CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13799/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
en;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionaledell’Emilia-Romagna, n. 1443/10/2018, depositata in data 4 giugno2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 maggio 2026del [OSCURATO:PERSONA].1. La società contribuente impugnava innanzi allaCommissione tributaria provinciale di Modena l’avviso diaccertamento n. THH038T00060/12, con il quale l’Ufficio recuperavaNumero registro generale 30354/2019Numero sezionale 3869/2026Numero di raccolta generale 13799/2026a tassazione, in relazione all’anno 2007, una serie di costi, tra i qualiData pubblicazione 12/05/2026le ‘sopravvenienze passive per aiuti illegali’ pari ad Euro 335.047,77,ed irrogava le sanzioni per dichiarazione infedele.La CTP annullava l’atto limitatamente alle sanzioni irrogate.2. La sentenza veniva impugnata sia dalla contribuente siadall’Ufficio; la Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagnaaccoglieva sia l’appello della parte privata, in parte, ovveroannullando la ripresa relativa alle dette sopravvenienze, sia l’appelloerariale, con riferimento alle sanzioni.3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso percassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un unico motivo.La contribuente resiste con controricorso, eccependol'inammissibilità del ricorso, in quanto finalizzato ad una diversavalutazione delle risultanze processuali.È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il 6 maggio2026.La contribuente ha depositato, in data 23 aprile 2026, memoriaex art. 380bis1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3) c.p.c., l’Agenzia denuncia la «violazione e falsaapplicazione degli artt. 107 e 163 del TUIR» per avere la CTRerroneamente, da un lato, ammesso in deduzione un elementonegativo non compreso nell’elenco tassativo di cui all’art. 107 t.u.i.r.,dall’altro, ritenuta sussistente la violazione dell’art. 163 t.u.i.r. perla doppia tassazione dello stesso importo (Euro 335.047,77, nel1993 versando l’IRPEG, nel 2007 per effetto della ripresa atassazione del relativo accantonamento).2. La Corte, preliminarmente, osserva che la decisione delmotivo di ricorso involge la soluzione di questioni di particolarerilevanza e novità, non rinvenendosi precedenti in materia.Ai sensi dell’art. 375 c.p.c. va, quindi, rinviata la causa a nuovoruolo per la rimessione all’udienza pubblica.Numero registro generale 30354/2019Numero sezionale 3869/2026Numero di raccolta generale 13799/2026 P.Q.MData pubblicazione 12/05/2026La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo e la rimessione della causaall’udienza pubblica.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 maggio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti