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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 novembre 2024

Cassazione n. 00399/2025

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ?kerdo. --b-r-errzrx sono inammissibili per manifesta infondatezza; ritenuto, infatti, per il Granella che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi, come nel caso di specie, nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, Rv. 278170); che anche il motivo del Loriga sul sistema di calcolo relativo alla determinazione della pena base e all'applicazione della diminuente di rito rispetto al reato già giudicato con rito abbreviato è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello riconosciuto la continuazione trattandosidi reati omogenei e, ritenuto più grave il reato già giudicato, hanno correttamente determinato la pena base nella stessa misura stabilita nella sentenza irrevocabile comprensiva dell'aumento per la recidiva, applicato l'aumento per la continuazione e la diminuente di rito sulla pena complessiva in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali per il giudizio di cognizione- a differenza di quanto previsto per la fase esecutiva- in tema di reato continuato la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse, quindi, con riferimento alla pena "applicabile" (Sez.

U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 28586; Sez. 1, n. 8082 del 10/10/2023, dep.2024, Abbrescia, Rv. 286009); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle 4nmende.

Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere tepsore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ?kerdo. --b-r-errzrx sono inammissibili per manifesta infondatezza; ritenuto, infatti, per il Granella che in tema di concordato in appello, è inammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi, come nel caso di specie, nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, Rv. 278170); che anche il motivo del Loriga sul sistema di calcolo relativo alla determinazione della pena base e all'applicazione della diminuente di rito rispetto al reato già giudicato con rito abbreviato è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello riconosciuto la continuazione trattandosidi reati omogenei e, ritenuto più grave il reato già giudicato, hanno correttamente determinato la pena base nella stessa misura stabilita nella sentenza irrevocabile comprensiva dell'aumento per la recidiva, applicato l'aumento per la continuazione e la diminuente di rito sulla pena complessiva in linea con i principi affermati da questa Corte, secondo i quali per il giudizio di cognizione- a differenza di quanto previsto per la fase esecutiva- in tema di reato continuato la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all'eventuale giudizio di comparazione fra di esse, quindi, con riferimento alla pena "applicabile" (Sez. U, n. 7029 del 28/09/2023, dep. 2024, Giampà, Rv. 28586; Sez. 1, n. 8082 del 10/10/2023, dep.2024, Abbrescia, Rv. 286009); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle 4nmende. Così deciso il 29 novembre 2024 Il consigliere tepsore Il P
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