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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 giugno 1985

Cassazione n. 09791/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/06/1985 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione richiesto in appello, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sulla elevata distanza temporale tra i reati, non illogicamente ritenuta incompatibile con una unitaria deliberazione criminosa, in assenza di concreti elementi di diverso segno che la ricorrente neppure allega); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/06/1985 avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta alla base del mancato riconoscimento del vincolo della continuazione richiesto in appello, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con non illogica motivazione e corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3, sulla elevata distanza temporale tra i reati, non illogicamente ritenuta incompatibile con una unitaria deliberazione criminosa, in assenza di concreti elementi di diverso segno che la ricorrente neppure allega); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L