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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 6 febbraio 2026

Cassazione n. 06730/2026

Testo disponibile della fonte

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a: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], n. 2694/16, depositata in data 27/10/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava il diniego di nulla- osta alla fruizione del credito d’imposta ex art. 1, commi 271-279, della legge n. 296/2006, emesso a seguito della presentazione del previsto formulario con la richiesta di fruizione del credito per complessivi euro 386.685,00. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catanzaro accoglieva il ricorso.

Oggetto: Processo tributario - Notifica del ricorso in appello a mezzo posta - Termine di costituzione dell’appellante -Decorrenza -Individuazione.

2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiarava inammissibile il gravame in quanto l’Ufficio non aveva prodotto la copia della ricevuta di spedizione dell’atto di appello tramite raccomandata postale, con conseguente impossibilità di verificare la tempestività della sua costituzione.

3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un solo motivo.

La società contribuente è rimasta intimata.

È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con l’art. 22 del medesimo d.lgs., e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR disatteso l’interpretazione che delle predette norme hanno fornito le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 13452 del 2017, posto che, nella specie, la costituzione in giudizio dell’appellante era tempestivamente avvenuta, come risultava dall’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, nel termine di trenta giorni decorrente dal perfezionamento di tale notifica.

2. Il motivo è fondato nei termini che seguono.

3. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza richiamata dalla ricorrente (29/05/2017, n. 13452), hanno statuito che: a) nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione (conformi: Cass.21/03/2023, n. 8124; Cass. 24/07/2018, n. 19642); b) nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario.

Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza (conformi: Cass. 11/08/2022, n. 24726; Cass. 23/03/2025, n. 7690).

4. A tali principi la CTR non si è attenuta, in quanto la stessa, richiamando il principio di Cass. n. 16758/2016, superato dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite, ha sostenuto che la rituale costituzione dell’appellante richiede il deposito - entro trenta giorni dalla spedizione, anziché dalla ricezione, dell’atto di appello - della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, dovendo, in mancanza, l’appello dichiararsi inammissibile.

5. Il ricorso va, pertanto, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA] perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA] perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/02/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. –intimata – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], n. 2694/16, depositata in data 27/10/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/02/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava il diniego di nulla- osta alla fruizione del credito d’imposta ex art. 1, commi 271-279, della legge n. 296/2006, emesso a seguito della presentazione del previsto formulario con la richiesta di fruizione del credito per complessivi euro 386.685,00. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Catanzaro accoglieva il ricorso. Oggetto: Processo tributario - Notifica del ricorso in appello a mezzo posta - Termine di costituzione dell’appellante -Decorrenza -Individuazione. 2. Avverso tale sentenza l’Agenzia delle entrate proponeva appello dinanzi alla Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], la quale dichiarava inammissibile il gravame in quanto l’Ufficio non aveva prodotto la copia della ricevuta di spedizione dell’atto di appello tramite raccomandata postale, con conseguente impossibilità di verificare la tempestività della sua costituzione. 3. Avverso la decisione della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, affidandosi ad un solo motivo. La società contribuente è rimasta intimata. È stata, quindi, fissata l’adunanza camerale per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992 in combinato disposto con l’art. 22 del medesimo d.lgs., e dell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per aver la CTR disatteso l’interpretazione che delle predette norme hanno fornito le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 13452 del 2017, posto che, nella specie, la costituzione in giudizio dell’appellante era tempestivamente avvenuta, come risultava dall’avviso di ricevimento della notifica a mezzo posta, nel termine di trenta giorni decorrente dal perfezionamento di tale notifica. 2. Il motivo è fondato nei termini che seguono. 3. Le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza richiamata dalla ricorrente (29/05/2017, n. 13452), hanno statuito che: a) nel processo tributario, il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente (o dell'appellante), che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario o dall'evento che la legge considera equipollente alla ricezione (conformi: Cass.21/03/2023, n. 8124; Cass. 24/07/2018, n. 19642); b) nel processo tributario, non costituisce motivo d'inammissibilità del ricorso (o dell'appello), che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente (o l'appellante), al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l'avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purché nell'avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall'ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario. Solo in tal caso, infatti, l'avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione; invece, in loro mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull'avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell'appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall'agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l'impugnazione dell'atto o della sentenza (conformi: Cass. 11/08/2022, n. 24726; Cass. 23/03/2025, n. 7690). 4. A tali principi la CTR non si è attenuta, in quanto la stessa, richiamando il principio di Cass. n. 16758/2016, superato dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite, ha sostenuto che la rituale costituzione dell’appellante richiede il deposito - entro trenta giorni dalla spedizione, anziché dalla ricezione, dell’atto di appello - della ricevuta di spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale, dovendo, in mancanza, l’appello dichiararsi inammissibile. 5. Il ricorso va, pertanto, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA] perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione delle spese di legittimità. P.Q.M accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA] perché, in diversa composizione, proceda a nuovo giudizio ed alla liquidazione delle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06/02/
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