CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 dicembre 2025
Cassazione n. 02650/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1633/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 34406/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del 15 aprile 2025 che - in accoglimento del concordato ex art. 599 bis cod. proc. pen. intercorso tra il difensore CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 2650/2026 Roma, lì, 22/01/2026 di [OSCURATO:PERSONA] munito di procura speciale - ed il Procuratore Generale presso la Corte d'appello - in riforma della sentenza del Tribunale di Enna, rideterminava la pena inflitta per il delitto di cui agli artt. 610, comma secondo, 339 cod. pen. 2. E’ stato articolato un unico motivo, con il quale [OSCURATO:PERSONA] deduce violazione di legge in merito alla circostanza che la Corte di Appello aveva accolto la richiesta di concordato solo in relazione alla pena finale proposta, sebbene fosse stato espressamente richiesta la rinuncia alla sospensione condizionale della pena. 3. Il Procuratore generale in persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ha depositato il 24 novembre 2025 requisitoria scritta, concludendo per il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Invero, dalla lettura della istanza ex art. 599 bis cod. proc. pen. (visionata da questa Corte, attesa la natura processuale del motivo di impugnazione, trattandosi di questione in relazione alla quale anche la Corte di cassazione ha giurisdizione estesa al fatto processuale) emerge che il ricorrente aveva espressamente subordinato il consenso alla rinuncia alla sospensione condizionale (allegando la relativa dichiarazione), ma la Corte di appello in maniera inopinata ha ritenuto che tale richiesta non potesse trovare accoglimento, perché non era stata impugnata la statuizione favorevole emessa dal primo giudice che aveva concesso la sospensione condizionale. Ebbene, a riguardo va rilevato che una volta che le parti hanno concordato la pena ex art. 599 bis cod. proc. pen., la sentenza che recepisca detto accordo non può disattenderne il contenuto. Si è effettivamente chiarito, in giurisprudenza, che deve ritenersi illegittima la decisione del giudice di appello che si limiti ad applicare la pena nella misura concordata, senza statuire sulla richiesta del beneficio della sospensione condizionale della pena cui sia subordinato l'accordo delle parti (principio certamente invocabile a contrario nella odierna vicenda processuale), poiché il beneficio si pone come elemento determinante nel processo di formazione della volontà negoziale della parte, rappresentando, quindi, una componente costitutiva della piattaforma negoziale, sulla quale si è perfezionato il suddetto accordo (Sez. 3, n. 25994 del 06/03/2019, Ziparo, Rv. 276012; sul concordato in appello previgente, Sez. 3, n. 5332 del 18/12/2007, dep. 2008, Balzamo, Rv. 238796; Sez. 3, n. 3690 del 07/10/2022, dep. 2023, Padolini, Rv. 284132, in cui la Corte ha ribadito che, in tema di concordato in appello, la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, ove non abbia formato oggetto dell'accordo, è rimessa alla valutazione del giudice anche nel caso in cui la questione sia stata a quest'ultimo devoluta su richiesta del solo imputato). 3. La sentenza deve essere, per tale ragione, annullata sul punto con revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena; può procedere, in tal senso, la Corte di legittimità ai sensi dell'art. 620, lett. l), cod. proc. pen. essendo presente in atti procura speciale al difensore di fiducia al fine di rinunciare alla sospensione condizionale della pena. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale della pena, che elimina Così deciso in Roma il 18/12/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]