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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 2024

Cassazione n. 46840/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i due motivi di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 545-bis cod. pen. conseguente alla mancata conversione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis d.l.gs. 150/2022, sono manifestamente infondati. rilevato che la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi non può essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità ma deve essere formulata al più tardi nel corso dell'udienza di discussione del giudizio di appello (vedi 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01).

Nel caso di specie l'accesso agli atti comprova come il ricorrente non abbia avanzato richieste in tal senso nell'atto di appello, nelle conclusioni scritte e nella nota per l'udienza cartolare; rilevato, inoltre, che l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (vedi Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, S., Rv. 285710 - 01; Sez. 3, n. 36324 del 14/05/2024, Ciprone, non massimata). rilevato che il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui l'avviso alle parti della possibilità della sostituzione della pena detentiva deve essere dato alle parti solo allorquando il giudice ritenga di poter addivenire alla sostituzione alla stregua della valutazione discrezionale che gli è demandata dalla norma (vedi Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01; Cass. Sez. 6 n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 12 novembre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i due motivi di impugnazione, con cui il ricorrente lamenta violazione dell'art. 545-bis cod. pen. conseguente alla mancata conversione della pena detentiva ai sensi dell'art. 20-bis d.l.gs. 150/2022, sono manifestamente infondati. rilevato che la richiesta di sostituzione delle pene detentive brevi non può essere avanzata per la prima volta in sede di legittimità ma deve essere formulata al più tardi nel corso dell'udienza di discussione del giudizio di appello (vedi 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017 - 01). Nel caso di specie l'accesso agli atti comprova come il ricorrente non abbia avanzato richieste in tal senso nell'atto di appello, nelle conclusioni scritte e nella nota per l'udienza cartolare; rilevato, inoltre, che l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (vedi Sez. 1, n. 2090 del 12/12/2023, S., Rv. 285710 - 01; Sez. 3, n. 36324 del 14/05/2024, Ciprone, non massimata). rilevato che il Collegio intende dare seguito al principio di diritto secondo cui l'avviso alle parti della possibilità della sostituzione della pena detentiva deve essere dato alle parti solo allorquando il giudice ritenga di poter addivenire alla sostituzione alla stregua della valutazione discrezionale che gli è demandata dalla norma (vedi Sez. 3, n. 19326 del 27/01/2015, Pritoni, Rv. 263558 - 01; Cass. Sez. 6 n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, non massimata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 12 novembre 2024
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