CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 45510/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13 gennaio 2023 emessa dalla Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli ha confermato quella del Tribunale di Napoli che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di evasione dagli arresti domiciliari, cui si trovava sottoposto giusta ordinanza del 22/06/2020, fatto commesso il 15 luglio 2020. n 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dal difensore, deducendo i motivi di seguito indicati. 2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. per avere La Corte distrettuale ingiustificatamente disatteso la richiesta difensiva con la quale si era sostenuto che il reato oggetto del presente processo, contestato come commesso il 15 luglio 2020, fosse lo stesso addebitato come commesso il 17 luglio 2020, per il quale ricorrente era stato già giudicato con sentenza di condanna del Tribunale di Napoli del 23 settembre 2020, trattandosi di un reato istantaneo ad effetti permanenti e in ossequio alla giurisprudenza di legittimità formatasi sul punto (Sez. 6, n. 27900 del 22/09/2020). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. in quanto le sentenze di merito hanno negato l'applicazione delle attenuanti generiche senza tenere conto degli elementi di segno positivo, come il buon comportamento processuale e soprattutto l'attenuante del vizio parziale di mente, tanto da costituire effetto di mero arbitrio in assenza di risposta alle obiezioni difensive. 3.11 giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è fondato. 2.La costante giurisprudenza di questa Corte qualifica il delitto di evasione come reato istantaneo ad effetti permanenti da intendersi cioè consumato nel momento in cui l'agente si allontana, senza giustificato motivo, dall'abitazione o dal luogo in cui si trovi agli arresti o in espiazione pena. Ne consegue che il delitto si protrae fino al momento in cui l'autore torna in quel luogo, tanto da ripristinare effettivamente i controlli da parte delle forze di polizia o abbia consentito la sua sottoposizione ad essi, nucleo della fattispecie (Sez. 6, n. 27900 del 22/09/2020, Harfachi, Rv.279676). Il rientro temporaneo ed occasionale nell'abitazione in cui l'autore è tenuto dall'autorità giudiziaria, determinato da esigenze contingenti ed estemporanea, non interrompe l'effetto permanente della precedente evasione. Perché sia configurabile una nuova condotta illecita è necessario che l'evaso torni nel luogo fissato per l'esecuzione della misura cautelare o dell'espiazione pena in modo da ripristinare nuovamente la sottoposizione agli accertamenti da parte delle autorità. Alla luce di detto criterio interpretativo può concludersi che la condotta tenuta da [OSCURATO:PERSONA] si è protratta, senza soluzione di continuità, nell'arco dei due giorni oggetto di accertamento - 15 e 17 luglio 2020 - in cui risulta essersi allontanato dall'abitazione nella quale era sottoposto alla custodia cautelare disposta dal Giudice per le indagini del Tribunale di Napoli in data 22 giugno 2020. Infatti, nella sentenza di primo grado relativa all'evasione oggetto del presente processo, commessa il 15 luglio 2020, si distinguono con chiarezza le due condotte: il 15 luglio 2020 Russo era stato visto in via Duomo da una pattuglia della Polizia di Stato ed era riuscito ad allontanarsi facendo perdere le proprie tracce nella folla cosicché gli agenti si erano recati presso il suo domicilio in via Zuroli dove avevano ripetutamente bussato senza ricevere risposta; il 17 luglio 2020 alle 09:10 circa gli operanti avevano compiuto un altro infruttuoso controllo nell'appartamento di esecuzione della misura cautelare rintracciando Russo ancora una volta in via Duomo. Sulla base degli elementi di fatto esposti la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio in quanto il reato di evasione commesso dal ricorrente era stato già giudicato in altro processo, per l'accertata evasione del 17 luglio 2020, relativa allo stesso illecito allontanamento posto in essere due giorni dopo, come da sentenza del Tribunale di Napoli del 23 settembre 2020 allegata al ricorso. Infatti, nella specie si ravvisa la violazione del divieto di bis in idem sostanziale, sancito dall'art 649 cod. proc. pen., in quanto non è stato accertato che l'effetto permanente del primo ingiustificato allontanamento, avvenuto il 15 luglio 2020, sia stato interrotto con un concreto e stabile rientro da parte dell'autore nel luogo in cui era detenuto. L'accoglimento del primo motivo di ricorso rende assorbito l'esame del secondo. o 3.Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio unitamente a quella di primo grado per essere il fatto improcedibile ai sensi r• — dell'art. 649 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata senza rinvio e quella di primo grado per essere il fatto improcedibile ai sensi dell'art. 649 cod. proc. pen. q S Così deciso i