CassazionedecretoSezione LDecisione del 26 gennaio 2023
Cassazione n. 15834/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NANZA sul ricorso22244-2018 proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – per la cassazione della sentenza n. 170 del 20 1 8 della C ORTE D’APPELLO DI L’AQUILA , pubblic ata il 22 marzo 201 8 (R.G.N. 587/2017). R.G.N.22244/2018 Cron. Rep. C.C. 26/01/2023 giurisdizione Avvocati. [OSCURATO:PERSONA] alla Gestione separataINPS. Contributo integrativo. -2 - Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 26 gennaio2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con sentenza n. 510 del 2017, il Tribunale di Pescara ha accolto la domanda dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e ha dichiarato che la professionista non è tenuta all’iscrizione alla Gestione separata INPS di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Ad avviso del Tribunale, l’art. 18, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, obbliga all’iscrizione alla Gestione separata i soli professionisti che svolgano attività non assoggettata ad alcun versamento contributivo agli enti di previdenza di categoria. La norma interpretativa non distingue tra contribut o soggettiv o e contribut o integrativo, come quello versato dalla ricorrente. 2.–Con sentenza pubblicata il 22 marzo 2018 con il numero 170 del2018, la Corte d’appello di L’Aquila ha accolto il gravame dell’INPS e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che la tutela della Gestione separata è garantita a tutti i professionisti che svolgano in forma abituale, ancorché non esclusiva, attività non soggette ad alcuna forma di copertura previdenziale o che, pur potendo beneficiare di tale copertura previdenziale, non possano fruirne in concreto, poiché sono già iscritti ad un altro fondo. Alfine di escludere l’ obbligo d’iscrizione alla Gestione separata , è irrilevante il versamento del solo contributo integrativo , che non garantisce alcuna copertura previdenziale e adempie a una mera finalità solidaristica (Cass., sez. lav., 18 dicembre 2017, n. 30344). -3 - Si giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio alla luce della «difficoltà interpretativa della materia in discorso». 3.–Con atto notificato il 6 lugli o 2018, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila , sulla base di un motivo. 4.–L’INPS resiste con controricorso . 5.–Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio dinanzi a questa sezione, in base agli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1. cod. proc. civ., nel testo antecedente alle innovazioni recate dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, e applicabile ratione temporis alla luce della disciplina transitoria dettata dall’art. 35, comma 6, del medesimo decreto legislativo. 6.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1.–Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 e dell’art. 18, commi 11 e 12, del d.l. n. 98 del 2011. La Corte di merito avrebbe errato nell’affermare l’obbligo d’iscrizione della ricorrente alla Gestione separata e nel ritenere ininfluente il versamento del contributo integrativo, volto a finanziare la realizzazione degli scopi istituzionali dell’ente di categoria e dunque dotato di natura previdenziale, al pari del contributo soggettivo. 2.– Le doglianze della ricorrente vertono sull’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata e fanno leva, allo scopo di escludere tale obbligo, sul versamento del contributo integrativo. 3.–Il ricorso è infondato. 4.– È oramai consolidata la giurisprudenza di questa Corte, nel negare la rilevanza del versamento del contributo integrativo, ai fini dell’esclusione dell’obbligo d’iscrizione alla Gestione separata costituita -4 - presso l’INPS. Tale contributo riveste valenza solidaristica, ma non vale a costituire alcuna posizione previdenziale a beneficio del lavoratore autonomo. In virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, chepresiede all’istituzione della Gestione separata, l’unico versamento contributivo che possa escludere il predetto obbligo d’iscrizione è quello suscettibile di costituire, in capo al lavoratore autonomo,una correlata prestazione previdenziale (Cass., sez. lav., 3 agosto 2022, n. 24047, con riguardo agli avvocati). 5.–Invero, il rapporto tra il sistema previdenziale di categoria e quello della Gestione separata si atteggia in termini non già alternativi, ma complementari , come ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 104 del 2022: «Il regime speciale categoriale risulta coerentemente integrato –nella misura in cui in concreto, prima della riforma del 2012 dell’ordinamento della professione forense, non raggiungeva ancora una piena estensione della tutela assicurativa – con l’operatività, in funzione complementare, della Gestione separata secondo un principio di gradualità» (punto 7.2. del Considerato in diritto). 6.–Da tale interpretazione del dato normativo, non vi sono ragioni di discostarsi. La parte ricorrentenon prospetta argomenti idonei a sollecitare la rimeditazione di quest’orientamento e neppure si cimenta, al fine di avvalorare la fondatezza del ricorso, con le implicazioni della pronuncia del giudice delle leggi, che ha recepito il diritto vivente. La decisione impugnata, nell’affermare l’obbligo dell’odierna ricorrente d’iscriversi alla Gestione separata e nel disconoscere ogni rilievo al mero versamento del contributo integrativo, non presta il fianco alle censure formulate in questa sede. 7.–Il ricorso, in conclusione, dev’essere respinto. -5 - 8.–La complessità del quadro normativo, che ha registrato anche il recente intervento del giudice delle leggie che ha visto il consolidarsi della giurisprudenza di questa Corte dopo l’instaurazione della lite, induce a compensare per intero le spese del presente giudizio. 9.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo della parte ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e compensa le spese del presente giudizio. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell ’ art. 13 del d.P.R. n. 115