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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 29904/2024

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Sul ricorso n. 5945/2017proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5; -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 4375/45/2016 , depositata il 28 luglio 2016.

Visto l’atto depositato il 5 agosto2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che, per la peculiare evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale,le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 5945/2017proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE,in persona del Direttore pro tempore, ed elettivamente domiciliata presso l’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5; -controricorrente e ricorrente in via incidentale - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia n. 4375/45/2016 , depositata il 28 luglio 2016. Visto l’atto depositato il 5 agosto2021 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso; considerato che, per la peculiare evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale,le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimitàe compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il
Decreto Cassazione n. 29904/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris