CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 settembre 2025
Cassazione n. 24025/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
alerio, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]nel procedimento nei confronti diBENTURA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza della Corte di appello di Roma, emessa in data 22/09/2025,visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso,preso atto che è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA],sentita la requisitoria con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, LauraCondemi, ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata,sentito il difensore delle parti civili,avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito neiricorsi,sentito il difensore dell’imputato, avv. [OSCURATO:PERSONA], la quale si è riportataalla memoria depositata in via telematica, insistendo come in essa,letta la memoria a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale si chiede didichiarare inammissibili i ricorsi proposti dalle parti civili.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 15/02/2022, il Tribunale di Roma ha condannatoElia [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa, esclusa l’aggravante della minorata difesa,condannandolo anche al risarcimento del danno a favore delle parti civilicostituite [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte diappello di Roma, con sentenza emessa il 29/09/2025, in riforma di quella diprimo grado, ha assolto l’imputato con la formula perché il fatto non sussiste,revocando le statuizioni civili.2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per Cassazione il difensoredelle parti civili, affidandolo a tre motivi.2.1. Con il primomotivo, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento e manifesta illogicità nellavalutazione degli artifizi e dei raggiri. In particolare, i ricorrenti censurano lamotivazione della Corte di merito per avere fondato l’assoluzione dell'imputatosulla ritenuta insussistenza degli artifizi e raggiri in base ai seguenti elementi:non risulta provata la falsità del verbale di assemblea del 2 marzo 2015, con ilquale l'imputato è diventato amministratore unico della [OSCURATO:PERSONA] immobiliare s.r.l.; almomento del falso verbale, i contratti in capo alle parti civili ricorrenti erano giàstati stipulati dall’allora amministratore della [OSCURATO:PERSONA] immobiliare s.r.l., [OSCURATO:PERSONA];la [OSCURATO:PERSONA] immobiliare s.r.l., “capeggiata dal [OSCURATO:PERSONA]”, non avendo ricevuto il prezzodi vendita del complesso immobiliare sito ad Anzio dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., avrebbesubito essa stessa una truffa, perdendo la proprietà degli immobili. Peraltro,osserva il difensore dei ricorrenti, gli artifizi e raggiri da parte del [OSCURATO:PERSONA] sonoconsistiti proprio nell'avere ceduto il complesso immobiliare alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,quale società compiacente e riconducibile allo stesso [OSCURATO:PERSONA], tanto è vero chenon è avvenuto alcun trasferimento di denaro tra le due società e che la [OSCURATO:SOCIETA]. non ha neppure sporto querela nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].r.l.; inoltre, l'imputato [OSCURATO:PERSONA], nonostante le azioni esecutive poste in esseredai ricorrenti, non ha corrisposto alcunché perché i conti correnti della [OSCURATO:SOCIETA]., come quelli personali dell'imputato stesso, erano statisvuotati, né alcun bene di proprietà pignorabile è stato rinvenuto in quantoceduto fraudolentemente e senza pagamento del prezzo alla società [OSCURATO:PERSONA],proprio al fine di sottrarlo all'espropriazione forzata delle parti civili; infine, adifferenza di quanto affermato dalla Corte di appello in tema di duplicazione deldanno patrimoniale che sarebbe già stato risarcito alle parti offese, queste ultimenon hanno ricevuto alcun risarcimento.2.2. Con il secondo motivo si deducono violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla responsabilità civile derivante dal reato di truffa.Secondo i ricorrenti, la Corte di merito avrebbe erroneamente applicato lostandard probatorio penale della colpevolezza “oltre ogni ragionevole dubbio”,anziché quello civilistico del “più probabile che non”, omettendo ogni autonomavalutazione delle risultanze istruttorie rilevanti sotto il profilo risarcitorio; la Cortedi Appello avrebbe dovuto procedere alla valutazione comparatistica delle prove,applicando detto principio civilistico, cosicché avrebbe mantenuto le statuizionicivilistiche della sentenza di primo grado.2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 538, 539, 578 e 622 cod.proc. pen. per erronea esclusione della responsabilità civile. I ricorrentiosservano che la Corte di merito ha revocato le statuizioni civili in modoautomatico e consequenziale alla pronuncia assolutoria, in violazione dei principidi legittimità che impongono di valutare autonomamente la responsabilità civilesecondo il predetto criterio del ”più probabile che non”, e così determinando unillegittimo pregiudizio per le parti civili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato.2. La parte civile ha impugnato la sentenza di proscioglimento ai sensidell'art. 576 cod. proc. pen. per i soli interessi civili, secondo quanto previsto, inlinea generale, dall'art. 573 cod. proc. pen.Brevemente la vicenda: la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., all'epoca rappresentata dafacenti parte di un edificio sito ad Anzio, alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA](mediante contratti preliminari non trascritti) e a [OSCURATO:PERSONA] (mediante contrattodefinitivo); successivamente, il 03/04/2015, l'intero complesso immobiliareveniva ceduto alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che ne cambiava la destinazioned’uso, trasformandolo in ricovero per anziani) con atto sottoscritto dall’imputatoBentura, all'epoca risultante amministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in virtùdel verbale di assemblea del 02/03/2015 indicato nel capo di imputazione