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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08710/2026

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astiano Leonardi (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), già Commissari liquidatori della procedura diamministrazione straordinaria della società [OSCURATO:SOCIETA]. – SocietàCostruzioni Marittime e Generali, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vaccarella (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliati presso ilsuo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 269, giusta procura specialein atti.- ricorrente -controcon sede legale in Misterbianco (CT), [OSCURATO:PERSONA] 19, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Dott.Enrico GIUCASTRO e Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026Siracusa, via Andorra n.5 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giustaprocura speciale in calce al controricorso.- controricorrente -avverso il decreto n. 639/2024 emesso il 20 febbraio 2024 dalla Corted’Appello di Catania, comunicato il 20/2/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/2/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.

Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Catania – decidendo nellacausa n. 868/2023 V.G., avente ad oggetto il reclamo ex art. 26 l. fall.presentato da LEONARDI Sebastiano, MONTANARI Diego e SILVESTRICarmela Regina avverso il decreto del Tribunale di Catania emesso in data13.7.2023 – ha rigettato la così proposta impugnazione.2.

In data 10.01.1997 il Ministero dell’Industria aveva decretato, infatti,l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria della SO.CO.MARspa in liquidazione, avendo pronunciato il Tribunale di Catania la dichiarazionedi insolvenza della stessa società ai sensi del citato d.l. n.26/1976, convertitonella legge n.95/1979, e aveva nominato i commissari straordinari.3.

L’art.7 della legge 273/2002 stabiliva la cessazione dell’incarico deicommissari straordinari delle procedure di amministrazione straordinariaavviate ai sensi del d.l. 26/1976 e imponeva la nomina, da parte del Ministerodelle attività produttive, di commissari liquidatori per la prosecuzione dellagestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coattaamministrativa.3.

Con decreto del 2/1/2003, il Ministero delle attività produttive avevanominato i commissari liquidatori.4.

L’art.1 comma 498 della l. 296/2006 sanciva la decadenza dei commissariliquidatori nominati a norma dell’art. 7, comma 3, l. 273/2002, se nonriconfermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.5.

Per effetto dell’anzidetta disposizione, il Ministero delle attività produttiveNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026nominava commissari liquidatori della procedura di amministrazione DiegoMontanari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].6.

Con il D.L. 70/2011, art. 8, comma 3, veniva stabilito che i commissariliquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria regolate dal D.L.26/1979 pubblicassero un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordatie, in caso di mancata individuazione, entro sei mesi avviassero la proceduradi conversione in fallimento di cui agli articoli da 69 a 77 del D. Lgs. 270/99.7.

Nel suddetto termine di legge la proposta di concordato avanzata da unterzo assuntore veniva dichiarata inammissibile e, stante la mancataindividuazione di altri assuntori, su ricorso del debitore nonché di un creditoreveniva avviato il procedimento di cui ai citati artt. 69 - 77 del D. Lgs. 270/99conclusosi con la “conversione” della procedura di amministrazionestraordinaria in fallimento.8.

Per effetto della dichiarazione di fallimento, la procedura diamministrazione straordinaria si chiudeva ed i commissari liquidatoricessavano dalle loro funzioni, senza tuttavia mai depositare il rendiconto dellaloro gestione.9.

I curatori fallimentari, pertanto, con ricorso del 22/5/2020 proponevanoazione ex art. 263 c.p.c. per sentire ordinare ai cessati commissari liquidatoriil deposito del conto della gestione, con il relativo bilancio finale.10.

I commissari si costituivano in giudizio e, dopo l’emissione della sentenzaparziale di declaratoria di sussistenza dell’obbligo di rendiconto ed ilsusseguente ordine di deposito, depositavano il rendiconto ex art. 263 c.p.c.ed il procedimento veniva rinviato per consentire ai curatori fallimentaril’esame del rendiconto e, all’esito, chiedere la sua approvazione o formularele eventuali contestazioni.10.

In pendenza del termine per l’esame da parte dei curatori di talerendiconto e del relativo corredo documentale, i commissari avviavano anchel’iter stabilito dall’art. 75 del D. Lgs. 270/99 e, previa autorizzazione delMinistero dello [OSCURATO:PERSONA], depositavano presso il Tribunale, nellaprocedura iscritta al n. 7/1997, il rendiconto dovuto ex artt. 75 e 36 D.lgs.270/1999 e art. 213 l.f..Numero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/202611.

Con ricorso al Tribunale Fallimentare ex art. 75, comma 3, D. Lgs.270/1999 i curatori contestavano il rendiconto depositato dai commissariliquidatori perché, con riferimento ai crediti prededucibili, non era statarispettata la procedura di verifica prevista dagli artt. 207, 208 e 209 l. fall. eperché, in particolare, non erano stati predisposti e depositati stati passiviintegrativi delle prededuzioni.

Si costituivano in giudizio i commissariliquidatori i quali contestavano, sotto plurimi motivi, l’ammissibilità e lafondatezza nel merito dell’iniziativa assunta dalla curatela denunciando, tral’altro, l’assoluta assenza di un pregiudizio per i creditori che avevanoaccettato i rendiconti.12.

Con decreto reso in data 13/7/2023 il Tribunale accoglieva il ricorsoproposto dalla curatela e, per l’effetto, non approvava il conto della gestionedepositato, ai sensi dell’art. 75, comma 1, D. Lgs. 270/1999, dai commissariliquidatori.13.

