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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31364/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza dell'Il febbraio 2021 emessa dalla Corte di Cessazione; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, previa revoca della sentenza impugnata, l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., chiedendo, previa sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, la revoca o l'annullamento della sentenza n. 15579/21 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Seconda sezione penale, in data 11 febbraio 2021, adottando ogni conseguente pronuncia.

Con questa pronuncia la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano n. 3658/19, emessa in data 14 maggio 2019, limitatamente alla statuizione in punto di sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano, dichiarando irrevocabile l'accertamento di responsabilità del Barlocco per il delitto di truffa commesso.

Deduce il ricorrente di non aver potuto partecipare al giudizio di legittimità definito dalla sentenza oggetto di richiesta di revocazione, in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato via pec a un avvocato omonimo del Foro di Bologna (e, dunque, non già all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rimini) e di aver appreso dell'intervenuta decisione del ricorso solo a seguito della notifica dell'avviso relativo alla fissazione presso la Corte di appello di Milano per la celebrazione del giudizio di rinvio.

Il ricorrente chiede, dunque, una volta dichiarata ammissibile e fondata la richiesta della correzione dell'errore di fatto, l'esame ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e l'accoglimento degli originari motivi di ricorso presentati in data 28 giugno 2019 avverso la sentenza emessa in data 14 maggio 2019 dalla Corte di appello di Milano.

2. In questo ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], aveva dedotto cinque motivi di ricorso e, segnatamente: a) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità, il travisamento della relativa prova e la violazione dell'art. 529 cod. proc. pen.

Il ricorrente premette di aver eccepito l'insussistenza della querela e la conseguente carenza della condizione di procedibilità del reato di cui all'art. 640 cod. pen., in quanto l'esborso della somma di 1.000,00 euro sarebbe stato effettuato dai genitori della Maiuri, che, quindi, sarebbero stati gli unici legittimati ad assumere la qualifica di persone offese del reato.

Il difensore censura l'apparenza della motivazione adottata per rigettare l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione a proporre querela, in quanto la Corte di appello aveva osservato che, ancorché il corrispettivo del contratto stipulato con l'imputato fosse stato versato dai genitori della vittima, questo «importo costituisse una regalia a favore della figlia».Il ricorrente contesta, altresì, il travisamento della prova, in quanto nella sentenza di primo grado si afferma che la somma sarebbe stata pagata direttamente dai genitori della parte lesa all'imputato e a sostegno dell'assunto riporta i contenuti delle dichiarazioni testimoniali dei predetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali - secondo la difesa - non sarebbe possibile evincere che quelle somme avessero una funzione di regalia. b) l'inosservanza degli artt. 182, comma 2, 191, comma 2 e 244, comma 2, cod. proc. pen.

Rileva il difensore che nell'atto di appello aveva eccepito l'inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp in mancanza della previa acquisizione dei supporti informatici contenenti la registrazione degli stessi.

La Corte di appello, tuttavia, avrebbe illegittimamente rigettato la censura, rilevando che non vi era stata nessuna eccezione in tal senso durante il giudizio di primo grado e che, dunque, le immagini whatsapp erano state acquisite senza nessuna opposizione.

Deduce il ricorrente che tali rilievi sarebbero errati, in quanto l'imputato non avrebbe partecipato al dibattimento e, dunque, non avrebbe prestato alcun consenso all'acquisizione operata; la mancata deduzione in primo grado di tale eccezione, peraltro, non precluderebbe la possibilità di sollevare questioni di nullità o inutilizzabilità con i motivi di appello.

Secondo il difensore, del resto, l'espunzione dei messaggi censurati eliminerebbe qualsivoglia ipotetico riscontro alle, peraltro interessate, dichiarazioni rese della parte civile, rendendo evidente la totale mancanza di elementi probatori attendibili a carico dell'imputato. c) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa e l'inosservanza dell'art. 640 cod. pen.

Deduce il ricorrente, infatti, che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe solo apparente, in quanto la Corte di appello non avrebbe dato risposta agli specifici motivi dedotti con il gravame.

In particolare, la Corte di appello, nel ritenere sussistente il delitto di truffa, avrebbe valorizzato anche una condotta asseritamente minacciosa dell'imputato posta in essere successivamente alla dazione del danaro, avrebbe erroneamente ritenuto inesistente la discoteca CatWalk, sita in Milano, Via da Palestrina, avrebbe confuso, nel ritenere inesistente la "A & S Event" dell'imputato, il concetto di impresa con quello di ditta ed avrebbe affermato che il Barlocco si sarebbe falsamente attribuito «il titolo di agente», pur non contemplando il rapporto di procacciamento di affari vincoli di stabilità.d) l'inosservanza degli artt. 163 e 164 cod. proc. pen. e il travisamento delle risultanze probatorie.

Con questo motivo la difesa denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui esclude che possa essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto ciò sarebbe impedito ex lege in ragione dei precedenti penali.

Rileva il ricorrente, invece, che i precedenti penali non sarebbero ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena, trattandosi di due decreti penali risalenti al 2011, per reati estinti ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen., una sentenza di condanna a pena pecuniaria, una sentenza di condanna alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 200,00 di multa e un'ulteriore sentenza che ha riconosciuto la continuazione rispetto a quella da ultimo menzionata, disponendo un aumento di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa.

