CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 27355/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 24 ottobre 2022 il Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen, in accoglimento dell'impugnazione del Pubblico ministero, ha «annullato» l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 18 marzo 2021 e applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la misura cautelare della custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110, 112 n.1), 419 cod. pen. 1.1. Il procedimento trae origine dalla vicenda avvenuta in data 9 marzo 2020 all'interno della Casa circondariale di Foggia, allorché, a seguito della diffusione della pandemia da Covid-19, si sono venute a creare forti tensioni e proteste avverso le misure volte alla prevenzione del contagio, quali, ad esempio, quelle riguardanti la sospensione dei colloqui dei detenuti con i famigliari. Tale situazione è sfociata in una rivolta all'interno dell'istituto penitenziario di Foggia, ove circa quattrocento detenuti, appartenenti ai reparti del "vecchio giudiziario" e del "nuovo complesso", hanno abbandonato gli spazi loro concessi per il passeggio e devastato le zone di sbarramento presenti nella struttura, con l'intento di compiere diversi atti vandalici. In particolare, per quanto riguarda le condotte attribuibili a [OSCURATO:PERSONA], egli, in concorso con altri, ha incitato i detenuti alla rivolta, dirigendosi verso il quadrato matricola e danneggiando quanto trovato sul proprio percorso. Il ricorrente, inoltre, ha danneggiato, con altri, gli arredi dell'ufficio matricola. 1.2. A fronte di tali gravi eventi, dopo un'articolata attività di indagine diretta a identificare e riconoscere le responsabilità individuali, il Pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia ha richiesto l'applicazione di misure cautelari nei confronti di 82 indagati per il delitto di devastazione e per gli altri reati a ciascuno, a vario titolo, ascritti. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia ha rigettato la richiesta rilevando che, pur sussistendo i gravi indizi di reato, l'eccezionalità della situazione in cui si sono verificati i fatti delittuosi non consentisse di ravvisare un attuale e concreto pericolo di reiterazione criminosa. 1.3. Avverso il provvedimento di rigetto, il Pubblico ministero ha proposto appello, lamentando il difetto e l'illogicità della motivazione, nonché l'erronea applicazione del disposto di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. In particolare, il Pubblico ministero ha ritenuto che il primo giudice si sia limitato a sostenere che la singolarità del contesto storico-fattuale in cui sono stati commessi i fatti esclude il pericolo di reiterazione di analoghe condotte, senza scrutinare, in alcun modo, i parametri oggettivi e soggettivi cui deve essere ancorato il giudizio prognostico circa il pericolo di reiterazione e accedendo ad una nozione erronea di "reati della stessa specie". 1.4. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice d'appello, ha annullato l'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 18 marzo 2021 e applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere. Il collegio, quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato ascritto a Russo, ha sostenuto che numerosi sono gli elementi di prova raccolti a fondamento dello stesso. Nel ricostruire il ruolo del ricorrente è emerso che egli ha ricoperto una posizione di vertice nella sommossa del 9 marzo 2020 presso la Casa circondariale di Foggia, ponendo in essere più condotte nell'ambito della devastazione. A tal fine ha richiamato i filmati delle videocamere di sorveglianza, nonché le informative e le relazioni di servizio redatte dai diversi agenti della Polizia penitenziaria coinvolti nella rivolta in questione. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, i giudici hanno condiviso le argomentazioni del Pubblico ministero circa l'erronea interpretazione, da parte del Giudice per le indagini preliminari, dei presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali e, in particolare, di quelli inerenti al "pericolo di reiterazione di reati della stessa specie" di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. I giudici d'appello hanno sostenuto che l'argomentazione del primo giudice, secondo cui i delitti di devastazione e sequestro di persona, per l'ambito asseritamente ristretto di "interessi e beni giuridici tutelati", non siano suscettibili di reiterazione, appare fallace. Tale conclusione, infatti, contrasta con il principio per cui, in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie non va inteso come pericolo di reiterazione dello stesso fatto reato, atteso che l'oggetto del periculum è la reiterazione di astratti reati della stessa specie e non del concreto fatto oggetto di contestazione. I giudici di merito hanno sottolineato, inoltre, che, come emerge dal diritto vivente, per fondare la prognosi in positivo della commissione di reati "della stessa specie", l'operazione di assimilazione tra le condotte poste in essere e quelle di cui si teme la commissione, non deve arrestarsi alla uguaglianza del bene giuridico tutelato sul piano astratto, ma deve svilupparsi sul piano concreto, avendo riguardo altresì alle fattispecie criminose che, pur non previste dalla stessa disposizione di legge, presentano identica natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive.2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo dei propri difensori Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando un motivo con il quale ha promiscuamente eccepito violazione di legge processuale e vizio di motivazione. 2.1. Sotto il primo profilo, ha segnalato come il Tribunale di Bari si sia soffermato brevemente sulla posizione del Russo, utilizzando affermazioni non corrispondenti alla realtà, ponendo, dunque, in essere una violazione del criterio di valutazione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen. quanto alla necessaria sussistenza di specifiche, concrete ed attuali esigenze cautelari, attinenti al pericolo di recidiva. I giudici d'appello avrebbero dovuto tener conto del principio affermato più volte dalla Corte di cassazione, circa la necessità che la scelta ed il mantenimento della misura cautelare devono essere sempre improntate al principio della minor compressione possibile della libertà personale, e anche del principio di proporzionalità ed adeguatezza della misura rispetto al delitto contestato e alle esigenze cautelari da salvaguardare. In forza del criterio di adeguatezza di cui all'art. 275, comma 1, cod. proc. pen., con il quale il legislatore ha tipizzato le misure in gravità crescente, il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale del riesame avrebbe dovuto compiere una valutazione di proporzionalità, applicando la misura meno afflittiva tra quelle astrattamente idonee a tutelare le esigenze cautelari del caso di specie. In particolare, la valutazione in ordine alla "proporzionalità" della misura implica l'apprezzamento del "tipo" di recidiva che si intende contrastare, ovvero della gravità dei reati che si ritiene probabile possano essere nuovamente commessi. I giudici di merito avrebbero omesso di valutare le circostanze concrete ed oggettive in cui si sono verificati i fatti, violando, in tal modo, i principi e le regole in materia di effettiva attualità del pericolo di reiterazione. 2.2 In ordine alla contraddittorietà e alla manifesta illogicità della motivazione del provvedimento ha segnalato da una relazione di sintesi del carcere di Frosinone, dove attualmente Russo si trova detenuto, risulti che il ricorrente ha tenuto una condotta rispettosa delle regole, svolgendo le attività a lui preposte con impegno e dedizione. L'equipe di Osservazione e Trattamento, sulla base della relazione del carcere di Frosinone, pur affermando che il processo di revisione critica deve essere consolidato, ha espresso parere favorevole alla fruizione di permessi premio, nel territorio di Frosinone e province.La decisione del Tribunale in sede di appello cautelare si sarebbe posta in palese contraddizione con la relazione attestante una positiva evoluzione del percorso di ri-socializzazione del ricorrente, conseguendone la nullità del provvedimento impugnato, sia sotto il profilo della violazione della legge processuale, che della sua contraddittorietà e illogicità. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore ha depositato conclusioni scritte insistendo per l'accoglimento del ricorso e allegando documentazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il motivo di impugnazione contesta due distinti profili che, tenuto conto delle separate articolazioni formulate dal ricorrente, esigono distinte analisi. 2.1. Con riferimento alla eccepita violazione di legge, riferita all'errata applicazione dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., va segnalato come il Tribunale di Bari abbia correttamente applicato i principi elaborati in materia da questa Corte e si sia correttamente conformato all'arresto costante secondo cui «in tema di esigenze cautelari, il pericolo di reiterazione va inteso con riferimento alla commissione non solo dei reati che offendono il medesimo bene giuridico, ma anche di quelli che presentano uguaglianza di natura in relazione al bene tutelato e alle modalità esecutive» (Sez. 6, n. 47887 del 25/09/2019, I., Rv. 277392). In conseguenza, discostandosi dall'interpretazione restrittiva operata dal Giudice per le indagini preliminari, ha compito una valutazione in ordine al «pericolo di reiterazione di reati della stessa specie» escludendo che lo stesso ricorra solo nel caso in cui riguardi lo «stesso fatto reato», dovendosi tenere conto, nel caso concreto e in ragione delle modalità di realizzazione della condotta delittuosa, dell'elemento caratterizzante della «violenza indiscriminata nei confronti delle persone e delle cose» quale «elemento unificatore delle condotte poste in essere». Ha così ritenuto che il pericolo di reiterazione debba essere riferito a «tutti quei reati connotati da violenza, sia questa intrinseca alle modalità esecutive della condotta o ai mezzi usati per porre in essere il reato». La valutazione è stata motivata operando una corretta interpretazione del dato normativo e tenendo conto della gravità oggettiva del reato oltre che delle modalità della sua commissione, nonché del profilo soggettivo dell'indagato segnalandone i precedenti penali (oltre alla gravità degli stessi) e il numero imponente di carichi pendenti. Nel compiere tale operazione i giudici dell'appello cautelare hanno preso in considerazione esattamente la posizione di [OSCURATO:PERSONA], senza compiere quella valutazione generalizzata su un numero indefinito di posizioni che il ricorrente pone a fondamento della prima parte del motivo di ricorso. Ininfluente si rivela, ai fini della valutazione complessiva del provvedimento, la circostanza che, in qualche sua parte, possano essere state operate considerazioni di carattere cumulativo, ossia riferite ad una pluralità di posizioni, specie se si considera che i fatti sono avvenuti, effettivamente, in un contesto (quale quello della Casa circondariale di Foggia) caratterizzato dalla presenza di una moltitudine di persone (gli indagati risultano essere 82) che hanno preso parte alla rivolta. Sul punto si segnala che, di recente, è stato ribadito che «in tema di misure cautelari personali, la motivazione del provvedimento in punto di esigenze di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., qualora queste siano tratte esclusivamente dalla particolare modalità di commissione del reato, caratterizzata dal coinvolgimento in pari grado di tutti i coindagati, può accomunare, in una visione cumulativa, le singole posizioni degli stessi, non essendo necessario ripetere per ciascuno, in modo formalistico, le ragioni fondanti il pericolo di reiterazione della condotta criminosa» (Sez. 2, n. 14316 del 18/02/2022, Ahmetj, Rv. 282978 - 02). Il rilievo del ricorrente riferito alla violazione di legge processuale deve ritenersi, dunque, manifestamente infondato. 2.2. Con riguardo al dedotto vizio di motivazione dell'ordinanza, si evidenziano i parametri entro cui questa Corte è abilitata a sindacarne il contenuto. Risale a Sez. U, n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l'insegnamento «alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie». L'arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 e Sez. 1, n. 30416 del 25/09/2020, in motivazione.Peraltro, occorre avere anche riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213 e molte altre conformi precedenti). Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965 hanno, altresì, chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». Nel caso di specie ,si lamenta la mancata valutazione della correttezza della condotta carceraria tenuta da Russo nel luogo ove egli è attualmente detenuto, ma si trascura di considerare che il Tribunale ha ampiamente argomentato in ordine ai profili soggettivi del ricorrente del quale ha messo in evidenza, oltre a quanto sopra indicato a proposito dei precedenti penali e dei carichi pendenti, le violazioni in corso di detenzione e i rilievi disciplinari. La pretesa del ricorrente di valorizzare un presunto percorso positivo di risocializzazione si scontra evidentemente con la motivazione del Tribunale il cui contenuto non è stato preso in considerazione del ricorrente nel proprio atto introduttivo che ha omesso di confrontarsi con il contenuto complessivo della motivazione, proponendo un argomento di natura strettamente confutativa. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. Va, infine, disposta la trasmissione alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamen