CassazionesentenzaSezione LDecisione del 7 giugno 2023
Cassazione n. 21211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 23330/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] C. COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, [OSCURATO:PERSONA], in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 27/2018 depositata il 19/01/2018. Oggetto: Pubblico impiego – insegnante di sostegno - art. 7 c o . 2 L. n. 124/1999 - servizio preruolo -determinazione anzianità di servizio R.G.N. 23330/2018 Pag.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1. la Corte d’appello di Bari rigettava l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva respinto la domanda della Longo, docente a tempo indeterminato nella classe di concorso A028, intesa ad ottenere il riconoscimento, ai fini dell’anzianità, di un triennio (anni 1988/1989, 1990/1991, 1991/1992) in cui, in virtù di contratti a termine, aveva solto attività di sostegno; tanto il Tribunale quanto la Corte territoriale ritenevano che fosse ostativa ai fini del riconoscimento del servizio preruolo ai sensi dell’art. 485 della mancanza del titolo di specializzazione e che la sopravvenuta norma di cui all’art. 7, comma 2, della l. n. 124 del 3.5.1999 non potesse avere valenzaper il passato; 3. per la cassazione della sentenza d’appello [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso con un motivo, cui il Ministero ha resistito con tempestivo controricorso; 4. la ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1. con l’unico motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della l. n. 124/1999, dell’art. 3, d.l. n. 370/1970, dell’art. 19 del d.l. n. 357/1989 conv. In l. n. 417/1989; si sostiene che la Corte territoriale abbia errato nel ritenere che l’art. 7 della l. n. 124/1999 abbia natura innovativa e non di interpretazione autentica; si insiste, in ogni caso, nell’affermare che il diritto al riconoscimento del servizio preruolo sussisteva anche a prescindere dalla mancanza del titolo di specializzazione ed in presenza del titolo richiesto per l’insegnamento del grado scolastico semplice; 2. il motivo è fondato; è pacifico che la ricorrente abbia conseguito il titolo di specializzazione polivalente in data 9.7.1994 e cioè in epoca successiva ai servizi preruolo per cui è causa; ciò detto, va ricordato che questa Corte ha già affermato che l’art. 485, comma 6, del d.lgs. n. 297/1994, che consente il riconoscimento del servizio non di ruolo prestato senza demerito e con il possesso del titolo di studio prescritto, è applicabile all’insegnamento su posto di sostegno anche se svolto in assenza del titolo di specializzazione, perché l’art. 7, comma 2, della legge n. 124/1999, che in tal senso si esprime, non ha carattere innovativo ed ha solo reso esplicito un precetto già desumibile dalla disciplina dettata dal T.U. (v. Cass. n. 16420/2019; Cass. n. 20035/2019; Cass. 16174/2019; v. anche la più recente Cass. n. 8672/2023); R.G.N. 23330/2018 Pag.ed infatti l’art. 485, quindi, nella parte in cui richiede, ai fini del riconoscimento del servizio non di ruolo, il possesso del solo titolo di studio, esprime una precisa scelta del legislatore di considerare unicamente quest’ultimo condizione imprescindibile ai fini della ricostruzione della carriera, scelta che per quanto attiene all’insegnamento di sostegno risulta in linea con l’intero impianto della normativa; quest’ultima, nel disciplinare le modalità di assegnazione delle cattedre in posti di sostegno, non richiede quale requisito necessario il possesso del titolo di specializzazione, perché consente, sia pure in via residuale, di assegnare alle stesse docenti, di ruolo o non di ruolo, privi del titolo specializzante, che costituisce, pertanto, un mero titolo di precedenza; la valorizzazione del solo possesso del titolo di studio trova lasua ratio anche nella particolarità della funzione docente affidata all’insegnante di sostegno il quale assume la contitolarità dell’intera classe e partecipa alle attività didattiche e di programmazione che coinvolgono la totalità degli studenti, sicché si trova a svolgere contemporaneamente sia funzioni specificamente finalizzate all’integrazione scolastica del disabile, sia attività che trascendono il rapporto insegnante di sostegno/persona affetta da disabilità e coinvolgono l’intera comunità scolastica; è pacifico che per gli insegnanti che svolgono unicamente dette ultime funzioni il servizio non di ruolo è riconosciuto sulla base del solo possesso del titolo di studio, sicché, evidentemente, l’art. 485 esprime anche la volontà del legislatore di non differenziare rispetto a questi ultimi gli insegnanti di sostegno che, seppure non in possesso del diploma di specializzazione, a pieno titolo assumono la contitolarità della classe alla quale sono assegnati; non si può, pertanto, riconoscere natura innovativa all’art. 7, comma 2, della legge n. 124/1999 perché la norma, seppure non qualificabile di interpretazione autentica, ha solo reso esplicito e chiarito un principio già desumibile dal precedente quadro normativo; 3. conclusivamente il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari che, in diversa composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra enunciati; 4. al giudice del rinvio è demandata anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità; 5. non sussistono le condizioni processuali di cui all’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002). P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di