A tale ultimo proposito sottolinea il ricorrente come i due ultimi provvedimenti debbano considerarsi come unici in ragione del vincolo della continuazione che li avvince. e) l'inosservanza dell'art. 2033 cod. civ. e dell'art. 74 cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sulla liquidazione del danno.

La difesa lamenta la mancanza di motivazione con riguardo al danno patrimoniale, che la Corte di appello avrebbero liquidato in via equitativa, senza dare nessuna risposta allo specifico motivo esposto nell'atto di gravame in ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva della Maiuri, che non avrebbe posto in essere alcun pagamento in favore dell'imputato.

La Corte di appello, inoltre, avrebbe confermato solo il risarcimento del danno liquidato a titolo di danno non patrimoniale e, dunque, avrebbe omesso di revocare la condanna al pagamento dell'ulteriore importo liquidato dal giudice di primo grado a titolo di danno patrimoniale.

3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022.

4. Il Procuratore generale, con le conclusioni scritte rassegnate in data 28 marzo 2022, ha chiesto, previa revoca della sentenza impugnata, con riferimento alla fase rescissoria, l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Milano limitatamente alla sospensione condizionale della pena e l'inammissibilità del ricorso nel resto.

5. Il ricorrente in data 27 dicembre 2021 ha proposto motivi aggiunti via pec.

Con il primo motivo aggiunto il ricorrente, richiamando il secondo motivo, censura che la Corte di appello abbia fatto riferimento a prove testimoniali non indicate.

Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente si duole che la Corte di appello avrebbe valorizzato una condotta dell'imputato successiva rispetto alla ricezione del danaro (e, segnatamente, le minacce poste in essere in danno della persona offesa per ricevere la parte restante del corrispettivo pattuito). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano.

2. Con unico motivo il ricorrente chiede la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 15579/21, emessa da questa Corte in data 11 febbraio 2021.

Deduce, infatti, il ricorrente di non aver potuto partecipare al giudizio di legittimità, in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato via pec a un avvocato omonimo del Foro di Bologna (e, dunque, non già all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rimini) e di aver appreso della intervenuta decisione del ricorso solo a seguito della notifica dell'avviso relativo alla fissazione presso la Corte di appello di Milano per la celebrazione del giudizio di rinvio.

3. Il motivo è ammissibile e fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez.

U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935 — 01, nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante; Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, Esperto, Rv. 275408 - 01).

È, inoltre, deducibile col ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. peri., quale errore di fatto, l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell'imputato (Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279493 — 01; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Boccioni, Rv. 245569 - 01).

Il ricorrente ha, inoltre, documentato che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza è stato notificato tramite pec a un difensore omonimo, ma del foro di Bologna e non già di Rimini e che, dunque, per mero, errore percettivo, la notifica è stata ritenuta ritualmente perfezionata.

La richiesta di correzione dell'errore di fatto contenuto nel ricorso straordinario deve, pertanto, essere accolta e deve essere revocata la sentenza di questa Corte n. 15579/21, emessa in data 11 febbraio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

4. Deve, dunque, essere esaminato l'originario ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Barlocco, in data 28 giugno 2019, quale rimedio necessario per correggere l'errore ai sensi dell'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. 5.

Per delibare adeguatamente le censure devolute alla Corte con questo ricorso è necessario rilevare che [OSCURATO:PERSONA] è imputato del delitto di truffa, in quanto, con artifici e raggiri, fingendo di essere un manager di comprovata esperienza nel mondo dello spettacolo, avrebbe tratto in inganno e fatto sottoscrivere ad una aspirante attrice, [OSCURATO:PERSONA], un contratto per rappresentarla e promuovere la sua immagine, a fronte del corrispettivo versato di mille euro; tuttavia, l'imputato, estraneo al mondo dello spettacolo, non avrebbe posto in essere l'attività pattuita, procurandosi l'ingiusto profitto, corrispondente alla somma di 1.000 euro, con pari danno per la parte lesa; fatto commesso in Milano in data 1 marzo 2015.

Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, con sentenza emessa in data 24 ottobre 2018, ha ritenuto il Barlocco responsabile del delitto al medesimo ascritto e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed alla multa di euro 200,00, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidato in euro 2.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, e alla rifusione in favore della stessa delle spese di costituzione e di rappresentanza.

La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 14 maggio 2019 ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese del grado.

La Seconda sezione penale ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in punto di sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano, dichiarando irrevocabile l'accertamento di responsabilità.

6. Con il primo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità, il travisamento della relativa prova e la violazione dell'art. 529 cod. proc. pen,

7. Il motivo si rivela manifestamente infondato.

La carenza di motivazione o il carattere solo apparente della stessa è, infatti, insussistente, atteso che la Corte di appello ha risposto alla censura formulata dalla difesa, osservando che il danaro versato dai genitori di [OSCURATO:PERSONA] direttamente nelle mani dell'imputato, all'atto della sottoscrizione del contratto, doveva considerarsi «una regalia» in favore della figlia.

La manifesta infondatezza del motivo si rinviene anche nella parte in cui si sostiene l'esistenza di una contraddizione tra le sentenze di primo e secondo grado, tale da legittimare la denuncia del vizio di travisamento della prova.

Entrambe le sentenze di merito, che sul punto si integrano vicendevolmente, componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416), hanno, infatti, individuato la persona offesa in [OSCURATO:PERSONA].

