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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 04926/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20646/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma.

Via dei Portoghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG.

PUGLIA , [OSCURATO:PERSONA],n. 348 / 16 , depositata il 1 5 / 02 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2

1. L’Agenzia della Entrate ricorre con due motivi nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. aveva rigettato l'appello dalla medesimaproposto avverso la sentenza della C.t.p. di Foggia che aveva a propria volta rigettato i l ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, nella misura del 60 per cento dell’Irpef, trattenuta e versata dal sostituto d’imposta, per gli anni dal 2002 al 2007 richiesto in ragione delle agevolazioni riconosciute dall'art. 3 , d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 e dall’art. 6 d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 in favore dei soggetti residenti nella nelle province colpite dal sisma del 2002.

Considerato che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della Decisione della Commisisone Europea n.

C(2015) 5549final del 14/08/2015 e degli artt. 107, 108 e 288 T. F .

U .

E. Censura la sentenza impugnata per non aver disapplicato l’art. 6, comma 4-bis e 4-ter d.l.n. 185 del 2008 sebbene le misure di aiuto ivi previste fossero state ritenute dalla detta decisione in contrasto con il mercato comune.

Osserva che la predetta decisione nella parte in cui ha dichiarato l’incompatibilità con il mercato interno delle disposizioni che riducono i tributi dovuti dai residenti, tra cui il ricorrente, nelle Province colpite dal sisma del 2002, comporta l’invalidità ed inefficacia delle predette sule quali si fonda la pretesa restitutoria dell’istante «pacificamente esercente l’attività di lavoratore autonomo».

2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dei Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 principi affermati da Corte Giustizia, 15/07/2015, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/14.

Assume che i principi affermati nella citata ordinanza, se pure resa con riferimento all’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 recante provvedimenti relativi al sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, aventi efficacia diretta ed immediata nell’ordinamento nazionale, ostano al riconoscimento del rimborso dell’Iva.

3. Il primo motivo èinfondato.

3.1. [OSCURATO:PERSONA] della Commissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final, stabilisce all'art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamitànaturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art.108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno».

La medesima decisione, tuttavia, ha fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis(art. 2 dec. cit.).

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4

3.2. Ove, come nel caso di specie, sia pacifico lo svolgimento di un'attività̀ economica da parte del contribuente, il giudice di merito ̀ tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), «tenendo conto, in specie, che la regola, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, T.F.U.E., può̀ cons iderarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza» (tra le più recenti Cass. 10/10/2022, n. 29503).

In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), T.F.U.E., ovvero che si tratti di «aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale» (§ 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista «un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamitànaturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame» (§ 136 dec. cit.).

Il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamitànaturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovra-compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto:§ 148 dec cit.).

3.3. Per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimissu un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5

3.4. Le decisioni adottate dalla Commissione UE, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive dei requisiti della generalità̀e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a dare attuazione al diritto comunitario, se necessario anche attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso (ex plurimis Cass. 26/09/2017, n. 22377).

Nel caso di specie, recando una normativa che, all'evidenza, detta una nuova disciplina del rapporto controverso, la decisione della Commissione costituisce ius superveniens ( ex plurimis Cass.26/06/2019, n. 17199).

E’ quindi necessario, ai fini della spettanza a monte dell’agevolazione in questione, che sia accertato, in fatto, se il beneficio individuale de quosia, o meno, in linea con il regolamento de minimisapplicabile.

3.5. La C.t.r. ha espressamente affermato in sentenza che il recupero ̀ necessario soltanto se l’importo degli aiuti di Stato incompatibili ricevuti dall’impresa ̀ «sufficientemente elevato da essere in grado di falsare la concorrenza, e se non ̀ oggetto di un’altra misura di aiuto di Stato approvata o esente».

Ha aggiunto che «il regolamento “de minimis” esclude i piccoli importi di aiuto dell’applicazione delle norme UE sugli aiuti di Stato, perché si ritiene non abbiano un impatto sulla concorrenza».

Detta statuizione, da sola idonea a sorreggere la decisione di accoglimento dell’istanza di rimborso, ̀ perfettamente conforme al dettato della decisione della Commissione UE.

La C.t.r., infatti, si è fatta espressamente carico di verificare la compatibilità dell’aiuto Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 riconosciuto al contribuente con il regolamento de minimis.

La stessa, tuttavia, non è stata, sul punto,attinta da specifica censura.

3.6. Invero, l’Agenzia, con il motivo in esame, dopo aver ripercorso il contenuto e gli effetti della citata decisione, si è limitata a rimarcare, ed invero senza nemmeno indicare le conseguenze, che il contribuente esercitava pacificamente l’attività di lavoro autonomo.

La decisione della Commissione UE, tuttavia, non esclude la legittimità dell’aiuto, anche a chi eserciti un’attività economica, ove, come detto, quest’ultimo sia in linea con il regolamento de minimis.

4. Il secondo motivo è inammissibile.

L’istanza di rimborso sulla quale si ̀ pronunciata la C.t.r. aveva ad oggetto esclusivamente la restituzione dell’Irpef versata dal contribuente, esercente l’attività di muratore artigiano, dal 2002 al 2008.

Il motivo, pertanto, è del tutto avulso dal decisum che non ha riguardato il diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di iva.

5. Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato.

6. Non deve provvedersi sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimato.

7. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20646/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma. Via dei Portoghesi , 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], –intimato – avverso la sentenza della C OMM.TRIB.REG. PUGLIA , [OSCURATO:PERSONA],n. 348 / 16 , depositata il 1 5 / 02 /201 6 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’08 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 1. L’Agenzia della Entrate ricorre con due motivi nei confronti d i [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza in epigrafe con la quale la C.t.r. aveva rigettato l'appello dalla medesimaproposto avverso la sentenza della C.t.p. di Foggia che aveva a propria volta rigettato i l ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso, nella misura del 60 per cento dell’Irpef, trattenuta e versata dal sostituto d’imposta, per gli anni dal 2002 al 2007 richiesto in ragione delle agevolazioni riconosciute dall'art. 3 , d.l. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201 e dall’art. 6 d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 in favore dei soggetti residenti nella nelle province colpite dal sisma del 2002. Considerato che: 1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione della Decisione della Commisisone Europea n. C(2015) 5549final del 14/08/2015 e degli artt. 107, 108 e 288 T. F . U . E. Censura la sentenza impugnata per non aver disapplicato l’art. 6, comma 4-bis e 4-ter d.l.n. 185 del 2008 sebbene le misure di aiuto ivi previste fossero state ritenute dalla detta decisione in contrasto con il mercato comune. Osserva che la predetta decisione nella parte in cui ha dichiarato l’incompatibilità con il mercato interno delle disposizioni che riducono i tributi dovuti dai residenti, tra cui il ricorrente, nelle Province colpite dal sisma del 2002, comporta l’invalidità ed inefficacia delle predette sule quali si fonda la pretesa restitutoria dell’istante «pacificamente esercente l’attività di lavoratore autonomo». 2. Con il secondomotivo denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dei Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 principi affermati da Corte Giustizia, 15/07/2015, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/14. Assume che i principi affermati nella citata ordinanza, se pure resa con riferimento all’art. 9, comma 17, legge n. 289 del 2002 recante provvedimenti relativi al sisma che aveva colpito la Sicilia nel 1990, aventi efficacia diretta ed immediata nell’ordinamento nazionale, ostano al riconoscimento del rimborso dell’Iva. 3. Il primo motivo èinfondato. 3.1. [OSCURATO:PERSONA] della Commissione UE del 14/08/2015, C (2015) 5549 final, stabilisce all'art. 1 che «Le misure di aiuto di Stato in oggetto (L. 27 dicembre 2012, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 4, comma 90, e successive modifiche e integrazioni; L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 363, e successive modifiche e integrazioni; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 1011, e successive modifiche e integrazioni; L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 109, e successive modifiche e integrazioni; D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, colma 4-bis e 4-ter, e successive modifiche e integrazioni; L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 28, e successive modifiche e integrazioni; e tutti gli atti esecutivi pertinenti previsti dalle leggi sopraccitate), che riducono tributi e contributi dovuti da imprese in aree colpite da calamitànaturali in Italia dal 1990 e cui l'Italia ha dato effetto in maniera illegale in violazione dell'art.108, Par. 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono incompatibili con il mercato interno». La medesima decisione, tuttavia, ha fatta salva l'ipotesi in cui si tratti di un «aiuto individuale» che «al momento sua concessione, soddisfa le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1407/2013 o dal regolamento (CE) n. 717/2014», ovvero dai regolamenti che prevedono gli aiuti c.d. de minimis(art. 2 dec. cit.). Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 4 3.2. Ove, come nel caso di specie, sia pacifico lo svolgimento di un'attività̀ economica da parte del contribuente, il giudice di merito ̀ tenuto a verificare in concreto che il beneficio individuale sia in linea con il regolamento de minimis applicabile (artt. 2 e 3 dec. cit.), «tenendo conto, in specie, che la regola, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale l’art. 92, n. 1, T.F.U.E., può̀ cons iderarsi inapplicabile, costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, sicché quando la soglia dell'irrilevanza dovesse essere superata, il beneficio deve essere negato nella sua interezza» (tra le più recenti Cass. 10/10/2022, n. 29503). In difetto, il giudice di merito deve valutare la sussistenza delle condizioni che, secondo la ridetta decisione della Commissione UE, fanno ritenere comunque compatibili gli aiuti in esame con il mercato interno, ai sensi dell'art. 107, par. 2, lett. b), T.F.U.E., ovvero che si tratti di «aiuti destinati a compensare i danni causati da una calamità naturale» (§ 150, lett. b), dec. cit.), sempre che sussista «un nesso chiaro e diretto tra i danni subiti dalla singola impresa in seguito alle calamitànaturali in oggetto e l'aiuto di Stato concesso a norma delle misure in esame» (§ 136 dec. cit.). Il che presuppone necessariamente (ma non unicamente) che il beneficiario abbia sede operativa nell'area colpita dalla calamitànaturale al momento dell'evento, e che sia evitata una sovra-compensazione rispetto ai danni subiti dalla impresa, scorporando dal danno accertato l'importo compensato da altre fonti (assicurative o da altre misure di aiuto:§ 148 dec cit.). 3.3. Per il rispetto del principio de minimis, non basta che l'importo chiesto in rimborso ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata del diritto dell'UE, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimissu un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5 3.4. Le decisioni adottate dalla Commissione UE, nell'ambito delle funzioni ad essa conferite dal Trattato CE sull'attuazione e lo sviluppo della politica della concorrenza nell'interesse comunitario, ancorché prive dei requisiti della generalità̀e dell'astrattezza, costituiscono fonte di produzione di diritto comunitario, anche con specifico riguardo alla materia degli aiuti di Stato, e quindi vincolano il giudice nazionale nell'ambito dei giudizi portati alla sua cognizione, obbligandolo a dare attuazione al diritto comunitario, se necessario anche attraverso la disapplicazione delle norme interne che siano in contrasto con esso (ex plurimis Cass. 26/09/2017, n. 22377). Nel caso di specie, recando una normativa che, all'evidenza, detta una nuova disciplina del rapporto controverso, la decisione della Commissione costituisce ius superveniens ( ex plurimis Cass.26/06/2019, n. 17199). E’ quindi necessario, ai fini della spettanza a monte dell’agevolazione in questione, che sia accertato, in fatto, se il beneficio individuale de quosia, o meno, in linea con il regolamento de minimisapplicabile. 3.5. La C.t.r. ha espressamente affermato in sentenza che il recupero ̀ necessario soltanto se l’importo degli aiuti di Stato incompatibili ricevuti dall’impresa ̀ «sufficientemente elevato da essere in grado di falsare la concorrenza, e se non ̀ oggetto di un’altra misura di aiuto di Stato approvata o esente». Ha aggiunto che «il regolamento “de minimis” esclude i piccoli importi di aiuto dell’applicazione delle norme UE sugli aiuti di Stato, perché si ritiene non abbiano un impatto sulla concorrenza». Detta statuizione, da sola idonea a sorreggere la decisione di accoglimento dell’istanza di rimborso, ̀ perfettamente conforme al dettato della decisione della Commissione UE. La C.t.r., infatti, si è fatta espressamente carico di verificare la compatibilità dell’aiuto Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6 riconosciuto al contribuente con il regolamento de minimis. La stessa, tuttavia, non è stata, sul punto,attinta da specifica censura. 3.6. Invero, l’Agenzia, con il motivo in esame, dopo aver ripercorso il contenuto e gli effetti della citata decisione, si è limitata a rimarcare, ed invero senza nemmeno indicare le conseguenze, che il contribuente esercitava pacificamente l’attività di lavoro autonomo. La decisione della Commissione UE, tuttavia, non esclude la legittimità dell’aiuto, anche a chi eserciti un’attività economica, ove, come detto, quest’ultimo sia in linea con il regolamento de minimis. 4. Il secondo motivo è inammissibile. L’istanza di rimborso sulla quale si ̀ pronunciata la C.t.r. aveva ad oggetto esclusivamente la restituzione dell’Irpef versata dal contribuente, esercente l’attività di muratore artigiano, dal 2002 al 2008. Il motivo, pertanto, è del tutto avulso dal decisum che non ha riguardato il diritto al rimborso di quanto corrisposto a titolo di iva. 5. Il ricorso va, pertanto, complessivamente rigettato. 6. Non deve provvedersi sulle spese in mancanza di attività difensiva dell’intimato. 7. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'[OSCURATO:PERSONA]