CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 22807/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendoche il ricorso venga dichiarato inammissibile;lette le conclusioni del difensore della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXX, avv. [OSCURATO:PERSONA]Polini, che ha chiesto la condanna dell’imputato alla pena di giustizia e al risarcimento di tuttii danni di tutti i danni in favore della parte civile, con concessione di provvisionale e rifusionedelle spese del grado di giudizio, come da nota spese separatamente allegata;lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol’accoglimento dei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha integralmenteconfermato la pronuncia di condanna emessa in data 19 marzo 2024 dal Tribunale di AscoliPiceno nei confronti dell’odierno ricorrente, per il reato di cui agli artt. 56-629 cod. pen.2. Ha proposto ricorso per cassazione il suddetto imputato, a mezzo del propriodifensore, formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cuiall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione degli artt. 62-bis, 69, 70 e 89 cod. pen. e 36, l. 5 febbraio 1992, n. 104,con riferimento all’incongruo bilanciamento che aveva ritenuto l’attenuante del vizio parzialedi mente prevalente sull’aggravante contestata, ma le circostanze attenuanti generichesoltanto equivalenti.2.2. Violazione degli artt. 163 e 165 cod. pen., nonché carenza e manifesta illogicitàdella motivazione, per quanto attiene alla subordinazione della sospensione condizionaledella pena al pagamento della provvisionale, senza previo accertamento delle realicondizioni economiche dell’imputato.2.3. Violazione degli artt. 541, 598 e 605 cod. proc. pen., nonché carenza dimotivazione in ordine alla quantificazione delle spese processuali liquidate in favore dellaparte civile.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, limitatamente alla doglianza in tema di bilanciamento dellecircostanze ed è complessivamente infondato nel resto.2. Il primo motivo è fondato.2.1. Il Tribunale ha operato sulla pena base, ridotta per il tentativo, una sola riduzione aisensi dell’art. 89 cod. pen., dopo avere concesso le circostanze attenuanti generiche inregime di equivalenza con la contestata aggravante di cui all’art. 36, comma 1, legge 5febbraio 1992, n. 104 (pp. 8-9).Nell’atto di gravame, era specificamente investito questo punto della decisione, con lasollecitazione a una «revisione del giudizio di bilanciamento tra le circostanze assegnandoprevalenza alle attenuanti» (p. 2). La questione è stata poi ulteriormente specificata, in sededi motivi nuovi, instando per il riconoscimento della «prevalenza alle circostanze attenuantiapplicate o comunque a quelle già riconosciute» (p. 5).La Corte territoriale, registrate queste doglianze, ha sostanzialmente ratificato lastatuizione di primo grado, limitandosi a disattendere la richiesta di prevalenza,sottolineando il disvalore del fatto commesso ai danni di una persona con disabilità, senzarilevare l’incongruità complessiva del computo (pp. 4, 10).2.2. Il vizio parziale di mente, attenendo alla sfera dell’imputabilità, è una circostanzainerente alla persona del colpevole ed è pertanto soggetto al giudizio di comparazione, cheha carattere unitario (Sez. 3, n. 44175 del 19/09/2023, Romano, Rv. 285258-01; Sez. 2, n.8749 del 22/11/2019, dep. 2020, Pavone, Rv. 278528-01; Sez. 4, n. 1355 del 28/11/2019,dep. 2020, Caprino, Rv. 278901-01; Sez. 1, n. 40812 del 27/10/2010, Bertuzzi, Rv. 248442-01; Sez. 3, n. 2205 del 07/12/1992, dep. 1993, Trinca, Rv. 192668-01).Il profilo circostanziale previsto dal citato art. 36, l. n. 104 del 1992, per i fatti commessi«in danno di persona portatrice di minorazione fisica, psichica o sensoriale» costituisceun’aggravante ad effetto speciale, ma non prevede limiti al bilanciamento.Il giudizio di equivalenza o prevalenza tra circostanze di segno opposto non poteva,pertanto, essere scisso, nei termini suaccennati, ma doveva tenere conto dei parametrioperativi disposti dalla legge («Art. 69. Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti.Quando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sonodal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per lecircostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanzeaggravanti. Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti sulle circostanze aggravanti,non si tien conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime, e si fa luogo soltanto allediminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti. Se fra le circostanze aggravanti equelle attenuanti il giudice ritiene che vi sia equivalenza, si applica la pena che sarebbeinflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze. Le disposizioni del presente articolosi applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previstidall’articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4),per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanzeaggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena dispecie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria delreato»).L’erronea applicazione della legge sostanziale impone l’annullamento della sentenzasul punto, fermo restando il divieto di reformatio in peius.3. Il secondo motivo è infondato.In tema di sospensione condizionale della pena, secondo l’indirizzo più attento allasalvaguardia della proporzionalità della pena (che il Collegio condivide e intende ribadire), ilgiudice che intenda subordinare il beneficio al pagamento di una provvisionale, è tenuto amotivare, sommariamente, sulla possibilità del condannato di adempiere, qualora siano statiaddotti da questo, o emergano dagli atti, elementi concreti che possano far dubitare dellasua capacità economica (Sez. 5, n. 39778 del 29/10/2025, E., Rv. 289070-01; Sez. 6, n.33680 del 23/09/2025, G., Rv. 288722-01; Sez. 5, n. 37160 del 10/09/2024, H., Rv. 287113-01).Nel caso di specie, la Corte dorica, esprimendo, nella pienezza della giurisdizione dimerito, un apprezzamento schiettamente fattuale, ha concluso per la ragionevolezza dellasubordinazione della sospensione condizionale (obbligatoria, ai sensi dell’art. 165, secondocomma, cod. pen.), avuto riguardo allo svolgimento di lavori saltuari, al congruo termine peril versamento e all’importo adeguatamente limitato.Deve così ritenersi assolto l’obbligo motivazionale sul punto.4. Il terzo motivo è generico e manifestamente infondato.Il giudice nel liquidare le voci di spesa sostenute dalla parte civile non è tenuto adadottare una motivazione specifica sul punto, quando si attenga ai valori medi di cui allatabella allegata al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014, in quanto l’art. 12 del medesimo decretoprevede espressamente di tener conto dei valori medi (Sez. 2, n. 47860 del 14/11/2019,Rizzelli, Rv. 277894-01; Sez. 6, n. 42543 del 15/09/2016, C., Rv. 268443-01).In ogni caso, il ricorrente si duole soltanto dell’asserita mancanza di giustificazione delquantum liquidato, senza contestare la divergenza dai valori medi o allegare circostanze cheinficino le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di appello, così restando inottemperanteall’obbligo di indicare, anche in modo sommario, le eventuali ragioni di illegittimità dellaliquidazione e la violazione dei limiti tariffari relativi alle attività difensive (Sez. 6, n. 42543 del15/09/2016, C., Rv. 268443-01).5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere in parte annullata con rinvio pernuovo giudizio, per la fondatezza del primo motivo di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua nella Corte di appello di Perugia (Ufficio viciniore,ex artt. 623, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e 175, disp. att. cod. proc. pen.), nelprocedere ad un nuovo esame del punto, terrà conto dei rilievi sopra indicati:Il ricorso deve essere rigettato nel resto.6. Il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle speseprocessuali sostenute dalla parte civile.Nel giudizio di legittimità, infatti, quando il ricorso dell’imputato viene rigettato odichiarato, per qualsiasi causa, inammissibile, la parte civile ha diritto di ottenere laliquidazione delle spese processuali, purché abbia effettivamente esplicato, nelcontraddittorio cartolare, un’attività diretta a contrastare l’avversa pretesa, a tutela dei propriinteressi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (cfr. Sez. 6, n.24340 del 29/05/2025, Iannotta, Rv. 288298-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv.281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01; Sez. 2, n. 12784 del23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834-01).Nel caso di specie, le stringate conclusioni della parte civile costituita si limitano aprecisare le proprie conclusioni (estranee, peraltro, al giudizio di legittimità per quantoprovvisionale), senza alcun effettivo contributo alla dialettica processuale. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio pernuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.Rigetta il ricorso nel resto.Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile XXXXXXXXXXXXXXXXXX.Così è deciso, 28/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.