Avverso il predetto decreto del 13/7/2023 i commissari liquidatoriproponevano reclamo ex art. 26 l. fall..13.1 La Corte di appello ha ritenuto ed osservato, per quanto qui ancora diinteresse, che: (i) il primo motivo di reclamo - col quale si assumeval’avvenuta consumazione del potere di impugnare il rendiconto da parte dellacuratela e la conseguente inammissibilità del ricorso da essa proposto ai sensidell’art. 75 comma 3 d.lgs. n. 270/99 - era infondato, posto che nelprocedimento ordinario non era stata formalizzata dalla curatela alcunaimpugnazione del rendiconto (depositato in quella sede solo dopo l’ordine delgiudice e decorsi oltre tre anni dalla conversione in fallimento), essendo stataquella causa rinviata reiteratamente, fino all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], proprioal fine di consentire alla curatela di assumere la sua posizione ai sensi dell’art.264, comma 1, c.p.c. (ossia accettare il rendiconto, ovvero specificare lepartite che intendeva impugnare); (ii) nella predetta udienza, peraltro,l’attrice aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, attesoche in data 28/11/2022 era stato dato avviso, mediante affissione, deldeposito del rendiconto, ai sensi dell’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 270/99,sicchè sarebbe stata, a questo punto, a suo avviso, quella la sede ovesvolgere le contestazioni; (iii) non sussisteva pertanto alcuna dupliceNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026impugnazione dello stesso rendiconto ed era certamente da escludere che, inforza della condotta tenuta dalla curatela nel detto procedimento promossoin sede ordinaria, in ragione dei rinvii disposti proprio al fine di consentire allacuratela di prendere posizione sul rendiconto, quest’ultimo potesse essereritenuto accettato; (iv) neanche poteva ritenersi che la curatela, una voltaproposta l’azione ex art. 263 c.p.c., fosse obbligata a muovere lecontestazioni al conto all’interno del procedimento ordinario, non ravvisandosinessuna ragione giuridicamente apprezzabile che deponesse in tal senso; (v)anche il secondo motivo di reclamo - col quale si assumeva il contrasto delricorso ex art. 75 c. 3 d.lgs. n. 270/99 con il giudicato sostanziale dellestatuizioni contenute nella sentenza non definitiva e di quanto aveva formatooggetto del procedimento ex art. 263 c.p.c. - era infondato, in quanto l’unicogiudicato derivante dalla citata sentenza non definitiva riguardava solol’obbligo per i commissari liquidatori di rendere, in quel procedimento rettodall’art. 263 ss. c.p.c., il conto della gestione; (vi) una volta, poi, che icommissari liquidatori, a distanza di circa un anno e mezzo dal deposito delconto della gestione nel procedimento di rendiconto ordinario, avevanodepositato lo stesso rendiconto presso la cancelleria del tribunale fallimentaresecondo la procedura stabilita dall’art. 75 d.lgs. 270/99, tutte questioniagitate nel procedimento ordinario restavano completamente irrilevanti nelprocedimento, prima amministrativo e poi giudiziale, regolato dalla normasopra indicata; (vii) il diverso ragionamento operato dalla parte reclamantesi appalesava, dunque, del tutto errato, in quanto sovrapponeva i due piani,dell’azione generale di rendiconto e del giudizio sul conto della gestioneesperibile in sede fallimentare, non avendo tenuto conto dell’autonomia delprocedimento ex art. 75 d.lgs. 270/99 (prima amministrativo e poi, solo aseguito della contestazione mossa dalla curatela, giudiziale); (viii) il terzomotivo, incentrato sull’erroneo rigetto, da parte del tribunale, dell’eccezionedi carenza di legittimazione ed interesse ad agire ed impugnare il conto deicuratori, era anch’esso infondato; (ix) tramite le contestazioni al rendicontosi possono denunciare gli errori materiali, le omissioni, di carattere contabileo meno e, più in generale, la erronea gestione della procedura da partedell’organo a ciò deputato; (x) costituiva regola di carattere generale quellaNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026secondo cui, nel caso in cui l’organo gestorio della procedura venga sostituito,lo stesso debba rendere il conto della gestione, assoggettandosi, diconseguenza, alle eventuali osservazioni che in tale sede colui che losostituisce possa formulare; (xi) ferma la possibilità per i creditori di sollevarecontestazioni, è proprio il nuovo incaricato della gestione della procedura ilsoggetto che dispone degli strumenti e delle competenze più idonee averificare come la stessa sia stata gestita prima del suo intervento (oltre adessere il soggetto a cui, per legge, è riservata la facoltà di esercitare l’azionedi responsabilità nei confronti dell’organo cessato); (xii) come correttamenteevidenziato anche dal tribunale, ciò valeva a maggior ragione nel caso di“consecutio” tra procedure concorsuali, in cui l’operato degli organi dellaprocedura venuta meno è soggetto alla verifica di quelli che ad essi sonosucceduti; (xiii) considerato che la legge attribuisce a “qualsiasi interessato”il potere di sollevare contestazioni al rendiconto, non si comprendeva laragione per quale da detta ampia categoria dovesse essere escluso proprio ilsoggetto che istituzionalmente ha il dovere di verificarne la gestione; (xiv)nel merito, occorreva ribadire che i commissari liquidatori, senzal’autorizzazione dell’autorità amministrativa di vigilanza, non potevanoeffettuare pagamenti di crediti prededucibili, atteso che - anche applicandol’art. 111 L. Fall. richiamato dall’art. 212 l. fall. - non era ipotizzabile che ilprelievo per il pagamento dei crediti di cui al n. 1 - che nel fallimento erariservato al giudice delegato -, nel silenzio dell’art. 212 l. fall. (il quale tuttaviaespressamente richiede l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza per ladistribuzione di acconti parziali) potesse essere effettuato, in assolutaautonomia, dall’organo di gestione esecutiva della procedura in mancanza diqualsivoglia autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza.14.

Il decreto, pubblicato il 20 febbraio 2024, è stato impugnato dal dott.[OSCURATO:PERSONA], dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ilha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 263 c.p.c. e dell’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nellaparte in cui la corte d’appello ha, in sostanza, ritenuto che i curatori delfallimento, pur a fronte del giudizio di rendiconto introdotto dagli stessi neiconfronti dei commissari liquidatori a norma dell’art. 263 c.p.c., fosserolegittimati a contestare il rendiconto che i predetti commissari avevanodepositato a norma dell’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, senza, tuttavia,considerare che: - la legittimazione all’esercizio dell’azione generale previstadall’art. 263 c.p.c. era stata rivendicata proprio dai curatori ed era stata lororiconosciuta dalla sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] proprio in quanto curatori delfallimento seguito, senza soluzione di continuità, alla procedura diamministrazione straordinaria; - gli stessi, infatti, proprio in tale qualità, indata 15/4/2021 avevano ricevuto, con il deposito del rendiconto e dellarelativa documentazione, quanto loro necessario per la “corretta gestione delfallimento”; - la lettera e la ratio della disciplina del rendiconto impongono,del resto, di ritenere che tale procedimento debba definirsi o conl’approvazione o con l’impugnazione del conto e che non sia nella facoltà dichi ha promosso il relativo giudizio abbandonarlo senza che sia scioltal’alternativa tra l’uno e l’altro esito; - la scelta dei curatori di non proseguireoltre nel procedimento introdotto a norma dell’art. 263 c.p.c. non poteva,dunque, che comportare, a fronte del deposito del rendiconto, la sua definitivaapprovazione; - il deposito del rendiconto anche ai sensi dell’art. 72 d.lgs. n.270 cit. poteva, al più, consentire le contestazioni di terzi soggetti ma noncerto da parte di chi, come i curatori, avevano già esercitato tale facoltà o,meglio, deciso di non esercitarla nell’ambito del giudizio promosso a normadell’art. 263 c.p.c..1.1 Il motivo è infondato.Non si comprende, invero, la ragione per cui i curatori del fallimento, dopoche i (cessati) commissari liquidatori dell’amministrazione straordinariaavevano depositato, a norma dell’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, il rendicontodella loro gestione, non potevano proporre, nella relativa e conseguente sedeNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026processuale (e, dunque, con il ricorso al tribunale previsto dal comma 3dell’art. 75 cit. e dall’art. 213, comma 2°, in fine, l.fall., ivi richiamato, nelsuo testo originario), le contestazioni al rendiconto così depositato.1.2 Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è, infatti,fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di unadelle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato dellapropria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altruio, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollegaall’esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito didomanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale,sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia purespeciale, il cui atto terminale, in caso di accettazione del conto, è un’ordinanzanon impugnabile del giudice istruttore, mentre, in caso contrario, è unasentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso invia incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul mododi essere della situazione sostanziale inerente l’obbligo di rendiconto (e ciò, oin via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituenteil diritto principale cui si ricollega l’obbligo di rendiconto; cfr. Cass. n. 17283del 2010; Cass. n. 12463 del 1999).1.3 La mera proposizione dell’azione di rendiconto prevista dall’art. 263 c.p.c.da parte dei curatori del fallimento e la semplice pendenza del relativogiudizio, nell’(incontestata) mancanza tanto di un’ordinanza del giudiceistruttore che abbia dato atto dell’accettazione del conto da parte degli stessi(art. 263, comma 2°, c.p.c.), quanto di una sentenza che, all’esitodell’impugnazione del conto (artt. 264 ss c.p.c.), abbia, in via definitiva,accertato l’infondatezza delle relative contestazioni (o, più radicalmente,l’insussistenza del diritto al rendiconto in capo a chi l’aveva chiesto e/odell’obbligo di presentarlo da parte di chi era stato a tale fine convenuto ingiudizio), non potevano, di conseguenza, in alcun modo precludere agli stessicuratori, a fronte del deposito da parte dei cessati commissari del rendicontodella propria gestione anche nei modi previsti dall’art. 75 cit., di presentare,in tale ulteriore giudizio, le proprie contestazioni e, in tal modo, evitare, com’èNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026evidente, che, in mancanza, il conto stesso, come prevede proprio l’art. 75,comma 4, cit., possa essere ritenuto (definitivamente) approvato.1.4 L’art. 266 c.p.c., in effetti, prevede che solo l’approvazione del conto (alpari, secondo le norme generali, di una sentenza che si sia definitivamentepronunciata sul conto all’esito dell’azione prevista dall’art. 263 c.p.c.)impedisce a chi l’abbia approvato di sollevare contestazioni in ordine allostesso (diverse dall’errore materiale, omissione, falsità o duplicazione dipartite) in un separato precesso.1.5 Né, del resto, può ritenersi che tra l’azione di rendiconto davanti al giudiceordinario e quella davanti al tribunale fallimentare non vi sia soluzione dicontinuità.1.6 La procedura prevista dall’art. 263 c.p.c., intanto, è meramentefacoltativa ed è rimessa all’iniziativa degli interessati (Cass. n. 27591 del2024).

Si tratta, invero, di un “contenitore” processuale in cui confluiscono lespecifiche situazioni giuridiche in cui vi è un obbligo di rendere il conto,utilizzabile anche al di fuori delle specifiche ipotesi di obbligo di rendicontoindividuate dal legislatore (Cass. n. 22063 del 2017), la cui disciplina generaledev’essere, dunque, integrata con le specifiche discipline di settore, comeavviene per l’amministratore giudiziario nominato ex art. 676 c.p.c. (Cass. n.12463 del 1999).1.7 Nelle procedure concorsuali liquidatorie, invece, il gestore è sempreobbligato al deposito del conto presso la cancelleria del tribunale (artt. 116 e213 l. fall., su ordine del giudice delegato o autorizzazione dell’autorità divigilanza).

Non è, pertanto, l’interessato che chiede al gestore il deposito delconto, ma è il gestore ad essere onerato ex lege del deposito del conto, afronte del cui deposito è facoltà degli interessati (come i creditori e il debitore)proporre contestazioni al tribunale (artt. 116, commi 3° e 4°, e 213, comma3°, l fall.).

Il modello processuale dell’azione di rendiconto concorsuale(rientrante nel genus delle attività gestorie di nomina giudiziaria) prevede,pertanto, ab origine l’obbligo del deposito del conto da parte del gestore delpatrimonio altrui, a fronte del quale l’iniziativa della parte interessata ha adoggetto le eventuali contestazioni al conto di gestione, il che spiega l’alteritàdell’azione di rendiconto del curatore del fallimento (ma, in termini analoghi,Numero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026lo si può affermare anche per il liquidatore nella liquidazione coattaamministrativa) rispetto all’ordinaria azione di rendiconto (Cass. n. 11046 del1995, in motiv., lì dove ha rilevato come “la legge fallimentare … prevede unprocedimento di rendiconto speciale rispetto a quello ordinario di cui agli artt.263 sgg. cpc”).1.8 L’azione di rendiconto ordinaria ha, inoltre, un oggetto del tutto differentedal rendiconto concorsuale, in quanto comporta l’accertamento del dirittodella parte interessata alla condanna del gestore al pagamento delle sommeche risultano dovute o, comunque, all’emissione di titoli di pagamento (Cass.n. 14324 del 2022; Cass. n. 2148 del 2014).1.9 L’azione di rendiconto prevista dalla disciplina concorsuale, invece, ha peroggetto la correttezza e la corrispondenza dell’operato del curatore ai precettilegali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l’esercizio dellacarica, che può anche (ma non necessariamente) estendersi all’accertamentodella sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 38, comma 2°, l.fall., ovelo stesso abbia compiuto atti che hanno arrecato un pregiudizio effettivo allamassa o ai singoli creditori (Cass. n. 6377 del 2019; Cass. n. 18940 del 2007;Cass. n. 13274 del 2000; Cass., n. 547 del 2000; Cass. n. 10028 del 1997;Cass. n. 277 del 1985).1.10 Il decreto impugnato si è senz’altro attenuto ai principi esposti: lì dove,in particolare, ha ritenuto che, a fronte della mera pendenza del procedimentopromosso in sede ordinaria da parte dei curatori del fallimento a normadell’art. 263 c.p.c. e della mancata accettazione dello stesso da parte di questiultimi, non vi fosse alcuna ragione per ritenere che, in dipendenza dellaoriginaria iniziativa giudiziale a cui la curatela era stata costretta a ricorrere,gli stessi curatori non avessero la legittimazione a contestare, con il ricorsoal tribunale previsto dall’art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 270 cit., il rendicontodepositato dai commissari liquidatori nei modi previsti da tale disposizione.2.

Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la falsa applicazione dell’art.75 d.lgs. n. 270/1999, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato ildecreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto chel’operato degli commissari liquidatori fosse suscettibile di sindacato da partedei curatori del fallimento, omettendo, per contro, di considerare che: - laNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026procedura di amministrazione straordinaria è affidata alla sorveglianza delministero per cui le modalità di gestione non sono sindacabili, in sede direndiconto, dai curatori del “consecutivo” fallimento; - la successivaprocedura fallimentare, “come ha statuito la (non impugnata) sentenza1.3.2021”, “deve essere posta a conoscenza dei risultati di quella gestione(quali «informazioni necessarie e strettamente funzionali» alla propria,successiva gestione)”, ma non ha alcun potere di sindacare la legittimità“procedurale” dei singoli atti compiuti sotto il controllo e la vigilanzadell’autorità amministrativa; - se, infatti, l’operato degli organi dellaprocedura cessata è stato approvato da chi in quella procedura aveva poteridi controllo e di vigilanza, il “gestore successivo” non ha, di conseguenza, ilpotere di contestare la legittimità della procedura adottata con il consenso el’approvazione di chi nella procedura cessata era investito del potere dicontrollo e di vigilanza; - il conto che i commissari liquidatori avevanodepositato il 15/4/2021, in ossequio a quanto disposto dalla sentenza1/3/2021, era stato approvato sia dal comitato di sorveglianza, sia dalministero, ed era idoneo a fornire ai curatori, come da loro richiesto, ancheallora nella qualità di curatori, con il ricorso proposto a norma dell’art. 263c.p.c., e cioè le “informazioni necessarie per la corretta gestione delfallimento”.2.1 Il motivo è infondato.Il decreto impugnato, con statuizione rimasta incensurata, ha, infatti, rilevatoche, con la sentenza non definitiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale aveva accertato,con forza di giudicato (in quanto, com’è rimasto incontestato, nonimpugnata), “l’obbligo per i commissari liquidatori di rendere … il conto dellagestione” ai curatori del fallimento dichiarato in sede di conversionedell’amministrazione straordinaria.2.2 L’estinzione del processo (che i ricorrenti, peraltro, neanche deducono)rende, del resto, inefficaci gli atti compiuti ma, come prevede l’art. 310,comma 2°, c.p.c., non anche le sentenze non definitive di merito pronunciate(come quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) nel corso dello stesso, le quali, pertanto, unavolta definitive perché (come, appunto, quella appena indicata) nonimpugnate, sono idonee al giudicato sostanziale (cfr. Cass. n. 840 del 1984)Numero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026e, dunque, preclusive di un diverso accertamento, in ordine alla sussistenzadel diritto (al rendiconto) che ne è stato l’oggetto, in un successivo e diversogiudizio (come quello conseguente al ricorso proposto dai curatori a normadell’art. 75 del d.lgs. n. 270 cit.) tra le stesse parti.2.3 Né sul punto può rilevare il fatto, rimasto incontestato tra le parti, che ilgiudizio di rendiconto promosso dai curatori del fallimento a norma dell’art.263 c.p.c. sia stato medio tempore definito con sentenza del tribunale diCatania del 3/1/2024 e che tale sentenza, rimasta inoppugnata, abbiadichiarato la cessazione della materia del contendere: la pronuncia dicessazione della materia del contendere, infatti, integra, in seno al ritocontenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsionenormativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), unafattispecie (creata dalla prassi giurisprudenziale) di estinzione del processo;la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contenderedetermina, pertanto, da un canto la caducazione di tutte le pronunce emanatenei precedenti gradi di giudizio e (a differenza di quella non definitivadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) non passate in cosa giudicata e, dall’altro, la sua assolutainidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fattavalere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir menodell’interesse alla prosecuzione del giudizio, con l’ulteriore conseguenza cheil giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncianon sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (Cass.SU n. 1048 del 2000; Cass. n. 17312 del 2015; Cass. n. 1695 del 2018; Cass.n. 4167 del 2020).2.4 Questa Corte, comunque, ha già avuto modo di affermare che: - in basea un principio generale dell’ordinamento, chi esercita una gestione o svolgeun’attività nell’interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questie, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio dellabuona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai qualiscaturiscono partite di dare e avere; pertanto, le specifiche ipotesi di obbligodi rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e ilrendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui un rapporto di naturasostanziale comporta il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di farNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sferapatrimoniale altrui (Cass. n. 22063 del 2017).2.5 Nel caso, come quello in esame, in cui l’amministrazione straordinaria siastata convertita in fallimento, i commissari liquidatori, nominati insostituzione dei commissari straordinari a norma dell’art. 1, comma 498, dellal. n. 296/2006, avendo gestito (al pari di questi ultimi) il patrimonio dellasocietà in sostituzione dei suoi amministratori (art. 36 del d.lgs. n. 270/1999e 200, comma 1°, l.fall.), sono, pertanto, senz’altro tenuti, sul pianosostanziale, a rendere il conto dei relativi atti e dei conseguenti risultati aicuratori del fallimento successivamente dichiarato (artt. 16, n. 3, e 89,comma 2°, l.fall.).2.6 La legge, del resto, come correttamente ritenuto dalla corte d’appello,contestazioni al rendiconto”: e, in effetti, “non si vede per quale ragione dadetta ampia categoria debba essere escluso proprio il soggetto cheistituzionalmente … deve proseguire la gestione altrui”, “anche perchépersonalmente esposto a responsabilità omissiva nel caso in cui,colposamente, non ponga rimedio alle eventuali inadempienze di chi lo hapreceduto, ha il dovere di verificarne la gestione”, e che, proprio nella vestedi “nuovo incaricato della gestione della procedura”, “dispone degli strumentie delle competenze più idonee a verificare come la stessa sia stata gestitaprima del suo intervento (oltre ad essere il soggetto a cui, per legge, èriservata la facoltà di esercitare l’azione di responsabilità nei confrontidell’organo cessato)”.2.7 Né, infine, può rilevare che il conto presentato dai commissari liquidatorisia stato approvato dall’autorità amministrativa di vigilanza: la quale, ineffetti, come dispone l’art. 75, comma 3, cit., si limita ad autorizzare ildeposito, presso il tribunale competente, del rendiconto predisposto daglistessi ma non esclude affatto, come la stessa disposizione conferma, che talerendiconto possa essere oggetto di contestazione da parte di chiunque neabbia l’interesse, a partire dai curatori del fallimento in cui l’amministrazionestraordinaria sia stata convertita, ed essere, dunque, oggetto di sindacato daNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026parte del tribunale a tal fine investito dal ricorso previsto dall’art. 75, comma3, cit..2.8 Il decreto impugnato, lì dove ha ritenuto che il controllo preventivo sulconto espletato all’autorità amministrativa di vigilanza a norma dell’art. 75,comma 1, cit. non precluda in alcun modo “il successivo ed eventualecontrollo giudiziale innescato dalle contestazioni spiegate dopo il deposito delconto” presso il tribunale, si è, dunque, senz’altro conformato ai principiesposti.3.

Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 75d.lgs. n. 270/1999 e 111-bis l.fall., hanno censurato il decreto impugnatonella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che i curatori del fallimentoavessero correttamente contestato ai commissari liquidatori di averproceduto al pagamento delle prededuzioni senza la formalizzazionedell’ammissione dei relativi crediti in alcuno stato passivo integrativo, senzala predisposizione di alcun piano di riparto e senza alcuna autorizzazione daparte del ministero vigilante, omettendo, tuttavia, di considerare che: - l’art.111-bis l.fall., in quanto introdotto dal d.lgs. n. 5/2006 (e modificato dal d.lgs.n. 169/2007), quale norma di natura processuale, è senz’altro applicabilenella procedura di amministrazione straordinaria agli atti compiuti daicommissari liquidatori, tutti successivi al 2007; - nulla, dunque, impediva alministero vigilante di consentirne l’utilizzazione per provvedere al pagamentodei crediti non contestati; - le spese in prededuzione erano state, del resto,sostenute in conformità agli atti d’indirizzo ministeriale ed avevano avutounicamente riguardo a quanto occorrente alla conservazione dei beni(vigilanza, bonifica terreni, assicurazioni, spese condominiali, IMU, etc.), alpagamento delle retribuzioni ai dipendenti ancora in servizio e dei compensiai professionisti incaricati dai commissari; - la pretesa di stabilire qualemodus procedendi, diverso da quello che i commissari avevano seguitoosservando le regole fissate dal ministero, doveva essere adottato per ilpagamento dei crediti prededucibili, si risolveva, dunque, in un’inammissibileingerenza, totalmente estranea al sindacato sul conto reso dai commissari,nella potestà dell’autorità amministrativa di adottare modalità di gestione diuna procedura amministrativa.Numero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/20263.1 Il motivo è inammissibile.

I ricorrenti, infatti, non si confrontanorealmente con la pronuncia che hanno impugnato: la quale, infatti, constatuizioni rimaste incensurate, dopo aver affermato che il curatore delfallimento non può procedere al pagamento delle prededuzioni in mancanzadi provvedimenti formali del giudice delegato, come i decreti di prelievoprevisti dall’art. 111, comma 2°, l.fall. e che, nella liquidazione coattaamministrativa (e, dunque, nell’amministrazione straordinaria), i poteri delgiudice delegato sono attribuiti all’autorità amministrativa che vigila sullaprocedura, ha, in sostanza, ritenuto che: - i commissari liquidatori, senzal’autorizzazione dell’autorità amministrativa di vigilanza, non potevanoeffettuare i pagamenti dei crediti prededucibili; - “non è”, infatti, “ipotizzabileche il prelievo per il pagamento dei crediti di cui al n. 1” dell’art. 111 l.fall.(richiamato dall’art. 212 l.fall.) “che nel fallimento è riservato al giudicedelegato”, pur “nel silenzio dell’art. 212 l.fall. (il quale tuttavia espressamenterichiede l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza per la distribuzione diacconti parziali)”, “possa essere effettuato, in assoluta autonomia,dall’organo di gestione esecutiva della procedura in mancanza di qualsivogliaautorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza”; - i curatori del fallimentoavevano, dunque, correttamente contestato ai commissari liquidatori di averpagato i crediti in prededuzione senza aver, tra l’altro, ottenuto alcunaautorizzazione sul punto da parte del ministero vigilante.3.2 Ed è, invece, noto che: - nel ricorso per cassazione, l’onere di specificitàdei motivi, sancito dall’art. 366 n. 4 c.p.c., impone al ricorrente che denunciil vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, diindicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (conuna ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni) la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.SU n. 23745 del 2020); - il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 n. 3c.p.c., dev’essere, dunque, dedotto, a pena d’inammissibilità del motivoNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026giusta la disposizione dell’art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l’indicazione dellenorme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specificheargomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrarein qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatricidella fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dallagiurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatricedi adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento dellalamentata violazione; - risulta, pertanto, inidoneamente formulata ladeduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminareindicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati permezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nelrisolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediantespecifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativacon le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la meracontrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione dellasentenza impugnato (Cass. n. 24298 del 2016).4.

Il ricorso, per l’infondatezza e/o l’inammissibilità dei suoi motivi,dev’essere, in definitiva, rigettato.4.1 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate indispositivo.4.2 La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

P.Q.MLa Corte così provvede:rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al rimborso, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 7.200,00, di cui €.200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%;Numero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23febbraio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
astiano Leonardi (C.F.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), già Commissari liquidatori della procedura diamministrazione straordinaria della società [OSCURATO:SOCIETA]. – SocietàCostruzioni Marittime e Generali, rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Vaccarella (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliati presso ilsuo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA] II n. 269, giusta procura specialein atti.- ricorrente -controcon sede legale in Misterbianco (CT), [OSCURATO:PERSONA] 19, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona dei [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], Dott.Enrico GIUCASTRO e Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati inNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026Siracusa, via Andorra n.5 presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende giustaprocura speciale in calce al controricorso.- controricorrente -avverso il decreto n. 639/2024 emesso il 20 febbraio 2024 dalla Corted’Appello di Catania, comunicato il 20/2/2024;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/2/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Con il decreto impugnato la Corte di Appello di Catania – decidendo nellacausa n. 868/2023 V.G., avente ad oggetto il reclamo ex art. 26 l. fall.presentato da LEONARDI Sebastiano, MONTANARI Diego e SILVESTRICarmela Regina avverso il decreto del Tribunale di Catania emesso in data13.7.2023 – ha rigettato la così proposta impugnazione.2. In data 10.01.1997 il Ministero dell’Industria aveva decretato, infatti,l’apertura della procedura di amministrazione straordinaria della SO.CO.MARspa in liquidazione, avendo pronunciato il Tribunale di Catania la dichiarazionedi insolvenza della stessa società ai sensi del citato d.l. n.26/1976, convertitonella legge n.95/1979, e aveva nominato i commissari straordinari.3. L’art.7 della legge 273/2002 stabiliva la cessazione dell’incarico deicommissari straordinari delle procedure di amministrazione straordinariaavviate ai sensi del d.l. 26/1976 e imponeva la nomina, da parte del Ministerodelle attività produttive, di commissari liquidatori per la prosecuzione dellagestione liquidatoria secondo le norme della liquidazione coattaamministrativa.3. Con decreto del 2/1/2003, il Ministero delle attività produttive avevanominato i commissari liquidatori.4. L’art.1 comma 498 della l. 296/2006 sanciva la decadenza dei commissariliquidatori nominati a norma dell’art. 7, comma 3, l. 273/2002, se nonriconfermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.5. Per effetto dell’anzidetta disposizione, il Ministero delle attività produttiveNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026nominava commissari liquidatori della procedura di amministrazione DiegoMontanari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].6. Con il D.L. 70/2011, art. 8, comma 3, veniva stabilito che i commissariliquidatori delle procedure di amministrazione straordinaria regolate dal D.L.26/1979 pubblicassero un invito per la ricerca di terzi assuntori di concordatie, in caso di mancata individuazione, entro sei mesi avviassero la proceduradi conversione in fallimento di cui agli articoli da 69 a 77 del D. Lgs. 270/99.7. Nel suddetto termine di legge la proposta di concordato avanzata da unterzo assuntore veniva dichiarata inammissibile e, stante la mancataindividuazione di altri assuntori, su ricorso del debitore nonché di un creditoreveniva avviato il procedimento di cui ai citati artt. 69 - 77 del D. Lgs. 270/99conclusosi con la “conversione” della procedura di amministrazionestraordinaria in fallimento.8. Per effetto della dichiarazione di fallimento, la procedura diamministrazione straordinaria si chiudeva ed i commissari liquidatoricessavano dalle loro funzioni, senza tuttavia mai depositare il rendiconto dellaloro gestione.9. I curatori fallimentari, pertanto, con ricorso del 22/5/2020 proponevanoazione ex art. 263 c.p.c. per sentire ordinare ai cessati commissari liquidatoriil deposito del conto della gestione, con il relativo bilancio finale.10. I commissari si costituivano in giudizio e, dopo l’emissione della sentenzaparziale di declaratoria di sussistenza dell’obbligo di rendiconto ed ilsusseguente ordine di deposito, depositavano il rendiconto ex art. 263 c.p.c.ed il procedimento veniva rinviato per consentire ai curatori fallimentaril’esame del rendiconto e, all’esito, chiedere la sua approvazione o formularele eventuali contestazioni.10. In pendenza del termine per l’esame da parte dei curatori di talerendiconto e del relativo corredo documentale, i commissari avviavano anchel’iter stabilito dall’art. 75 del D. Lgs. 270/99 e, previa autorizzazione delMinistero dello [OSCURATO:PERSONA], depositavano presso il Tribunale, nellaprocedura iscritta al n. 7/1997, il rendiconto dovuto ex artt. 75 e 36 D.lgs.270/1999 e art. 213 l.f..Numero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/202611. Con ricorso al Tribunale Fallimentare ex art. 75, comma 3, D. Lgs.270/1999 i curatori contestavano il rendiconto depositato dai commissariliquidatori perché, con riferimento ai crediti prededucibili, non era statarispettata la procedura di verifica prevista dagli artt. 207, 208 e 209 l. fall. eperché, in particolare, non erano stati predisposti e depositati stati passiviintegrativi delle prededuzioni. Si costituivano in giudizio i commissariliquidatori i quali contestavano, sotto plurimi motivi, l’ammissibilità e lafondatezza nel merito dell’iniziativa assunta dalla curatela denunciando, tral’altro, l’assoluta assenza di un pregiudizio per i creditori che avevanoaccettato i rendiconti.12. Con decreto reso in data 13/7/2023 il Tribunale accoglieva il ricorsoproposto dalla curatela e, per l’effetto, non approvava il conto della gestionedepositato, ai sensi dell’art. 75, comma 1, D. Lgs. 270/1999, dai commissariliquidatori.13. Avverso il predetto decreto del 13/7/2023 i commissari liquidatoriproponevano reclamo ex art. 26 l. fall..13.1 La Corte di appello ha ritenuto ed osservato, per quanto qui ancora diinteresse, che: (i) il primo motivo di reclamo - col quale si assumeval’avvenuta consumazione del potere di impugnare il rendiconto da parte dellacuratela e la conseguente inammissibilità del ricorso da essa proposto ai sensidell’art. 75 comma 3 d.lgs. n. 270/99 - era infondato, posto che nelprocedimento ordinario non era stata formalizzata dalla curatela alcunaimpugnazione del rendiconto (depositato in quella sede solo dopo l’ordine delgiudice e decorsi oltre tre anni dalla conversione in fallimento), essendo stataquella causa rinviata reiteratamente, fino all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], proprioal fine di consentire alla curatela di assumere la sua posizione ai sensi dell’art.264, comma 1, c.p.c. (ossia accettare il rendiconto, ovvero specificare lepartite che intendeva impugnare); (ii) nella predetta udienza, peraltro,l’attrice aveva chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, attesoche in data 28/11/2022 era stato dato avviso, mediante affissione, deldeposito del rendiconto, ai sensi dell’art. 75, comma 1, d.lgs. n. 270/99,sicchè sarebbe stata, a questo punto, a suo avviso, quella la sede ovesvolgere le contestazioni; (iii) non sussisteva pertanto alcuna dupliceNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026impugnazione dello stesso rendiconto ed era certamente da escludere che, inforza della condotta tenuta dalla curatela nel detto procedimento promossoin sede ordinaria, in ragione dei rinvii disposti proprio al fine di consentire allacuratela di prendere posizione sul rendiconto, quest’ultimo potesse essereritenuto accettato; (iv) neanche poteva ritenersi che la curatela, una voltaproposta l’azione ex art. 263 c.p.c., fosse obbligata a muovere lecontestazioni al conto all’interno del procedimento ordinario, non ravvisandosinessuna ragione giuridicamente apprezzabile che deponesse in tal senso; (v)anche il secondo motivo di reclamo - col quale si assumeva il contrasto delricorso ex art. 75 c. 3 d.lgs. n. 270/99 con il giudicato sostanziale dellestatuizioni contenute nella sentenza non definitiva e di quanto aveva formatooggetto del procedimento ex art. 263 c.p.c. - era infondato, in quanto l’unicogiudicato derivante dalla citata sentenza non definitiva riguardava solol’obbligo per i commissari liquidatori di rendere, in quel procedimento rettodall’art. 263 ss. c.p.c., il conto della gestione; (vi) una volta, poi, che icommissari liquidatori, a distanza di circa un anno e mezzo dal deposito delconto della gestione nel procedimento di rendiconto ordinario, avevanodepositato lo stesso rendiconto presso la cancelleria del tribunale fallimentaresecondo la procedura stabilita dall’art. 75 d.lgs. 