CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2023
Cassazione n. 18157/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con unico motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge con riguardo al trattamento sanzionatorio, posto che il giudice ha omesso ogni riferimento ai criteri di determinazione della pena di cui agli artt. 133 e 133 bis cod. pen. in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; Le doglianze formulate esulano dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono infatti insindacabili in Cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale già rimodulato il trattamento sanzionatorio contenendo maggiormente, rispetto al giudice di prime cure, lo scostamento dal limite minimo edittale, ed avendo affermato l'inesistenza di ulteriori ragioni per formulare una valutazione più favorevole essendo il ricorrente gravato da tre condanne per analogo reato. Tenuto conto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 13 gennaio 2023 Il co sigliere estensore Il Presidente