L'unica differenza tra le due sentenze è ravvisabile soltanto nel fatto che le ragioni di tale individuazione non vengono esplicitate dal primo giudice, mentre vengono motivate dalla Corte di appello.

Tale differenza si spiega con la semplice ragione che tale tema è stato sollecitato dalla difesa soltanto con il motivo esposto nell'atto di appello, respinto dal giudice di secondo grado con la motivazione già richiamata, del tutto coerente con le motivazioni della sentenza di primo grado.

Le ulteriori osservazioni spese con il primo motivo costituiscono la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di appello e mirano a sollecitare un inammissibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata.

8. Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 182, comma 2, 191, comma 2 e 244, comma 2, cod. proc. pen. e, segnatamente, l'inutilizzabilità dei messaggi whatsapp versati in atti, pur in mancanza della previa acquisizione dei supporti informatici contenenti la registrazione dei messaggi.

9. Anche questa censura si rivela inammissibile, in quanto aspecifica e, comunque, manifestamente infondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 — 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 — 01).

In tema di ricorso per cassazione, è, dunque, onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 6 , n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01).

Muovendo da questi principi, deve rilevarsi che il ricorrente non ha svolto la necessaria prova di resistenza, limitandosi ad affermare, in modo invero apodittico, che la dichiarazione di inutilizzabilità dei messaggi priverebbe le dichiarazioni della parte lesa dei necessari riscontri.

Le sentenze di merito hanno, tuttavia, ritenuto dimostrata la prospettazione accusatoria sulla base della mutuai corroboration tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

La censura di inutilizzabilità dei messaggi whatsapp acquisiti al dibattimento in ragione della previa acquisizione al dibattimento del relativo supporto informatico è, peraltro, manifestamente infondata.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, i messaggi whatsapp così come gli sms conservati nella memoria di un apparecchio cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., di tal che la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, con l'ulteriore conseguenza che detti testi devono ritenersi legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione ove ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti, (Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019, dep. 2020, Bassi, Rv. 278124 - 01;nello stesso senso, Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, R., Rv. 278635 - 01; Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015, dep. 2016, Giorgi, Rv. 265991 - 01).

10. Con il terzo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto e l'inosservanza dell'art. 640 cod. pen. 11.

Il motivo si rivela manifestamente infondato.

Il vizio di omessa motivazione è, infatti, confutato dalla presenza di una motivazione, che si salda a quella della sentenza di primo grado, che puntualmente e diffusamente illustra le ragioni per le quali il delitto di truffa è stato ritenuto sussistente.

Il vizio denunciato, peraltro, non può ravvisarsi nell'omessa valutazione di alcune considerazioni di merito sviluppate nell'atto di gravame, dovendosi intendere le stesse implicitamente disattese dalla motivazione della Corte di appello, che ritenendo sussistente la truffa - ha evidentemente escluso la rilevanza delle argomentazioni della difesa.

Le circostanze asseritamente pretermesse o equivocate dalla Corte di appello (una condotta asseritamente minacciosa dell'imputato posta in essere successivamente alla dazione del danaro, l'esistenza della discoteca CatWalk, l'asserita confusione tra le nozioni giuridiche di impresa con quello di ditta e la spettanza o meno al Barlocco del «titolo di agente») sono, infatti, assolutamente secondarie e strutturalmente inidonee ad infirmare il discorso giustificativo posto dalle sentenze di merito a fondamento dell'accertamento del delitto di truffa.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, del resto, l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (ex plurimis: Sez. 2 -, Sentenza n. 46261 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277593 - 01).

12. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 163 e 164 c.p. e il travisamento delle risultanze probatorie.13.

La censura relativa all'omessa motivazione in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena è fondata.

La Corte di appello di Milano ha, infatti, argomentato la mancata concessione del beneficio limitandosi a rilevare che «i molteplici precedenti escludono...ex lege la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena...» Il ricorrente, tuttavia, ha correttamente eccepito che tale preclusione ex lege non sussiste, atteso che, con riguardo ai due decreti penali di condanna - per i quali è stata dichiarata l'estinzione del reato - la Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire che in tema di sospensione condizionale della pena, la concessione del beneficio disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall'art. 163 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 11709 del 15/10/2019 Ud., dep. 09/04/2020, Rv. 278926 - 01).

Con riguardo alle due sentenze, di cui la seconda ha riconosciuto la continuazione con la prima, deve, inoltre, essere rilevato che la continuazione ritenuta dal giudice della cognizione tra i fatti sottoposti al suo giudizio e quelli relativi a precedente pronuncia di condanna, rendono la seconda sentenza come rappresentativa, ai fini della disciplina dell'art. 168 c.p., di un unico precedente penale, in quanto tale non revocabile in costanza di una nuova e successiva condanna purché rispettato il limite sanzionatorio di cui all'art. 163 cod. pen.

A siffatta conclusione perviene la Corte in considerazione del carattere unitario della sentenza applicativa della continuazione, la quale, una volta pronunciata, ingloba e comprende in sé quelle precedenti considerate ai fini del trattamento sanzionatorio che, appunto per questo, integra un unicum non distinguibile dalla sanzione alla quale accede in applicazione del trattamento più favorevole, assicurato dall'art. 81 cod. pen.