comefittizio, rendendo così impossibile l'esecuzione dei predetti contratti, con gravedanno per le persone offese, che avevano già versato consistenti corrispettivi, edessendo stato distratto dal patrimonio sociale l'intero compendio immobiliarepredetto, così sottratto all'esecuzione delle sentenze di condanna ottenute dallepersone offese dal competente tribunale civile.2.1. Preliminarmente, va detto che nel caso di specie non può trovareapplicazione il disposto dell’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., essendo staticommessi i reati prima del 1° gennaio 2020 e, in ogni caso, essendo intervenutala costituzione di parte civile prima dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del2022 (Sez. U., n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036-01). Nella fattispecietrova, perciò, applicazione la disciplina del codice di rito nella versioneprecedente alle modifiche introdotte dalla c.d. riforma Cartabia, che ha introdottola regola del trasferimento dell'azione di danno dal giudizio di impugnazionepenale al giudice civile.3. Va aggiunto, ancora, che nel giudizio di legittimità instaurato a seguitodel ricorso proposto, ai sensi dell'art. 576 cod. proc. pen., dalla sola parte civileavverso la sentenza di appello che, ribaltando la decisione di condanna di primogrado, abbia assolto l'imputato dal delitto ascrittogli con la formula "perché ilfatto non sussiste" – come nel caso di specie -, il giudice non deve più statuiresulla responsabilità penale dell'imputato, ma, in conformità al principio dellapresunzione di innocenza, sancito dall'art. 6, par. 2, CEDU, deve decidere sullasola esistenza e sulla concreta entità di un pregiudizio risarcibile, mediantel'applicazione, in via esclusiva, delle regole civilistiche relative alla responsabilitàda illecito civile.3.1. Ed invero, essendo oramai definita la vicenda sotto il profilo penale, nonavendo proposto alcuna impugnazione il pubblico ministero avverso la sentenzadi assoluzione pronunciata in grado di appello, il ricorso proposto dalle parti civiliai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. va esaminato solo ai fini dell’accertamentodella responsabilità civile (Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025, Rv. 288601-01),con conseguente applicazione del criterio civilistico del “più probabile che non” odella “probabilità prevalente” e non di quello processual-penalistico dello “al di làdi ogni ragionevole dubbio” (Sez. 3, n. 45810 del 14/11/2024, Rv. 287215-01).3. Il difensore delle parti civili ha dedotto il vizio di motivazione per avere laCorte di appello assolto l'imputato dal delitto di truffa contestato sull'assunto chele prove acquisite non fossero sufficienti (pag. 9 della sentenza impugnata) aritenere dimostrata la falsità del verbale di assemblea del 02/03/2015 relativoalla nomina dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore della “[OSCURATO:SOCIETA].” - e in tale qualità sottoscrittore del contratto di trasferimentodella proprietà del complesso immobiliare in questione alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. -nonostante la pregressa stipula di contratti di vendita con le persone offese DeRiu, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e ritenendo comunque altrettanto non provato uncollegamento eziologico tra la contestata falsità e gli artifizi e raggiri in ipotesiposti in essere dal [OSCURATO:PERSONA] in danno delle persone offese, considerato che icontratti con le persone offese erano stati sottoscritti per la [OSCURATO:PERSONA].r.l. dal precedente amministratore [OSCURATO:PERSONA], il quale ne riceveva anche ilcorrispettivo. Osserva la Corte di appello: “Potrebbe ritenersi la sussistenza di uninganno ab origine, cioè al momento della stipula dei contratti preliminari ([OSCURATO:PERSONA]) e dell'atto pubblico definitivo ([OSCURATO:PERSONA]) idoneo a trarre in errore icontraenti solo in caso di prova di accordo intervenuto sin dall'inizio tra tutti isoggetti coinvolti nelle operazioni contrattuali, prova del tutto carente nel caso dispecie”(pag. 8).3.1. Ebbene, tale valutazione è costruita mediante l'applicazione di categorieproprie del diritto penale, incentrate su un giudizio di certezza e di necessitàcausale. Tale modo di procedere si rivela tuttavia non corretto nella prospettivacivilistica che necessariamente connota il giudizio ai soli effetti civili, cui questaCorte è chiamata nella presente sede. In tale ambito, infatti, non è richiesta ladimostrazione di una relazione causale necessaria, ma la verifica se, in unoscenario controfattuale correttamente ricostruito, l'evento sarebbe stato evitato onon», atteso che secondo i canoni civilistici il nesso causale non deve essereaccertato secondo il paradigma dell'«oltre ogni ragionevole dubbio» proprio deldiritto penale, né secondo la logica della causalità necessaria, ma alla streguadella regola probabilistica di cui all'art. 2043 cod. civ.4. La fondatezza del ricorso impone l'annullamento della sentenzaimpugnata, limitatamente agli effetti civili, ai sensi dell'art. 622 cod. proc. pen.,con rinvio al giudice civile competente per valore, in grado di appello, cui èdemandato di riesaminare i profili della decisione affetti dai vizi riscontrati eprovvedere, altresì, alla regolamentazione delle spese del presente giudizio dilegittimità (Sez. U, del 25/05/2023, D.P.D.). Ai sensi dell’art. 622 cod. proc.pen., infatti, se gli effetti penali della sentenza di merito sono ormai cristallizzatiper essersi formato il giudicato sui relativi capi, la cognizione sulla pretesarisarcitoria e restitutoria si scinde dalla statuizione sulla responsabilità penale eviene compiuta, in sede rescindente, dal giudice di legittimità e, in sederescissoria, dal giudice civile di merito competente per valore in grado di appello,all’esito di rinvio (al riguardo v., tra le tante, Sez. U., n. 22065 del 28/01/2021,Cremonini, Rv. 281228). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio pernuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.Così è deciso, 02/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]