CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 ottobre 2021
Cassazione n. 40906/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala del 10 aprile 2019, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di lesioni personali, danneggiamento, resistenza e oltraggio, riconosciuta ed applicata a loro carico la contestata recidiva. 2. Con un solo motivo, Bianco e Barraco, tramite il loro comune difensore, denunciano, con un solo motivo, vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e in punto di mancata esclusione della recidiva, espressamente richiesta con i motivi di appello. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Al cospetto di una sintesi dei motivi di appello, contenuta nella sentenza impugnata, che non riporta la richiesta di esclusione della recidiva contestata e ritenuta, ma dà conto esclusivamente della diversa istanza di bilanciamento ex art. 69 cod.pen della detta aggravante con le circostanze attenuanti generiche, ove concesse, i ricorrenti avrebbero avuto adempiere all'onere di specificamente riportare nell'impugnativa formulata in cassazione il motivo di appello con il quale era stata avanzata la richiesta pretermessa. Va, dunque, ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Rv. 258962). 3.2. Le argomentazioni spiegate in sentenza in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419) e che, pertanto «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163). Oltretutto, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440). Da qui la manifesta infondatezza della censura al riguardo, che, per le stesse ragioni, si appalesa anche non consentita in questa sede. 4. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, pertanto, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso 1'11 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] D