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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 1995

Cassazione n. 02475/2023

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ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/05,1 982 avverso la sentenza del 22/03/?022 el GIuDICE UDIEi IZA PRELIvINARE di MILANO «tettravvtzratte ucra la relazione svolta dal rjonsi'.2liere ;) ,enIVE_E CENCI; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, oer la cassazione della sentenza con cui il G.u.p. dei Tribunale di Milano il 22 marzo 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui ili artt. 237 cod, pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. '309, ded,cendo fetto di motivazione in re:lazione all'omesso proscioglimento ciell'imputa.-3 ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Il ricorso è manifestamente inforlato, poiché proposto in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugoo 2017, n. 103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, el difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena' o dalla misura di sicurezza».

La Corte di cassazione, in ogni caso, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez.

U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata deiia pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi c,osítivi ricnieSti (coè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta quaiificaziore giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità delta pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena. ove la richiesx.a sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proc‘cloglirnento ex art. 129 cod. proc. pen.).

Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata, incentrata sulle 3 nne'-.azioni della p.g. (pagine 2 e 3) peraltro non Edeguatarnente aggredita della - estremamente generica - impugnazione, che si iimita ad enunciare il preveso vizio, senza però illustrare le stesso.

La declaratoria di inar.missibilità del ricorso va pront_nciata, unq, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610. co,..ima 5-b,S, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017).

Non ravvisandosi ex rt. (316 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa i inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricon.ente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima coni'orme ci, diritto eci equa, in dispositivo.

P.Q.M. nichiara inammissioile il ricotso e condanna il ricorrer te al pagamento delle spese processuali e della sorr,ma i euro ouattromila in fEvore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/05,1 982 avverso la sentenza del 22/03/?022 el GIuDICE UDIEi IZA PRELIvINARE di MILANO «tettravvtzratte ucra la relazione svolta dal rjonsi'.2liere ;) ,enIVE_E CENCI; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, oer la cassazione della sentenza con cui il G.u.p. dei Tribunale di Milano il 22 marzo 2022 ha applicato allo stesso la pena concordata con il Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in ordine ai reati di cui ili artt. 237 cod, pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. '309, ded,cendo fetto di motivazione in re:lazione all'omesso proscioglimento ciell'imputa.-3 ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso è manifestamente inforlato, poiché proposto in un caso non consentito: infatti, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugoo 2017, n. 103, «Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, el difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena' o dalla misura di sicurezza». La Corte di cassazione, in ogni caso, ha ripetutamente affermato (v., ex plurimis, Sez. U, n. 10372 del 27/09/1995, Serafino, Rv. 202270) che l'obbligo della motivazione della sentenza di applicazione concordata deiia pena va conformato alla particolare natura della stessa e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto, anche se succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi c,osítivi ricnieSti (coè sussistenza dell'accordo delle parti; corretta quaiificaziore giuridica del fatto; applicazione di eventuali circostanze; giudizio di bilanciamento; congruità delta pena; concedibilità della sospensione condizionale della pena. ove la richiesx.a sia ad essa subordinata) e di quelli negativi (ossia che non debba essere pronunciata sentenza di proc‘cloglirnento ex art. 129 cod. proc. pen.). Si tratta di verifiche che si rinvengono - in termini idonei - nella sentenza impugnata, incentrata sulle 3 nne'-.azioni della p.g. (pagine 2 e 3) peraltro non Edeguatarnente aggredita della - estremamente generica - impugnazione, che si iimita ad enunciare il preveso vizio, senza però illustrare le stesso. La declaratoria di inar.missibilità del ricorso va pront_nciata, unq, «senza formalità» ai sensi dell'art. 610. co,..ima 5-b,S, cod. proc. pen. (come introdotto dalla richiamata legge n. 103 del 2017). Non ravvisandosi ex rt. (316 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa i inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna del ricon.ente al pagamento delle spese del procedimento consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che la Corte stima coni'orme ci, diritto eci equa, in dispositivo. P.Q.M. nichiara inammissioile il ricotso e condanna il ricorrer te al pagamento delle spese processuali e della sorr,ma i euro ouattromila in fEvore della Cassa delle ammende. Così d
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