CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 11839/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente aD2 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13063/2018 R.G., proposto DA [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa individuale corrente in Bertinoro (FC) sotto l'omonima ditta, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Cesena (FC), elettivamente domiciliata presso l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, ove per legge domiciliata; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre 2017 n. 2901/06/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 2 marzo 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] il 24 ottobre 2017 n. 2901/06/2017, che, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di liquidazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per la revoca delle agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli professionali (IAP), a causa della mancata produzione della certificazione rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Forlì nel termine di legge, in relazione all'acquisto della proprietà di un fabbricato rurale con annesso terreno in Comune di Bertinoro (FC), a mezzo di rogito notarile del 9 giugno 2008, ha rigettato l'appello proposto dalla medesima nei confronti dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Forlì il 16 luglio 2012 n. 182/03/2012, con condanna alla rifusione delle spese di lite. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione di prime cure sul presupposto che la contribuente non potesse beneficiare delle agevolazioni tributarie per la mancata presentazione della certificazione rilasciata dal [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Forlì nel termine di tre anni dalla registrazione della compravendita. Il ricorso è affidato a quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo (indicato in ricorso con la lettera "A"), si denuncia violazione ed erronea applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, 1, comma 4, e 5 del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che il contribuente non potesse beneficiare delle agevolazioni previste per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) a causa della mancata produzione della certificazione provinciale entro il termine triennale. 2. Con il secondo motivo (indicato in ricorso con la lettera "B"), si denuncia violazione ed erronea applicazione dell'art. 10, comma 1, della Legge 27 luglio 2000 n. 212, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., (verosimilmente) per non aver tenuto conto che la condotta dell'amministrazione finanziaria non era stata ispirata al principio della collaborazione e della buona fede nei rapporti con la contribuente, essendo rilevante il solo possesso dei requisiti previsti per il godimento delle agevolazioni fiscali, a prescindere dalla tardiva produzione della certificazione provinciale (in coerenza con la circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 23 maggio 2007 n. 32/E). 3. Con il terzo motivo (indicato in ricorso con la lettera "C"), si denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, (verosimilmente) in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la certificazione provinciale attestasse il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale con decorrenza dal 23 dicembre 2011 o, al più tardi, dal mese di maggio dello stesso anno. 4. Con il quarto motivo (indicato in ricorso con la lettera "D"), si denuncia omessa ed insufficiente valutazione della documentazione attestante i requisiti di imprenditore agricolo professionale, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per aver erroneamente ritenuto che la certificazione provinciale accertasse il possesso di tali requisiti da epoca successiva alla stipulazione della compravendita. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento dei restanti motivi. 1.1 La questione della obbligatorietà della produzione della certificazione rilasciata dalla Regione (o da altro ente all'uopo delegato da quest'ultima, come, nel caso di specie, la Provincia di Forlì) per il godimento delle agevolazioni previste per l'acquisto di terreni da parte degli imprenditori agricoli professionali (IAP) è stata nuovamente affrontata - sulla scia di un orientamento consolidato - in un recente arresto di questa Corte, le cui conclusioni possono essere confermate anche in questa sede (in termini: Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3100). 1.2 D D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99 ha introdotto la nuova figura dell'imprenditore agricolo professionale (IAP), definito come colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 14 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 cod. civ., direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro (art. 1, comma 1). I suddetti requisiti sono accertati, ad ogni effetto, dalle Regioni (arti, comma 2). L'accertamento regionale è necessario ai fini dell'iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale (vedasi la circolare emanata dall'INPS il 24 maggio 2004 n. 85), a sua volta presupposto per il trattamento tributario. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'art. 2135 cod. civ. e siano in possesso dei requisiti indicati dal D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, ed in particolare: a) nel caso di società di persone, qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (art. 1, comma 3). La società agricola, che abbia ad oggetto esclusivo l'attività agricola, ha la qualifica di imprenditore agricolo professionale ex art. 1, comma 3, del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99; nella misura in cui vi sia l'iscrizione nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, è equiparata al coltivatore diretto ai fini delle agevolazioni in materia di imposte indirette e creditizie. Infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, alle società agricole munite dei suddetti requisiti «sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto». L'art. 1, comma 4, del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99 dispone che: «Qualunque riferimento della legislazione vigente all'imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo. All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto». Dunque, ai fini delle agevolazioni sulle imposte indirette e delle agevolazioni creditizie, l'imprenditore agricolo professionale deve essere iscritto alla relativa gestione previdenziale ed assistenziale per essere equiparato alla persona fisica coltivatore diretto; ciò soprattutto ai fini delle agevolazioni sulla piccola proprietà contadina e sui territori montani. Le due qualifiche, comunque, non coincidono, sicché è anche possibile possedere la qualifica di coltivatore diretto e non quella di imprenditore agricolo professionale. La legge non chiarisce che tipo di documentazione lo IAP debba produrre al fine di ottenere le agevolazioni per la piccola proprietà contadina. Infatti, nel T.U.R. il requisito di imprenditore agricolo a titolo professionale, ora IAP, non è richiesto sin dal momento della stipulazione della compravendita con aliquota agevolata, ma può anche essere conseguito nel triennio successivo. 1.3. Nella fattispecie in esame, l'amministrazione finanziaria ha contestato il trattamento agevolativo, facendo rilevare che il contribuente aveva documentato in ritardo il possesso dei requisiti per potere usufruire del beneficio fiscale di cui al D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99 e, in ogni caso, con decorrenza da un periodo (2011) successivo alla registrazione della compravendita (2008). Per cui, la questione all'esame della Corte è se sia necessaria, ai fini del riconoscimento del trattamento agevolativo di cui all'art. 1, comma 4, del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, la produzione della certificazione attestante il possesso dei relativi requisiti al momento della registrazione del contratto di compravendita di un terreno agricolo. La risposta è negativa. Secondo l'indirizzo sostenuto da questa Corte, non sono necessari, ai fini del trattamento agevolativo, né il certificato definitivo né l'attestato provvisorio, ciò in quanto l'art. 1 del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99 non prevede l'obbligo della presentazione del certificato attestante la qualifica di IAP, ma solo il riconoscimento da parte dell'ufficio competente della relativa qualifica. Infatti, con riferimento alla questione della prova del possesso dei requisiti (soggettivi e previdenziali), anche l'indirizzo prevalente della dottrina ritiene che la mancanza di specifiche disposizioni che la impongano comporta che essi vadano solamente esposti nell'atto (poiché il notaio che registra telematicamente deve liquidare le imposte sulla base delle risultanze dello stesso), salva la successiva verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate della concreta insussistenza (così come avviene in altre ipotesi analoghe: vedasi la circolare emanata dall'Agenzia delle Entrate il 21 dicembre 1990 n. 85, in tema di agevolazioni per i territori montani). Si ritiene, infatti, che il D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99 abbia esteso anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all'art. 1 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, già previsti per la piccola proprietà contadina, ma senza richiedere la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della Legge 6 agosto 1954 n. 604, trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto ed incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende promuovere. Va quindi, ribadito il principio già espresso da questa Corte, secondo cui: «In tema di imposte sulla registrazione dell'acquisto di terreni agricoli, l'art. 1, comma quarto, del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, ha esteso anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 604, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni di cui all'art. 2, n. 1, della legge n. 604 cit. trattandosi di requisiti dettati per il solo coltivatore diretto e incompatibili con la nuova figura professionale che il legislatore intende incentivare; ne consegue che, per il beneficio menzionato, non è necessario il certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario e da produrre a pena di decadenza all'Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell'atto" (Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2013, n. 16071 - nello stesso senso: ; Cass., Sez. 6^-5, 5 novembre 2014, n. 23630; Cass., Sez. 5^, 13 febbraio 2018, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 16 febbraio 2018, n. 3829; Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2020, n. 10717; Cass., Sez. 5^, 12 giugno 2020, n. 11320; Cass., Sez. 5^, 10 giugno 2021, n. 16213). Né sarebbe possibile argomentare che se, a seguito della abrogazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, è venuto meno l'obbligo di presentare al pubblico ufficiale rogante o all'ufficio del registro entro il triennio successivo alla registrazione la certificazione della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 12 della Legge 9 maggio 1975 n.153, tuttavia, sostituita per effetto dell'art. 1 del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99 la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale con quella di imprenditore agricolo professionale, all'obbligo di presentare la certificazione di cui all'art.12 della Legge 9 maggio 1975, n.153, si è sostituito l'obbligo di presentare la documentazione di accertamento rilasciata dalle Regioni ai sensi dell'art.1, comma 2, del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99. Simile argomentazione, oltre a forzare la lettera del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, la quale non si esprime in termini di obbligo di presentazione della documentazione regionale né, tanto meno, in termini di obbligo di presentazione sanzionato con la decadenza dai benefici fiscali, si scontrerebbe con il rilievo, conseguente alla rimarcata incompatibilità delle condizioni previste dall'art. 2 della Legge 6 agosto 1954 n. 604, con la qualifica di imprenditore agricolo professionale (Cass., Sez. 5^, 5 giugno 2020, n. 10717). L'enunciato principio è stato richiamato anche con riferimento alle compravendite escluse dall'applicazione del D.L.vo 27 maggio 2005 n. 101 (in vigore dal 30 giugno 2005). A tale riguardo, è stato rilevato che appare, in definitiva, congruo leggere l'art. 1, comma 4, del D.L.vo 29 marzo 2004 n. 99, nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 3, del D.L.vo 27 maggio 2005 n. 101, per cui: «All'imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto», ha inteso riconoscere a favore dell'imprenditore agricolo professionale (IAP) un'agevolazione del tutto nuova, differente da quella prevista a favore del coltivatore diretto, questa soltanto richiamata per dire ch'essa dà luogo alla riduzione d'aliquota ivi prevista, che ha la funzione di promuovere la nuova imprenditoria agricola; un'agevolazione che, perciò, prescinde dai requisiti in precedenza da certificare, come si evince, appunto, dall'incompatibilità degli stessi rispetto all'imprenditore agricolo professionale (IAP); beneficio che per assolvere la sua funzione, quella dell'incentivo allo sviluppo della più moderna impresa agricola, non può essere subordinato all'esistenza, da certificare, dei requisiti che, nella sostanza, la neghino (Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2013, n. 16071). 1.4 Nel caso di specie, quindi, il giudice di appello ha contravvenuto a tale principio, avendo ritenuto che la contribuente dovesse produrre la certificazione attestante il possesso dei requisiti di imprenditore agricolo professionale entro il termine di tre anni dalla registrazione del rogito notarile di acquisto. Per cui, essendo esente la contribuente da tale incombenza, non si può tenere in alcun conto il tenore (peraltro, ambiguo in ordine alla decorrenza) della certificazione prodotta ai fini della conferma o della revoca del beneficio fiscale. 2. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con pronuncia di accoglimento del ricorso originario della contribuente.3. Le spese dell'intero giudizio possono essere compensate in ragione della formazione e del consolidamento in corso di causa dell'indirizzo giurisprudenziale sulla questione controversa. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento dei restanti motivi di ricorso; cassa la senten