Diversamente opinando, si concretizzerebbe una palese ed inammissibile disparità di trattamento tra l'ipotesi in cui i fatti reato posti in continuazione vengano giudicati in un medesimo contesto e con un'unica pronuncia, rispetto a quella in cui i giudizi siano distinti e distinte le pronunce ancorché unitariamente considerata la sanzione complessiva in applicazione, appunto, dell'art. 81 cod. pen. (Cfr. in tal senso, in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 24285 del 13/05/2009, Bruno, Rv. 243813 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 3775 del 28/10/2015 Cc., dep. 28/01/2016, Cangemi, Rv. 266004 - 01).

La motivazione in punto di sospensione condizionale deve, pertanto, essere riesaminata alla luce dei principi di diritto fin qui enunciati in relazione all'interferenza alla concedibilità del beneficio pur in presenza dei due decreti penali di condanna per i quali è stata dichiarata l'estinzione del reato e della sentenza che riconosce la continuazione.14.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 2033 cod. civ. e dell'art.74 cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla liquidazione del risarcimento del danno disposto in favore dei genitori della parte lesa.

15. Il motivo è, tuttavia, inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che, come nella specie, ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf.

Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Nessuna omissione della motivazione è, peraltro, ravvisabile nel caso di specie, in quanto la Corte di appello, al pari del Tribunale di Milano, coerentemente all'attribuzione della qualità di parte lesa alla Maiuri, ha liquidato il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale accertato in suo favore.

La Corte di appello di Milano, peraltro, ha confermato solo la liquidazione del risarcimento del danno liquidato dal Tribunale a titolo di danno non patrimoniale, in quanto solo la stessa aveva formato oggetto di censura nell'atto di appello (a pag.6; 'importo del danno patrimoniale era, peraltro, incontestato, in quanto pari al corrispettivo versato dalla parte lesa all'imputato per la promozione della propria immagine.

16. Inammissibili sono, da ultimo, i motivi aggiunti proposti via pec dal difensore del ricorrente in data 27 dicembre 2021, in quanto la cancelleria ha attestato che l'atto è corredato da una firma irregolare, come risulta dal rapporto di verifica allegato («la firma non rispetta la determinazione 147/2019»).

Il primo motivo aggiunto è, peraltro, aspecifico, in quanto il ricorrente, richiamando il secondo motivo, censura che la Corte di appello abbia fatto riferimento a prove testimoniali non indicate, senza, tuttavia, addurre la prova della decisività dell'asserita omessa motivazione.Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente si duole che la Corte di appello avrebbe valorizzato una condotta dell'imputato successiva rispetto alla ricezione del danaro (e, segnatamente, le minacce poste in essere in danno della persona offesa per ricevere la parte restante del corrispettivo pattuito).

Anche questo motivo non è, tuttavia, decisivo, posto che la sentenza dimostra la sussistenza del reato con riferimento a condotte poste in essere anteriormente alla ricezione del danaro per effetto degli artifizi e raggiri posti in essere dall'imputato ai danni della persona offesa.

17. Alla stregua di tali rilievi deve essere annullata la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano n. 3658 in data 14 maggio 2019, limitatamente alla statuizione in punto di sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano.

P.Q.M.

