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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 aprile 1992

Cassazione n. 28861/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1992 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 4.11.2021 che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 495 c. p.

Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché il riconoscimento delle suddette attenuanti presuppone l'esistenza di elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego della loro concessione (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590).

Non di meno il ricorso nemmeno si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, che ha ampiamente argomentato sulla ritenuta non marginale offensività del fatto.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/04/1992 avverso la sentenza del 04/11/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania del 4.11.2021 che ha confermato la sua condanna per il reato di cui all'art. 495 c. p. Considerato che l'unico motivo di ricorso proposto, che deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché il riconoscimento delle suddette attenuanti presuppone l'esistenza di elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego della loro concessione (ex multis Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, Rv. 281590). Non di meno il ricorso nemmeno si confronta compiutamente con la motivazione della sentenza, che ha ampiamente argomentato sulla ritenuta non marginale offensività del fatto. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deci
Sentenza Cassazione n. 28861/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris