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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 21 maggio 2026

Cassazione n. 15591/2026

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na del rappresentante in-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e per essa [OSCURATO:PERSONA] spa, inpersona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 378/25, depositatail 06/03/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 20133/2025Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 15591/2026Data pubblicazione 21/05/2026dispositivo, in relazione al valore effettivo (considerata l’entità del precettoopposto) e non a quello dichiarato; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026Il Presidente delegato

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
na del rappresentante in-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e per essa [OSCURATO:PERSONA] spa, inpersona del rappresentante in atti indicato, rappresentato e difesodall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d’appello di Ancona n. 378/25, depositatail 06/03/2025;Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che - a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.- il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.;Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come inNumero registro generale 20133/2025Numero sezionale 283/2026Numero di raccolta generale 15591/2026Data pubblicazione 21/05/2026dispositivo, in relazione al valore effettivo (considerata l’entità del precettoopposto) e non a quello dichiarato; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente,delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsiliquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 20/05/2026Il Presidente delegato
Sentenza Cassazione n. 15591/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris