne , t. 18, Bruylant, 2011, e Blumann, C., Les accords interinstitutionnels , JCI.

Europe, vol. 1, fasc. 193 (v., anche, il medesimo autore, «Équilibre institutionnel et séparation des pouvoirs en droit communautaire», Clés pour le siècle , Dalloz, 2000, pag. 1639). ( 28 )

V. Blumann, C., e Dubouis, L., op.cit., pag. 199 (v. anche la sezione sul principio dell’equilibrio istituzionale, pagg. 194 e segg.). ( 29 )

V. accordo quadro sulle relazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], allegato III, paragrafo 2 ( GU L 304, pag. 47 ), il quale è del resto integrato con il regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA], quale allegato

XIII. Per un giudizio critico su tale accordo quadro, v.

Weiler, J., «Dispatch from the [OSCURATO:PERSONA]: And the [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , disponibile su Internet al seguente indirizzo: http://www.ejiltalk.org/dispatch‑from‑the‑euro‑titanic‑and‑the‑orchestra‑played‑on‑ejil‑editori/. ( 30 ) Ibidem (allegato III, paragrafo 4). ( 31 ) Alcuni autori ritengono che un simile accordo dovrebbe sempre riunire le tre istituzioni.

V. Weiler, J., op. cit. («What is rather astonishing in this respect is the fact that this [Framework] Agreement [between the Parliament and the [OSCURATO:PERSONA]] was negotiated in its entirety without [OSCURATO:PERSONA] involvement – arguably contrary to the very [OSCURATO:PERSONA] stipulations on interinstitutional agreements [ie Article 295 TFEU]»). ( 32 )

V. sentenza Francia/[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza» (C‑327/91, EU:C:1994:305 , punto 28). ( 33 ) Idem. ( 34 ) Nonostante l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] (v. paragrafo 11 delle presenti conclusioni). ( 35 ) E il semplice fatto, invocato dal Consiglio e da taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (memoria d’intervento, punto 13) e il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia (memoria d’intervento, punti 24 e 25), che l’articolo 218, paragrafi da 2 a 4, [OSCURATO:PERSONA] non le vieti espressamente non basta a giustificarle. ( 36 )

V. in tale contesto, ad esempio, Krajewski, M., «[OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA]: Towards a Federal and [OSCURATO:PERSONA]?»,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:PERSONA], 2005, nonché Müller‑Graff, P.‑C., «[OSCURATO:PERSONA] by the [OSCURATO:PERSONA] of Lisbon?», Dashwood, A., e Maresceau, M., Law and Practice of EU [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2008, pag.

188. ( 37 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑27/04, EU:C:2004:436 , punto 81). ( 38 ) Ai sensi della sezione A, il Consiglio può definire «posizioni di negoziato dettagliate» (punto 1); deve essere informato del «calendario previsto e [de]i temi oggetto di negoziazione» (punto 2); la [OSCURATO:PERSONA] «riferisce al Consiglio» sull’esito di ogni sessione di negoziato (punto 4 e articolo 2, seconda frase della decisione controversa) e «informa» il Consiglio di «qualsiasi problema rilevante» (punto 4). ( 39 ) Citato anch’esso nella sezione A per definire «posizioni di negoziato dettagliate» (punto 1), «stabilire le questioni essenziali» e «definire, a seconda dei casi, le posizioni o gli orientamenti per la negoziazione» (punto 3). ( 40 )

V. Eeckhout, P., [OSCURATO:PERSONA] relations of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2005, pag.

171. ( 41 )

V. MacLeod, I., Hendry, I.D., e Hyett, S., The external relations of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 1998, pag. 88, a proposito dell’articolo 228 CEE, divenuto articolo 218 [OSCURATO:PERSONA].

Su tale punto, i loro testi concordano salvo il fatto che l’articolo 228 CEE precisava che i «negoziati sono condotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in consultazione con comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla in questo compito», mentre l’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] prevede che il «Consiglio può (…) designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati». ( 42 ) Devenuti, nell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], «Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore». ( 43 ) Voir MacLeod,

I. Hendry, I.D., e Hyett, S., op. cit..

Come rilevano correttamente gli autori, ad esempio, «Article 228 [EEC] does not preclude the possibility of involvement of experts from [OSCURATO:PERSONA] in such negotiations if the [OSCURATO:PERSONA] is agreeable, but the “conduct” of the negotiations is the responsibility of the [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 87) e le direttive di negoziato «could not authori[s]e – or require – the [OSCURATO:PERSONA] to begin a completely new set of negotiations with other parties.

Such a change of tack would require a new [OSCURATO:PERSONA] recommendation.

On the other hand, it would seem to be possible for the [OSCURATO:PERSONA] to call a halt to negotiations by a directive under Article 228 [EEC]» (pag. 89). ( 44 ) Eeckhout, P., op. cit., pag.

171. Per maggiori dettagli riguardo ai due esempi qui menzionati (si tratta dell’accordo [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e dei negoziati sulle banane, dall’altro), v. pagg. 172 e segg. ( 45 )

V. sentenza Wybot (149/85, EU:C:1986:310 , punto 23). ( 46 )

V. sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, detta «AETR» (22/70, EU:C:1971:32 , punto 73), e Massey‑Ferguson (8/73, EU:C:1973:90 , punto 4). ( 47 ) Questa volta si trattava del Tribunale: v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑322/01, EU:T:2006:267 , punto 327). ( 48 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (13/83, EU:C:1985:220 , punto 17). ( 49 ) Parere 1/78 ( EU:C:1979:224 , punto 30). ( 50 )

V. sentenza Meroni/[OSCURATO:PERSONA] (9/56, EU:C:1958:7 , pag. 41). ( 51 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, (C‑133/06, EU:C:2008:57 , punto 57 e giurisprudenza ivi citata).

V., in tale contesto, [OSCURATO:PERSONA], J., «Le principe de l’équilibre institutionnel, manifestation et condition de l’État de droit», L’état de droit en droit international , Pedone, 2009, pag.

249. ( 52 ) Come rileva Delcourt, C., in «Le principe de coopération loyale entre les institutions dans le traité établissant une [OSCURATO:PERSONA] pour l’Europe», Le droit de l’[OSCURATO:PERSONA] européenne en principes: liber amicorum en l’honneur de [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2006, pag.

464. ( 53 ) Jacqué, J.‑P., Droit institutionnel de l’[OSCURATO:PERSONA] européenne , 4 a ed., Dalloz, Paris, 2006, pag.

217. ( 54 )

V. supra, paragrafo 84 delle presenti conclusioni. ( 55 )

V. sentenza Francia/[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza» (C‑327/91, EU:C:1994:305 , punto 28). ( 56 ) C‑70/88, EU:C:1990:217 , punto

21. ( 57 ) Memorie d’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (punto 8), del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (punti da 9 a 12), della Repubblica federale di Germania (punti 29 e 32), della Repubblica francese (punto 6) e della Repubblica di Polonia (punto 7). ( 58 )

V. sentenza Francia/[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza» (C‑327/91, EU:C:1994:305 , punto 28), e paragrafo 84 delle presenti conclusioni. ( 59 ) Cloos, J., Reinesch, G., Vignes, D., e Weyland, J., Le traité de Maastricht – Genèse, analyse, commentaires , 2 a ed., Bruylant, 1994, pag. 343.

V. anche Krenzler, H.G., e Pitschas, C., «Progress or Stagnation?: [OSCURATO:PERSONA] Nice»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2001, vol. 6, pag.

291. ( 60 ) Così denominato con riferimento all’articolo 113 CEE il cui equivalente è attualmente l’articolo 207 [OSCURATO:PERSONA].

V., anche, MacLeod e a., op.cit., pag. 88: «Article 113 (...) established a committee (...) to assist the [OSCURATO:PERSONA] in the negotiation of agreements (...) This committee developed a general monitoring role across the whole field of the common commercial policy, but there was no similar arrangement in the original [OSCURATO:PERSONA] for the systematic scrutiny of the conduct of negotiations in other areas.

In practice, this caused no great problem: the [OSCURATO:PERSONA] progress in negotiation of agreements for the [OSCURATO:PERSONA] was kept under review in the [OSCURATO:PERSONA]’s regular working groups and in COREPER (…) Article 228 [EEC] codifies the existing arrangements, and develops them. [OSCURATO:PERSONA] is now specifically given a right to establish special committees and the [OSCURATO:PERSONA] is required to negotiate “in consultation with” these committees». ( 61 ) Ossia, nella frase «[OSCURATO:PERSONA] negoziati sono condotti dalla [OSCURATO:PERSONA], in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio» (articolo 113, paragrafo 3, CEE, divenuto articolo 133, paragrafo 3, CE e divenuto a sua volta articolo 207, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA]). ( 62 ) Il conflitto tra queste due istituzioni risulta altresì nella causa pendente Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] (C‑73/14, v. nota 3 delle presenti conclusioni), in cui il Consiglio chiede l’annullamento della «decisione» della [OSCURATO:PERSONA] di presentare al Tribunale internazionale del diritto del mare una relazione scritta a nome dell’Unione – senza aver ottenuto preventivamente l’autorizzazione del Consiglio.

Il commentaire [OSCURATO:PERSONA], op. cit., rileva, alla pagina 87, che «Lo spettro degli accordi di [OSCURATO:PERSONA] (in materia agricola) e dell’accordo di Marrakech (sulle banane) ha comportato una certa diffidenza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] alcuni anni dopo, nella CIG del 1996.

Occorre tuttavia rilevare che, in concreto, la collaborazione tra le delegazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri e della [OSCURATO:PERSONA] nella conduzione dei negoziati non aveva creato difficoltà.

Essa sembrava anzi contribuire al successo dei negoziati, consentendo alla [OSCURATO:PERSONA] e agli [OSCURATO:PERSONA] membri di interpretare in modo pragmatico e flessibile le direttive di negoziato del Consiglio (…)» (il corsivo è mio). ( 63 )

V. punto 13 del controricorso.

V., altresì, il problema di evitare «brutte sorprese», rilevato al paragrafo 115 delle presenti conclusioni. ( 64 ) Repubblica ceca (punto 6), [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (punto 17), Repubblica francese (punto 21) e Repubblica di Polonia (punto 5). ( 65 ) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], punti 14 e 17 e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, punto 15, lettera c). ( 66 ) Processo caratteristico del metodo comunitario e non del metodo intergovernativo. ( 67 ) [OSCURATO:PERSONA] (punto 34). ( 68 ) Devuyst, Y., «EU law and practice in the negotiation and conclusion of international trade agreements», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and Law , vol. 12, n. 2, 2014, articolo 13, pagg. 295 e segg. (la traduzione dei passaggi citati è mia). ( 69 ) V., ad esempio, Cremona, M., «Defending the [OSCURATO:PERSONA]: the Duties of Cooperation and Compliance»,

EU [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]

, de [OSCURATO:PERSONA], 2008. ( 70 ) Punto 5 della controreplica. ( 71 ) Parere 2/94, EU:C:1996:140 , punto 4 (il corsivo è del governo ceco). ( 72 )

V. anche, in tal senso, sentenza Consiglio/in ‘t Veld (C‑350/12 P, EU:C:2014:2039 , punto 58), secondo la quale la Corte ha respinto la rilevanza di siffatto argomento in un contesto analogo. ( 73 ) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, punto

16. ( 74 )

V. punto 28 delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulle memorie d’intervento. ( 75 )

V. paragrafo 95 delle presenti conclusioni. ( 76 ) L’articolo 207, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] dispone che «[OSCURATO:PERSONA] riferisce periodicamente al comitato speciale e al [OSCURATO:PERSONA] europeo sui progressi dei negoziati». ( 77 ) Questa sembra essere anche la posizione maggioritaria della dottrina.

V., ad esempio, Lenaerts, K., e [OSCURATO:PERSONA], P., [OSCURATO:PERSONA] law of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]/Sweet & Maxwell, 2005, pag. 883 (dato che il Consiglio deve approvare l’accordo derivante dai negoziati, è ragionevole che possa far conoscere il suo parere all’inizio e nel corso dei negoziati). ( 78 )

V. punto 36 delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulle memorie d’intervento. ( 79 ) V., in particolare, MacLeod, J., Hendry, I.D., e Hyett, S., [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]: a manual of law and practice , [OSCURATO:PERSONA], 1996, pag.

89. ( 80 ) Idem. ( 81 ) Op. cit., pag. 85. V., anche, Devuyst, Y., op. cit., pag. 294: «[t]he [OSCURATO:PERSONA] may adopt negotiating directives at the time of launching the negotiations or at a later point in time; they may be updated and supplemented at any time during the negotiations», che fa qui riferimento al documento della [OSCURATO:PERSONA], del 26 aprile 2005, intitolato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] to the Negotiations within the Framework of the WTO’s [OSCURATO:PERSONA] 4 SEC (2005) 566 definitivo. ( 82 ) Ossia, i documenti SEC(2008) 2721 e SEC(2009)

83. ( 83 ) L’accordo con la Georgia è stato sottoscritto ( GU L 321, pag. 1 ). ( 84 ) «Regolarmente», come afferma il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord al punto 15, lettera d), della sua memoria. ( 85 ) Sentenza Francia/[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza» (C‑327/91, EU:C:1994:305 , punto 36).

V., inoltre, parere 1/94 ( EU:C:1994:384 , punto 52). ( 86 ) Tale interpretazione è confermata, in particolare, da MacLeod e a., op. cit., pag. 87 («Strictly, the [OSCURATO:PERSONA] is not “mandated” by the [OSCURATO:PERSONA], but “authori[s]ed”»). ( 87 ) [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio, «la [OSCURATO:PERSONA] deve condurre i negoziati nei limiti del mandato che il Consiglio le ha conferito» (controricorso, punto 42). ( 88 )

V. Waelbroeck, M., Louis, J.V., Vignes, D., e Dewost, J.‑L.: «Le droit de la Communauté économique européenne», [OSCURATO:PERSONA] extérieures , vol. 12, Éditions de l’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1981, pag.

30. ( 89 ) Così non è nel caso di specie, contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia (punto 4), fondandosi sul fatto che la politica ambientale rientra in una competenza concorrente.

I negoziati sono stati autorizzati e condotti partendo dal principio che l’accordo sarebbe stato concluso unicamente dall’Unione.

Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], l’Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione (nella fattispecie, all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2003/87). ( 90 )

V. paragrafo 157 delle presenti conclusioni. ( 91 ) Articoli 225 [OSCURATO:PERSONA] e 241 [OSCURATO:PERSONA]. ( 92 ) Sia al punto 1 della sezione A delle direttive di negoziato (per l’avvio dei negoziati) sia al punto 3 della stessa (prima di ogni sessione di negoziato). ( 93 ) La sigla CITES si riferisce alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. ( 94 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, detta «la sentenza CITES» (C‑370/07, EU:C:2009:590 , punti 43 e 44). ( 95 ) [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio, «spetta alla [OSCURATO:PERSONA] stabilire come negoziare» (corsivo nell’originale al punto 43 del controricorso). ( 96 ) Va osservato che l’originale delle direttive di negoziato è in lingua inglese. ( 97 ) Come precisa la Repubblica ceca, ciò consente infatti di evitare problemi nella fase di approvazione dell’accordo da parte del Consiglio (punto 16). ( 98 ) [OSCURATO:PERSONA] il quale, «[i]n virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati». ( 99 )

V. ricorso, punti 20 e 27 nonché replica, punti 7 e

35. ( 100 ) V., ad esempio, Repubblica federale di Germania (memoria d’intervento, punto 17).

La Repubblica francese ammette che il Consiglio non può imporre nuove condizioni procedurali, ma sostiene che la sezione A è solo la concretizzazione del dovere di leale cooperazione (memoria d’intervento, punti 27, 28, 32 et 33). ( 101 ) «Nozione un po’ misteriosa di cui non si sa se abbia natura morale, politica o giuridica» (v.

Verhoeven, J., Propos introductif, La loyauté .

Mélanges offerts à [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 1997, pag. 1). ( 102 ) «[N]elle sue diverse forme – cooperazione leale reciproca tra la Comunità e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, solidarietà orizzontale tra [OSCURATO:PERSONA] membri, leale cooperazione tra istituzioni comunitarie – il principio di lealtà comunitaria è proprio al centro dell’ordinamento giuridico comunitario» (v.

Simon, D., Le système juridique communautaire , 3 a ed., 2001, pag. 151).

La Corte ha elaborato un «principio di leale cooperazione» (sentenza Wells, C‑201/02, EU:C:2004:12 , punto 64), un «dovere di leale cooperazione» (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑33/90, EU:C:1991:476 , punto 20), «doveri reciproci di leale cooperazione» (sentenza Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA], 230/81, EU:C:1983:32 , punto 37), un «obbligo di leale cooperazione» (sentenza Athanasopoulos e a., C‑251/89, EU:C:1991:242 , punto 57), «esigenze di leale cooperazione» (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania, C‑105/02, EU:C:2006:637 , punto 87), un «dovere (...) di lealtà» (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑459/03, EU:C:2006:345 , punto 169), un «principio di lealtà» (sentenza EU‑Wood‑Trading, C‑277/02, EU:C:2004:810 , punto 48) o uno «spirito di leale cooperazione» (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑494/01, EU:C:2005:250 , punto 45) (v.

Magnon, X., «La loyauté dans le droit institutionnel de l’[OSCURATO:PERSONA] européenne», Revue des affaires européennes , 2011/2, pag. 245).

Inoltre, v., ad esempio, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, detta «Preferenze tariffarie generalizzate», C‑65/93, EU:C:1995:91 , punti da 21 a 28, in cui la Corte ha tuttavia ponderato l’interesse della tutela dell’equilibrio istituzionale con l’esigenza di leale cooperazione tra le istituzioni [v., altresì, conclusioni in senso contrario dell’avvocato generale Tesauro nella causa (C‑65/93, EU:C:1994:405 )]. ( 103 )

V. Simon, D., Le système juridique communautaire , Parigi, PUF, 2001, 3 a ed., pag. 149.

V. altresì, in tale contesto, Burgorgue‑Larsen, L., «La coopération interinstitutionnelle – Approche comparative et tentative de systématisation», Auvret‑Finck, J., L’[OSCURATO:PERSONA] européenne, carrefour de coopérations , LGDJ, 2002, pagg. 13 e segg.; Neframi, E., «The duty of loyalty: rethinking its scope through its application in the field of EU external relations»,

[OSCURATO:PERSONA]

, n. 47, 2010, pag. 323; [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], M., «Les principes d’autonomie institutionnelle et procédurale et de coopération loyale», Le droit de l’[OSCURATO:PERSONA] européenne en principes , op. cit., pag. 419; Potvin‑Solis, L., «Le principe de coopération loyale», Annuaire du droit européen , Vol.

VI/2008 (2011), pag. 165; Thies, A., «Le devoir de coopération loyale dans l’exercice des compétences externes de l’[OSCURATO:PERSONA] européenne des États membres», Objectifs et compétences dans l’[OSCURATO:PERSONA] européenne , Bruylant, 2013, pag.

315. ( 104 )

V. sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑403/05, EU:C:2007:624 , punto 49), e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑14/06 e C‑295/06, EU:C:2008:176 , punto 50). ( 105 ) In precedenza articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, CE. ( 106 ) Il principio di leale cooperazione, infatti, il quale, in forza di una giurisprudenza codificata all’articolo 13, paragrafo 2, ultima frase, TUE, si impone anche alle istituzioni dell’Unione (v., in tal senso, sentenze Grecia/Consiglio, 204/86, EU:C:1988:450 , punto 16, e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, detta «Preferenze tariffarie generalizzate», C‑65/93, EU:C:1995:91 , punti 23 e 27). ( 107 )

V. Jacqué, J.‑P., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]»,

[OSCURATO:PERSONA]

, n. 41, 2004, pag.

384. Quest’ultimo colloca l’equilibrio istituzionale tra i principi strutturali, accanto all’autonomia istituzionale e alla leale cooperazione tra le istituzioni e qualifica l’equilibrio istituzionale come principio costituzionale.

V. anche [OSCURATO:PERSONA], S., Droit institutionnel de l’[OSCURATO:PERSONA] européenne , 4 a ed., [OSCURATO:PERSONA], 2005, pag. 451 (si tratta di un principio alla base del sistema istituzionale della Comunità); Tridimas, T., [OSCURATO:PERSONA] of EU Law , 2 a ed., [OSCURATO:PERSONA], 2006, pag. 4 (tale principio si colloca tra i «systemic principles which underlie the constitutional structure of the [OSCURATO:PERSONA] and define the [OSCURATO:PERSONA] legal edifice»); Guillermin, G., Le principe de l’équilibre institutionnel dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes , JDI, 1992, pag. 319 (che qualifica tale principio come principio strutturale); Papadopoulou, R.‑E., «Principes généraux du droit et droit communautaire», Bruylant, 1996, pag. 118 (si tratta di un principio generale di natura costituzionale, fondamentale o strutturale); [OSCURATO:PERSONA], B., «[OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] of EC Law»; Bernitz, U., e Nergelius, J., [OSCURATO:PERSONA] of EC Law , [OSCURATO:PERSONA], 2000, pag. 143 (l’equilibrio istituzionale è collocato tra i principi generali del diritto istituzionale, nella categoria dei principi orizzontali). ( 108 )

V. le sue conclusioni nella causa Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] (C‑409/13, EU:C:2014:2470 , paragrafo 98). ( 109 ) Per un’analisi approfondita, l’avvocato generale Jääskinen fa riferimento a Blumann, C., «Caractéristiques générales de la coopération interinstitutionnelle», Auvret‑Finck, J., L’[OSCURATO:PERSONA] européenne, carrefour de coopérations , LGDJ, 2000, pagg. da 29 a

61. ( 110 )

V. Jacqué, J.P., op. cit., pag. 386, il quale aggiunge che «the principle has [also] provided useful support for the [OSCURATO:PERSONA] when it tried to oppose claims of the Parliament to obtain the withdrawal of its proposals». ( 111 ) Come ha correttamente sottolineato l’avvocato generale Tizzano (v. la sua presa di posizione nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑27/04, EU:C:2004:313 , paragrafo 140), sarebbe contrario all’equilibrio tra le istituzioni interpretare i Trattati nel senso che essi limitano il ruolo di un’istituzione all’approvazione sistematica delle raccomandazioni dell’altra istituzione e la riducono a un ruolo «notarile».

Tale riflessione che, nella suddetta causa, riguardava il Consiglio, vale evidentemente, mutatis mutandis, per le altre istituzioni (nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA]). ( 112 ) Considerato il fatto che il Consiglio lascia alla [OSCURATO:PERSONA] solo di valutare «come negoziare» per sottrarle «ciò che si deve negoziare».

In udienza, il Consiglio ha affermato che esso avrebbe «the right to steer the negotiations» il che è, a mio avviso, chiaramente contrario al [OSCURATO:PERSONA] FUE. ( 113 ) Del resto, secondo l’articolo 10, paragrafo 1, TUE, «[i]l funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa». ( 114 ) In tale contesto, come rileva correttamente Eeckhout, P., op. cit., pag. 196, «there is clearly a need for the [OSCURATO:PERSONA], which ensures the application of the Treaties and of EU legislation (again with the exception of the CFSP), to be the negotiator for agreements covering matters of internal policy‑making under the TFEU.

The negotiated agreement will need to fit into the broader framework of EU law, and the [OSCURATO:PERSONA] has the institutional capacity and memory to ensure this». ( 115 ) Citando l’autore latino Giovenale: «sed quis custodiet ipsos custodes?» ( 116 ) Ad esempio, la Repubblica federale di Germania, punti da 6 a

10. ( 117 ) Ossia nel novembre 2013. ( 118 ) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, punto 38; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], punto

31. ( 119 ) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, punto

42. ( 120 ) Del resto, come rileva il commentaire [OSCURATO:PERSONA], J., op. cit., pag. 436, «[l]a [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta l’interesse generale [dell’Unione], deve (...) veder valorizzato il proprio ruolo di rappresentanza internazionale, al di là delle sole competenze esclusive o addirittura preponderanti [dell’Unione].

In un’Europa con un crescente numero di [OSCURATO:PERSONA], essa risulta per diverse ragioni l’interlocutore che si impone nei fori internazionali per esprimere la voce [dell’Unione] e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri: essa dispone di un’indubbia esperienza, rappresenta la stabilità rispetto al vortice delle presidenze che cambiano ogni sei mesi e il cui personale è più o meno a conoscenza di taluni fascicoli internazionali.

Immaginiamo una negoziazione internazionale che si protrae per tre anni in cui si vedrebbero “ruotare”, al di fuori dei settori di competenza esclusiva, sei interlocutori alla presidenza, conosciuti da alcuni, sconosciuti e senza carisma per altri (...)». ( 121 )

V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, detta «Convenzione di Lomé» (C‑316/91, EU:C:1994:76 , punti 11 e 12). ( 122 ) V., a titolo esemplificativo, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑29/99, EU:C:2002:734 , punto 45 e giurisprudenza citata. ( 123 ) Possono sorgere problemi se viene meno una disposizione alla quale è fatto riferimento, ma normalmente non quando si tratta del venir meno della disposizione che contiene il riferimento. ( 124 ) Si tratta di una giurisprudenza costante: v., ad esempio, sentenze Germania/[OSCURATO:PERSONA] (C‑239/01, EU:C:2003:514 , punto 37), e Francia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (C‑244/03, EU:C:2005:299 , punto 12). ( 125 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Département du Loiret (C‑295/07 P, EU:C:2008:707 , punto 104); sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, EU:C:2012:778 , punto 54).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62013CC0425 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 17 marzo 2015 ( 1 ) Causa C‑425/13 [OSCURATO:PERSONA] europea contro Consiglio dell’Unione europea «Ricorso di annullamento — Diritto delle istituzioni — Decisione del Consiglio che autorizza l’avvio di negoziati per il collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’Unione europea con un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra in Australia — Direttive di negoziato — Comitato speciale — Violazione degli articoli 13, paragrafo 2, TUE, 218, paragrafi da 2 a 4, [OSCURATO:PERSONA] e 295 [OSCURATO:PERSONA] — Equilibrio istituzionale — Leale cooperazione» Indice I – Contesto normativo A – [OSCURATO:PERSONA] FUE B – La direttiva 2003/87/[OSCURATO:PERSONA] – Fatti III – Procedimento dinanzi alla Corte IV – Valutazione A – Sulla ricevibilità B – Nel merito 1. Argomenti delle parti 2. Analisi a) I principi i) Cosa si intende per «direttive di negoziato»? ii) Direttive di negoziato come quelle in discussione possono contenere disposizioni procedurali? – Introduzione – Risposta al quesito iii) Le «direttive di negoziato» e la qualità di negoziatore iv) L’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] alla luce del principio dell’equilibrio istituzionale b) Gli argomenti contrari del Consiglio e degli [OSCURATO:PERSONA] membri i) Primo argomento ii) [OSCURATO:PERSONA] argomento iii) Terzo argomento iv) Quarto argomento v) Quinto argomento vi) Sesto argomento vii) Settimo argomento viii) Ottavo argomento ix) Nono argomento x) Decimo argomento xi) Undicesimo argomento C – Portata ed effetti dell’annullamento V – Conclusione 1. Con il presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento dell’articolo 2, seconda frase, e della sezione A dell’addendum‑allegato della decisione del Consiglio dell’Unione europea, del 13 maggio 2013, che autorizza l’avvio di negoziati per il collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’Unione europea con il sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra in Australia (doc. 8568/13 LIMITE) (in prosieguo: la «decisione controversa»). 2. La causa in esame solleva una questione di rilevanza costituzionale, ossia la ripartizione dei poteri, delle responsabilità e delle competenze tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio dell’Unione europea nel contesto dei negoziati relativi ad accordi internazionali di cui l’Unione è parte. La scrupolosa osservanza del ruolo ben definito, assegnato dai Trattati a tali istituzioni nonché al [OSCURATO:PERSONA] europeo, nel processo che sfocia nella conclusione, da parte dell’Unione, di accordi internazionali, è una condizione essenziale per mantenere l’equilibrio istituzionale nell’esercizio delle competenze internazionali dell’Unione ( 2 ). 3. È la prima volta che la Corte è chiamata a pronunciarsi sulla portata del potere del Consiglio di definire direttive di negoziato, includendovi, in particolare, disposizioni procedurali e norme riguardanti il ruolo del comitato speciale designato dal Consiglio, conformemente all’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito di una lotta giuridica quasi incessante tra il Consiglio (e gli [OSCURATO:PERSONA] membri) e la [OSCURATO:PERSONA] che, sin dall’inizio, ha accompagnato l’emergere dell’Unione, in veste di attore, sulla scena internazionale ( 3 ) . 4. La rilevanza della presente causa va, del resto, al di là del negoziato internazionale in discussione, in quanto il contrasto che essa deve risolvere potrebbe sorgere in altri negoziati in corso e mi riferisco, in particolare, al negoziato tra l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] d’America relativo a un accordo commerciale che prevede la creazione di un’area di libero scambio transatlantico ( 4 ), denominata «grande mercato transatlantico», oppure di un «partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti» («TTIP» in lingua inglese; in prosieguo: il «TTIP»), anche conosciuto con il nome di trattato di libero scambio transatlantico («TAFTA» in lingua inglese) ( 5 ), i cui colloqui hanno avuto inizio nel luglio 2013. I – Contesto normativo A – [OSCURATO:PERSONA] FUE 5. La Corte deve pronunciarsi, nella fattispecie, sull’interpretazione dell’articolo 218, paragrafi da 2 a 4, [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale: «Il Consiglio (…) definisce le direttive di negoziato (…). [OSCURATO:PERSONA] (…) presenta raccomandazioni al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza l’avvio dei negoziati e designa (…) il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell’Unione. Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati». B – La direttiva 2003/87/CE 6. La direttiva 2003/87/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ( 6 ), è stata adottata sul fondamento dell’articolo 175, paragrafo 1, CE. Conformemente al suo considerando 5, essa ha lo scopo di contribuire ad un più efficace adempimento degli impegni di cui al protocollo di Kyoto da parte dell’Unione e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri al fine di ridurre le emissioni antropiche dei gas a effetto serra. 7. L’articolo 1 di tale direttiva definisce l’oggetto di quest’ultima nei seguenti termini: «La presente direttiva istituisce un sistema per lo scambio di quote (…) nel[l’Unione] (…), al fine di promuovere la riduzione di (…) emissioni [di gas a effetto serra] secondo criteri di validità in termini di costi e di efficienza economica». 8. L’articolo 25 della direttiva in parola, intitolato «Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra», come modificato dalla direttiva 2009/29/CE del [OSCURATO:PERSONA] europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009 ( 7 ), così recita: «1.   Dovrebbero essere conclusi accordi con i paesi terzi di cui all’allegato B del protocollo di Kyoto che hanno ratificato il protocollo, ai fini del riconoscimento reciproco delle quote di emissioni fra il sistema comunitario e altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni, secondo le disposizioni dell’articolo 300 del trattato. 1 bis.   Possono essere conclusi accordi per il riconoscimento delle quote tra il sistema comunitario e sistemi compatibili vincolanti di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute in vigore in altri paesi o entità sub‑federali o regionali. 1 ter.   Possono essere conclusi accordi non vincolanti con paesi terzi o entità sub-federali o regionali al fine di garantire il coordinamento amministrativo e tecnico riguardo alle quote di emissione del sistema comunitario o di altri sistemi obbligatori di scambio delle emissioni di gas a effetto serra che prevedono tetti massimi per le emissioni assolute. 2.   Quando è stato concluso un accordo di cui al paragrafo 1, la [OSCURATO:PERSONA] (…) adotta le disposizioni necessarie in relazione al riconoscimento reciproco delle quote di emissioni contemplate da tale accordo». II – Fatti 9. Nel 2011 il Commonwealth d’Australia ha contattato la [OSCURATO:PERSONA] per avviare negoziati bilaterali sul collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’Unione con il sistema di scambio australiano. 10. La raccomandazione formale, come prevista all’articolo 218, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], riguardante l’autorizzazione ad avviare negoziati con il Commonwealth d’Australia per il collegamento dei sistemi di scambio, è stata redatta sul modello della precedente raccomandazione relativa al collegamento con il sistema di scambio svizzero. Tale raccomandazione è stata adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] il 24 gennaio 2013 e poi trasmessa al Consiglio. Nel corso delle discussioni svoltesi in seno al gruppo di lavoro «Ambiente» del Consiglio, gli [OSCURATO:PERSONA] membri hanno chiesto di poter partecipare più attivamente ai negoziati con il Commonwealth d’Australia rispetto a quanto previsto dalla raccomandazione della [OSCURATO:PERSONA]. Il 22 aprile 2013 il gruppo di lavoro «Ambiente» del Consiglio ha approvato un testo di compromesso, con qualche lieve modifica, e, il 24 aprile 2013, il Consiglio ha approvato le direttive di negoziato. 11. Il 2 maggio 2013 la [OSCURATO:PERSONA] ha trasmesso una dichiarazione da inserire nel verbale, nella quale contestava taluni aspetti del testo approvato. La decisione proposta dal gruppo di lavoro è stata presentata al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) e infine approvata, senza modifiche, quale punto «A» dell’ordine del giorno del Consiglio «Agricoltura e pesca» del 13 maggio 2013. 12. Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della decisione controversa, la «[OSCURATO:PERSONA] svolge tali negoziati (...) conformemente alle direttive di negoziato fissate nell’addendum[‑allegato] di tale decisione». 13. Ai sensi dell’articolo 2, seconda frase, di detta decisione «la [OSCURATO:PERSONA] comunica al Consiglio, per iscritto, l’esito dei negoziati dopo ogni sessione di negoziato e, in ogni caso, almeno una volta a trimestre». 14. La sezione A dell’addendum‑allegato, contenente le direttive di negoziato impartite alla [OSCURATO:PERSONA], è così formulato: «A. Procedura di negoziato 1. [OSCURATO:PERSONA] svolge i negoziati conformemente alla normativa dell’Unione vigente in materia. Se necessario, nell’ambito del comitato speciale di cui all’articolo 1, paragrafo 2, oppure nell’ambito del Consiglio, sono stabilite posizioni di negoziato dettagliate dell’Unione. Il gruppo di lavoro “Ambiente” viene designato quale comitato speciale per assistere la [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento di tale compito. Le riunioni del comitato speciale sono organizzate e presiedute dallo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio. 2. I negoziati devono essere preparati con largo anticipo. A tal fine, la [OSCURATO:PERSONA] comunica quanto prima possibile al Consiglio il calendario previsto, le qustioni da negoziare e i documenti pertinenti, affinché i membri del comitato speciale dispongano di un termine ragionevole per prepararsi adeguatamente ai futuri negoziati. 3. Ogni sessione di negoziato è preceduta da una riunione in seno al comitato speciale al fine di delimitare le principali questioni e di stabilire posizioni di negoziato o orientamenti, a seconda dei casi. Se necessario, è possibile chiedere orientamenti al comitato per i cambiamenti climatici su specifici aspetti tecnici dei negoziati, facendo salva una preventiva autorizzazione del comitato speciale. 4. [OSCURATO:PERSONA] riferisce al Consiglio sui risultati dei negoziati dopo ogni sessione e, in ogni caso, almeno una volta a trimestre. [OSCURATO:PERSONA] informa il Consiglio di qualsiasi problema rilevante che sorga nel corso di questi e consulta il comitato speciale a tal riguardo». 15. La sezione B dell’addendum‑allegato della decisione controversa è intitolata «Contenuto e portata dei negoziati». Il secondo capoverso della dichiarazione del Consiglio, dell’8 maggio 2013, relativa al progetto di decisione riguardante l’avvio dei negoziati in questione, così recita: «L’istituzione di un comitato speciale, conformemente all’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA], indica che detto comitato (...) sia incaricato di seguire lo svolgimento dei negoziati e di guidare il negoziatore, tenuto conto delle direttive di negoziato stabilite dal Consiglio». 16. La decisione controversa è stata notificata alla [OSCURATO:PERSONA] il 15 maggio 2013. III – Procedimento dinanzi alla Corte 17. [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: — annullare l’articolo 2, seconda frase, e la sezione A dell’addendum‑allegato della decisione controversa o, in subordine; — annullare la decisione controversa e mantenere i suoi effetti nel caso in cui fosse integralmente annullata, e — condannare il Consiglio alle spese. 18. [OSCURATO:PERSONA], parte interveniente, chiede alla Corte di accogliere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. 19. Il Consiglio chiede alla Corte di respingere il ricorso in quanto infondato e di condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. In subordine, in caso di annullamento della decisione controversa, il Consiglio chiede alla Corte di non mantenerne gli effetti. 20. La Repubblica ceca, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia nonché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, parti intervenienti a sostegno del Consiglio, chiedono alla Corte di respingere il ricorso in quanto infondato. 21. La delicatezza della causa in esame è stata altresì evidenziata dalla richiesta del Consiglio di ritirare taluni documenti dal fascicolo, in particolare, la decisione controversa e le direttive di negoziato. Tale richiesta è stata respinta con l’ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑425/13, EU:C:2014:91 ). 22. All’udienza che si è tenuta il 6 gennaio 2015, tutte le parti, ad eccezione del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica di Polonia, hanno presentato le loro osservazioni. IV – Valutazione A – Sulla ricevibilità 23. Ad avviso della [OSCURATO:PERSONA], è indubbio che il Consiglio intende la sezione A delle direttive di negoziato allegate alla decisione controversa come produttiva di effetti giuridici. Il ricorso sarebbe quindi ricevibile. 24. Il Consiglio sostiene che sarebbe inopportuno considerare le direttive di negoziato, adottate nella fattispecie, diversamente da altre direttive di negoziato rimesse in discussione in altri contenziosi istituzionali, in particolare nella causa che ha dato luogo alla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑114/12, EU:C:2014:2151 ). Pertanto, se la Corte dovesse confermare, nella presente causa, che le direttive di negoziato sono prive, per loro natura, di effetti giuridici, il Consiglio le chiederebbe di dichiarare il presente ricorso irricevibile. 25. Orbene, come ha dichiarato la Corte al punto 39 di tale sentenza, fatta valere dal Consiglio, «occorre ricordare che il ricorso di annullamento deve potersi esperire nei confronti di qualsiasi provvedimento adottato dalle istituzioni, indipendentemente dalla sua natura e dalla sua forma, che miri a produrre effetti giuridici (sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, detta «AETR», 22/70, EU:C:1971:32 , punto 42; [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e [OSCURATO:PERSONA], C‑181/91 e C‑248/91, EU:C:1993:271, punto 13, nonché [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑27/04, EU:C:2004:436 , punto 44)» ( 8 ) e, per stabilire se un atto produca simili effetti, si deve tener conto della sua stessa sostanza nonché dell’intenzione del suo autore (v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑147/96, EU:C:2000:335 , punto 27). Nella fattispecie, la Corte ha dichiarato, al punto 40 della sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑114/12, EU:C:2014:2151 ), che «la decisione impugnata [adottata sul fondamento dell’articolo 218, paragrafi 3 e 4, [OSCURATO:PERSONA]] produce effetti giuridici nei rapporti tra l’Unione e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri nonché tra le istituzioni dell’Unione». 26. Inoltre, come rileva correttamente il commentaire [OSCURATO:PERSONA] ( 9 ), «[l]’autorizzazione del Consiglio di avviare i negoziati è spesso accompagnata, nella prassi, da direttive di negoziato. Tale uso si ispira ancora una volta all’articolo 133 [CE] che prevede tale possibilità per i negoziati commerciali. Non si tratta di un obbligo per il Consiglio e la sua omissione non vizierebbe in alcun modo la procedura. [OSCURATO:PERSONA] direttive di negoziato sono orientamenti che hanno effetti giuridici solo sul piano interistituzionale , non già sul piano internazionale (il corsivo è mio). 27. Del resto, si può validamente sostenere che, nella decisione controversa, il Consiglio non si limita a fornire orientamenti alla [OSCURATO:PERSONA] per i suoi negoziati con il Commonwealth d’Australia, in quanto esso attribuisce efficacia giuridica alle sue direttive corredandole di una procedura completa cui la [OSCURATO:PERSONA] deve attenersi e assegnando al comitato speciale (e al Consiglio) un ruolo assai più preponderante di quello previsto all’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA]. 28. Pertanto, a mio avviso, è chiaro che, nella causa in esame come nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑114/12, EU:C:2014:2151 ), la decisione controversa produce effetti giuridici tra le istituzioni dell’Unione ( 10 ) e può essere quindi impugnata con ricorso di annullamento ( 11 ). 29. Pertanto, il presente ricorso è ricevibile. B – Nel merito 30. [OSCURATO:PERSONA] deduce, a sostegno del suo ricorso, due motivi, che fanno valere ciascuno la violazione dell’articolo 13, paragrafo 2, TUE, dell’articolo 218, paragrafi da 2 a 4, [OSCURATO:PERSONA], e del principio dell’equilibrio istituzionale; il primo motivo aggiunge l’articolo 295 [OSCURATO:PERSONA]. Vista la loro prossimità, che induce taluni [OSCURATO:PERSONA] intervenienti a fare riferimento, per il secondo motivo, agli argomenti da essi dedotti relativamente al primo, provvederò a esaminarli congiuntamente. 1. Argomenti delle parti 31. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la procedura dettagliata prevista nella sezione A delle direttive di negoziato stabilisce competenze a favore del Consiglio che vanno al di là di quanto previsto dall’articolo 218, paragrafi da 2 a 4, [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, il Consiglio, imponendo unilateralmente siffatta procedura, avrebbe cercato di stabilire nuove competenze a proprio favore nonché obblighi per la [OSCURATO:PERSONA] che non si fonderebbero sulle predette disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] FUE. 32. [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che l’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] conferisce soltanto un ruolo consultivo al comitato speciale in quanto prevede che i negoziati debbano essere svolti in consultazione con quest’ultimo. È vero che il comitato speciale potrebbe esprimere il suo punto di vista sui diversi aspetti del negoziato. Tuttavia, la decisione controversa andrebbe ben oltre, prevedendo l’adozione di «posizioni di negoziato dettagliate» dell’Unione, che sarebbero quindi ritenute vincolanti. 33. [OSCURATO:PERSONA] osserva che il principio dell’equilibrio istituzionale implica che ciascuna istituzione eserciti le sue competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni. 34. [OSCURATO:PERSONA] rileva che il Consiglio ha la possibilità di elaborare direttive di negoziato che possono fungere da strumento per la realizzazione di obiettivi generali. Nell’ambito dei negoziati, tali direttive servirebbero a guidare il negoziatore per ottenere un risultato che possa rispondere alle aspettative del Consiglio. Parimenti, il diritto di approvazione del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe come corollario di autorizzare quest’ultimo a comunicare al Consiglio e al negoziatore le sue osservazioni quanto al contenuto del futuro accordo. 35. [OSCURATO:PERSONA] osserva che la circostanza che, conformemente all’articolo 218, paragrafo 5, [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio sia l’unico responsabile della decisione che autorizza la sottoscrizione dell’accordo non ha un impatto decisivo sulla questione del controllo dei negoziati. Né il [OSCURATO:PERSONA] né il Consiglio sarebbero autorizzati, nell’ambito dei negoziati, a svolgere attivamente un ruolo di primo piano che interferisca con le prerogative del negoziatore. In particolare, il Consiglio non può avvalersi, a nome proprio o a nome del comitato speciale che esso ha designato, del ruolo di organo decisionale nel corso dei negoziati. Il comitato speciale eserciterebbe solo un ruolo consultivo nello svolgimento dei negoziati da parte del negoziatore. 36. [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che, nel contesto della negoziazione di accordi internazionali, la [OSCURATO:PERSONA] ha un ruolo autonomo e di primo piano sino alla fase in cui propone al Consiglio la conclusione di un accordo. Il sistema di cui all’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] sarebbe quindi coerente poiché la [OSCURATO:PERSONA] inizia raccomandando l’avvio dei negoziati per poi occuparsi del loro svolgimento. Solo al termine di questi ultimi la [OSCURATO:PERSONA] assume la responsabilità di proporre al Consiglio la sottoscrizione e, successivamente, la conclusione dell’accordo. 37. Il Consiglio sostiene che nessun elemento contenuto nell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] consente di suffragare la tesi secondo la quale, quando concede alla [OSCURATO:PERSONA] un’autorizzazione a negoziare, non sarebbe abilitato a includere talune modalità procedurali nelle direttive di negoziato. L’espressione «direttive di negoziato» avrebbe una portata generale e, se tali termini non potessero riferirsi a istruzioni di carattere procedurale, l’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe privato del suo effetto utile. 38. Il Consiglio ritiene che spetti ad esso valutare, quando concede un’autorizzazione a negoziare alla [OSCURATO:PERSONA], se sia necessario includervi direttive di negoziato, talune modalità procedurali nonché prescrizioni speciali per il negoziatore. 39. Il Consiglio chiarisce che le modalità procedurali che accompagnano le direttive di negoziato in questione riguardano esclusivamente i rapporti tra la [OSCURATO:PERSONA] in veste di negoziatore e il comitato speciale responsabile del controllo dei negoziati. Nessuna disposizione del [OSCURATO:PERSONA] vieterebbe al Consiglio di includere siffatte norme procedurali nelle direttive di negoziato. 40. [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio, le posizioni definite in seno al comitato speciale sono considerate espressione concreta delle direttive di negoziato e, in quanto tali, mirano ad assistere il negoziatore, il che non implica alcun obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di pervenire al risultato raccomandato dagli orientamenti ivi definiti. 41. Il Consiglio osserva che, poiché le disposizioni controverse nella fattispecie costituiscono il fondamento imprescindibile della procedura da seguire, l’annullamento parziale di queste ultime non è ipotizzabile. Infatti, l’annullamento dell’articolo 2, seconda frase, e della sezione A delle direttive di negoziato modificherebbe fondamentalmente il contenuto complessivo dell’autorizzazione, data la struttura stessa della decisione controversa e del suo allegato, in quanto tali disposizioni fanno parte di un tutto indivisibile. 42. La Repubblica ceca sottolinea che la partecipazione attiva del Consiglio nel corso dei negoziati relativi a un accordo internazionale emerge dal dettato dell’articolo 218, paragrafi da 2 a 4, [OSCURATO:PERSONA]. Il potere del Consiglio di adottare direttive di negoziato e di prevedere l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di svolgere i negoziati in consultazione con un comitato speciale implicherebbe l’esistenza di un coordinamento continuo tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio durante i negoziati. 43. Per quanto riguarda il contenuto e la portata delle direttive di negoziato, la Repubblica ceca rileva che la formulazione letterale dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] non prevede alcuna particolare limitazione all’adozione di tali direttive da parte del Consiglio né osta a che queste ultime prevedano norme procedurali. 44. Essa sostiene inoltre che l’autorizzazione a definire le posizioni di negoziato dettagliate risulta dalla posizione e dal ruolo del comitato speciale, le cui istruzioni devono fungere da orientamenti ai fini di un negoziato efficace. Sarebbe nell’interesse della [OSCURATO:PERSONA], quale negoziatrice, tener conto di tali istruzioni e prevenire così situazioni in cui il Consiglio rifiuti l’approvazione del risultato dei negoziati, con tutte le conseguenze negative che ne deriverebbero. 45. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ritiene che, tenuto conto del ruolo assegnato al Consiglio e delle sue competenze in materia di avvio dei negoziati, di adozione, di autorizzazione e di conclusione di accordi internazionali, debba svolgere anch’esso un ruolo durante i negoziati. 46. A suo avviso, l’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] presuppone un dialogo permanente tra il Consiglio e il negoziatore, che può concretarsi in direttive di negoziato e nella designazione di un comitato speciale che deve essere consultato nel corso dei negoziati. Inoltre, la facoltà di impartire direttive al negoziatore non sarebbe limitata a una fase determinata della procedura di negoziato. 47. La Repubblica federale di Germania sostiene che la [OSCURATO:PERSONA] non è dispensata dall’ottenere l’autorizzazione del Consiglio prima di discostarsi sostanzialmente dalle «prescrizioni» contenute nelle direttive di negoziato. Fosse anche soltanto per tale motivo, essa dovrebbe altresì adempiere l’obbligo di presentare relazioni, previsto da tali direttive. Ciò risulterebbe anche dal principio di leale cooperazione, sancito all’articolo 13, paragrafo 2, TUE. 48. Essa sostiene che le conoscenze specialistiche degli [OSCURATO:PERSONA] membri nel settore in questione non possono essere sufficientemente sfruttate qualora la [OSCURATO:PERSONA] riuscisse a imporre la propria volontà di intervenire nei negoziati in modo completamente autonomo e senza tener conto del Consiglio o degli [OSCURATO:PERSONA] membri. 49. La Repubblica federale di Germania sottolinea inoltre che l’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] non contiene alcun elemento che giustifichi la tesi secondo la quale tale disposizione consentirebbe soltanto prescrizioni relative al contenuto dei negoziati, ma non al modo di condurli. Siffatta interpretazione di detta disposizione priverebbe la stessa del suo effetto utile. 50. La Repubblica francese ritiene che le direttive di negoziato possano prevedere, senza violare l’articolo 13, paragrafo 2, TUE, né l’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], né il principio dell’equilibrio istituzionale, che posizioni di negoziato dettagliate dell’Unione siano definite all’interno del comitato speciale o dal Consiglio. 51. Essa ritiene che le direttive di negoziato non si limitino necessariamente alla definizione delle scelte strategiche e degli obiettivi sostanziali da difendere durante i negoziati, ma possano includere taluni requisiti procedurali. Infatti, l’espressione «direttive di negoziato» avrebbe una portata generale e nessun elemento nel testo dell’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] consentirebbe di limitarne la portata. 52. La Repubblica francese sostiene inoltre che la sezione A delle direttive di negoziato non crea alcun potere per il Consiglio o per il comitato speciale né un obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] che non deriverebbe dall’articolo 218, paragrafi da 2 a 4, [OSCURATO:PERSONA] e dal principio di leale cooperazione. Al contrario, la sezione A di tali direttive costituirebbe un’applicazione più precisa dei poteri conferiti al Consiglio da tali disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] FUE. 53. Per quanto riguarda le modalità di consultazione del comitato speciale previste dalle direttive di negoziato in questione, la Repubblica francese rileva che non spetta alla [OSCURATO:PERSONA] definire tali modalità. Pertanto, dato che, conformemente all’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio può decidere che i negoziati siano svolti in consultazione con un comitato speciale, esso potrebbe altresì determinare le modalità di consultazione di tale comitato. Inoltre, prevedendo che il Consiglio possa adottare posizioni di negoziato dettagliate, le direttive di negoziato non farebbero altro che richiamare il diritto del Consiglio di precisare in qualsiasi momento tali direttive. 54. La Repubblica di Polonia ritiene che il nesso tra la concessione dell’autorizzazione a negoziare e l’adozione di direttive di negoziato sia particolarmente stretto, in quanto solo il conseguimento di un risultato di negoziato accettabile per il Consiglio può portare, in definitiva, alla sottoscrizione e alla conclusione dell’accordo a nome dell’Unione. Sarebbe, quindi, indispensabile che, sin dal momento in cui le direttive sono inviate al negoziatore, il Consiglio possa stabilirne i limiti e indicare le condizioni alle quali i negoziati saranno svolti. 55. Essa sostiene che l’esercizio effettivo, da parte del Consiglio, della sua funzione di definizione delle politiche, tra cui la politica estera, esige che la decisione di autorizzazione all’avvio dei negoziati e le direttive di negoziato che l’accompagnano possano contenere istruzioni di natura procedurale. 56. Inoltre, la Repubblica di Polonia osserva che il potere del Consiglio ha carattere permanente e non si limita alla formulazione in una sola volta di direttive di negoziato allegate alla decisione che autorizza l’avvio dei negoziati. 57. [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ritiene che il Consiglio debba poter elaborare, in un primo tempo, direttive di negoziato in modo più dettagliato per fornire alla [OSCURATO:PERSONA] l’orientamento che essa potrebbe trarne. Pertanto, il comitato speciale funzionerebbe, nel corso dei negoziati, come un’estensione del Consiglio e costituirebbe una piattaforma per la cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio. 58. Esso rileva che non vi sono elementi nel testo dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] che impediscano al Consiglio di includere disposizioni procedurali nelle direttive di negoziato quando la [OSCURATO:PERSONA] è autorizzata ad avviare negoziati per conto dell’Unione. Se l’intento fosse stato di limitare i poteri del Consiglio di emanare direttive di negoziato a un determinato tipo di questioni, una disposizione espressa a tal fine figurerebbe nel testo di tale articolo. Orbene, la genericità dell’espressione «direttive di negoziato» indicherebbe che la finalità dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] non era di limitare il diritto del Consiglio di emanare direttive di negoziato a questioni di natura sostanziale. 59. [OSCURATO:PERSONA] di Svezia sottolinea che, nella fattispecie, le disposizioni procedurali contenute nelle direttive di negoziato mirano a realizzare uno scambio efficace di informazioni tra il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA], il che costituisce una condizione preliminare affinché il Consiglio possa esercitare il suo potere di modifica o di integrazione delle direttive di negoziato durante la negoziazione. Siffatto flusso di informazioni sarebbe anche una condizione affinché la consultazione all’interno del comitato speciale si svolga agevolmente e affinché l’Unione possa adeguare le sue posizioni durante i negoziati. 60. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord fa valere che l’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] consente al Consiglio di includere norme procedurali nelle direttive di negoziato. Non vi sarebbero elementi nel testo di tale disposizione che ostino a che tali direttive includano norme procedurali che si riferiscono, ad esempio, alla consultazione del comitato speciale. Sarebbe del resto contrario all’obiettivo e all’effetto utile dell’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] il fatto che le direttive di negoziato non possano anche riguardare elementi procedurali. 61. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord aggiunge che il Consiglio può aver bisogno di essere tenuto al corrente degli sviluppi per poter esercitare in maniere appropriata ed efficace i poteri che gli sono conferiti dall’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA]. Ciò avverrebbe in particolare in occasione di negoziati durante i quali vi sia un maggiore rischio di difficoltà nel giungere ad un accordo con la controparte. 62. Esso ritiene che il comitato speciale abbia chiaramente un ruolo da svolgere nel processo di negoziazione. Tale comitato sarebbe stato designato dal Consiglio a tal fine e la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a consultarlo. Il comitato speciale dovrebbe avere pertanto il diritto di esprimere le sue osservazioni riguardo alle posizioni che devono essere adottate nel corso dei negoziati. Inoltre, il Consiglio potrebbe adottare direttive di negoziato o modificare quelle esistenti in qualsiasi fase del processo in questione. 63. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sostiene che la decisione controversa riflette correttamente l’equilibrio istituzionale sancito all’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], cosicché non si configurerebbe un’ipotesi di assenza di leale cooperazione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, nel processo di negoziazione, il Consiglio e il comitato speciale dallo stesso designato sarebbero chiamati entrambi a svolgere un ruolo che si inserisce nel [OSCURATO:PERSONA]. 64. Nell’eventualità che il ricorso sia accolto, in tutto o in parte, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord aderisce alle conclusioni presentate dal Consiglio quanto agli effetti di un eventuale annullamento. Non sussisterebbero giustificati motivi neppure per mantenere gli effetti della decisione controversa qualora fosse annullata. 2. Analisi a) I principi i) Cosa si intende per «direttive di negoziato»? 65. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] FUE, «[i]l Consiglio può impartire direttive [ ( 12 ) ] al negoziatore [nella fattispecie, alla [OSCURATO:PERSONA] ( 13 )]» (il corsivo è mio) ( 14 ). 66. Anzitutto, in generale (e nel diritto amministrativo), una direttiva è una norma con la quale un’autorità, che dispone di un potere discrezionale, fissa per se stessa o prescrive a un’altra autorità una linea di condotta nell’esercizio di tale potere ( 15 ). 67. Il termine utilizzato all’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] risponde a tale definizione che differisce manifestamente dalla definizione fornita alla stessa parola dall’articolo 288 [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale «[l]a direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi». Nel contesto dei negoziati internazionali, le direttive del Consiglio non devono essere impartite agli [OSCURATO:PERSONA] membri ma alla [OSCURATO:PERSONA]; contrariamente alle direttive ai sensi dell’articolo 288 [OSCURATO:PERSONA], le direttive di negoziato non devono essere pubblicate – evidentemente in quanto ciò rivelerebbe alla controparte la strategia dell’Unione e potrebbe nuocere alla posizione di negoziato della [OSCURATO:PERSONA] ( 16 ). 68. Al limite, l’unico parallelismo che si potrebbe tracciare tra i due tipi di direttive è che le direttive di negoziato demandano anch’esse alla [OSCURATO:PERSONA] «la competenza in merito alla forma e ai mezzi», in quanto esse possono solo guidare la [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di negoziatore, nello svolgimento dei negoziati. Si può affermare che, in caso contrario, non si tratterebbe più di «direttive» ma di un «diktat» ( 17 ) di negoziato – che non rifletterebbe in alcun modo l’equilibrio istituzionale voluto dai Trattati ( 18 ) nonché dalla giurisprudenza della Corte, sin dal 1958 ( 19 ). Infatti, «[u]n negoziato richiede flessibilità e adeguamento e risulta difficile vincolare prematuramente il margine di manovra dell’esecutivo» ( 20 ). 69. L’equilibrio istituzionale voluto dall’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] per gli accordi internazionali presenta anch’esso analogie con quello voluto dal [OSCURATO:PERSONA] in materia di adozione dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni in quanto, secondo l’articolo 218, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA], «[l]a [OSCURATO:PERSONA] (…) presenta raccomandazioni al Consiglio». È la [OSCURATO:PERSONA], come previsto in altre disposizioni del [OSCURATO:PERSONA], ad avere il diritto di avviare l’azione dell’Unione. È la [OSCURATO:PERSONA] – e non il Consiglio – a dover esaminare, in via preliminare, l’opportunità per l’Unione di concludere con uno o più [OSCURATO:PERSONA] terzi un accordo internazionale in un settore particolare. 70. Inoltre, anche il progetto di direttiva di negoziato viene, di norma, proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] al Consiglio e allegato alla raccomandazione di avvio dei negoziati ( 21 ). 71. Pertanto, le direttive di negoziato sono, a mio avviso, orientamenti che servono a esporre al negoziatore (nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA]) gli obiettivi generali che quest’ultimo deve cercare di raggiungere nei negoziati. 72. Peraltro, come ha già rilevato correttamente il Tribunale ( 22 ), «l’eventuale mancato rispetto delle direttive che il Consiglio può rivolgere alla [OSCURATO:PERSONA] ai fini dei negoziati da essa condotti nell’ambito dell’art[icolo] 300, [paragrafo] 1, CE [ormai nell’ambito dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA]] trova normalmente la sua sanzione nella decisione spettante al Consiglio di concludere o meno l’accordo. Siffatte direttive non fanno quindi parte, in linea di massima, delle norme alla luce delle quali dev’essere valutata la legittimità degli atti compiuti dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito di negoziati internazionali, nella misura in cui tali atti siano impugnabili». 73. Ciò detto, come si vedrà in prosieguo, il ruolo del comitato speciale, che può essere designato dal Consiglio, è analogo a quello delle direttive di negoziato: si ritiene che esso guidi la [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento dei suoi lavori, né più né meno, in quanto l’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] prevede che il comitato speciale «[doveva] essere consultato nella conduzione dei negoziati» (il corsivo è mio). ii) Direttive di negoziato come quelle in discussione possono contenere disposizioni procedurali? 74. La sezione A contiene quattro punti che descrivono le modalità di definizione delle posizioni di negoziato, di informazione e di concertazione da rispettare nel corso dei negoziati in questione. Gli «attori» ivi individuati sono la [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e il comitato speciale istituito per seguire tali negoziati, nella fattispecie, il «gruppo di lavoro “Ambiente”». Da ciò emerge, in particolare, che la [OSCURATO:PERSONA] deve tenere il Consiglio informato del calendario e dei temi oggetto di negoziazione, riferire al Consiglio circa i risultati dei negoziati dopo ogni sessione e informare il Consiglio nonché consultare il comitato speciale su qualsiasi problema rilevante che possa sorgere nel corso dei negoziati. È altresì previsto che, ove necessario, siano definite posizioni di negoziato dettagliate in seno al comitato speciale o in seno al Consiglio e che ogni sessione di negoziato sia preceduta da una riunione del comitato speciale per definire , in particolare, le posizioni o gli orientamenti per la negoziazione. – Introduzione 75. Osservo anzitutto che, contrariamente all’errata presentazione fattane da alcuni [OSCURATO:PERSONA] membri, la posizione della [OSCURATO:PERSONA] non è di ritenere che non si debba assolutamente attribuire alcun ruolo al comitato speciale e/o al Consiglio o che essa stessa non sia tenuta ad osservare alcun obbligo. È chiaro che la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai previsto di agire «isolatamente» ( 23 ). 76. Parimenti, varie memorie d’intervento accennano al carattere alquanto ragionevole di talune norme procedurali contenute nelle direttive di negoziato in questione, non tenendo conto del fatto che la censura della [OSCURATO:PERSONA] non riguarda affatto le norme specifiche della sezione A, ma contesta, sulla base dell’articolo 218, paragrafi da 2 a 4, [OSCURATO:PERSONA], la competenza stessa del Consiglio ad adottare tali norme procedurali, indipendentemente dalla loro ragionevolezza. 77. La sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑114/12, EU:C:2014:2151 ), di cui si è già parlato nell’esaminare la ricevibilità del presente ricorso, non fornisce indicazioni sull’interpretazione dell’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] nella causa in esame. Ciò detto, le direttive di negoziato adottate dal Consiglio nell’ambito di tale sentenza erano assai meno dettagliate di quelle di cui trattasi nella fattispecie (v. punti 32 e 33 di detta sentenza), che sono meno dettagliate di quelle dei negoziati sul TTIP che contano 18 pagine contro le quattro delle direttive nella causa in esame ( 24 ). – Risposta al quesito 78. Sono del parere che, in base all’articolo 218, paragrafi da 2 a 4, [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio non possa imporre unilateralmente alla [OSCURATO:PERSONA] una procedura dettagliata nello svolgimento dei negoziati relativi a un accordo internazionale ( 25 ). 79. Può essere certo giustificata la pattuizione di modalità di cooperazione tra le istituzioni, in particolare, nell’ambito di negoziati internazionali ma, in tal caso, tali modalità dovrebbero essere pattuite mediante accordi interistituzionali ( 26 ) e non con una decisione imposta unilateralmente da un’istituzione a un’altra o ad altre istituzioni. Infatti, «[l]a tecnica degli accordi interinstituzionali concretizza la complementarietà dei [principi dell’equilibrio istituzionale e della leale cooperazione ( 27 )]. Nei settori di competenze concorrenti fra le tre istituzioni politiche, l’accordo interistituzionale consente di fissare le migliori prassi, di prevenire i conflitti e, in ogni caso, di preservare l’equilibrio istituzionale» ( 28 ). 80. Tale modo di procedere è del resto espressamente previsto all’articolo 295 [OSCURATO:PERSONA], il quale prevede che «[i]l [OSCURATO:PERSONA] europeo, il Consiglio e la [OSCURATO:PERSONA] procedono a reciproche consultazioni e definiscono di comune accordo le modalità della cooperazione. A tale scopo, nel rispetto dei trattati, possono concludere accordi interistituzionali che possono assumere carattere vincolante». 81. Quando, ad esempio, la [OSCURATO:PERSONA] ha inteso chiarire l’obbligo di informare il [OSCURATO:PERSONA] enunciato all’articolo 218, paragrafo 10, [OSCURATO:PERSONA], essa ha concluso con quest’ultimo un accordo quadro. [OSCURATO:PERSONA] tale accordo quadro, concluso nel 2010, «la [OSCURATO:PERSONA], nel proporre progetti di direttive negoziali in vista della loro adozione da parte del Consiglio, li presenta contemporaneamente al [OSCURATO:PERSONA]» ( 29 ). Inoltre, esso prevede che la [OSCURATO:PERSONA] «tiene regolarmente e tempestivamente informato il [OSCURATO:PERSONA] in merito allo svolgimento dei negoziati finché l’accordo non sia stato siglato e indica se e in che modo le osservazioni del [OSCURATO:PERSONA] sono state integrate nei testi oggetto di negoziato e, in caso contrario, ne illustra i motivi» ( 30 ). 82. Pertanto – contrariamente al modo di procedere del Consiglio nella fattispecie – il [OSCURATO:PERSONA], concludendo tale accordo interistituzionale, è stato particolarmente attento alla necessità assoluta di rispettare il ruolo di negoziatore della [OSCURATO:PERSONA] e il margine di discrezionalità richiesto da qualsiasi negoziato. 83. Siffatto accordo avrebbe potuto essere concluso dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Consiglio, se non addirittura dalle tre istituzioni ( 31 ), in quanto l’articolo 295 [OSCURATO:PERSONA] lascia aperta la possibilità che le tre istituzioni in esso menzionate definiscano «di comune accordo le modalità della cooperazione». Non vedo peraltro in che modo, come sostiene il Consiglio, la partecipazione delle tre istituzioni al medesimo accordo (o a fortiori di due di esse) comprometterebbe l’equilibrio tra le istituzioni sancito dall’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA]. 84. Come ha sottolineato la Corte, una disposizione come quella prevista all’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] (o, in precedenza, all’articolo 228 CEE, divenuto, in seguito al [OSCURATO:PERSONA] di Amsterdam, l’articolo 300 CE) costituisce, in tema di stipulazione dei Trattati, una norma autonoma e generale di portata costituzionale, in quanto attribuisce alle istituzioni dell’Unione determinate competenze e mira a creare un equilibrio tra queste ultime ( 32 ). 85. La Corte aggiunge che «[l]a competenza a concludere gli accordi è (…) attribuita al Consiglio “fatte salve le competenze riconosciute in questo campo alla [OSCURATO:PERSONA]”» ( 33 ). 86. È quindi imperativo che tale equilibrio sia rispettato scrupolosamente dalle istituzioni, in modo da evitare qualsiasi ingerenza di un’istituzione nelle competenze di un’altra. 87. Sono del parere che, istituendo, nelle direttive di negoziato, una procedura che privi la [OSCURATO:PERSONA] del margine di discrezionalità necessario per negoziare l’accordo internazionale in questione e imponendole tale procedura con una decisione ad essa destinata, il Consiglio abbia interferito con i poteri della [OSCURATO:PERSONA]. 88. Così facendo, contrariamente alla situazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sopra descritta, il Consiglio determina unilateralmente ( 34 ) la forma e la frequenza sia della circolazione delle informazioni sia della comunicazione di posizioni o di orientamenti da adottare nel corso dei negoziati, al punto da trasformarsi in un vero e proprio negoziatore. 89. Ritengo, infatti, che le direttive di negoziato siano intese come aventi ad oggetto le scelte strategiche e gli obiettivi sostanziali da difendere durante i negoziati, in altri termini il contenuto del testo da negoziare. 90. Per contro, esse non possono imporre procedure specifiche al negoziatore ( 35 ), nella fattispecie la [OSCURATO:PERSONA] che, peraltro, è competente a fissare essa stessa le modalità di consultazione del comitato speciale, designato dal Consiglio in base all’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA]. iii) Le «direttive di negoziato» e la qualità di negoziatore 91. Come ha rilevato correttamente la [OSCURATO:PERSONA], l’articolo 13, paragrafo 2, TUE, come modificato dal [OSCURATO:PERSONA] di Lisbona (vedi paragrafo 188 delle presenti conclusioni) ( 36 ), codifica la giurisprudenza della Corte, che aveva già dichiarato, a proposito del Consiglio, quanto segue: «risulta dalla formulazione e dalla ratio del sistema instaurato dal [OSCURATO:PERSONA] che il Consiglio non può disancorarsi dalle norme sancite [dal [OSCURATO:PERSONA]]» e «[i]nfatti, esso non [poteva] ricorrere a una procedura alternativa, ad esempio per adottare un atto diverso dalla decisione stessa prevista in una fase determinata o per adottare un atto a condizioni diverse da quelle imposte dalle disposizioni applicabili» ( 37 ). 92. Orbene, la sezione A delle direttive di negoziato menziona più volte il Consiglio quale vero e proprio attore nell’ambito dei negoziati ( 38 ), in contrasto con l’equilibrio istituzionale voluto dall’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, dal momento in cui autorizza la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare i negoziati, il Consiglio non può essere investito di un ruolo decisionale diretto nel corso di questi ultimi. Lo stesso vale a fortiori per il comitato speciale ( 39 ) che è soltanto un organo consultivo. 93. Sebbene la consultazione del comitato speciale possa aiutare la [OSCURATO:PERSONA] a stabilire se talune disposizioni del futuro accordo possano ottenere l’avallo politico del Consiglio, spetta alla [OSCURATO:PERSONA] decidere come inserire tale elemento nella negoziazione in corso. 94. È vero, come osserva Eeckhout ( 40 ), che «[t]he [OSCURATO:PERSONA] conducts the negotiations in accordance with directives (...) [t]hat does not mean that the [OSCURATO:PERSONA] has a free hand in the negotiations. Through the “special committees”, consisting of national governments representatives, the [OSCURATO:PERSONA] machinery keeps a close eye on how the negotiations are evolving. [OSCURATO:PERSONA] is therefore often a double negotiator: both with the other party to the negotiations and with [OSCURATO:PERSONA]’ representatives or the [OSCURATO:PERSONA] itself». 95. Tuttavia, come hanno correttamente rilevato MacLeod, Hendry e Hyett ( 41 ), i termini del [OSCURATO:PERSONA] CE «in consultazione con comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla [nel suo] compito [di negoziatore]», sottolineano « the pre-eminent role of the [OSCURATO:PERSONA] in any negotiation: the committee does not give the [OSCURATO:PERSONA] direct instructions, and the [OSCURATO:PERSONA] does not imply that the committee, or its representatives, may be present during the face to face negotiations, at least when the agreement relates only to matters within the competence of the [OSCURATO:PERSONA] under the [OSCURATO:PERSONA] . But the [OSCURATO:PERSONA] is under an obligation to consult the committee. It would be unlikely to ignore its views: the results of any negotiation have to be acceptable to the [OSCURATO:PERSONA], so there would be little point in the [OSCURATO:PERSONA] side-stepping any committee set up to assist in the negotiations» (il corsivo è mio). 96. Per quanto riguarda i termini «within the framework of [such directives as the [OSCURATO:PERSONA] may issue]» ( 42 ), essi aggiungono correttamente che «[a]lthough the [OSCURATO:PERSONA] negotiating discretion is limited by the directives of the [OSCURATO:PERSONA], the [OSCURATO:PERSONA] basic discretion as negotiator remains : the [OSCURATO:PERSONA] may issue “directives”, but it may not seek to regulate the conduct of the negotiations on a line-by-line basis » (il corsivo è mio) ( 43 ). 97. Concordo altresì con Eeckhout ( 44 ) sul fatto che «[n]otwithstanding such supervision by the [OSCURATO:PERSONA], the negotiation of international agreements does amount to a significant [OSCURATO:PERSONA] prerogative. [OSCURATO:PERSONA] is generally in a position to try to find a common denominator of the, often varying, interests of the [OSCURATO:PERSONA]. Moreover, in some cases the [OSCURATO:PERSONA] can be quite deft in the use of its authority to negotiate. Two examples, both from the [OSCURATO:PERSONA] negotiations leading to the establishment of the WTO, illustrate this». 98. Se le direttive di negoziato non possono fare del Consiglio un vero e proprio negoziatore, lo stesso vale a fortiori per il comitato speciale previsto all’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA]. 99. Come prescrive tale articolo, detto comitato speciale ha soltanto un ruolo consultivo, «deve essere consultato nella conduzione dei negoziati». 100. Ciò mi sembra chiaramente in contraddizione con la sezione A dell’addendum‑allegato della decisione controversa, che investe il comitato speciale di un potere decisionale nella conduzione dei negoziati, in quanto il punto 1 prevede la possibilità per lo stesso di definire «posizioni di negoziato dettagliate dell’Unione» e il punto 3 dispone che «ogni sessione di negoziato è preceduta da una riunione del comitato speciale per stabilire le questioni essenziali e per definire, a seconda dei casi, le posizioni o gli orientamenti per la negoziazione». 101. In udienza, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord ha insistito sul fatto che il comitato speciale dovesse essere solo «consultato» dalla [OSCURATO:PERSONA] e non essere «obbedito». Non riesco a comprendere come si possa conciliare tale posizione con il potere di detto comitato di definire posizioni di negoziato dettagliate. Sempre in udienza, il Consiglio ha ammesso che il comitato non poteva impartire direttive di negoziato (ciò costituirebbe un potere esclusivo del Consiglio) – e ciascuno era d’accordo nell’affermare che tale comitato non votava e non era del resto soggetto ad alcuna regola di voto ma, a mio avviso, tali dichiarazioni sono in contraddizione con il testo stesso della decisione controversa secondo la quale tale comitato può definire posizioni di negoziato dettagliate. iv) L’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] alla luce del principio dell’equilibrio istituzionale 102. Tale rigorosa delimitazione delle rispettive competenze del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], nell’attuazione dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], è perfettamente conforme alla giurisprudenza della Corte che ha sottolineato l’importanza dell’«equilibrio dei poteri» ( 45 ), della «ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni» ( 46 ), del «sistema di ripartizione delle funzioni e [del]l’equilibrio istituzionale tra i poteri» ( 47 ), ma anche della «posizione istituzionale» ( 48 ) o dell’«organizzazione istituzionale» ( 49 ), sottolineando che l’equilibrio istituzionale «caratterizza[va] la struttura della Comunità» ( 50 ). 103. Infatti, secondo la giurisprudenza, il «principio dell’equilibrio istituzionale (…) comporta che ogni istituzione eserciti le proprie competenze nel rispetto di quelle delle altre istituzioni» ( 51 ). L’equilibrio istituzionale non è nient’altro che l’espressione del principio classico (del rispetto) delle competenze attribuite e il principio di leale cooperazione può essere considerato come uno strumento che consente di adeguare al meglio il sindacato giurisdizionale del rispetto dell’equilibrio istituzionale ( 52 ). Come ha correttamente rilevato Jacqué ( 53 ), l’equilibrio istituzionale «si riferisce (…) al fatto che la struttura istituzionale comunitaria è fondata su una ripartizione delle competenze tra le varie istituzioni». 104. Come ho già rilevato ( 54 ), la Corte lo menziona, del resto, a proposito dell’ex articolo 228 CEE (divenuto articolo 300 CE e, d’ora innanzi, articolo 218 [OSCURATO:PERSONA]) ( 55 ) riguardo al quale essa ha dichiarato che tale articolo «costituisce, in tema di stipulazione dei trattati, una norma autonoma e generale di portata costituzionale, in quanto attribuisce alle istituzioni comunitarie determinate competenze. Inteso a creare un equilibrio tra queste ultime, esso prevede che gli accordi tra la Comunità e uno o più [OSCURATO:PERSONA] sono negoziati dalla [OSCURATO:PERSONA] e successivamente conclusi dal Consiglio, previa consultazione del [OSCURATO:PERSONA] europeo nei casi previsti dal [OSCURATO:PERSONA]. La competenza a concludere gli accordi è tuttavia attribuita al Consiglio “fatte salve le competenze riconosciute in questo campo alla [OSCURATO:PERSONA]”». 105. La stessa regola vale (a fortiori) per il comitato speciale. Orbene, la facoltà ad esso riconosciuta (come al Consiglio) di definire «posizioni di negoziato dettagliate» che producono effetti obbligatori nel corso dei negoziati modifica l’equilibrio dei poteri tra le istituzioni, facendo del Consiglio – o del comitato speciale – l’attore determinante dell’Unione nel processo di negoziazione, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] non è più un negoziatore che impegna la sua responsabilità politica, per essere relegata in un ruolo secondario di portavoce o di mandataria del Consiglio o del comitato speciale. Occorre del resto rilevare la differenza tra «posizioni di negoziato dettagliate» e «direttive di negoziato», in quanto tali posizioni non possono essere intese come semplici «modifiche» delle direttive di negoziato. Va osservato che, se è vero che il Consiglio può adottare e modificare le direttive di negoziato, il [OSCURATO:PERSONA] non prevede niente di tutto questo per il comitato speciale che lascerebbe ancor più stupiti se potesse adottare «posizioni di negoziato dettagliate». 106. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio ( 56 ) (in cui erano in discussione le prerogative del [OSCURATO:PERSONA]), la Corte ha dichiarato che «queste prerogative costitui[va]no uno degli elementi dell’ equilibrio istituzionale voluto dai trattati. Questi hanno infatti instaurato un sistema di ripartizione delle competenze fra le varie istituzioni della Comunità secondo il quale ciascuna svolge una propria specifica funzione nella struttura istituzionale della Comunità e nella realizzazione dei compiti affidatile». b) Gli argomenti contrari del Consiglio e degli [OSCURATO:PERSONA] membri 107. Vari argomenti del Consiglio e degli [OSCURATO:PERSONA] membri meritano che io mi soffermi ad esaminarli. i) Primo argomento 108. Il Consiglio nonché taluni [OSCURATO:PERSONA] membri ( 57 ) difendono la sezione A delle direttive di negoziato facendo valere l’articolo 16 del TUE, il quale ricorda che il Consiglio esercita una funzione di «definizione delle politiche». 109. Tale argomento non è convincente. 110. Infatti, secondo l’articolo 16, paragrafo 1, TUE, tale ruolo di «definizione delle politiche» deve essere esercitato «alle condizioni stabilite nei trattati». 111. Peraltro, è evidente che l’articolo 16 TUE non può essere interpretato nel senso che solo il Consiglio avrebbe un ruolo politico in tale contesto e che il ruolo delle altre istituzioni non sarebbe di tale natura. Tale articolo non può essere neppure utilizzato dal Consiglio come un «passepartout», destinato a colmare le «lacune» percepite dal Consiglio ogni volta che ritiene che un’altra disposizione del [OSCURATO:PERSONA] non gli conferisca un ruolo sufficientemente preponderante. 112. Il Consiglio è autorizzato a esercitare il suo ruolo politico in materia di accordi internazionali solo nelle fasi e secondo le modalità espressamente previste dall’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], una «norma autonoma e generale» (per riprendere i termini della Corte). Tale ruolo non è di scarso rilievo in quanto viene esercitato (ma può essere esercitato soltanto) ( 58 ) nella decisione di autorizzare o meno l’avvio dei negoziati, nella possibilità di impartire direttive al negoziatore (intese proprio come orientamenti riguardanti le scelte strategiche e gli obiettivi politici della negoziazione) e, naturalmente, nel potere di concludere o meno l’accordo. 113. In udienza la Repubblica ceca ha sostenuto che era inaccettabile che il Consiglio dovesse rifiutare ciò che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe negoziato, in quanto ciò avrebbe pregiudicato l’immagine internazionale dell’Unione. Ricordo, in proposito, che di norma, negli accordi internazionali, il testo negoziato deve essere sottoposto alla ratifica di un’autorità (generalmente un parlamento) che non ha partecipato in alcun modo alla negoziazione e non ha neppure il potere di impartire direttive di negoziato. 114. Il Consiglio stesso sembra accettare il fatto che il suo potere non si estenda al potere di obbligare la [OSCURATO:PERSONA] a presentargli la proposta che esso desidera, in quanto, secondo il punto 25 della sua controreplica, esso «non contesta il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] resti pienamente responsabile dei negoziati in tale ambito. In linea di principio, qualsiasi decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] durante i negoziati sarà sanzionata soltanto con la decisione, adottata dal Consiglio, di approvare o meno il risultato dei negoziati, qualora la [OSCURATO:PERSONA] decida, in esito al procedimento, di presentare una proposta». 115. In tale contesto, Cloos, Reinesch, Vignes e Weyland ( 59 ) rilevano che, nell’ambito dei negoziati che hanno condotto all’adozione del [OSCURATO:PERSONA] di Maastricht, «[u]n suggerimento più concreto, proveniente dalla [OSCURATO:PERSONA], riguardava il momento dell’intervento del comitato 113 [ ( 60 ) ]. [OSCURATO:PERSONA] proponeva, infatti, di sostituire i termini “in consultazione” [ ( 61 ) ] con i termini “previa consultazione” (...). Tale modifica avrebbe aumentato il margine di manovra della [OSCURATO:PERSONA] che avrebbe potuto limitarsi a consultare il comitato 113 una sola volta all’inizio di un negoziato. [OSCURATO:PERSONA] membri non hanno voluto procedere in tal senso, ritenendo che il controllo regolare dei negoziati, da parte del comitato 113, fosse indispensabile, se si volevano evitare brutte sorprese al momento della conclusione dei negoziati (...). Un’altra modifica, o piuttosto una precisazione, all’articolo 113, suggerita dalla Presidenza lussemburghese non è stata neanch’essa accolta dalle delegazioni. Essa consisteva nel dichiarare esplicitamente che “nelle materie disciplinate dal presente articolo e fatto salvo l’articolo 228 [CEE], la posizione della Comunità viene espressa dalla [OSCURATO:PERSONA] nei rapporti con i paesi terzi, in seno alle organizzazioni internazionali e nell’ambito delle conferenze internazionali”. Tale comma, che è tuttavia scontato in un settore di pura competenza comunitaria, è venuto meno nell’ultimo testo (…) presentato al Consiglio europeo di Maastricht. L’argomento utilizzato per tale cancellazione era giustamente che non fosse necessario scrivere espressamente ciò che era scontato. La vera ragione è evidentemente da ricercare nel clima di sospetto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] in materia commerciale: taluni [OSCURATO:PERSONA] membri temevano, infatti, che la [OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Corte di giustizia, traesse profitto dalla benché minima occasione per portare avanti le sue tesi, ambiziose, in tale settore». 116. La causa in esame, in generale, e le osservazioni presentate dal Consiglio nonché da sette [OSCURATO:PERSONA] membri, in particolare, dimostrano che più di vent’anni dopo, il clima di sospetto nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] persiste ( 62 ). 117. Infatti, nella causa in esame, il Consiglio sostiene che la ragion d’essere delle direttive di negoziato (e quindi di un comitato speciale) è di evitare un fatto compiuto che sia «politicamente inaccettabile», in quanto «tale risultato potrebbe compromettere l’approvazione stessa dell’accordo in quanto tale» ( 63 ). 118. Si tratta, del resto, di una tematica generale contenuta negli argomenti dedotti dalla maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri che hanno presentato memorie d’intervento a sostegno del Consiglio ( 64 ). Parimenti, tali [OSCURATO:PERSONA] membri sottolineano che la collaborazione stretta, richiesta dalle suddette direttive, garantirebbe un corretto svolgimento del processo di negoziazione, tenuto conto della materia oggetto della negoziazione. 119. Come rileva lo stesso Consiglio, tale argomento è di ordine politico. Anche se la possibilità di adottare direttive di negoziato è volta a ridurre il rischio di conflitto tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio nel corso del processo di negoziazione, tuttavia tale potere non può essere interpretato nel senso che vanifica il compito della [OSCURATO:PERSONA] di condurre la negoziazione e il suo diritto di iniziativa quando quest’ultima è terminata. 120. Se decide di non approvare l’accordo, il Consiglio esercita il potere conferitogli dai Trattati, che non include il potere di imporre alla [OSCURATO:PERSONA] di formulare necessariamente una proposta che ottenga la maggioranza necessaria al Consiglio . 121. In altri termini, il potere di definizione delle politiche non si estende neppure alla formulazione della proposta al termine dei negoziati, che spetta alla [OSCURATO:PERSONA]. ii) [OSCURATO:PERSONA] argomento 122. In linea con il suesposto argomento del Consiglio, secondo taluni [OSCURATO:PERSONA] membri ( 65 ), la sezione A e la partecipazione del Consiglio ai negoziati sono necessarie al fine di garantire l’efficacia del suo ruolo di organo decisionale finale, in fase di sottoscrizione e di conclusione. Tale argomento è altresì presentato come garanzia di credibilità dell’Unione quale partner di un serio negoziato. 123. Benché sia sostenibile (e contestabile) sul piano politico, detta tesi ignora proprio l’equilibrio istituzionale voluto, in particolare, dall’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] che istituisce un processo ( 66 ) in cui le tre istituzioni, la [OSCURATO:PERSONA], il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA], hanno un ruolo ben preciso. 124. Come sottolinea correttamente il [OSCURATO:PERSONA], «[l]’economia dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] deve essere considerata nel suo insieme, al fine di garantire la sua coerenza globale» ( 67 ) e la tesi che giustifica il ruolo del Consiglio, nella negoziazione in quanto tale, con il suo potere finale di concludere o meno l’accordo modifica sostanzialmente l’economia di tale articolo 218 [OSCURATO:PERSONA]. 125. Tale argomento è stato in passato anche un argomento del (servizio giuridico del) Consiglio il quale riteneva che la preventiva autorizzazione del Consiglio fosse necessaria prima che la [OSCURATO:PERSONA] assumesse obblighi pregiuridici («pre‑legal commitments») durante i negoziati salvo privare il Consiglio di qualsiasi influenza nel vero e proprio processo decisionale. Devuyst ( 68 ) rileva correttamente che tale nozione di «pre‑legal commitments», come definita dal (servizio giuridico del) Consiglio, non era prevista nel [OSCURATO:PERSONA] e la sua introduzione «aggiungerebbe una nuova fase procedurale (…) non prevista dai Trattati». «Ciò modificherebbe l’equilibrio istituzionale a favore del Consiglio», in quanto «di tutte le fasi dei negoziati, tra il loro avvio e la sottoscrizione dell’accordo, è logicamente responsabile la [OSCURATO:PERSONA]». «Se il Consiglio dovesse approvare qualsiasi “pre‑legal commitment” significativo (…), le procedure specifiche di cui agli articoli 207, paragrafo 3, e 218 [OSCURATO:PERSONA] diverrebbero ampiamente ridondanti» e ciò trasformerebbe «l’Unione europea in un partner di negoziazione impossibile». 126. È peraltro rilevante sottolineare che l’obiettivo della [OSCURATO:PERSONA] non può essere semplicemente quello di produrre un accordo internazionale che ottenga l’approvazione del Consiglio, ma di negoziare un accordo che serva al meglio gli interessi dell’Unione ( 69 ) prima di essere sottoposto dalla [OSCURATO:PERSONA] all’approvazione del [OSCURATO:PERSONA], quando è richiesta, e, in seguito, al Consiglio. 127. Rilevo, al riguardo, che il Consiglio stesso ammette che la [OSCURATO:PERSONA] è libera di decidere di non proporre la conclusione dell’accordo ( 70 ), il che, paradossalmente, rischierebbe di verificarsi più spesso se spettasse al Consiglio (o al comitato speciale, dato che la maggior parte degli [OSCURATO:PERSONA] membri non fanno alcuna distinzione tra i due) stabilire la posizione di negoziato, nonostante gli eventuali pareri contrari della [OSCURATO:PERSONA]. iii) Terzo argomento 128. [OSCURATO:PERSONA] la Repubblica ceca, si dovrebbero prevenire situazioni in cui il risultato dei negoziati sia inaccettabile per il Consiglio e in cui il rifiuto di approvare il progetto di accordo finale abbia un’incidenza negativa sui rapporti con la controparte. Il governo ceco tenta in questa sede di creare un’«analogia utile» con l’obiettivo del procedimento di parere di cui all’articolo 218, paragrafo 11, [OSCURATO:PERSONA] che è anche quello di eliminare il rischio di incompatibilità con il diritto dell’Unione dell’accordo internazionale negoziato e di prevenire i problemi che ne derivano nel settore dei rapporti internazionali. A suo avviso, la Corte si è espressa molto chiaramente su tale questione e ha dichiarato che «una sentenza che dichiarasse un accordo incompatibile – sia per il contenuto, sia per la procedura seguita nella stipulazione – con le disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] susciterebbe serie complicazioni sia in sede comunitaria sia in sede internazionale e potrebbe arrecare pregiudizio a tutte le parti interessate, ivi compresi i paesi terzi » ( 71 ). 129. Ritengo che tale riferimento all’articolo 218, paragrafo 11, [OSCURATO:PERSONA] e al parere 2/94 sia irrilevante nel contesto della causa in esame ( 72 ). 130. Come ha rilevato correttamente la [OSCURATO:PERSONA], la mancata conclusione di un accordo internazionale non può essere paragonata in nessun caso all’annullamento della decisione riguardante la conclusione dell’accordo una volta che questo sia entrato in vigore. Il rifiuto del Consiglio di approvare l’accordo può avere tutt’al più conseguenze politiche, che si verificano anche se la [OSCURATO:PERSONA] non propone la conclusione dell’accordo o se il [OSCURATO:PERSONA] non dà la propria approvazione quando è richiesta. Dal punto di vista dei rapporti internazionali, la causa della mancata approvazione dell’accordo non ha alcuna rilevanza e non giustifica l’attribuzione di una posizione di preminenza a un’istituzione sulle altre. iv) Quarto argomento 131. Contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ( 73 ), la [OSCURATO:PERSONA] non ha mai sostenuto che il Consiglio non poteva avere «alcuna influenza sul contenuto dell’accordo durante la negoziazione». 132. Del resto, la stessa [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso ( 74 ) che – considerato il fatto che il Consiglio ha l’ultima parola sulla conclusione o meno dell’accordo, fattore incontestabilmente destinato a pesare sul contenuto dei negoziati – è poco probabile ( 75 ) che la [OSCURATO:PERSONA] dedichi le sue risorse alla negoziazione di un accordo internazionale che ha poche possibilità di acquisire forza di legge in quanto si scontrerebbe con l’opposizione del Consiglio (o del [OSCURATO:PERSONA]). Tale preoccupazione della [OSCURATO:PERSONA] può essere analizzata come un’applicazione del principio di leale cooperazione. 133. Occorre peraltro ammettere che il Consiglio è legittimato a chiedere resoconti completi e periodici sulla conduzione dei negoziati, e l’organo di trasmissione è proprio il comitato speciale che comunica il suo parere (e quello del Consiglio) al negoziatore durante tutta la procedura di consultazione. [OSCURATO:PERSONA] osserva del resto che, contrariamente a quanto emerge dal controricorso del Consiglio (punto 32), essa non sostiene che il Consiglio non deve far conoscere il suo punto di vista durante i negoziati, avendo sottolineato nel ricorso che essa doveva tener conto delle posizioni espresse dal Consiglio (o dal [OSCURATO:PERSONA]). 134. Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] non contesta l’obbligo ad essa imposto di consultare il comitato speciale e di avere con il medesimo contatti periodici. Tale obbligo deriva logicamente dall’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] ed è ancor più elaborato in caso di accordi commerciali ( 76 ). 135. Pertanto, non propongo alla Corte di annullare l’articolo 2, seconda frase, della decisione controversa. 136. Si pone inoltre la questione se il Consiglio possa modificare le direttive di negoziato durante il processo di negoziazione . 137. [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’esistenza di una raccomandazione non è una semplice formalità necessaria per avviare il processo di negoziazione, che sarebbe poi interamente nelle mani del Consiglio. Anche se il Consiglio sostiene che il suo potere durante i negoziati si fonda sul potere di autorizzarne l’avvio e su quello di approvare l’accordo, due poteri che, a loro volta, devono basarsi su proposte (o raccomandazioni) della [OSCURATO:PERSONA], si dovrebbe anche ammettere che qualsiasi revisione o modifica sia anch’essa preceduta da una proposta o da una raccomandazione. In caso contrario, il Consiglio avrebbe più poteri durante la negoziazione (vale a dire in una fase in cui i Trattati non gli conferiscono alcun potere) di quanti ne abbia in fase di autorizzazione a negoziare o di conclusione dell’accordo internazionale (vale a dire nelle due fasi in cui il ruolo del Consiglio è previsto nei Trattati). 138. [OSCURATO:PERSONA] argomenti della [OSCURATO:PERSONA] non possono essere accolti (va osservato, del resto, che la [OSCURATO:PERSONA] non chiede l’annullamento della prima frase dell’articolo 2 della decisione controversa, secondo la quale «[i]l Consiglio può rivedere il contenuto delle direttive di negoziato in qualsiasi momento»). 139. A mio avviso, poiché è il Consiglio, in definitiva, a dover approvare l’accordo negoziato, sarebbe illogico che possa far sentire il suo punto di vista solo all’avvio dei negoziati e non quando questi sono in corso ( 77 ). Infatti, è evidente che, all’inizio dei negoziati, né il Consiglio né la [OSCURATO:PERSONA] conoscono nei dettagli le posizioni dei paesi terzi. Inoltre, i negoziati sono spesso complessi e prolungati, i governi cambiano come la realtà, il che depone anche a favore della possibilità di modificare le direttive di negoziato durante i negoziati, il cui scopo di evitare per quanto possibile le divergenze tra le istituzioni non sarebbe conseguito se il Consiglio fosse informato soltanto dopo il termine dei negoziati. Ciò detto, è inesatto sostenere, al pari del Consiglio e di taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, che la [OSCURATO:PERSONA] non accetta di informare il Consiglio durante i negoziati. Occorre osservare, del resto, che l’articolo 218, paragrafo 10, [OSCURATO:PERSONA] prevede espressamente che il [OSCURATO:PERSONA] debba essere informato «in tutte le fasi della procedura» (vale a dire anche dalla [OSCURATO:PERSONA]); mi sembra logico, quindi, che la [OSCURATO:PERSONA] debba informare periodicamente anche il Consiglio. 140. Concordo pertanto con il Consiglio e con gli [OSCURATO:PERSONA] membri sul fatto che, senza che la [OSCURATO:PERSONA] debba presentargli raccomandazioni riviste, il Consiglio, nel corso dei negoziati, sulla base delle informazioni fornitegli dalla [OSCURATO:PERSONA], possa rivedere le direttive di negoziato e, a seconda dei casi, modificarle o completarle. 141. Che il Consiglio possa anche guidare la [OSCURATO:PERSONA] durante i negoziati mi sembra emergere dal testo del paragrafo 4 dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], redatto in termini alquanto generici. Infatti, tale paragrafo 4, secondo il quale «[i]l Consiglio può impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati», si distingue dai paragrafi 5 e 6 che subordinano le decisioni a una «proposta del negoziatore». Del resto, occorre rilevare che la disposizione non stabilisce in quale momento il Consiglio debba (o addirittura possa) impartire le direttive al negoziatore. 142. [OSCURATO:PERSONA] è, del resto, un po’ vaga sulla questione, in quanto non si oppone, per principio, a che le direttive possano essere modificate ( 78 ). 143. Il fatto che il Consiglio possa modificare direttive di negoziato senza una preventiva proposta da parte della [OSCURATO:PERSONA] sembra essere confermato dalla prassi (in quanto, secondo il Consiglio, la [OSCURATO:PERSONA] richiede spesso il loro aggiornamento senza tuttavia presentare proposte) ed è stato anche sottolineato in dottrina. Come rilevano correttamente MacLeod e a. ( 79 ), «the [OSCURATO:PERSONA] may issue further directives unilaterally, without a [OSCURATO:PERSONA] proposal, during the negotiations» e «[i]t is for the [OSCURATO:PERSONA] to decide whether further directives are necessary: it does not need a [OSCURATO:PERSONA] proposal before acting». Orbene, sembra che avvenga solo raramente nella prassi che il Consiglio emani direttive supplementari ( 80 ). 144. Parimenti, secondo il commentaire [OSCURATO:PERSONA] ( 81 ), «[i]l Consiglio ha la facoltà di intervenire al momento dell’avvio dei negoziati, ma anche nel corso di questi ultimi, per modificare, sostituire o completare direttive già impartite alla [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] direttive sono spesso il risultato di trattive prolungate all’interno del Consiglio e rimangono raramente segrete. La loro “pubblicità” ufficiosa rende evidentemente il compito della [OSCURATO:PERSONA] più difficile nei confronti del suo partner riducendo il suo margine di manovra, al punto da renderlo illusorio (…)» (il corsivo è mio). 145. Ciò non può tuttavia indurre il Consiglio, dopo aver autorizzato l’avvio dei negoziati e aver comunicato, se non addirittura modificato i suoi orientamenti, a rivendicare, nell’ambito di tali negoziati, un ruolo di «leader», che ridurrebbe il margine di manovra indispensabile di cui deve disporre il negoziatore per ottenere risultati soddisfacenti. Parimenti, neppure il comitato speciale designato dal Consiglio può svolgere un ruolo simile in quanto la sua funzione è strettamente consultiva. 146. Infatti, è la [OSCURATO:PERSONA] a negoziare quale rappresentante degli interessi dell’Unione in nome e per conto dell’Unione (e non per conto del Consiglio). v) Quinto argomento 147. Il Consiglio sostiene inoltre che l’interpretazione da esso propugnata, ossia che l’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] consente di includere, nelle direttive di negoziato, disposizioni procedurali, anziché limitarle a vaghe dichiarazioni di intenti, preserva integralmente la capacità dell’Unione di esprimersi con un’unica voce sulla scena internazionale. 148. Tale argomento non mi convince, poiché, in ogni caso, l’unità è garantita dal fatto che solo il negoziatore è abilitato a negoziare in nome dell’Unione entro l’ambito definito dalle direttive comunicate dal Consiglio ed eventualmente previa consultazione con il comitato speciale. 149. Peraltro, quest’«unica voce» è già prevista dai Trattati dato che, secondo l’articolo 17, paragrafo 1, TUE, «[la [OSCURATO:PERSONA]] [a]ssicura la rappresentanza esterna dell’Unione». 150. L’importanza dell’«unità d’azione [dell’Unione] rispetto all’esterno» è stata sottolineata dalla Corte nel parere 1/94 ( EU:C:1994:384 , punti 106 e segg.), al fine di rafforzare il potere di negoziazione dell’Unione. vi) Sesto argomento 151. Il Consiglio e gli [OSCURATO:PERSONA] membri fanno valere altresì la prassi (asseritamente) costante, nel settore del trasporto, di introdurre norme procedurali nelle direttive di negoziato. 152. [OSCURATO:PERSONA] replica che i due documenti menzionati dal Consiglio ( 82 ) riguardano accordi da negoziare sotto forma di accordi misti. Nei documenti erano contenuti un primo allegato con le «direttive di negoziato» e un secondo allegato (distinto) intitolato «Procedure ad hoc per i negoziati riguardanti un accordo tra la Comunità europea e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri e l’Algeria [o la Georgia] nel settore del trasporto» ( 83 ). L’obiettivo principale di questo secondo allegato, che non faceva parte delle direttive di negoziato, era semplicemente di definire una procedura di coordinamento con gli [OSCURATO:PERSONA] membri. 153. Ne consegue che tali elementi sono irrilevanti nel contesto di un accordo che deve essere concluso unicamente dall’Unione, come nel caso di specie. 154. [OSCURATO:PERSONA] membri sarebbero anch’essi del parere che le direttive di negoziato conterrebbero spesso disposizioni procedurali ( 84 ). 155. Sempre che ciò sia esatto (il che è fortemente contestato dalla [OSCURATO:PERSONA]), secondo la giurisprudenza, «una semplice prassi non può prevalere sulle norme del [OSCURATO:PERSONA]» ( 85 ). Ad esempio, la Corte ha dichiarato, al punto 23, della sentenza Wybot (149/85, EU:C:1986:310 ), che «[r]esta da verificare se la prassi seguita dal [OSCURATO:PERSONA] europeo non tolga ogni effetto [alle disposizioni dei Trattati CECA, CEE e CEEA in questione nella suddetta causa], che attribuiscono non soltanto alla maggioranza dei suoi membri, ma anche ad altre istituzioni, e cioè al Consiglio e alla [OSCURATO:PERSONA], la facoltà di chiedere la convocazione di una sessione straordinaria. Nel contesto dell’equilibrio dei poteri tra le istituzioni previsto dal [OSCURATO:PERSONA], la prassi del [OSCURATO:PERSONA] europeo [in discussione] non potrebbe in effetti sottrarre alle altre istituzioni una prerogativa loro attribuita dagli stessi Trattati » (il corsivo è mio). vii) Settimo argomento 156. [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio, l’inclusione nelle direttive di negoziato di talune modalità procedurali e di obblighi speciali sarebbe il corollario del suo diritto di decidere se si debba concedere o meno un’autorizzazione. 157. Orbene, come ho già rilevato supra, dopo aver autorizzato la [OSCURATO:PERSONA] ad avviare i negoziati, il Consiglio non può essere investito di un ruolo decisionale diretto durante questi ultimi. Infatti, occorre sottolineare che, anche se l’autorizzazione da parte del Consiglio e le sue direttive di negoziato sono comunemente denominate «il mandato di negoziazione» (in lingua inglese «the negotiating mandate»), la [OSCURATO:PERSONA] non è affatto «incaricata» dal Consiglio – essa è «autorizzata» ( 86 ). 158. La scelta del Consiglio di fare riferimento a un «mandato» (punto 42 del controricorso), anziché utilizzare il dettato stesso dei Trattati, non è ingenua ( 87 ). Un mandato costituisce non solo un atto volontario, ma implica che l’entità incaricata agisca per conto di qualcun altro, nei limiti e secondo le istruzioni vincolanti impartite dal mandante. 159. Infatti, come hanno correttamente rilevato Waelbroeck e a. ( 88 ), l’uso dei termini «mandato di negoziazione»«dà una falsa impressione dal punto di vista giuridico: [i]l Consiglio non potrebbe infatti conferire un mandato, a suo piacimento, a chicchessia per negoziare a nome della Comunità. [OSCURATO:PERSONA] detiene il monopolio al riguardo. Infatti, si tratta piuttosto di avviare il processo consentendo alla [OSCURATO:PERSONA], e ad essa soltanto, di condurre i negoziati». 160. L’uso del termine «mandato» ha senso solo quando la [OSCURATO:PERSONA] negozia a nome degli [OSCURATO:PERSONA] membri ( 89 ). 161. In ogni caso, i Trattati non fanno riferimento a un qualsiasi «mandato» nel contesto dell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], termine tuttavia utilizzato in altri articoli, come all’articolo 18, paragrafo 2, TUE, relativamente all’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. 162. A mio avviso, se gli estensori dei Trattati avessero voluto che la [OSCURATO:PERSONA] agisse conformemente a un «mandato», avrebbero utilizzato tale termine. 163. Il fatto che il Consiglio possa decidere se concedere o meno la sua autorizzazione non implica, quindi, che esso sia legittimato ad aggiungere tutto ciò che desidera in allegato a tale autorizzazione. Detto contenuto deve altresì rispettare le disposizioni dei Trattati. Del resto, se l’argomento dedotto dal Consiglio consistesse nel dichiarare che esso si rifiuterebbe puramente e semplicemente di concedere l’autorizzazione in caso di mancata accettazione delle clausole procedurali, potrebbe trattarsi di uno sviamento di potere. viii) Ottavo argomento 164. [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio, «[l]e posizioni definite in seno al comitato speciale sono ritenute espressione concreta delle direttive di negoziato del Consiglio e, in quanto tali, mirano ad assistere il negoziatore precisando i punti di vista approvati dall’autorità politica che dovrà decidere, in definitiva, se approvare o meno il testo negoziato» (controricorso, punto 42). In tale ottica, cosa resta da negoziare, se non la presentazione alla controparte di un insieme da prendere o lasciare? 165. Oltre a quanto ho precisato supra ( 90 ), riguardo alla nozione di «mandato», ritengo che, sebbene la consultazione del comitato speciale possa aiutarla a sapere se talune disposizioni del futuro accordo possano ottenere o meno l’«avallo politico» del Consiglio, spetterà (unicamente) alla [OSCURATO:PERSONA] decidere come inserire tale elemento nella negoziazione. Qualsiasi altra interpretazione vanificherebbe il suo diritto di iniziativa, in quanto ciò presupporrebbe l’obbligo di proporre un testo per la semplice ragione che esso riflette posizioni approvate dal Consiglio. Siffatto obbligo non esiste ovviamente nel diritto dell’Unione ( 91 ). 166. Osservo inoltre che l’uso dell’articolo determinativo nell’espressione «l’autorità politica» potrebbe lasciar intendere che la qualificazione di autorità politica sia soltanto una prerogativa del Consiglio. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] (e il [OSCURATO:PERSONA]) sono istituzioni aventi anch’esse un ruolo politico rilevante nel contesto dei negoziati internazionali. 167. Infine, l’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] conferisce al comitato speciale solo un ruolo consultivo, in quanto prevede che esso debba essere «consultato» nella conduzione dei negoziati. Ciò implica naturalmente che il comitato speciale possa esprimere il suo punto di vista sui diversi aspetti della negoziazione, ma la decisione controversa va ben oltre. Essa prevede ( 92 ), in effetti, l’adozione da parte del comitato speciale (o da parte del Consiglio al punto 1 della sezione A delle direttive di negoziato) di «posizioni di negoziato dettagliate dell’Unione » (il corsivo è mio), che sono quindi ritenute vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA], salvo, per quest’ultima, discostarsi dalle posizioni qualificate come posizioni dell’Unione e non semplicemente del comitato speciale (o del Consiglio). 168. Si può creare a questo punto un parallelismo tra la causa in esame e la sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, detta «la sentenza CITES» ( 93 ) (C‑370/07, EU:C:2009:590 , punti 43 e 44), in cui la Corte ha dichiarato – naturalmente nel contesto della disposizione costituita ormai dall’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA] – che la definizione della posizione «dell’Unione» produce effetti giuridici obbligatori sulle istituzioni. Inoltre, si può aggiungere che il punto 3 della sezione A delle direttive di negoziato distingue tra le «posizioni» e gli «orientamenti». 169. [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio, non è esatto affermare che la [OSCURATO:PERSONA] «non è libera di discostarsene» e denuncia il «falso parallelismo» con le posizioni da esso assunte ai sensi dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA], che hanno altra natura e riguardo alle quali la Corte ha dichiarato che esse producevano «effetti giuridici obbligatori» e avevano «un carattere vincolante» per le istituzioni ( 94 ). Infine, secondo il Consiglio, spetta proprio alla [OSCURATO:PERSONA] decidere il modo di negoziare ( 95 ), ma sempre seguendo gli orientamenti che essa riceve in seno al comitato speciale, a prescindere dalla forma di istruzioni verbali o di posizioni esposte in documenti. 170. Al riguardo, sebbene l’adozione di direttive di negoziato sia, in effetti, una procedura diversa da quella prevista all’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA], il testo delle direttive di negoziato in questione menziona la «posizione dell’Unione» in modo assai simile a quello dell’articolo 218, paragrafo 9, [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, il Consiglio conferisce al comitato speciale (o si riserva) il potere di definire la posizione dell’Unione, con l’obbligo corrispondente per il negoziatore dell’Unione di non discostarsene. 171. [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio, come indicano le norme procedurali contenute nella decisione controversa, «se risulta impossibile ottenere quanto è previsto nella posizione, [la [OSCURATO:PERSONA]] deve riferire al comitato speciale e chiedere nuovi orientamenti» (controricorso, punto 44). Ciò detto, il Consiglio conferma l’effetto vincolante per la [OSCURATO:PERSONA] delle posizioni adottate dal comitato speciale (o di quelle che esso stesso definisce), e il solo margine di manovra della [OSCURATO:PERSONA] è «il modo» di negoziare. 172. La Repubblica francese (punto 11 della sua memoria d’intervento) non si esprime in termini diversi quando chiarisce che la [OSCURATO:PERSONA] gode di un certo margine di manovra per quanto riguarda la strategia di negoziazione ma deve presentarsi nuovamente dinanzi al Consiglio o al comitato speciale se prevede di discostarsi dalla posizione di questi ultimi. 173. Rilevo che, per rendere ancor più confusa la situazione, il Consiglio utilizza il termine «raccomandazione» per qualificare gli effetti della posizione del comitato speciale (i punti 46 e 53 del controricorso menzionano il «risultato raccomandato»). Il Consiglio parla inoltre dell’obbligo di «tener conto delle posizioni» e di «conseguenze nella pratica» (controreplica, punti 23 e 25). [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord considera, a sua volta, che il comitato speciale è semplicemente abilitato a esprimere il suo punto di vista (punti 23 e 24). Tutto ciò è difficile da conciliare con la chiara formulazione letterale della sezione A delle direttive di negoziato, in cui viene fatto riferimento alla definizione di «posizioni dell’Unione», e non semplicemente a «raccomandazioni alla [OSCURATO:PERSONA]», o anche a «posizioni del Consiglio (e/o del comitato speciale)». La difesa del Consiglio è anch’essa direttamente contraddetta dal dettato della decisione controversa, che utilizza i termini «sono definite» e «definire» nelle frasi «[s]e necessario, nell’ambito del comitato speciale (…) oppure nell’ambito del Consiglio, sono definite posizioni di negoziato dettagliate dell’Unione» e «[o]gni sessione di negoziato è preceduta da una riunione del comitato speciale per stabilire le questioni essenziali e per definire , a seconda dei casi, le posizioni o gli orientamenti per la negoziazione» (il corsivo è mio) ( 96 ). Orbene, nei negoziati, la [OSCURATO:PERSONA] non rappresenta il Consiglio ma l’Unione. 174. Il carattere vincolante delle posizioni adottate dal comitato speciale non è compatibile con il testo dell’articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA] che utilizza il termine «consultato». Se gli estensori del [OSCURATO:PERSONA] avessero voluto che la [OSCURATO:PERSONA] fosse vincolata dagli orientamenti o dalle posizioni del comitato speciale, avrebbero utilizzato termini più incisivi per qualificare il ruolo del comitato speciale (o del Consiglio). 175. Infatti, concordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che, se l’obiettivo è «di assistere il negoziatore», si deve lasciar decidere al negoziatore l’uso che deve essere fatto delle posizioni in questione. Il fatto di precisare quali punti di vista abbiano l’avallo dell’autorità politica non può essere assimilato all’obbligo di attenersi alla posizione del comitato speciale. 176. Ciò non implica che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia un obbligo giuridico di tener conto delle posizioni definite nelle direttive di negoziato dal Consiglio o dal comitato speciale ( 97 ) ma occorre distinguere tale obbligo da quello di non discostarsene che, come sottolinea il [OSCURATO:PERSONA], la colloca nella posizione di esecutore delle decisioni del comitato speciale (o del Consiglio). 177. È interessante osservare che la Corte ha già esaminato – naturalmente in un altro contesto – la differenza di portata e di natura tra questi due tipi di obblighi. 178. Nella sentenza Mediaset (C‑69/13, EU:C:2014:71 ), la Corte ha esaminato tale differenza. La causa verteva sulle decisioni della [OSCURATO:PERSONA] che dichiaravano un regime di aiuti illegittimo e incompatibile con il mercato interno e, in particolare, sul ruolo del giudice nazionale e sulla presa in considerazione, da parte di tale giudice, di prese di posizione della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’esecuzione delle sue decisioni. 179. La Corte ha dichiarato, al punto 31 di tale sentenza, che, «sebbene le prese di posizione della [OSCURATO:PERSONA] non possano vincolare il giudice nazionale, occorre rilevare che, nella misura in cui gli elementi contenuti nelle suddette prese di posizione, nonché nei pareri della [OSCURATO:PERSONA] eventualmente richiesti dal giudice nazionale nella situazione descritta al punto precedente, mirano a facilitare la realizzazione del compito delle autorità nazionali nell’ambito dell’esecuzione immediata ed effettiva della decisione di recupero, e considerato il principio di leale cooperazione, il giudice nazionale deve tenerne conto come elemento di valutazione nell’ambito della controversia di cui è investito e motivare la propria decisione alla luce dell’insieme del contenuto del fascicolo che è stato sottoposto alla sua attenzione». 180. Pertanto, «se, al fine di garantire l’esecuzione di una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara un regime di aiuti illegale e incompatibile con il mercato interno e ingiunge il recupero degli aiuti in questione, ma che non identifica i singoli beneficiari di tali aiuti e non determina con precisione gli importi da restituire, il giudice nazionale si trova vincolato da tale decisione, di contro lo stesso non è vincolato dalle prese di posizione della suddetta istituzione nell’ambito dell’esecuzione della decisione in questione. Tuttavia, considerato il principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, TUE [ ( 98 ) ], il giudice nazionale deve tenere conto di tali prese di posizione come elemento di valutazione nell’ambito della controversia di cui è investito». 181. Pertanto è possibile trarre la conclusione che, per quanto riguarda la causa in esame, «avere l’obbligo di tener conto degli orientamenti forniti dal Consiglio» (ciò che la [OSCURATO:PERSONA] ha ammesso nella causa in esame ( 99 )) non è lo stesso che «essere tenuti per legge ad attenersi agli stessi» (ciò che sembra essere la tesi del Consiglio e degli [OSCURATO:PERSONA] membri intervenuti). 182. Aggiungo che la [OSCURATO:PERSONA] deve rimanere in grado di decidere che non è nell’interesse generale dell’Unione attenersi interamente al parere del comitato speciale, che potrebbe essere dettato da interessi puramente nazionali. 183. Come ho già sottolineato al paragrafo 126 delle presenti conclusioni, il compito della [OSCURATO:PERSONA] non è, e non può essere, semplicemente quello di produrre un accordo internazionale che ottenga l’approvazione del Consiglio (indipendentemente dal consenso o meno delle altre istituzioni), ma di negoziare un accordo che serva al meglio gli interessi dell’Unione e che sia accettabile per le tre istituzioni. È chiaro che ciò può rendere necessari compromessi tra le diverse istituzioni. ix) Nono argomento 184. [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio, il contenuto delle modalità procedurali è solo espressione del modo in cui le istituzioni dovrebbero concretizzare il principio di leale cooperazione nel contesto dei negoziati internazionali. 185. Gli interventi di taluni [OSCURATO:PERSONA] membri invocano anch’essi il principio di leale cooperazione quale fondamento più o meno indiretto delle norme procedurali controverse ( 100 ). 186. Il principio di leale cooperazione (lealtà ( 101 ) comunitaria) è certamente al centro dell’ordinamento giuridico dell’Unione ( 102 ) e riflette un elemento essenziale dell’equilibrio istituzionale voluto dal [OSCURATO:PERSONA]. È considerato «un principio fondamentale della struttura costituzionale comunitaria» ( 103 ). 187. Ciò detto, come ricorda la giurisprudenza della Corte, «ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, CE (divenuto l’articolo 13, paragrafo 2, TUE), le istituzioni della Comunità possono agire solo nei limiti delle attribuzioni che sono loro conferite dal [OSCURATO:PERSONA] CE» ( 104 ). 188. L’articolo 13, paragrafo 2, TUE conferma tale principio ( 105 ) senza ambiguità, prescrivendo che «[c]iascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dai trattati, secondo le procedure, condizioni e finalità da essi previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione» ( 106 ). 189. In tale contesto, occorre ricordare che «[t]he distribution of the powers between the institutions reflects the place that the authors of the treaties wanted to grant to each one of them in the exercise of the missions that they entrusted to the [OSCURATO:PERSONA]. In this context, the task of the Court is to ensure that this system is maintained, in order to prevent the compromises made at the time of the drafting of the treaties being called into question again. The balance to which the Court refers is therefore that established by the [OSCURATO:PERSONA]. It is therefore not acceptable for one institution to extend its powers unilaterally to the detriment of another institution» ( 107 ). 190. Inoltre, come rileva correttamente l’avvocato generale Jääskinen ( 108 ), «per un verso, (…) il principio di leale cooperazione consente di rimediare alle incertezze derivanti da aree grigie del [OSCURATO:PERSONA], quali quelle derivanti dalle modalità di esercizio del potere di ritiro [di cui trattasi nella suddetta causa]. Per altro verso, benché esso sia applicabile alla cooperazione informale tra le istituzioni dell’Unione, ess[o] non ha un contenuto esattamente definibile ( 109 )». 191. Orbene, rispetto all’argomento del Consiglio, esposto al paragrafo 184 delle presenti conclusioni, è incontestabile che il «modo in cui le istituzioni dovrebbero concretizzare» detto principio deve essere concordato tra le due (o le tre) istituzioni interessate anziché essere imposto unilateralmente da una di esse all’altra (o alle altre). 192. In tale contesto, è interessante osservare che, in passato, il Consiglio, fondandosi sul principio dell’equilibrio istituzionale, ha esso stesso protestato (ancora una volta contro «fatti compiuti»), quando il [OSCURATO:PERSONA] ha imposto unilateralmente, nelle sue norme procedurali, la propria visione dei rapporti con le altre istituzioni ( 110 ). 193. Come emerge dalle considerazioni che precedono, il fatto di imporre norme procedurali a un’altra istituzione senza il suo consenso è chiaramente contrario al principio della leale cooperazione e, in particolare, quando le norme imposte hanno come conseguenza che il ruolo politico conferito alla [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:PERSONA] sia simile a un ruolo puramente tecnico e subalterno di segretariato ( 111 ) (sia pure generale!) ( 112 ), incompatibile con la sua qualità di istituzione politicamente responsabile dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (articolo 17, paragrafo 8, TUE ( 113 )) e il cui ruolo specifico nei negoziati relativi ad accordi internazionali concorda perfettamente con il compito assegnatole dall’articolo 17 TUE di garantire la rappresentanza esterna dell’Unione (ad eccezione della politica estera e di sicurezza comune). La negoziazione degli accordi internazionali è una forma di rappresentanza esterna dell’Unione ( 114 ). 194. Riguardo all’articolo 17, paragrafo 1, TUE, che attribuisce alla [OSCURATO:PERSONA] il ruolo di custode dei Trattati, il governo tedesco ha sollevato, in udienza, la questione riguardante chi custodisce i custodi ( 115 ) nell’ipotesi in cui la [OSCURATO:PERSONA] potesse negoziare «senza controllo». A tal proposito, è sufficiente ricordare che tale ruolo spetta al [OSCURATO:PERSONA] attraverso la responsabilità politica della [OSCURATO:PERSONA] e alla Corte attraverso il sindacato giurisdizionale della legittimità degli atti emanati dalle istituzioni, tra cui la [OSCURATO:PERSONA]. x) Decimo argomento 195. Il Consiglio intende inoltre giustificare la decisione controversa affermando, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] non ha osservato gli obblighi di consultazione del comitato speciale nel contesto di analoghi negoziati con la Confederazione svizzera. [OSCURATO:PERSONA] membri ( 116 ) fanno valere anch’essi l’esperienza dei negoziati con la Confederazione svizzera. Il Consiglio aggiunge che, ancor oggi, la [OSCURATO:PERSONA] rinvia al sito Internet dell’Ufficio federale svizzero dell’ambiente per avere una visione d’insieme di tali negoziati. [OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA], tale sito è l’unica fonte di informazioni pubblicamente accessibile. 196. In ogni caso, ai fini della causa in esame, dal fascicolo presentato alla Corte non emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non abbia osservato gli obblighi di consultazione del comitato speciale ai sensi dei Trattati. 197. Dalla tabella 1 «Date delle Riunioni di alto livello ([in prosieguo: il] “RAL”) e aggiornamenti delle informazioni presentate al gruppo “Ambiente” sull’avanzamento dei negoziati in materia di collegamento», presentata alla Corte dalla [OSCURATO:PERSONA], emerge che, al momento del deposito della replica ( 117 ), hanno avuto luogo quattro cicli di negoziati formali, dedicati al collegamento con la Confederazione svizzera. Erano previsti altri due cicli, ma sono stati rinviati o annullati. Il gruppo «Ambiente» era stato informato dalla [OSCURATO:PERSONA] di ciascun RAL. In generale, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato informazioni aggiornate poco prima e/o dopo ogni RAL e ha trasmesso documenti al gruppo «Ambiente», quando necessario. Talvolta, si è rivelato difficile, per la [OSCURATO:PERSONA], ottenere una fascia oraria nel programma di lavoro del gruppo «Ambiente». 198. [OSCURATO:PERSONA] chiarisce che, ad esempio, il 9 novembre 2012, ha chiesto al Consiglio che il gruppo «Ambiente» le dedicasse parte del suo tempo, ma ha ricevuto una fascia oraria solo nel gennaio 2013. In altre occasioni, aveva ottenuto una fascia oraria, poi rinviata dalla presidenza senza esserne formalmente informata. Ad esempio, il gruppo «Ambiente» avrebbe dovuto dedicare del tempo alla [OSCURATO:PERSONA] nel marzo 2013, ma la riunione è stata rinviata al 18 aprile 2013. Se è vero che, nel 2012, la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato al gruppo «Ambiente» solo un aggiornamento delle informazioni relative al collegamento con la Confederazione svizzera, ciò era dovuto ai progressi assai limitati, registrati nel corso dell’anno in materia di collegamento, a causa di rilevanti dissensi tra la Confederazione svizzera e l’Unione, in particolare per quanto riguarda la copertura dell’aviazione internazionale. Nelle riunioni di lavoro ordinarie del 2012 hanno avuto luogo pochi scambi tecnici. 199. Ciò detto, anche se aveva perfettamente ragione nella sua valutazione del comportamento della [OSCURATO:PERSONA] durante i negoziati tra l’Unione e la Confederazione svizzera (quod non), il Consiglio non sarebbe stato autorizzato a farsi giustizia da sé in un successivo negoziato al prezzo dell’inosservanza dei Trattati. 200. Il Consiglio osserva inoltre che, durante i lavori del gruppo «Ambiente», la [OSCURATO:PERSONA] ha cooperato senza riserve all’elaborazione della sezione dell’addendum‑allegato concernente la procedura e non si è opposta al suo testo quando è stato diffuso per l’approvazione informale. Il Consiglio aggiunge che «[è] comprensibile quindi la sorpresa suscitata dalla dichiarazione della [OSCURATO:PERSONA] pronunciata al momento dell’adozione della decisione [controversa]» (punto 29 del controricorso). 201. [OSCURATO:PERSONA] respinge tale tesi, spiega che la sua proposta non includeva detta sezione e ha chiaramente espresso la propria opposizione a tale sezione varie settimane prima dell’adozione della decisione controversa. 202. In ogni caso, il fatto che abbia impiegato un certo tempo a reagire (dal 22 aprile al 2 maggio 2013) dopo la diffusione del primo progetto non può giustificare l’illegittimità commessa e non implica certamente che la [OSCURATO:PERSONA] abbia prestato piena collaborazione o abbia approvato il testo in modo informale. xi) Undicesimo argomento 203. Sebbene il [OSCURATO:PERSONA] FUE non preveda alcuna consultazione «con il Consiglio», il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] eludono tale obiezione sostenendo che «il comitato speciale opera come prolungamento del Consiglio» e «costituisce una piattaforma di cooperazione tra la [OSCURATO:PERSONA] e il Consiglio» ( 118 ). [OSCURATO:PERSONA] membri affermano, essenzialmente, che ha poca rilevanza il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si riferisca al comitato speciale o al Consiglio, poiché si tratta, in pratica, di un’unica e medesima entità ( 119 ). La posizione degli altri [OSCURATO:PERSONA] membri sembra anch’essa fondata sull’assenza di distinzioni tra il comitato speciale e il Consiglio. 204. Orbene, come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], è sufficiente osservare che tale posizione non trova conferme né nei Trattati né nella giurisprudenza. Del resto, se ci si dovesse ispirare ad altri settori del diritto dell’Unione, i comitati di «comitatologia», che svolgono un ruolo rilevante nel diritto dell’Unione, costituiscono un mezzo per gli [OSCURATO:PERSONA] membri, e non per il Consiglio, per controllare le competenze della [OSCURATO:PERSONA] (articolo 291, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA]). 205. È incontestabile il fatto che, se l’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] si riferisce al «comitato speciale», ciò significa che si tratta di qualcosa di diverso dal «Consiglio». Inoltre, se il [OSCURATO:PERSONA] avesse voluto investire il Consiglio di un ruolo nella negoziazione del tipo raccomandato da taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, lo avrebbe precisato. 206. Il fatto che il Consiglio abbia l’ultima parola nella conclusione dell’accordo non lo autorizza a svolgere un ruolo decisivo nella fase distinta della negoziazione e non giustifica quindi la sua ingerenza nel ruolo della [OSCURATO:PERSONA] quale negoziatore. Analogamente, il fatto, ad esempio, che il Consiglio e il [OSCURATO:PERSONA] siano colegislatori non giustifica il loro intervento nel processo di elaborazione della proposta della [OSCURATO:PERSONA] ( 120 ). 207. Con l’obiettivo di «garantire il mantenimento [dell’]equilibrio istituzionale assicurando la completa applicazione delle disposizioni dei Trattati relative alla ripartizione delle competenze» ( 121 ), propongo alla Corte, sulla base di tutte le suesposte considerazioni, di accogliere il ricorso della [OSCURATO:PERSONA] in quanto verte sulla sezione A dell’addendum‑allegato della decisione controversa. 208. Nell’eventualità che la Corte decida di pronunciarsi in tal senso, rimane da stabilire la portata e gli effetti dell’annullamento. C – Portata ed effetti dell’annullamento 209. [OSCURATO:PERSONA] la giurisprudenza, l’annullamento parziale di una decisione è possibile solo se gli elementi di cui viene chiesto l’annullamento siano separabili dal resto della decisione ( 122 ). 210. Ritengo che così avvenga manifestamente nella fattispecie in quanto la sezione A dell’addendum‑allegato della decisione controversa può essere separata dal resto di tale decisione. Come ha sottolineato la [OSCURATO:PERSONA], in effetti, tali norme procedurali dettagliate non sono, di norma, contenute in questo tipo di decisioni. 211. Il Consiglio, precisando che la sezione A dell’addendum‑allegato fa riferimento all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione controversa, sostiene che tale sezione è inscindibile dal resto di tale decisione. 212. Il riferimento all’articolo 1, paragrafo 2, della decisione controversa non aggiunge niente ( 123 ). Anche se la sezione A viene annullata, la designazione del comitato speciale non subirà conseguenze. Inoltre, dato che un testo, quale la sezione A, non compare in centinaia di decisioni di autorizzazione di negoziati relativi ad accordi internazionali, la sua scindibilità è evidente. Dal fascicolo emerge che la decisione riguardante i negoziati con la Confederazione svizzera non conteneva del resto disposizioni di tal genere. Pertanto, il risultato non sarebbe «completamente incoerente» (controricorso, punto 57). 213. Inoltre, la questione se un annullamento parziale modifichi o meno la sostanza dell’atto impugnato costituisce non già un criterio soggettivo, legato alla volontà politica dell’autorità che ha adottato l’atto controverso, bensì un criterio oggettivo ( 124 ). Oltre a ciò, quando le condizioni dell’annullamento parziale sono soddisfatte, la decisione non può essere annullata integralmente ( 125 ). 214. A mio avviso, ne consegue che, nella fattispecie, la Corte è perfettamente in grado di annullare soltanto la sezione A dell’addendum‑allegato della decisione controversa. 215. In subordine, nell’eventualità che la Corte decidesse di annullare integralmente la decisione controversa, il mantenimento degli effetti della decisione controversa basato sull’articolo 264, secondo comma, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe necessario e giustificato in quanto eviterebbe la sospensione dei negoziati con il Commonwealth d’Australia. V – Conclusione 216. Tenuto conto di quanto sopra esposto, propongo alla Corte: — di annullare la sezione A dell’addendum‑allegato della decisione del Consiglio del 13 maggio 2013, che autorizza l’avvio di negoziati per il collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’Unione europea con un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra in Australia. In subordine, propongo alla Corte: — di annullare la decisione del Consiglio del 13 maggio 2013, che autorizza l’avvio di negoziati per il collegamento del sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra dell’Unione europea con un sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra in Australia, e di mantenerne gli effetti, nel caso in cui tale decisione sia integralmente annullata. In ogni caso, propongo alla Corte: — di condannare il Consiglio dell’Unione europea a sopportare le proprie spese e quelle della [OSCURATO:PERSONA] europea e — di condannare la Repubblica ceca, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, la Repubblica di Polonia, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord nonché il [OSCURATO:PERSONA] europeo a sopportare le proprie spese. ( 1 ) Lingua originale: il francese. ( 2 ) Tale principio dell’equilibrio istituzionale, che implica una certa autonomia delle istituzioni, va posto in relazione con l’obbligo di leale cooperazione, sinonimo di dovere di azione e di astensione, che «non solo impone alle istituzioni di rispettare le loro rispettive attribuzioni, ma autorizza altresì la previsione di procedure che consentono di garantire il corretto svolgimento del processo decisionale in quanto non pregiudicano l’equilibrio istituzionale e rispettano il [OSCURATO:PERSONA]» (traduzione libera) (v. Jacqué, J.‑P., Droit institutionnel de l’UE , Dalloz, 2004, pag. 184). ( 3 ) V. in tale contesto, ad esempio, oltre alle cause menzionate nelle presenti conclusioni, la causa Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] (C‑73/14) [a proposito della decisione della [OSCURATO:PERSONA] di presentare al Tribunale internazionale del diritto del mare osservazioni scritte a nome dell’Unione, senza preventiva approvazione da parte del Consiglio], o la causa Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] (C‑660/13) (a proposito della firma, a nome dell’Unione, dell’addendum al memorandum d’intesa riguardante un contributo finanziario della Confederazione svizzera). Queste due cause sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte. V. anche Anderson, D., nella sua prefazione all’opera che fa testo in materia: Eeckhout, P., EU [OSCURATO:PERSONA] , 2 a ed., [OSCURATO:PERSONA], 2011, che illustra perfettamente tale campo di battaglia: «[t]his book functions [...] as a definitive military history of that forty years’ war, ranging from the dramatic early breakthroughs of ERTA and Opinion 1/76 and the set-piece battles of Opinion 1/94 and [OSCURATO:PERSONA] to more recent skirmishes over such vitally important matters – to those involved – as whether it is open to a [OSCURATO:PERSONA] to propose a pollutant for regulation in an international forum where the [OSCURATO:PERSONA] is also represented». ( 4 ) Area che coprirebbe il 45,5% del prodotto interno lordo mondiale. ( 5 ) V. il sito Internet della [OSCURATO:PERSONA] dedicato a tali negoziati al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/index_it.htm. È possibile osservare che, il 9 ottobre 2014, il Consiglio ha deciso di declassare le direttive di negoziato sul TTIP (del 17 giugno 2013). V. sito Internet del Consiglio al seguente indirizzo: http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST‑11103-2013-DCL-1/en/pdf. ( 6 ) GU L 275, pag. 32 . ( 7 ) GU L 140, pag. 63 . ( 8 ) Pertanto, la forma di un atto o di una decisione è in via di principio irrilevante ai fini della ricevibilità di un ricorso di annullamento diretto contro tale atto o tale decisione (v. ordinanza Makhteshim‑[OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑69/09 P, EU:C:2010:37 , punti 37 e 38). ( 9 ) [OSCURATO:PERSONA], J., Le droit de la CE et de l’[OSCURATO:PERSONA] européenne - [OSCURATO:PERSONA] extérieures , Éditions de l’[OSCURATO:PERSONA] de [OSCURATO:PERSONA], 2005, pag. 84. ( 10 ) In tale contesto, v. anche Eeckhout, P., [OSCURATO:PERSONA] relations of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2005, pag. 173: «[i]t is thus not clear at this stage whether [OSCURATO:PERSONA] observance of the [OSCURATO:PERSONA]’s negotiating directives is subject to judicial review. In principle, any [OSCURATO:PERSONA] act producing legal effects can be challenged on grounds of violation of the [OSCURATO:PERSONA] in an action for annulment. In so far as the [OSCURATO:PERSONA] adopts such an act in the framework of an international negotiation, it would seem possible to argue a violation of the provisions of Article 300(1) EC. The case is unlikely to arise, however, as the [OSCURATO:PERSONA] actions are subject to political review by the [OSCURATO:PERSONA]. If the latter is unhappy with the outcome of a negotiation, it may simply refuse to conclude the agreement. Where it does conclude [it], it obviously agrees with the [OSCURATO:PERSONA] approach, and a challenge to particular [OSCURATO:PERSONA] conduct in the course of negotiations would then in any event be unable to affect the outcome, namely conclusion of the agreement, as this is a separate [OSCURATO:PERSONA] act». ( 11 ) È interessante osservare al riguardo che, al punto 22 del suo controricorso in tale causa, il Consiglio ha chiaramente confermato che, dal suo punto di vista, le direttive di negoziato avevano effetti giuridici vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA]: «[i]noltre, le direttive di negoziato, come avviene nel caso di specie, fanno parte di una decisione adottata dal Consiglio, di cui la [OSCURATO:PERSONA] è destinataria. A tale titolo, esse sono vincolanti per la [OSCURATO:PERSONA]». Orbene, tale posizione è assai diversa da quella adottata in precedenza dal Consiglio. Nel parere 3/94 ( EU:C:1995:436 ), la Corte ha sintetizzato gli argomenti di quest’ultimo sulla compatibilità tra le direttive di negoziato e l’accordo cui giunge la [OSCURATO:PERSONA]: «Nella pratica, la negoziazione di un accordo internazionale conduce spesso la [OSCURATO:PERSONA] a sconfinare dalle istruzioni impartitele per i negoziati; in tali circostanze il Consiglio, anziché modificare dette istruzioni nel corso del procedimento, si limita ad accettare l’esito finale mediante la sottoscrizione dell’accordo». ( 12 ) V., per la causa in esame, la seconda frase dell’articolo 2 della decisione controversa e la sezione A dell’addendum‑allegato contro le quali è diretto il ricorso della [OSCURATO:PERSONA]. ( 13 ) Dato che l’accordo previsto non riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, non è necessario parlare di Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. ( 14 ) V. articolo 218, paragrafo 4, [OSCURATO:PERSONA]. ( 15 ) V., ad esempio, Cornu, G., Vocabulaire juridique , PUF, 2007, pag. 312. ( 16 ) Anche se, nella prassi, la stampa riporta spesso il contenuto delle direttive di negoziato. ( 17 ) O decisione imposta unilateralmente, contro la quale non si può far niente e che non lascia a coloro ai quali è destinata alcun margine di discrezionalità. V. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] de la langue française , VUEF, 2003, pag. 750. ( 18 ) Ricordo che il [OSCURATO:PERSONA] FUE conferisce il ruolo di negoziatore alla [OSCURATO:PERSONA] (v. nota 13 delle presenti conclusioni). ( 19 ) V. sentenza Meroni/[OSCURATO:PERSONA] (9/56, EU:C:1958:7 ). È interessante osservare che i Trattati non sanciscono espressamente il principio dell’equilibrio istituzionale, salvo che nel protocollo n. 7 allegato al [OSCURATO:PERSONA] di Amsterdam sull’applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità, nel quale si ricorda che «[l]’applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità avviene nel rispetto delle disposizioni generali e degli obiettivi del trattato, con particolare riguardo (…) [all’]equilibrio istituzionale». ( 20 ) V. Blumann, C., e Dubouis, L., Droit institutionnel de l’[OSCURATO:PERSONA] européenne , 5 a ed., LexisNexis, 2013, pag. 401 («[il settore della politica commerciale comune] ha sempre suscitato controversie sia dal lato della [OSCURATO:PERSONA], che si reputa troppo limitata e nell’impossibilità di assumere la benché minima iniziativa concreta, sia dal lato del Consiglio o degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che ritengono, per contro, che essa si esima troppo facilmente dal rispettare l’ambito che le è stato assegnato. I grandi negoziati commerciali internazionali nell’ambito del GATT‑OMC costituiscono il terreno privilegiato di questo genere di conflitto. L’aspetto cruciale della questione riguarda soprattutto le direttive di negoziato, il loro grado di precisione») (traduzione libera). ( 21 ) Come ha osservato M.H. Paemen, «[OSCURATO:PERSONA]» durante le «[OSCURATO:PERSONA] negotiations», nella prassi non è facile ottenere direttive di negoziato che rappresentino l’interesse comunitario, in quanto «[the] uppermost concern [of the [OSCURATO:PERSONA]] is to look after their national interests, in the narrow sense of the term [and] [i]nevitably, [the [OSCURATO:PERSONA]] proposals [for negotiating directives] intended to reflect the collective position – ie the [OSCURATO:PERSONA] interest – are amended to take account of disparate national views until, in many cases, all that is left is the ‘lowest common denominator’» (v. Devuyst, Y., «EU law and practice in the negotiation and conclusion of international trade agreements», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and Law , 2014, vol. 12, n. 2, articolo 13, pag. 290). ( 22 ) V. sentenza Italia/[OSCURATO:PERSONA] (T‑226/04, EU:T:2006:85 , punti 76 e 78), e nota 10 delle presenti conclusioni. ( 23 ) V., ad esempio, punto 11 delle osservazioni del governo ceco. ( 24 ) V. nota 5 delle presenti conclusioni. ( 25 ) Tale conclusione sarà motivata in prosieguo con un’analisi de lege lata, in quanto la tesi della Repubblica federale di Germania (memoria d’intervento, punto 27), secondo la quale tale procedura sarebbe «pregiudizievole per gli interessi dell’Unione», è di ordine politico. ( 26 ) V., al riguardo, Guerassimoff, C., La coopération interinstitutionnelle dans l’[OSCURATO:PERSONA] européenne , RAE, Parigi, 1997, pag. 472; Huiban, O., «Les accords interinstitutionnels dans l’[OSCURATO:PERSONA] européenne», Problèmes actuels du droit communautaire , LGDJ, 1998, pag. 93; Gautron, J.‑C., «Les accords interinstitutionnels dans l’ordre juridique communautaire», Les règles et principes non écrits en droit public , LGDJ, 2000, pag. 195; Godet, R., Accords interinstitutionnels et équilibre institutionnel dans la Communauté européenne , [OSCURATO:PERSONA]‑Sorbonne, Parigi, 2001. ( 27 ) V. Tournepiche, M.‑A., Les accords interinstitutionnels dans l’[OSCURATO:PERSONA] européenne , t. 18, Bruylant, 2011, e Blumann, C., Les accords interinstitutionnels , JCI. Europe, vol. 1, fasc. 193 (v., anche, il medesimo autore, «Équilibre institutionnel et séparation des pouvoirs en droit communautaire», Clés pour le siècle , Dalloz, 2000, pag. 1639). ( 28 ) V. Blumann, C., e Dubouis, L., op.cit., pag. 199 (v. anche la sezione sul principio dell’equilibrio istituzionale, pagg. 194 e segg.). ( 29 ) V. accordo quadro sulle relazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA], allegato III, paragrafo 2 ( GU L 304, pag. 47 ), il quale è del resto integrato con il regolamento interno del [OSCURATO:PERSONA], quale allegato XIII. Per un giudizio critico su tale accordo quadro, v. Weiler, J., «Dispatch from the [OSCURATO:PERSONA]: And the [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] , disponibile su Internet al seguente indirizzo: http://www.ejiltalk.org/dispatch‑from‑the‑euro‑titanic‑and‑the‑orchestra‑played‑on‑ejil‑editori/. ( 30 ) Ibidem (allegato III, paragrafo 4). ( 31 ) Alcuni autori ritengono che un simile accordo dovrebbe sempre riunire le tre istituzioni. V. Weiler, J., op. cit. («What is rather astonishing in this respect is the fact that this [Framework] Agreement [between the Parliament and the [OSCURATO:PERSONA]] was negotiated in its entirety without [OSCURATO:PERSONA] involvement – arguably contrary to the very [OSCURATO:PERSONA] stipulations on interinstitutional agreements [ie Article 295 TFEU]»). ( 32 ) V. sentenza Francia/[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza» (C‑327/91, EU:C:1994:305 , punto 28). ( 33 ) Idem. ( 34 ) Nonostante l’opposizione della [OSCURATO:PERSONA] (v. paragrafo 11 delle presenti conclusioni). ( 35 ) E il semplice fatto, invocato dal Consiglio e da taluni [OSCURATO:PERSONA] membri, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (memoria d’intervento, punto 13) e il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia (memoria d’intervento, punti 24 e 25), che l’articolo 218, paragrafi da 2 a 4, [OSCURATO:PERSONA] non le vieti espressamente non basta a giustificarle. ( 36 ) V. in tale contesto, ad esempio, Krajewski, M., «[OSCURATO:PERSONA] and the [OSCURATO:PERSONA]: Towards a Federal and [OSCURATO:PERSONA]?», [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2005, nonché Müller‑Graff, P.‑C., «[OSCURATO:PERSONA] by the [OSCURATO:PERSONA] of Lisbon?», Dashwood, A., e Maresceau, M., Law and Practice of EU [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2008, pag. 188. ( 37 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (C‑27/04, EU:C:2004:436 , punto 81). ( 38 ) Ai sensi della sezione A, il Consiglio può definire «posizioni di negoziato dettagliate» (punto 1); deve essere informato del «calendario previsto e [de]i temi oggetto di negoziazione» (punto 2); la [OSCURATO:PERSONA] «riferisce al Consiglio» sull’esito di ogni sessione di negoziato (punto 4 e articolo 2, seconda frase della decisione controversa) e «informa» il Consiglio di «qualsiasi problema rilevante» (punto 4). ( 39 ) Citato anch’esso nella sezione A per definire «posizioni di negoziato dettagliate» (punto 1), «stabilire le questioni essenziali» e «definire, a seconda dei casi, le posizioni o gli orientamenti per la negoziazione» (punto 3). ( 40 ) V. Eeckhout, P., [OSCURATO:PERSONA] relations of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2005, pag. 171. ( 41 ) V. MacLeod, I., Hendry, I.D., e Hyett, S., The external relations of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 1998, pag. 88, a proposito dell’articolo 228 CEE, divenuto articolo 218 [OSCURATO:PERSONA]. Su tale punto, i loro testi concordano salvo il fatto che l’articolo 228 CEE precisava che i «negoziati sono condotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in consultazione con comitati speciali designati dal Consiglio per assisterla in questo compito», mentre l’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA] prevede che il «Consiglio può (…) designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati». ( 42 ) Devenuti, nell’articolo 218 [OSCURATO:PERSONA], «Il Consiglio può impartire direttive al negoziatore». ( 43 ) Voir MacLeod, I. Hendry, I.D., e Hyett, S., op. cit.. Come rilevano correttamente gli autori, ad esempio, «Article 228 [EEC] does not preclude the possibility of involvement of experts from [OSCURATO:PERSONA] in such negotiations if the [OSCURATO:PERSONA] is agreeable, but the “conduct” of the negotiations is the responsibility of the [OSCURATO:PERSONA]» (pag. 87) e le direttive di negoziato «could not authori[s]e – or require – the [OSCURATO:PERSONA] to begin a completely new set of negotiations with other parties. Such a change of tack would require a new [OSCURATO:PERSONA] recommendation. On the other hand, it would seem to be possible for the [OSCURATO:PERSONA] to call a halt to negotiations by a directive under Article 228 [EEC]» (pag. 89). ( 44 ) Eeckhout, P., op. cit., pag. 171. Per maggiori dettagli riguardo ai due esempi qui menzionati (si tratta dell’accordo [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e dei negoziati sulle banane, dall’altro), v. pagg. 172 e segg. ( 45 ) V. sentenza Wybot (149/85, EU:C:1986:310 , punto 23). ( 46 ) V. sentenze [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, detta «AETR» (22/70, EU:C:1971:32 , punto 73), e Massey‑Ferguson (8/73, EU:C:1973:90 , punto 4). ( 47 ) Questa volta si trattava del Tribunale: v. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (T‑322/01, EU:T:2006:267 , punto 327). ( 48 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (13/83, EU:C:1985:220 , punto 17). ( 49 ) Parere 1/78 ( EU:C:1979:224 , punto 30). ( 50 ) V. sentenza Meroni/[OSCURATO:PERSONA] (9/56, EU:C:1958:7 , pag. 41). ( 51 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, (C‑133/06, EU:C:2008:57 , punto 57 e giurisprudenza ivi citata). V., in tale contesto, [OSCURATO:PERSONA], J., «Le principe de l’équilibre institutionnel, manifestation et condition de l’État de droit», L’état de droit en droit international , Pedone, 2009, pag. 249. ( 52 ) Come rileva Delcourt, C., in «Le principe de coopération loyale entre les institutions dans le traité établissant une [OSCURATO:PERSONA] pour l’Europe», Le droit de l’[OSCURATO:PERSONA] européenne en principes: liber amicorum en l’honneur de [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 2006, pag. 464. ( 53 ) Jacqué, J.‑P., Droit institutionnel de l’[OSCURATO:PERSONA] européenne , 4 a ed., Dalloz, Paris, 2006, pag. 217. ( 54 ) V. supra, paragrafo 84 delle presenti conclusioni. ( 55 ) V. sentenza Francia/[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza» (C‑327/91, EU:C:1994:305 , punto 28). ( 56 ) C‑70/88, EU:C:1990:217 , punto 21. ( 57 ) Memorie d’intervento del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (punto 8), del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (punti da 9 a 12), della Repubblica federale di Germania (punti 29 e 32), della Repubblica francese (punto 6) e della Repubblica di Polonia (punto 7). ( 58 ) V. sentenza Francia/[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza» (C‑327/91, EU:C:1994:305 , punto 28), e paragrafo 84 delle presenti conclusioni. ( 59 ) Cloos, J., Reinesch, G., Vignes, D., e Weyland, J., Le traité de Maastricht – Genèse, analyse, commentaires , 2 a ed., Bruylant, 1994, pag. 343. V. anche Krenzler, H.G., e Pitschas, C., «Progress or Stagnation?: [OSCURATO:PERSONA] Nice», [OSCURATO:PERSONA] , 2001, vol. 6, pag. 291. ( 60 ) Così denominato con riferimento all’articolo 113 CEE il cui equivalente è attualmente l’articolo 207 [OSCURATO:PERSONA]. V., anche, MacLeod e a., op.cit., pag. 88: «Article 113 (...) established a committee (...) to assist the [OSCURATO:PERSONA] in the negotiation of agreements (...) This committee developed a general monitoring role across the whole field of the common commercial policy, but there was no similar arrangement in the original [OSCURATO:PERSONA] for the systematic scrutiny of the conduct of negotiations in other areas. In practice, this caused no great problem: the [OSCURATO:PERSONA] progress in negotiation of agreements for the [OSCURATO:PERSONA] was kept under review in the [OSCURATO:PERSONA]’s regular working groups and in COREPER (…) Article 228 [EEC] codifies the existing arrangements, and develops them. [OSCURATO:PERSONA] is now specifically given a right to establish special committees and the [OSCURATO:PERSONA] is required to negotiate “in consultation with” these committees». ( 61 ) Ossia, nella frase «[OSCURATO:PERSONA] negoziati sono condotti dalla [OSCURATO:PERSONA], in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio» (articolo 113, paragrafo 3, CEE, divenuto articolo 133, paragrafo 3, CE e divenuto a sua volta articolo 207, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA]). ( 62 ) Il conflitto tra queste due istituzioni risulta altresì nella causa pendente Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] (C‑73/14, v. nota 3 delle presenti conclusioni), in cui il Consiglio chiede l’annullamento della «decisione» della [OSCURATO:PERSONA] di presentare al Tribunale internazionale del diritto del mare una relazione scritta a nome dell’Unione – senza aver ottenuto preventivamente l’autorizzazione del Consiglio. Il commentaire [OSCURATO:PERSONA], op. cit., rileva, alla pagina 87, che «Lo spettro degli accordi di [OSCURATO:PERSONA] (in materia agricola) e dell’accordo di Marrakech (sulle banane) ha comportato una certa diffidenza nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] alcuni anni dopo, nella CIG del 1996. Occorre tuttavia rilevare che, in concreto, la collaborazione tra le delegazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri e della [OSCURATO:PERSONA] nella conduzione dei negoziati non aveva creato difficoltà. Essa sembrava anzi contribuire al successo dei negoziati, consentendo alla [OSCURATO:PERSONA] e agli [OSCURATO:PERSONA] membri di interpretare in modo pragmatico e flessibile le direttive di negoziato del Consiglio (…)» (il corsivo è mio). ( 63 ) V. punto 13 del controricorso. V., altresì, il problema di evitare «brutte sorprese», rilevato al paragrafo 115 delle presenti conclusioni. ( 64 ) Repubblica ceca (punto 6), [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (punto 17), Repubblica francese (punto 21) e Repubblica di Polonia (punto 5). ( 65 ) [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], punti 14 e 17 e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, punto 15, lettera c). ( 66 ) Processo caratteristico del metodo comunitario e non del metodo intergovernativo. ( 67 ) [OSCURATO:PERSONA] (punto 34). ( 68 ) Devuyst, Y., «EU law and practice in the negotiation and conclusion of international trade agreements», [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and Law , vol. 12, n. 2, 2014, articolo 13, pagg. 295 e segg. (la traduzione dei passaggi citati è mia). ( 69 ) V., ad esempio, Cremona, M., «Defending the [OSCURATO:PERSONA]: the Duties of Cooperation and Compliance», EU [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] , de [OSCURATO:PERSONA], 2008. ( 70 ) Punto 5 della controreplica. ( 71 ) Parere 2/94, EU:C:1996:140 , punto 4 (il corsivo è del governo ceco). ( 72 ) V. anche, in tal senso, sentenza Consiglio/in ‘t Veld (C‑350/12 P, EU:C:2014:2039 , punto 58), secondo la quale la Corte ha respinto la rilevanza di siffatto argomento in un contesto analogo. ( 73 ) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, punto 16. ( 74 ) V. punto 28 delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulle memorie d’intervento. ( 75 ) V. paragrafo 95 delle presenti conclusioni. ( 76 ) L’articolo 207, paragrafo 3, [OSCURATO:PERSONA] dispone che «[OSCURATO:PERSONA] riferisce periodicamente al comitato speciale e al [OSCURATO:PERSONA] europeo sui progressi dei negoziati». ( 77 ) Questa sembra essere anche la posizione maggioritaria della dottrina. V., ad esempio, Lenaerts, K., e [OSCURATO:PERSONA], P., [OSCURATO:PERSONA] law of the [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA]/Sweet & Maxwell, 2005, pag. 883 (dato che il Consiglio deve approvare l’accordo derivante dai negoziati, è ragionevole che possa far conoscere il suo parere all’inizio e nel corso dei negoziati). ( 78 ) V. punto 36 delle osservazioni della [OSCURATO:PERSONA] sulle memorie d’intervento. ( 79 ) V., in particolare, MacLeod, J., Hendry, I.D., e Hyett, S., [OSCURATO:PERSONA] of the [OSCURATO:PERSONA]: a manual of law and practice , [OSCURATO:PERSONA], 1996, pag. 89. ( 80 ) Idem. ( 81 ) Op. cit., pag. 85. V., anche, Devuyst, Y., op. cit., pag. 294: «[t]he [OSCURATO:PERSONA] may adopt negotiating directives at the time of launching the negotiations or at a later point in time; they may be updated and supplemented at any time during the negotiations», che fa qui riferimento al documento della [OSCURATO:PERSONA], del 26 aprile 2005, intitolato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] to the Negotiations within the Framework of the WTO’s [OSCURATO:PERSONA] 4 SEC (2005) 566 definitivo. ( 82 ) Ossia, i documenti SEC(2008) 2721 e SEC(2009) 83. ( 83 ) L’accordo con la Georgia è stato sottoscritto ( GU L 321, pag. 1 ). ( 84 ) «Regolarmente», come afferma il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord al punto 15, lettera d), della sua memoria. ( 85 ) Sentenza Francia/[OSCURATO:PERSONA], detta «[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] sulla concorrenza» (C‑327/91, EU:C:1994:305 , punto 36). V., inoltre, parere 1/94 ( EU:C:1994:384 , punto 52). ( 86 ) Tale interpretazione è confermata, in particolare, da MacLeod e a., op. cit., pag. 87 («Strictly, the [OSCURATO:PERSONA] is not “mandated” by the [OSCURATO:PERSONA], but “authori[s]ed”»). ( 87 ) [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio, «la [OSCURATO:PERSONA] deve condurre i negoziati nei limiti del mandato che il Consiglio le ha conferito» (controricorso, punto 42). ( 88 ) V. Waelbroeck, M., Louis, J.V., Vignes, D., e Dewost, J.‑L.: «Le droit de la Communauté économique européenne», [OSCURATO:PERSONA] extérieures , vol. 12, Éditions de l’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 1981, pag. 30. ( 89 ) Così non è nel caso di specie, contrariamente a quanto sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia (punto 4), fondandosi sul fatto che la politica ambientale rientra in una competenza concorrente. I negoziati sono stati autorizzati e condotti partendo dal principio che l’accordo sarebbe stato concluso unicamente dall’Unione. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, [OSCURATO:PERSONA], l’Unione ha competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell’Unione (nella fattispecie, all’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2003/87). ( 90 ) V. paragrafo 157 delle presenti conclusioni. ( 91 ) Articoli 225 [OSCURATO:PERSONA] e 241 [OSCURATO:PERSONA]. ( 92 ) Sia al punto 1 della sezione A delle direttive di negoziato (per l’avvio dei negoziati) sia al punto 3 della stessa (prima di ogni sessione di negoziato). ( 93 ) La sigla CITES si riferisce alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione. ( 94 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, detta «la sentenza CITES» (C‑370/07, EU:C:2009:590 , punti 43 e 44). ( 95 ) [OSCURATO:PERSONA] il Consiglio, «spetta alla [OSCURATO:PERSONA] stabilire come negoziare» (corsivo nell’originale al punto 43 del controricorso). ( 96 ) Va osservato che l’originale delle direttive di negoziato è in lingua inglese. ( 97 ) Come precisa la Repubblica ceca, ciò consente infatti di evitare problemi nella fase di approvazione dell’accordo da parte del Consiglio (punto 16). ( 98 ) [OSCURATO:PERSONA] il quale, «[i]n virtù del principio di leale cooperazione, l’Unione e gli [OSCURATO:PERSONA] membri si rispettano e si assistono reciprocamente nell’adempimento dei compiti derivanti dai trattati». ( 99 ) V. ricorso, punti 20 e 27 nonché replica, punti 7 e 35. ( 100 ) V., ad esempio, Repubblica federale di Germania (memoria d’intervento, punto 17). La Repubblica francese ammette che il Consiglio non può imporre nuove condizioni procedurali, ma sostiene che la sezione A è solo la concretizzazione del dovere di leale cooperazione (memoria d’intervento, punti 27, 28, 32 et 33). ( 101 ) «Nozione un po’ misteriosa di cui non si sa se abbia natura morale, politica o giuridica» (v. Verhoeven, J., Propos introductif, La loyauté . Mélanges offerts à [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA], 1997, pag. 1). ( 102 ) «[N]elle sue diverse forme – cooperazione leale reciproca tra la Comunità e i suoi [OSCURATO:PERSONA] membri, solidarietà orizzontale tra [OSCURATO:PERSONA] membri, leale cooperazione tra istituzioni comunitarie – il principio di lealtà comunitaria è proprio al centro dell’ordinamento giuridico comunitario» (v. Simon, D., Le système juridique communautaire , 3 a ed., 2001, pag. 151). La Corte ha elaborato un «principio di leale cooperazione» (sentenza Wells, C‑201/02, EU:C:2004:12 , punto 64), un «dovere di leale cooperazione» (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑33/90, EU:C:1991:476 , punto 20), «doveri reciproci di leale cooperazione» (sentenza Lussemburgo/[OSCURATO:PERSONA], 230/81, EU:C:1983:32 , punto 37), un «obbligo di leale cooperazione» (sentenza Athanasopoulos e a., C‑251/89, EU:C:1991:242 , punto 57), «esigenze di leale cooperazione» (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Germania, C‑105/02, EU:C:2006:637 , punto 87), un «dovere (...) di lealtà» (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑459/03, EU:C:2006:345 , punto 169), un «principio di lealtà» (sentenza EU‑Wood‑Trading, C‑277/02, EU:C:2004:810 , punto 48) o uno «spirito di leale cooperazione» (sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑494/01, EU:C:2005:250 , punto 45) (v. Magnon, X., «La loyauté dans le droit institutionnel de l’[OSCURATO:PERSONA] européenne», Revue des affaires européennes , 2011/2, pag. 245). Inoltre, v., ad esempio, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, detta «Preferenze tariffarie generalizzate», C‑65/93, EU:C:1995:91 , punti da 21 a 28, in cui la Corte ha tuttavia ponderato l’interesse della tutela dell’equilibrio istituzionale con l’esigenza di leale cooperazione tra le istituzioni [v., altresì, conclusioni in senso contrario dell’avvocato generale Tesauro nella causa (C‑65/93, EU:C:1994:405 )]. ( 103 ) V. Simon, D., Le système juridique communautaire , Parigi, PUF, 2001, 3 a ed., pag. 149. V. altresì, in tale contesto, Burgorgue‑Larsen, L., «La coopération interinstitutionnelle – Approche comparative et tentative de systématisation», Auvret‑Finck, J., L’[OSCURATO:PERSONA] européenne, carrefour de coopérations , LGDJ, 2002, pagg. 13 e segg.; Neframi, E., «The duty of loyalty: rethinking its scope through its application in the field of EU external relations», [OSCURATO:PERSONA] , n. 47, 2010, pag. 323; [OSCURATO:PERSONA]‑[OSCURATO:PERSONA], M., «Les principes d’autonomie institutionnelle et procédurale et de coopération loyale», Le droit de l’[OSCURATO:PERSONA] européenne en principes , op. cit., pag. 419; Potvin‑Solis, L., «Le principe de coopération loyale», Annuaire du droit européen , Vol. VI/2008 (2011), pag. 165; Thies, A., «Le devoir de coopération loyale dans l’exercice des compétences externes de l’[OSCURATO:PERSONA] européenne des États membres», Objectifs et compétences dans l’[OSCURATO:PERSONA] européenne , Bruylant, 2013, pag. 315. ( 104 ) V. sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑403/05, EU:C:2007:624 , punto 49), e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑14/06 e C‑295/06, EU:C:2008:176 , punto 50). ( 105 ) In precedenza articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, CE. ( 106 ) Il principio di leale cooperazione, infatti, il quale, in forza di una giurisprudenza codificata all’articolo 13, paragrafo 2, ultima frase, TUE, si impone anche alle istituzioni dell’Unione (v., in tal senso, sentenze Grecia/Consiglio, 204/86, EU:C:1988:450 , punto 16, e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, detta «Preferenze tariffarie generalizzate», C‑65/93, EU:C:1995:91 , punti 23 e 27). ( 107 ) V. Jacqué, J.‑P., «[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] , n. 41, 2004, pag. 384. Quest’ultimo colloca l’equilibrio istituzionale tra i principi strutturali, accanto all’autonomia istituzionale e alla leale cooperazione tra le istituzioni e qualifica l’equilibrio istituzionale come principio costituzionale. V. anche [OSCURATO:PERSONA], S., Droit institutionnel de l’[OSCURATO:PERSONA] européenne , 4 a ed., [OSCURATO:PERSONA], 2005, pag. 451 (si tratta di un principio alla base del sistema istituzionale della Comunità); Tridimas, T., [OSCURATO:PERSONA] of EU Law , 2 a ed., [OSCURATO:PERSONA], 2006, pag. 4 (tale principio si colloca tra i «systemic principles which underlie the constitutional structure of the [OSCURATO:PERSONA] and define the [OSCURATO:PERSONA] legal edifice»); Guillermin, G., Le principe de l’équilibre institutionnel dans la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes , JDI, 1992, pag. 319 (che qualifica tale principio come principio strutturale); Papadopoulou, R.‑E., «Principes généraux du droit et droit communautaire», Bruylant, 1996, pag. 118 (si tratta di un principio generale di natura costituzionale, fondamentale o strutturale); [OSCURATO:PERSONA], B., «[OSCURATO:PERSONA]: A [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] of EC Law»; Bernitz, U., e Nergelius, J., [OSCURATO:PERSONA] of EC Law , [OSCURATO:PERSONA], 2000, pag. 143 (l’equilibrio istituzionale è collocato tra i principi generali del diritto istituzionale, nella categoria dei principi orizzontali). ( 108 ) V. le sue conclusioni nella causa Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] (C‑409/13, EU:C:2014:2470 , paragrafo 98). ( 109 ) Per un’analisi approfondita, l’avvocato generale Jääskinen fa riferimento a Blumann, C., «Caractéristiques générales de la coopération interinstitutionnelle», Auvret‑Finck, J., L’[OSCURATO:PERSONA] européenne, carrefour de coopérations , LGDJ, 2000, pagg. da 29 a 61. ( 110 ) V. Jacqué, J.P., op. cit., pag. 386, il quale aggiunge che «the principle has [also] provided useful support for the [OSCURATO:PERSONA] when it tried to oppose claims of the Parliament to obtain the withdrawal of its proposals». ( 111 ) Come ha correttamente sottolineato l’avvocato generale Tizzano (v. la sua presa di posizione nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑27/04, EU:C:2004:313 , paragrafo 140), sarebbe contrario all’equilibrio tra le istituzioni interpretare i Trattati nel senso che essi limitano il ruolo di un’istituzione all’approvazione sistematica delle raccomandazioni dell’altra istituzione e la riducono a un ruolo «notarile». Tale riflessione che, nella suddetta causa, riguardava il Consiglio, vale evidentemente, mutatis mutandis, per le altre istituzioni (nella fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA]). ( 112 ) Considerato il fatto che il Consiglio lascia alla [OSCURATO:PERSONA] solo di valutare «come negoziare» per sottrarle «ciò che si deve negoziare». In udienza, il Consiglio ha affermato che esso avrebbe «the right to steer the negotiations» il che è, a mio avviso, chiaramente contrario al [OSCURATO:PERSONA] FUE. ( 113 ) Del resto, secondo l’articolo 10, paragrafo 1, TUE, «[i]l funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa». ( 114 ) In tale contesto, come rileva correttamente Eeckhout, P., op. cit., pag. 196, «there is clearly a need for the [OSCURATO:PERSONA], which ensures the application of the Treaties and of EU legislation (again with the exception of the CFSP), to be the negotiator for agreements covering matters of internal policy‑making under the TFEU. The negotiated agreement will need to fit into the broader framework of EU law, and the [OSCURATO:PERSONA] has the institutional capacity and memory to ensure this». ( 115 ) Citando l’autore latino Giovenale: «sed quis custodiet ipsos custodes?» ( 116 ) Ad esempio, la Repubblica federale di Germania, punti da 6 a 10. ( 117 ) Ossia nel novembre 2013. ( 118 ) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, punto 38; [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], punto 31. ( 119 ) [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, punto 42. ( 120 ) Del resto, come rileva il commentaire [OSCURATO:PERSONA], J., op. cit., pag. 436, «[l]a [OSCURATO:PERSONA], che rappresenta l’interesse generale [dell’Unione], deve (...) veder valorizzato il proprio ruolo di rappresentanza internazionale, al di là delle sole competenze esclusive o addirittura preponderanti [dell’Unione]. In un’Europa con un crescente numero di [OSCURATO:PERSONA], essa risulta per diverse ragioni l’interlocutore che si impone nei fori internazionali per esprimere la voce [dell’Unione] e dei suoi [OSCURATO:PERSONA] membri: essa dispone di un’indubbia esperienza, rappresenta la stabilità rispetto al vortice delle presidenze che cambiano ogni sei mesi e il cui personale è più o meno a conoscenza di taluni fascicoli internazionali. Immaginiamo una negoziazione internazionale che si protrae per tre anni in cui si vedrebbero “ruotare”, al di fuori dei settori di competenza esclusiva, sei interlocutori alla presidenza, conosciuti da alcuni, sconosciuti e senza carisma per altri (...)». ( 121 ) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, detta «Convenzione di Lomé» (C‑316/91, EU:C:1994:76 , punti 11 e 12). ( 122 ) V., a titolo esemplificativo, sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio, C‑29/99, EU:C:2002:734 , punto 45 e giurisprudenza citata. ( 123 ) Possono sorgere problemi se viene meno una disposizione alla quale è fatto riferimento, ma normalmente non quando si tratta del venir meno della disposizione che contiene il riferimento. ( 124 ) Si tratta di una giurisprudenza costante: v., ad esempio, sentenze Germania/[OSCURATO:PERSONA] (C‑239/01, EU:C:2003:514 , punto 37), e Francia/[OSCURATO:PERSONA] e Consiglio (C‑244/03, EU:C:2005:299 , punto 12). ( 125 ) Sentenza [OSCURATO:PERSONA]/Département du Loiret (C‑295/07 P, EU:C:2008:707 , punto 104); sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑441/11 P, EU:C:2012:778 , punto 54).
Sentenza Corte di giustizia UE/2015 — Fons Iuris — Fons Iuris