CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 07501/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 01W789P) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 107/ RG 25595 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza che ne ha confermato la condanna per il delitto di detenzione illecita di oltre 14 chili di hashish. 2. Rilevato che il ricorrente successivamente, con dichiarazione personale, trasmessa via PEC, ha rinunciato al ricorso con conseguente declaratoria di inammissibilità e condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma indicata in dispositivo a favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12/1/2O