Revoca la sentenza di questa Corte n. 15579 emessa in data 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza dell'Il febbraio 2021 emessa dalla Corte di Cessazione; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]Arcangelo; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo, previa revoca della sentenza impugnata, l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Milano con rinvio limitatamente alla sospensione condizionale della pena e la declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ha presentato ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 625 bis cod. proc. pen., chiedendo, previa sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, la revoca o l'annullamento della sentenza n. 15579/21 pronunciata dalla Corte di Cassazione, Seconda sezione penale, in data 11 febbraio 2021, adottando ogni conseguente pronuncia. Con questa pronuncia la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano n. 3658/19, emessa in data 14 maggio 2019, limitatamente alla statuizione in punto di sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano, dichiarando irrevocabile l'accertamento di responsabilità del Barlocco per il delitto di truffa commesso. Deduce il ricorrente di non aver potuto partecipare al giudizio di legittimità definito dalla sentenza oggetto di richiesta di revocazione, in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato via pec a un avvocato omonimo del Foro di Bologna (e, dunque, non già all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rimini) e di aver appreso dell'intervenuta decisione del ricorso solo a seguito della notifica dell'avviso relativo alla fissazione presso la Corte di appello di Milano per la celebrazione del giudizio di rinvio. Il ricorrente chiede, dunque, una volta dichiarata ammissibile e fondata la richiesta della correzione dell'errore di fatto, l'esame ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. e l'accoglimento degli originari motivi di ricorso presentati in data 28 giugno 2019 avverso la sentenza emessa in data 14 maggio 2019 dalla Corte di appello di Milano. 2. In questo ricorso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], aveva dedotto cinque motivi di ricorso e, segnatamente: a) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità, il travisamento della relativa prova e la violazione dell'art. 529 cod. proc. pen. Il ricorrente premette di aver eccepito l'insussistenza della querela e la conseguente carenza della condizione di procedibilità del reato di cui all'art. 640 cod. pen., in quanto l'esborso della somma di 1.000,00 euro sarebbe stato effettuato dai genitori della Maiuri, che, quindi, sarebbero stati gli unici legittimati ad assumere la qualifica di persone offese del reato. Il difensore censura l'apparenza della motivazione adottata per rigettare l'eccezione relativa alla carenza di legittimazione a proporre querela, in quanto la Corte di appello aveva osservato che, ancorché il corrispettivo del contratto stipulato con l'imputato fosse stato versato dai genitori della vittima, questo «importo costituisse una regalia a favore della figlia».Il ricorrente contesta, altresì, il travisamento della prova, in quanto nella sentenza di primo grado si afferma che la somma sarebbe stata pagata direttamente dai genitori della parte lesa all'imputato e a sostegno dell'assunto riporta i contenuti delle dichiarazioni testimoniali dei predetti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai quali - secondo la difesa - non sarebbe possibile evincere che quelle somme avessero una funzione di regalia. b) l'inosservanza degli artt. 182, comma 2, 191, comma 2 e 244, comma 2, cod. proc. pen. Rileva il difensore che nell'atto di appello aveva eccepito l'inutilizzabilità dei messaggi WhatsApp in mancanza della previa acquisizione dei supporti informatici contenenti la registrazione degli stessi. La Corte di appello, tuttavia, avrebbe illegittimamente rigettato la censura, rilevando che non vi era stata nessuna eccezione in tal senso durante il giudizio di primo grado e che, dunque, le immagini whatsapp erano state acquisite senza nessuna opposizione. Deduce il ricorrente che tali rilievi sarebbero errati, in quanto l'imputato non avrebbe partecipato al dibattimento e, dunque, non avrebbe prestato alcun consenso all'acquisizione operata; la mancata deduzione in primo grado di tale eccezione, peraltro, non precluderebbe la possibilità di sollevare questioni di nullità o inutilizzabilità con i motivi di appello. Secondo il difensore, del resto, l'espunzione dei messaggi censurati eliminerebbe qualsivoglia ipotetico riscontro alle, peraltro interessate, dichiarazioni rese della parte civile, rendendo evidente la totale mancanza di elementi probatori attendibili a carico dell'imputato. c) la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di truffa e l'inosservanza dell'art. 640 cod. pen. Deduce il ricorrente, infatti, che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe solo apparente, in quanto la Corte di appello non avrebbe dato risposta agli specifici motivi dedotti con il gravame. In particolare, la Corte di appello, nel ritenere sussistente il delitto di truffa, avrebbe valorizzato anche una condotta asseritamente minacciosa dell'imputato posta in essere successivamente alla dazione del danaro, avrebbe erroneamente ritenuto inesistente la discoteca CatWalk, sita in Milano, Via da Palestrina, avrebbe confuso, nel ritenere inesistente la "A & S Event" dell'imputato, il concetto di impresa con quello di ditta ed avrebbe affermato che il Barlocco si sarebbe falsamente attribuito «il titolo di agente», pur non contemplando il rapporto di procacciamento di affari vincoli di stabilità.d) l'inosservanza degli artt. 163 e 164 cod. proc. pen. e il travisamento delle risultanze probatorie. Con questo motivo la difesa denuncia l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui esclude che possa essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, in quanto ciò sarebbe impedito ex lege in ragione dei precedenti penali. Rileva il ricorrente, invece, che i precedenti penali non sarebbero ostativi alla concessione della sospensione condizionale della pena, trattandosi di due decreti penali risalenti al 2011, per reati estinti ex art. 460, comma 5, cod. proc. pen., una sentenza di condanna a pena pecuniaria, una sentenza di condanna alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 200,00 di multa e un'ulteriore sentenza che ha riconosciuto la continuazione rispetto a quella da ultimo menzionata, disponendo un aumento di mesi tre e giorni dieci di reclusione ed euro 200 di multa. A tale ultimo proposito sottolinea il ricorrente come i due ultimi provvedimenti debbano considerarsi come unici in ragione del vincolo della continuazione che li avvince. e) l'inosservanza dell'art. 2033 cod. civ. e dell'art. 74 cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione sulla liquidazione del danno. La difesa lamenta la mancanza di motivazione con riguardo al danno patrimoniale, che la Corte di appello avrebbero liquidato in via equitativa, senza dare nessuna risposta allo specifico motivo esposto nell'atto di gravame in ordine all'eccepito difetto di legittimazione attiva della Maiuri, che non avrebbe posto in essere alcun pagamento in favore dell'imputato. La Corte di appello, inoltre, avrebbe confermato solo il risarcimento del danno liquidato a titolo di danno non patrimoniale e, dunque, avrebbe omesso di revocare la condanna al pagamento dell'ulteriore importo liquidato dal giudice di primo grado a titolo di danno patrimoniale. 3. Il ricorso è stato trattato con procedura scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 137 del 28 ottobre 2020 convertito in legge n. 176 del 18 dicembre 2020, prorogato per effetto dell'art. 16, comma 1, del d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022. 4. Il Procuratore generale, con le conclusioni scritte rassegnate in data 28 marzo 2022, ha chiesto, previa revoca della sentenza impugnata, con riferimento alla fase rescissoria, l'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di appello di Milano limitatamente alla sospensione condizionale della pena e l'inammissibilità del ricorso nel resto. 5. Il ricorrente in data 27 dicembre 2021 ha proposto motivi aggiunti via pec. Con il primo motivo aggiunto il ricorrente, richiamando il secondo motivo, censura che la Corte di appello abbia fatto riferimento a prove testimoniali non indicate. Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente si duole che la Corte di appello avrebbe valorizzato una condotta dell'imputato successiva rispetto alla ricezione del danaro (e, segnatamente, le minacce poste in essere in danno della persona offesa per ricevere la parte restante del corrispettivo pattuito). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto nei limiti che di seguito si precisano. 2. Con unico motivo il ricorrente chiede la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 15579/21, emessa da questa Corte in data 11 febbraio 2021. Deduce, infatti, il ricorrente di non aver potuto partecipare al giudizio di legittimità, in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza era stato notificato via pec a un avvocato omonimo del Foro di Bologna (e, dunque, non già all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Rimini) e di aver appreso della intervenuta decisione del ricorso solo a seguito della notifica dell'avviso relativo alla fissazione presso la Corte di appello di Milano per la celebrazione del giudizio di rinvio. 3. Il motivo è ammissibile e fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, Brunetto, Rv. 252935 — 01, nella specie, la S.C. ha ritenuto ammissibile il ricorso straordinario proposto avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato con rinvio la pronuncia di condanna esclusivamente con riferimento alla sussistenza di una circostanza aggravante; Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, Esperto, Rv. 275408 - 01). È, inoltre, deducibile col ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. peri., quale errore di fatto, l'omesso rilievo che l'avviso per l'udienza davanti alla Corte di cassazione non sia stato notificato all'unico difensore dell'imputato (Sez. 2, n. 24809 del 24/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279493 — 01; Sez. 1, n. 40611 del 13/10/2009, Boccioni, Rv. 245569 - 01). Il ricorrente ha, inoltre, documentato che la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza è stato notificato tramite pec a un difensore omonimo, ma del foro di Bologna e non già di Rimini e che, dunque, per mero, errore percettivo, la notifica è stata ritenuta ritualmente perfezionata. La richiesta di correzione dell'errore di fatto contenuto nel ricorso straordinario deve, pertanto, essere accolta e deve essere revocata la sentenza di questa Corte n. 15579/21, emessa in data 11 febbraio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 4. Deve, dunque, essere esaminato l'originario ricorso presentato dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse del Barlocco, in data 28 giugno 2019, quale rimedio necessario per correggere l'errore ai sensi dell'art. 625-bis, comma 2, cod. proc. pen. 5. Per delibare adeguatamente le censure devolute alla Corte con questo ricorso è necessario rilevare che [OSCURATO:PERSONA] è imputato del delitto di truffa, in quanto, con artifici e raggiri, fingendo di essere un manager di comprovata esperienza nel mondo dello spettacolo, avrebbe tratto in inganno e fatto sottoscrivere ad una aspirante attrice, [OSCURATO:PERSONA], un contratto per rappresentarla e promuovere la sua immagine, a fronte del corrispettivo versato di mille euro; tuttavia, l'imputato, estraneo al mondo dello spettacolo, non avrebbe posto in essere l'attività pattuita, procurandosi l'ingiusto profitto, corrispondente alla somma di 1.000 euro, con pari danno per la parte lesa; fatto commesso in Milano in data 1 marzo 2015. Il Tribunale di Milano, all'esito del giudizio dibattimentale di primo grado, con sentenza emessa in data 24 ottobre 2018, ha ritenuto il Barlocco responsabile del delitto al medesimo ascritto e lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed alla multa di euro 200,00, oltre al pagamento delle spese processuali, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, liquidato in euro 2.000,00 a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, e alla rifusione in favore della stessa delle spese di costituzione e di rappresentanza. La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 14 maggio 2019 ha confermato la sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, che ha condannato al pagamento delle spese del grado. La Seconda sezione penale ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione in punto di sospensione condizionale della pena con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano, dichiarando irrevocabile l'accertamento di responsabilità. 6. Con il primo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza della condizione di procedibilità, il travisamento della relativa prova e la violazione dell'art. 529 cod. proc. pen, 7. Il motivo si rivela manifestamente infondato. La carenza di motivazione o il carattere solo apparente della stessa è, infatti, insussistente, atteso che la Corte di appello ha risposto alla censura formulata dalla difesa, osservando che il danaro versato dai genitori di [OSCURATO:PERSONA] direttamente nelle mani dell'imputato, all'atto della sottoscrizione del contratto, doveva considerarsi «una regalia» in favore della figlia. La manifesta infondatezza del motivo si rinviene anche nella parte in cui si sostiene l'esistenza di una contraddizione tra le sentenze di primo e secondo grado, tale da legittimare la denuncia del vizio di travisamento della prova. Entrambe le sentenze di merito, che sul punto si integrano vicendevolmente, componendo una unità organica ed inscindibile (ex plurimis: Sez. 5, n. 14022 del 12/01/2016, Genitore, Rv. 266617 - 01; Sez. 6, n. 50944 del 04/11/2014, Barassi, Rv. 261416), hanno, infatti, individuato la persona offesa in [OSCURATO:PERSONA]. L'unica differenza tra le due sentenze è ravvisabile soltanto nel fatto che le ragioni di tale individuazione non vengono esplicitate dal primo giudice, mentre vengono motivate dalla Corte di appello. Tale differenza si spiega con la semplice ragione che tale tema è stato sollecitato dalla difesa soltanto con il motivo esposto nell'atto di appello, respinto dal giudice di secondo grado con la motivazione già richiamata, del tutto coerente con le motivazioni della sentenza di primo grado. Le ulteriori osservazioni spese con il primo motivo costituiscono la reiterazione dei medesimi argomenti di merito esposti con l'atto di appello e mirano a sollecitare un inammissibile sindacato sulle scelte valutative della Corte di appello, basate su una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, nel rispetto delle regole di cui all'art. 192 cod. proc. pen. e in conformità ai principi di diritto enunciati con riguardo alla questione esaminata. 8. Con il secondo motivo il ricorrente censura, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 182, comma 2, 191, comma 2 e 244, comma 2, cod. proc. pen. e, segnatamente, l'inutilizzabilità dei messaggi whatsapp versati in atti, pur in mancanza della previa acquisizione dei supporti informatici contenenti la registrazione dei messaggi. 9. Anche questa censura si rivela inammissibile, in quanto aspecifica e, comunque, manifestamente infondata. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento probatorio a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269218 — 01; Sez. 3, n. 3207 del 02/10/2014, dep. 2015, Calabrese, Rv. 262011 — 01). In tema di ricorso per cassazione, è, dunque, onere della parte che eccepisce l'inutilizzabilità di atti processuali indicare, pena l'inammissibilità del ricorso per genericità del motivo, gli atti specificamente affetti dal vizio e chiarirne altresì l'incidenza sul complessivo compendio indiziario già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. 6 , n. 1219 del 12/11/2019, dep. 2020, Cocciadiferro, Rv. 278123 - 01). Muovendo da questi principi, deve rilevarsi che il ricorrente non ha svolto la necessaria prova di resistenza, limitandosi ad affermare, in modo invero apodittico, che la dichiarazione di inutilizzabilità dei messaggi priverebbe le dichiarazioni della parte lesa dei necessari riscontri. Le sentenze di merito hanno, tuttavia, ritenuto dimostrata la prospettazione accusatoria sulla base della mutuai corroboration tra le dichiarazioni della persona offesa e quelle dei genitori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La censura di inutilizzabilità dei messaggi whatsapp acquisiti al dibattimento in ragione della previa acquisizione al dibattimento del relativo supporto informatico è, peraltro, manifestamente infondata. Secondo il costante orientamento di questa Corte, infatti, i messaggi whatsapp così come gli sms conservati nella memoria di un apparecchio cellulare hanno natura di documenti ai sensi dell'art. 234 cod. proc. pen., di tal che la relativa attività acquisitiva non soggiace alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche, con l'ulteriore conseguenza che detti testi devono ritenersi legittimamente acquisiti ed utilizzabili ai fini della decisione ove ottenuti mediante riproduzione fotografica a cura degli inquirenti, (Sez. 6, n. 1822 del 12/11/2019, dep. 2020, Bassi, Rv. 278124 - 01;nello stesso senso, Sez. 3, n. 8332 del 06/11/2019, dep. 2020, R., Rv. 278635 - 01; Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015, dep. 2016, Giorgi, Rv. 265991 - 01). 10. Con il terzo motivo il ricorrente contesta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi del delitto e l'inosservanza dell'art. 640 cod. pen. 11. Il motivo si rivela manifestamente infondato. Il vizio di omessa motivazione è, infatti, confutato dalla presenza di una motivazione, che si salda a quella della sentenza di primo grado, che puntualmente e diffusamente illustra le ragioni per le quali il delitto di truffa è stato ritenuto sussistente. Il vizio denunciato, peraltro, non può ravvisarsi nell'omessa valutazione di alcune considerazioni di merito sviluppate nell'atto di gravame, dovendosi intendere le stesse implicitamente disattese dalla motivazione della Corte di appello, che ritenendo sussistente la truffa - ha evidentemente escluso la rilevanza delle argomentazioni della difesa. Le circostanze asseritamente pretermesse o equivocate dalla Corte di appello (una condotta asseritamente minacciosa dell'imputato posta in essere successivamente alla dazione del danaro, l'esistenza della discoteca CatWalk, l'asserita confusione tra le nozioni giuridiche di impresa con quello di ditta e la spettanza o meno al Barlocco del «titolo di agente») sono, infatti, assolutamente secondarie e strutturalmente inidonee ad infirmare il discorso giustificativo posto dalle sentenze di merito a fondamento dell'accertamento del delitto di truffa. Secondo il costante orientamento di questa Corte, del resto, l'omesso esame di un motivo di appello da parte del giudice dell'impugnazione non dà luogo ad un vizio di motivazione rilevante a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., allorché, pur in mancanza di espressa disamina, il motivo proposto debba considerarsi implicitamente assorbito e disatteso dalle spiegazioni svolte nella motivazione in quanto incompatibile con la struttura e con l'impianto della stessa nonché con le premesse essenziali, logiche e giuridiche che compendiano la ratio decidendi della sentenza medesima (ex plurimis: Sez. 2 -, Sentenza n. 46261 del 18/09/2019, [OSCURATO:PERSONA]. 277593 - 01). 12. Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 163 e 164 c.p. e il travisamento delle risultanze probatorie.13. La censura relativa all'omessa motivazione in punto di mancata concessione della sospensione condizionale della pena è fondata. La Corte di appello di Milano ha, infatti, argomentato la mancata concessione del beneficio limitandosi a rilevare che «i molteplici precedenti escludono...ex lege la possibilità di concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena...» Il ricorrente, tuttavia, ha correttamente eccepito che tale preclusione ex lege non sussiste, atteso che, con riguardo ai due decreti penali di condanna - per i quali è stata dichiarata l'estinzione del reato - la Corte di cassazione ha già avuto modo di chiarire che in tema di sospensione condizionale della pena, la concessione del beneficio disposta con decreto penale, per reato poi estinto ai sensi dell'art. 460, comma 5, cod. proc. pen., non impedisce la reiterazione del beneficio anche qualora la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata con il decreto, superi il limite massimo fissato dall'art. 163 cod. pen. (Sez. 5, Sentenza n. 11709 del 15/10/2019 Ud., dep. 09/04/2020, Rv. 278926 - 01). Con riguardo alle due sentenze, di cui la seconda ha riconosciuto la continuazione con la prima, deve, inoltre, essere rilevato che la continuazione ritenuta dal giudice della cognizione tra i fatti sottoposti al suo giudizio e quelli relativi a precedente pronuncia di condanna, rendono la seconda sentenza come rappresentativa, ai fini della disciplina dell'art. 168 c.p., di un unico precedente penale, in quanto tale non revocabile in costanza di una nuova e successiva condanna purché rispettato il limite sanzionatorio di cui all'art. 163 cod. pen. A siffatta conclusione perviene la Corte in considerazione del carattere unitario della sentenza applicativa della continuazione, la quale, una volta pronunciata, ingloba e comprende in sé quelle precedenti considerate ai fini del trattamento sanzionatorio che, appunto per questo, integra un unicum non distinguibile dalla sanzione alla quale accede in applicazione del trattamento più favorevole, assicurato dall'art. 81 cod. pen. Diversamente opinando, si concretizzerebbe una palese ed inammissibile disparità di trattamento tra l'ipotesi in cui i fatti reato posti in continuazione vengano giudicati in un medesimo contesto e con un'unica pronuncia, rispetto a quella in cui i giudizi siano distinti e distinte le pronunce ancorché unitariamente considerata la sanzione complessiva in applicazione, appunto, dell'art. 81 cod. pen. (Cfr. in tal senso, in motivazione, Sez. 1, Sentenza n. 24285 del 13/05/2009, Bruno, Rv. 243813 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 3775 del 28/10/2015 Cc., dep. 28/01/2016, Cangemi, Rv. 266004 - 01). La motivazione in punto di sospensione condizionale deve, pertanto, essere riesaminata alla luce dei principi di diritto fin qui enunciati in relazione all'interferenza alla concedibilità del beneficio pur in presenza dei due decreti penali di condanna per i quali è stata dichiarata l'estinzione del reato e della sentenza che riconosce la continuazione.14. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione dell'art. 2033 cod. civ. e dell'art.74 cod. proc. pen., contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla liquidazione del risarcimento del danno disposto in favore dei genitori della parte lesa. 15. Il motivo è, tuttavia, inammissibile per aspecificità, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata. Secondo il costante orientamento di questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che, come nella specie, ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Guardiano, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230631; Sez. 6, n. 49 del 08/10/2002, Notaristefano, Rv. 223217: conf. Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., 281521); Nessuna omissione della motivazione è, peraltro, ravvisabile nel caso di specie, in quanto la Corte di appello, al pari del Tribunale di Milano, coerentemente all'attribuzione della qualità di parte lesa alla Maiuri, ha liquidato il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale accertato in suo favore. La Corte di appello di Milano, peraltro, ha confermato solo la liquidazione del risarcimento del danno liquidato dal Tribunale a titolo di danno non patrimoniale, in quanto solo la stessa aveva formato oggetto di censura nell'atto di appello (a pag.6; 'importo del danno patrimoniale era, peraltro, incontestato, in quanto pari al corrispettivo versato dalla parte lesa all'imputato per la promozione della propria immagine. 16. Inammissibili sono, da ultimo, i motivi aggiunti proposti via pec dal difensore del ricorrente in data 27 dicembre 2021, in quanto la cancelleria ha attestato che l'atto è corredato da una firma irregolare, come risulta dal rapporto di verifica allegato («la firma non rispetta la determinazione 147/2019»). Il primo motivo aggiunto è, peraltro, aspecifico, in quanto il ricorrente, richiamando il secondo motivo, censura che la Corte di appello abbia fatto riferimento a prove testimoniali non indicate, senza, tuttavia, addurre la prova della decisività dell'asserita omessa motivazione.Con il secondo motivo aggiunto il ricorrente si duole che la Corte di appello avrebbe valorizzato una condotta dell'imputato successiva rispetto alla ricezione del danaro (e, segnatamente, le minacce poste in essere in danno della persona offesa per ricevere la parte restante del corrispettivo pattuito). Anche questo motivo non è, tuttavia, decisivo, posto che la sentenza dimostra la sussistenza del reato con riferimento a condotte poste in essere anteriormente alla ricezione del danaro per effetto degli artifizi e raggiri posti in essere dall'imputato ai danni della persona offesa. 17. Alla stregua di tali rilievi deve essere annullata la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano n. 3658 in data 14 maggio 2019, limitatamente alla statuizione in punto di sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Milano. P.Q.M. Revoca la sentenza di questa Corte n. 15579 emessa in data 11
Sentenza Cassazione n. 31364/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris