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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 15713/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 18.7.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO

1. Con sentenza del 2.12.2021 il GIP presso il Tribunale di Bologna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di estorsione aggravata di cui al capo 1) dell'imputazione e del reato di lesioni personali aggravate di cui al capo 3) per cui, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti ed alla pure contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena finale, così ridotta per la scelta del rito, di anni 4 e mesi 9 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali;

2. la Corte di Appello di Bologna ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato avanzata dall'imputato personalmente presente con il difensore di fiducia e con cui era stata formalizzata la rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello relativo al trattamento sanzionatorio sulla cui quantificazione aveva convenuto il PG e rideterminando perciò la pena in anni 3 e mesi 5 di reclusione ed euro 1.000 di multa;

3. ricorre per cassazione il difensore del Ruotolo lamentando: 3.1 erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 1) della rubrica nel più lieve delitto di cui all'art. 393 cod. pen.: ripercorre la vicenda sottolineando che le richieste di pagamento formulate dal ricorrente erano giustificate dall'attività lavorativa svolta con conseguente necessità di ricondurre il fatto nel paradigma del delitto di ragion fattasi; 3.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva: rileva che la recidiva applicata dalla Corte territoriale, alla luce delle risultanze del casellario, avrebbe invece dovuto essere esclusa mancando un qualificato collegamento tra i fatti di cui si tratta in questa sede e quelli oggetto delle precedenti e risalenti condanne.

4. Il ricorso è inammissibile.

Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli).

Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello).

E, d'altra parte, la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio ovvero, per contro, il riconoscimento di circostanze attenuanti denegate nel giudizio di primo grado (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 827 del 21.11.2017, Scavone, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; Sez. 4, n. 53340 del 24.11.2016, Castiglione, Rv 268696; Sez. 1, n. 19041 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Sardelli, Rv 252861; Sez. 6, n. 54341 de. :_:,.1C3.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274315, Sez. 2, n. 11761 del 30.1.2014, Khribech, Rv 259825, concernenti la recidiva).

Per altro verso, non è inutile segnalare che, pur deducendo vizio di violazione di legge, il ricorrente denunzia la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale.

Ed in effetti, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale.

Si è peraltro affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599- bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrento al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], contro la sentenza della Corte di Appello di Bologna del 18.7.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 2.12.2021 il GIP presso il Tribunale di Bologna aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei fatti di estorsione aggravata di cui al capo 1) dell'imputazione e del reato di lesioni personali aggravate di cui al capo 3) per cui, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti ed alla pure contestata recidiva, lo aveva condannato alla pena finale, così ridotta per la scelta del rito, di anni 4 e mesi 9 di reclusione ed Euro 1.000 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; 2. la Corte di Appello di Bologna ha riformato la sentenza di primo grado accogliendo la proposta di concordato avanzata dall'imputato personalmente presente con il difensore di fiducia e con cui era stata formalizzata la rinuncia ad ogni altro motivo diverso da quello relativo al trattamento sanzionatorio sulla cui quantificazione aveva convenuto il PG e rideterminando perciò la pena in anni 3 e mesi 5 di reclusione ed euro 1.000 di multa; 3. ricorre per cassazione il difensore del Ruotolo lamentando: 3.1 erronea applicazione della legge penale in ordine alla mancata riqualificazione del fatto di cui al capo 1) della rubrica nel più lieve delitto di cui all'art. 393 cod. pen.: ripercorre la vicenda sottolineando che le richieste di pagamento formulate dal ricorrente erano giustificate dall'attività lavorativa svolta con conseguente necessità di ricondurre il fatto nel paradigma del delitto di ragion fattasi; 3.2 inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si debba tener conto nella applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva: rileva che la recidiva applicata dalla Corte territoriale, alla luce delle risultanze del casellario, avrebbe invece dovuto essere esclusa mancando un qualificato collegamento tra i fatti di cui si tratta in questa sede e quelli oggetto delle precedenti e risalenti condanne. 4. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. è consentito soltanto qualora vengano dedotti motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice; non è invece consentito proporre doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, infine, a vizi attinenti alla determinazione della pena oggetto dell'accodo processuale intercorso tra le parti purché esso non abbia dato luogo ad un vizio di illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (cfr., Sez. 2, n. 22022 del 10.4.2019, Mariniello; Sez. 2, n. 30990 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Gueli). Già nella previgente disciplina del concordato in appello, il ricorso per cassazione era stato ritenuto inammissibile anche quando relativo a questioni, pur rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art.599, comma 4 cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (cfr., Sez. 4, n. 53565 del 27.9.2017, Ferro); ed inoltre, che il giudice di appello che accolga la richiesta formulata a norma dell'art. 599, comma quarto, cod. proc. pen., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste nell'art. 129 stesso codice, né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve essere necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (cfr., Sez. n. 3391 del 15.10.2009, Camassa, resa sotto il vigore del previgente "patteggiamento" in appello). E, d'altra parte, la rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, con esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche del motivo attraverso il quale l'appellante abbia richiesto l'esclusione di elementi circostanziali che condizionano il trattamento sanzionatorio ovvero, per contro, il riconoscimento di circostanze attenuanti denegate nel giudizio di primo grado (cfr., in tal senso, Sez. 4, n. 827 del 21.11.2017, Scavone, in cui la Corte ha ritenuto estesa la rinuncia al motivo con cui era richiesta l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 del DL 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; Sez. 4, n. 53340 del 24.11.2016, Castiglione, Rv 268696; Sez. 1, n. 19041 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Sardelli, Rv 252861; Sez. 6, n. 54341 de. :_:,.1C3.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274315, Sez. 2, n. 11761 del 30.1.2014, Khribech, Rv 259825, concernenti la recidiva). Per altro verso, non è inutile segnalare che, pur deducendo vizio di violazione di legge, il ricorrente denunzia la insussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie incriminatrice; e, tuttavia, lungi dal delineare un effettivo vizio di legittimità, le doglianze finiscono per contestare il giudizio di responsabilità, ovvero il risultato probatorio cui sono approdati i giudici di merito che, con valutazione conforme delle medesime emergenze istruttorie, sono stati concordi nel ritenere al contrario tali elementi riscontrati nella ricostruzione della concreta vicenda processuale. Ed in effetti, ai fini della corretta deduzione del vizio di violazione di legge, il motivo di ricorso deve essere articolato sotto il profilo della contestazione della riconducibilità del fatto - come ricostruito dai giudici di merito - nella fattispecie astratta delineata dal legislatore; altra cosa, invece, è, come accade sovente ed anche nel caso di specie, contestare o mettere in dubbio che le emergenze istruttorie acquisite consentano di ricostruire la condotta di cui si discute in termini idonei a ricondurla al paradigma legale. Si è peraltro affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza resa all'esito del concordato sui motivi di appello ex art. 599- bis cod. proc. pen., volto a censurare la qualificazione giuridica del fatto, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (cfr., in tal senso, Sez. 6 - , n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01). 5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrento al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro
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