270/99, tutte questioniagitate nel procedimento ordinario restavano completamente irrilevanti nelprocedimento, prima amministrativo e poi giudiziale, regolato dalla normasopra indicata; (vii) il diverso ragionamento operato dalla parte reclamantesi appalesava, dunque, del tutto errato, in quanto sovrapponeva i due piani,dell’azione generale di rendiconto e del giudizio sul conto della gestioneesperibile in sede fallimentare, non avendo tenuto conto dell’autonomia delprocedimento ex art. 75 d.lgs. 270/99 (prima amministrativo e poi, solo aseguito della contestazione mossa dalla curatela, giudiziale); (viii) il terzomotivo, incentrato sull’erroneo rigetto, da parte del tribunale, dell’eccezionedi carenza di legittimazione ed interesse ad agire ed impugnare il conto deicuratori, era anch’esso infondato; (ix) tramite le contestazioni al rendicontosi possono denunciare gli errori materiali, le omissioni, di carattere contabileo meno e, più in generale, la erronea gestione della procedura da partedell’organo a ciò deputato; (x) costituiva regola di carattere generale quellaNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026secondo cui, nel caso in cui l’organo gestorio della procedura venga sostituito,lo stesso debba rendere il conto della gestione, assoggettandosi, diconseguenza, alle eventuali osservazioni che in tale sede colui che losostituisce possa formulare; (xi) ferma la possibilità per i creditori di sollevarecontestazioni, è proprio il nuovo incaricato della gestione della procedura ilsoggetto che dispone degli strumenti e delle competenze più idonee averificare come la stessa sia stata gestita prima del suo intervento (oltre adessere il soggetto a cui, per legge, è riservata la facoltà di esercitare l’azionedi responsabilità nei confronti dell’organo cessato); (xii) come correttamenteevidenziato anche dal tribunale, ciò valeva a maggior ragione nel caso di“consecutio” tra procedure concorsuali, in cui l’operato degli organi dellaprocedura venuta meno è soggetto alla verifica di quelli che ad essi sonosucceduti; (xiii) considerato che la legge attribuisce a “qualsiasi interessato”il potere di sollevare contestazioni al rendiconto, non si comprendeva laragione per quale da detta ampia categoria dovesse essere escluso proprio ilsoggetto che istituzionalmente ha il dovere di verificarne la gestione; (xiv)nel merito, occorreva ribadire che i commissari liquidatori, senzal’autorizzazione dell’autorità amministrativa di vigilanza, non potevanoeffettuare pagamenti di crediti prededucibili, atteso che - anche applicandol’art. 111 L. Fall. richiamato dall’art. 212 l. fall. - non era ipotizzabile che ilprelievo per il pagamento dei crediti di cui al n. 1 - che nel fallimento erariservato al giudice delegato -, nel silenzio dell’art. 212 l. fall. (il quale tuttaviaespressamente richiede l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza per ladistribuzione di acconti parziali) potesse essere effettuato, in assolutaautonomia, dall’organo di gestione esecutiva della procedura in mancanza diqualsivoglia autorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza.14. Il decreto, pubblicato il 20 febbraio 2024, è stato impugnato dal dott.[OSCURATO:PERSONA], dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, cui ilha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memoria.Numero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione e la falsaapplicazione dell’art. 263 c.p.c. e dell’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato il decreto impugnato nellaparte in cui la corte d’appello ha, in sostanza, ritenuto che i curatori delfallimento, pur a fronte del giudizio di rendiconto introdotto dagli stessi neiconfronti dei commissari liquidatori a norma dell’art. 263 c.p.c., fosserolegittimati a contestare il rendiconto che i predetti commissari avevanodepositato a norma dell’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, senza, tuttavia,considerare che: - la legittimazione all’esercizio dell’azione generale previstadall’art. 263 c.p.c. era stata rivendicata proprio dai curatori ed era stata lororiconosciuta dalla sentenza dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] proprio in quanto curatori delfallimento seguito, senza soluzione di continuità, alla procedura diamministrazione straordinaria; - gli stessi, infatti, proprio in tale qualità, indata 15/4/2021 avevano ricevuto, con il deposito del rendiconto e dellarelativa documentazione, quanto loro necessario per la “corretta gestione delfallimento”; - la lettera e la ratio della disciplina del rendiconto impongono,del resto, di ritenere che tale procedimento debba definirsi o conl’approvazione o con l’impugnazione del conto e che non sia nella facoltà dichi ha promosso il relativo giudizio abbandonarlo senza che sia scioltal’alternativa tra l’uno e l’altro esito; - la scelta dei curatori di non proseguireoltre nel procedimento introdotto a norma dell’art. 263 c.p.c. non poteva,dunque, che comportare, a fronte del deposito del rendiconto, la sua definitivaapprovazione; - il deposito del rendiconto anche ai sensi dell’art. 72 d.lgs. n.270 cit. poteva, al più, consentire le contestazioni di terzi soggetti ma noncerto da parte di chi, come i curatori, avevano già esercitato tale facoltà o,meglio, deciso di non esercitarla nell’ambito del giudizio promosso a normadell’art. 263 c.p.c..1.1 Il motivo è infondato.Non si comprende, invero, la ragione per cui i curatori del fallimento, dopoche i (cessati) commissari liquidatori dell’amministrazione straordinariaavevano depositato, a norma dell’art. 75 del d.lgs. n. 270/1999, il rendicontodella loro gestione, non potevano proporre, nella relativa e conseguente sedeNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026processuale (e, dunque, con il ricorso al tribunale previsto dal comma 3dell’art. 75 cit. e dall’art. 213, comma 2°, in fine, l.fall., ivi richiamato, nelsuo testo originario), le contestazioni al rendiconto così depositato.1.2 Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è, infatti,fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di unadelle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato dellapropria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altruio, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollegaall’esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito didomanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale,sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia purespeciale, il cui atto terminale, in caso di accettazione del conto, è un’ordinanzanon impugnabile del giudice istruttore, mentre, in caso contrario, è unasentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso invia incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul mododi essere della situazione sostanziale inerente l’obbligo di rendiconto (e ciò, oin via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituenteil diritto principale cui si ricollega l’obbligo di rendiconto; cfr. Cass. n. 17283del 2010; Cass. n. 12463 del 1999).1.3 La mera proposizione dell’azione di rendiconto prevista dall’art. 263 c.p.c.da parte dei curatori del fallimento e la semplice pendenza del relativogiudizio, nell’(incontestata) mancanza tanto di un’ordinanza del giudiceistruttore che abbia dato atto dell’accettazione del conto da parte degli stessi(art. 263, comma 2°, c.p.c.), quanto di una sentenza che, all’esitodell’impugnazione del conto (artt. 264 ss c.p.c.), abbia, in via definitiva,accertato l’infondatezza delle relative contestazioni (o, più radicalmente,l’insussistenza del diritto al rendiconto in capo a chi l’aveva chiesto e/odell’obbligo di presentarlo da parte di chi era stato a tale fine convenuto ingiudizio), non potevano, di conseguenza, in alcun modo precludere agli stessicuratori, a fronte del deposito da parte dei cessati commissari del rendicontodella propria gestione anche nei modi previsti dall’art. 75 cit., di presentare,in tale ulteriore giudizio, le proprie contestazioni e, in tal modo, evitare, com’èNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026evidente, che, in mancanza, il conto stesso, come prevede proprio l’art. 75,comma 4, cit., possa essere ritenuto (definitivamente) approvato.1.4 L’art. 266 c.p.c., in effetti, prevede che solo l’approvazione del conto (alpari, secondo le norme generali, di una sentenza che si sia definitivamentepronunciata sul conto all’esito dell’azione prevista dall’art. 263 c.p.c.)impedisce a chi l’abbia approvato di sollevare contestazioni in ordine allostesso (diverse dall’errore materiale, omissione, falsità o duplicazione dipartite) in un separato precesso.1.5 Né, del resto, può ritenersi che tra l’azione di rendiconto davanti al giudiceordinario e quella davanti al tribunale fallimentare non vi sia soluzione dicontinuità.1.6 La procedura prevista dall’art. 263 c.p.c., intanto, è meramentefacoltativa ed è rimessa all’iniziativa degli interessati (Cass. n. 27591 del2024). Si tratta, invero, di un “contenitore” processuale in cui confluiscono lespecifiche situazioni giuridiche in cui vi è un obbligo di rendere il conto,utilizzabile anche al di fuori delle specifiche ipotesi di obbligo di rendicontoindividuate dal legislatore (Cass. n. 22063 del 2017), la cui disciplina generaledev’essere, dunque, integrata con le specifiche discipline di settore, comeavviene per l’amministratore giudiziario nominato ex art. 676 c.p.c. (Cass. n.12463 del 1999).1.7 Nelle procedure concorsuali liquidatorie, invece, il gestore è sempreobbligato al deposito del conto presso la cancelleria del tribunale (artt. 116 e213 l. fall., su ordine del giudice delegato o autorizzazione dell’autorità divigilanza). Non è, pertanto, l’interessato che chiede al gestore il deposito delconto, ma è il gestore ad essere onerato ex lege del deposito del conto, afronte del cui deposito è facoltà degli interessati (come i creditori e il debitore)proporre contestazioni al tribunale (artt. 116, commi 3° e 4°, e 213, comma3°, l fall.). Il modello processuale dell’azione di rendiconto concorsuale(rientrante nel genus delle attività gestorie di nomina giudiziaria) prevede,pertanto, ab origine l’obbligo del deposito del conto da parte del gestore delpatrimonio altrui, a fronte del quale l’iniziativa della parte interessata ha adoggetto le eventuali contestazioni al conto di gestione, il che spiega l’alteritàdell’azione di rendiconto del curatore del fallimento (ma, in termini analoghi,Numero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026lo si può affermare anche per il liquidatore nella liquidazione coattaamministrativa) rispetto all’ordinaria azione di rendiconto (Cass. n. 11046 del1995, in motiv., lì dove ha rilevato come “la legge fallimentare … prevede unprocedimento di rendiconto speciale rispetto a quello ordinario di cui agli artt.263 sgg. cpc”).1.8 L’azione di rendiconto ordinaria ha, inoltre, un oggetto del tutto differentedal rendiconto concorsuale, in quanto comporta l’accertamento del dirittodella parte interessata alla condanna del gestore al pagamento delle sommeche risultano dovute o, comunque, all’emissione di titoli di pagamento (Cass.n. 14324 del 2022; Cass. n. 2148 del 2014).1.9 L’azione di rendiconto prevista dalla disciplina concorsuale, invece, ha peroggetto la correttezza e la corrispondenza dell’operato del curatore ai precettilegali ed ai canoni della diligenza professionale richiesta per l’esercizio dellacarica, che può anche (ma non necessariamente) estendersi all’accertamentodella sua personale responsabilità, ai sensi dell’art. 38, comma 2°, l.fall., ovelo stesso abbia compiuto atti che hanno arrecato un pregiudizio effettivo allamassa o ai singoli creditori (Cass. n. 6377 del 2019; Cass. n. 18940 del 2007;Cass. n. 13274 del 2000; Cass., n. 547 del 2000; Cass. n. 10028 del 1997;Cass. n. 277 del 1985).1.10 Il decreto impugnato si è senz’altro attenuto ai principi esposti: lì dove,in particolare, ha ritenuto che, a fronte della mera pendenza del procedimentopromosso in sede ordinaria da parte dei curatori del fallimento a normadell’art. 263 c.p.c. e della mancata accettazione dello stesso da parte di questiultimi, non vi fosse alcuna ragione per ritenere che, in dipendenza dellaoriginaria iniziativa giudiziale a cui la curatela era stata costretta a ricorrere,gli stessi curatori non avessero la legittimazione a contestare, con il ricorsoal tribunale previsto dall’art. 75, comma 3, del d.lgs. n. 270 cit., il rendicontodepositato dai commissari liquidatori nei modi previsti da tale disposizione.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti, lamentando la falsa applicazione dell’art.75 d.lgs. n. 270/1999, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hanno censurato ildecreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto chel’operato degli commissari liquidatori fosse suscettibile di sindacato da partedei curatori del fallimento, omettendo, per contro, di considerare che: - laNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026procedura di amministrazione straordinaria è affidata alla sorveglianza delministero per cui le modalità di gestione non sono sindacabili, in sede direndiconto, dai curatori del “consecutivo” fallimento; - la successivaprocedura fallimentare, “come ha statuito la (non impugnata) sentenza1.3.2021”, “deve essere posta a conoscenza dei risultati di quella gestione(quali «informazioni necessarie e strettamente funzionali» alla propria,successiva gestione)”, ma non ha alcun potere di sindacare la legittimità“procedurale” dei singoli atti compiuti sotto il controllo e la vigilanzadell’autorità amministrativa; - se, infatti, l’operato degli organi dellaprocedura cessata è stato approvato da chi in quella procedura aveva poteridi controllo e di vigilanza, il “gestore successivo” non ha, di conseguenza, ilpotere di contestare la legittimità della procedura adottata con il consenso el’approvazione di chi nella procedura cessata era investito del potere dicontrollo e di vigilanza; - il conto che i commissari liquidatori avevanodepositato il 15/4/2021, in ossequio a quanto disposto dalla sentenza1/3/2021, era stato approvato sia dal comitato di sorveglianza, sia dalministero, ed era idoneo a fornire ai curatori, come da loro richiesto, ancheallora nella qualità di curatori, con il ricorso proposto a norma dell’art. 263c.p.c., e cioè le “informazioni necessarie per la corretta gestione delfallimento”.2.1 Il motivo è infondato.Il decreto impugnato, con statuizione rimasta incensurata, ha, infatti, rilevatoche, con la sentenza non definitiva dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il tribunale aveva accertato,con forza di giudicato (in quanto, com’è rimasto incontestato, nonimpugnata), “l’obbligo per i commissari liquidatori di rendere … il conto dellagestione” ai curatori del fallimento dichiarato in sede di conversionedell’amministrazione straordinaria.2.2 L’estinzione del processo (che i ricorrenti, peraltro, neanche deducono)rende, del resto, inefficaci gli atti compiuti ma, come prevede l’art. 310,comma 2°, c.p.c., non anche le sentenze non definitive di merito pronunciate(come quella dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) nel corso dello stesso, le quali, pertanto, unavolta definitive perché (come, appunto, quella appena indicata) nonimpugnate, sono idonee al giudicato sostanziale (cfr. Cass. n. 840 del 1984)Numero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026e, dunque, preclusive di un diverso accertamento, in ordine alla sussistenzadel diritto (al rendiconto) che ne è stato l’oggetto, in un successivo e diversogiudizio (come quello conseguente al ricorso proposto dai curatori a normadell’art. 75 del d.lgs. n. 270 cit.) tra le stesse parti.2.3 Né sul punto può rilevare il fatto, rimasto incontestato tra le parti, che ilgiudizio di rendiconto promosso dai curatori del fallimento a norma dell’art.263 c.p.c. sia stato medio tempore definito con sentenza del tribunale diCatania del 3/1/2024 e che tale sentenza, rimasta inoppugnata, abbiadichiarato la cessazione della materia del contendere: la pronuncia dicessazione della materia del contendere, infatti, integra, in seno al ritocontenzioso ordinario (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsionenormativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), unafattispecie (creata dalla prassi giurisprudenziale) di estinzione del processo;la sentenza che dichiara la cessazione della materia del contenderedetermina, pertanto, da un canto la caducazione di tutte le pronunce emanatenei precedenti gradi di giudizio e (a differenza di quella non definitivadell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) non passate in cosa giudicata e, dall’altro, la sua assolutainidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fattavalere, limitandosi tale efficacia di giudicato al solo aspetto del venir menodell’interesse alla prosecuzione del giudizio, con l’ulteriore conseguenza cheil giudicato può dirsi formato solo su tale circostanza, ove la relativa pronuncianon sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa (Cass.SU n. 1048 del 2000; Cass. n. 17312 del 2015; Cass. n. 1695 del 2018; Cass.n. 4167 del 2020).2.4 Questa Corte, comunque, ha già avuto modo di affermare che: - in basea un principio generale dell’ordinamento, chi esercita una gestione o svolgeun’attività nell’interesse di altri ha il dovere di soggiacere al controllo di questie, quindi, di rendere il conto, portando a conoscenza, secondo il principio dellabuona fede, gli atti posti in essere, particolarmente quelli dai qualiscaturiscono partite di dare e avere; pertanto, le specifiche ipotesi di obbligodi rendiconto individuate dal legislatore non hanno carattere tassativo e ilrendiconto può essere richiesto in tutti i casi in cui un rapporto di naturasostanziale comporta il dovere, legale o negoziale, di una delle parti di farNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026conoscere il risultato della propria attività, in quanto influente nella sferapatrimoniale altrui (Cass. n. 22063 del 2017).2.5 Nel caso, come quello in esame, in cui l’amministrazione straordinaria siastata convertita in fallimento, i commissari liquidatori, nominati insostituzione dei commissari straordinari a norma dell’art. 1, comma 498, dellal. n. 296/2006, avendo gestito (al pari di questi ultimi) il patrimonio dellasocietà in sostituzione dei suoi amministratori (art. 36 del d.lgs. n. 270/1999e 200, comma 1°, l.fall.), sono, pertanto, senz’altro tenuti, sul pianosostanziale, a rendere il conto dei relativi atti e dei conseguenti risultati aicuratori del fallimento successivamente dichiarato (artt. 16, n. 3, e 89,comma 2°, l.fall.).2.6 La legge, del resto, come correttamente ritenuto dalla corte d’appello,contestazioni al rendiconto”: e, in effetti, “non si vede per quale ragione dadetta ampia categoria debba essere escluso proprio il soggetto cheistituzionalmente … deve proseguire la gestione altrui”, “anche perchépersonalmente esposto a responsabilità omissiva nel caso in cui,colposamente, non ponga rimedio alle eventuali inadempienze di chi lo hapreceduto, ha il dovere di verificarne la gestione”, e che, proprio nella vestedi “nuovo incaricato della gestione della procedura”, “dispone degli strumentie delle competenze più idonee a verificare come la stessa sia stata gestitaprima del suo intervento (oltre ad essere il soggetto a cui, per legge, èriservata la facoltà di esercitare l’azione di responsabilità nei confrontidell’organo cessato)”.2.7 Né, infine, può rilevare che il conto presentato dai commissari liquidatorisia stato approvato dall’autorità amministrativa di vigilanza: la quale, ineffetti, come dispone l’art. 75, comma 3, cit., si limita ad autorizzare ildeposito, presso il tribunale competente, del rendiconto predisposto daglistessi ma non esclude affatto, come la stessa disposizione conferma, che talerendiconto possa essere oggetto di contestazione da parte di chiunque neabbia l’interesse, a partire dai curatori del fallimento in cui l’amministrazionestraordinaria sia stata convertita, ed essere, dunque, oggetto di sindacato daNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026parte del tribunale a tal fine investito dal ricorso previsto dall’art. 75, comma3, cit..2.8 Il decreto impugnato, lì dove ha ritenuto che il controllo preventivo sulconto espletato all’autorità amministrativa di vigilanza a norma dell’art. 75,comma 1, cit. non precluda in alcun modo “il successivo ed eventualecontrollo giudiziale innescato dalle contestazioni spiegate dopo il deposito delconto” presso il tribunale, si è, dunque, senz’altro conformato ai principiesposti.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti, lamentando la violazione degli artt. 75d.lgs. n. 270/1999 e 111-bis l.fall., hanno censurato il decreto impugnatonella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che i curatori del fallimentoavessero correttamente contestato ai commissari liquidatori di averproceduto al pagamento delle prededuzioni senza la formalizzazionedell’ammissione dei relativi crediti in alcuno stato passivo integrativo, senzala predisposizione di alcun piano di riparto e senza alcuna autorizzazione daparte del ministero vigilante, omettendo, tuttavia, di considerare che: - l’art.111-bis l.fall., in quanto introdotto dal d.lgs. n. 5/2006 (e modificato dal d.lgs.n. 169/2007), quale norma di natura processuale, è senz’altro applicabilenella procedura di amministrazione straordinaria agli atti compiuti daicommissari liquidatori, tutti successivi al 2007; - nulla, dunque, impediva alministero vigilante di consentirne l’utilizzazione per provvedere al pagamentodei crediti non contestati; - le spese in prededuzione erano state, del resto,sostenute in conformità agli atti d’indirizzo ministeriale ed avevano avutounicamente riguardo a quanto occorrente alla conservazione dei beni(vigilanza, bonifica terreni, assicurazioni, spese condominiali, IMU, etc.), alpagamento delle retribuzioni ai dipendenti ancora in servizio e dei compensiai professionisti incaricati dai commissari; - la pretesa di stabilire qualemodus procedendi, diverso da quello che i commissari avevano seguitoosservando le regole fissate dal ministero, doveva essere adottato per ilpagamento dei crediti prededucibili, si risolveva, dunque, in un’inammissibileingerenza, totalmente estranea al sindacato sul conto reso dai commissari,nella potestà dell’autorità amministrativa di adottare modalità di gestione diuna procedura amministrativa.Numero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/20263.1 Il motivo è inammissibile. I ricorrenti, infatti, non si confrontanorealmente con la pronuncia che hanno impugnato: la quale, infatti, constatuizioni rimaste incensurate, dopo aver affermato che il curatore delfallimento non può procedere al pagamento delle prededuzioni in mancanzadi provvedimenti formali del giudice delegato, come i decreti di prelievoprevisti dall’art. 111, comma 2°, l.fall. e che, nella liquidazione coattaamministrativa (e, dunque, nell’amministrazione straordinaria), i poteri delgiudice delegato sono attribuiti all’autorità amministrativa che vigila sullaprocedura, ha, in sostanza, ritenuto che: - i commissari liquidatori, senzal’autorizzazione dell’autorità amministrativa di vigilanza, non potevanoeffettuare i pagamenti dei crediti prededucibili; - “non è”, infatti, “ipotizzabileche il prelievo per il pagamento dei crediti di cui al n. 1” dell’art. 111 l.fall.(richiamato dall’art. 212 l.fall.) “che nel fallimento è riservato al giudicedelegato”, pur “nel silenzio dell’art. 212 l.fall. (il quale tuttavia espressamenterichiede l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza per la distribuzione diacconti parziali)”, “possa essere effettuato, in assoluta autonomia,dall’organo di gestione esecutiva della procedura in mancanza di qualsivogliaautorizzazione da parte dell’autorità di vigilanza”; - i curatori del fallimentoavevano, dunque, correttamente contestato ai commissari liquidatori di averpagato i crediti in prededuzione senza aver, tra l’altro, ottenuto alcunaautorizzazione sul punto da parte del ministero vigilante.3.2 Ed è, invece, noto che: - nel ricorso per cassazione, l’onere di specificitàdei motivi, sancito dall’art. 366 n. 4 c.p.c., impone al ricorrente che denunciil vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c., a pena d’inammissibilità della censura, diindicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, diesaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni indiritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente arichiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precettonormativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare (conuna ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni) la normaviolata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass.SU n. 23745 del 2020); - il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 n. 3c.p.c., dev’essere, dunque, dedotto, a pena d’inammissibilità del motivoNumero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026giusta la disposizione dell’art. 366 n. 4 c.p.c., non solo con l’indicazione dellenorme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, mediante specificheargomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrarein qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenzaimpugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatricidella fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornite dallagiurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatricedi adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento dellalamentata violazione; - risulta, pertanto, inidoneamente formulata ladeduzione di errori di diritto individuati per mezzo della sola preliminareindicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati permezzo di una critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nelrisolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata mediantespecifiche e puntuali contestazioni nell’ambito di una valutazione comparativacon le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la meracontrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione dellasentenza impugnato (Cass. n. 24298 del 2016).4. Il ricorso, per l’infondatezza e/o l’inammissibilità dei suoi motivi,dev’essere, in definitiva, rigettato.4.1 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate indispositivo.4.2 La Corte, infine, dà atto che sussistono i presupposti per il versamento,da parte dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n.115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, diun ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte così provvede:rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti al rimborso, in favore delcontroricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in €. 7.200,00, di cui €.200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del15%;Numero registro generale 8118/2024Numero sezionale 854/2026Numero di raccolta generale 8710/2026Data pubblicazione 08/04/2026dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testointrodotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importoa titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, anorma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 23febbraio 2026.Il Presidente
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