CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 07649/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/03/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che con il ricorso vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vuole una differente valutazione del merito non ammessa in sede di legittimità; Rilevato, inoltre, che il giudice a quo ha argomentato, in modo adeguato e non contraddittorio, rispetto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto per l'assenza di una qualsiasi giustificazione del possesso del coltello da parte dell'imputato; inoltre, nel provvedimento impugnato, sono state spiegate, in modo coerente, le ragioni per le quali è stata esclusa l'ipotesi lieve di cui al terzo comma dell'art.4 1.110/75; Considerato, quindi, che il Gibaldi nel lamentare il vizio di omessa motivazione non si è confrontato con i compiuti ragionamenti contenuti nella sentenza; Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2023.