CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 settembre 2002
Cassazione n. 12403/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(ALGERIA) il 05/09/2002 avverso l'ordinanza del 29/10/2025 del TRIB. LIBERTA' di Torino sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] L'indagato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso l'ordinanza, depositata in data 31 ottobre 2025, emessa dal Tribunale di Torino in funzione di giudice del riesame, che annullava parzialmente l'ordinanza enetica con C, riferimento alla contestazione provvisoria del delitto di resistenza dícui all'art. 337 cod. pen., confermando invece l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per il delitto di cui all'art. 73 DPR 309/1990, detenzione a fine di cessione a terzi di 500 gr di sostanza stupefacente del tipo cocaina, trasportata a bordo di una autovettura, guidata dal coindagato, sulla quale [OSCURATO:PERSONA] viaggiava quale passeggero. 1. Il ricorso articola un unico motivo, con cui si contesta la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. Il ricorrente censura la manifesta illogicità della motivazione addotta in punto di riconoscimento del ricorrente quale soggetto gravemente indiziato della commissione del delitto di cui all'art. 73 DPR 309/1990, riconoscimento avvenuto mediante il sistema SARI, che si contesta possa essere assunto ex se quale riconoscimento certo, e la diretta osservazione del collegio, contestandosi che gli atti del fascicolo consentissero tale forma di riconoscimento attesa la loro scarsa intellegibilità e la circostanza che l'udienza del riesame si fosse svolta con collegamento in videoconferenza. Si deduce, inoltre, che il riconoscimento è stato fatto tra l'immagine tratta dal cellulare sequestrato e il ricorrente e non tra quest'ultimo e il soggetto che si dava alla fuga; si contesta che la presenza di più autoscatti di una persona su un cellulare possa costituire indice univoco dell'appartenenza del cellulare alla persona ritratta, essendo possibile l'ipotesi alternativa che la foto sia stata fatta con il telefono di persona diversa. Si contestano anche gli elementi addotti a riscontro dal riesame, e si evidenzia che il Tribunale non avrebbe risposto alla deduzione difensiva relativa alla difficoltà di capire la ragione per la quale una persona che si dia alla fuga debba anche lasciare dietro di sé zaino e cellulare, negandosi concludenza all'argomento relativo al rinvenimento di chiamate verso l'utenza del difensore. Infine, si deduce che il silenzio serbato dall'indagato in sede di interrogatorio, esercizio di una prerogativa difensiva, non poteva essere utilizzato quale indizio a suo carico. La frocura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 Deve ribadirsi che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione d 2specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 - 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 - 01; Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178 - 01). La giurisprudenza consolidata della Corte ha chiarito inoltre che, in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie. (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828 - 01). Alla luce della premessa sopra riportata, in riferimento al motivo di ricorso come sopra sinteticamente enunciato ai sensi dell'art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen., si osserva che il Tribunale di Torino ha ritenuto sussistenti i gravi indizi a carico del ricorrente in ragione di plurimi argomenti svolti con motivazione scevra da profili di contraddittorietà e manifesta illogicità. Il Tribunale, in particolare, ha ripercorso tutti gli elementi indiziari emersi dalle indagini, in punto di ricostruzione del fatto e di sussistenza dei gravi indizi. Quanto al fatto, ha riepilogato le fasi del controllo operato nella notte tra 1 111 e il 12 aprile 2025 quando la polizia giudiziaria intimava l'alt alla vettura condotta da ABD (soggetto individuato mediante riscontri dattiloscopici delle impronte rilevate all'interno dell'abitacolo e riconoscimento visivo degli operanti) al bordo della quale viaggiava un passeggero che scendeva precipitosamente e fuggiva a piedi. Il conducente del veicolo iniziava una fuga rocambolesca, terminata con un sinistro e l'abbandono del veicolo poco distante. A distanza di pochi minuti un soggetto residente nei pressi segnalava di aver notato nella sua proprietà che sconosciuti avevano abbandonato uno zaino e un telefono che squillava. All'interno dello zaino veniva trovata la sostanza stupefacente oggetto della imputazione provvisoria e una somma di euro 9.100 in contanti. Quanto al cellulare, si rinveniva all'interno dello stesso una foto di un uomo in ambiente neutro e altre foto (selfie) dello stesso uomo seduto su un sedile del tutto analogo a quello del veicolo fermato dalla polizia giudiziaria e video sempre dell'interno di un abitacolo analogo. 3In punto di sussistenza di gravi indizi, il Tribunale valuta congiuntamente una pluralità di elementi: il risultato della comparazione delle immagini del cellulare con quelle conservate all'interno del sistema SARI, in termini di evidente ampia compatibilità, solo riscontrata dal Tribunale mediante la videoconferenza; la corrispondenza del sedile dell'autovettura fermata con quello ritratto nel selfie e nei video rinvenuto nel cellulare; la circostanza che il telefono sia stato recuperato in prossimità del luogo del controllo, in orario serale in un comune di ridotte dimensioni, la circostanza della prossimità del luogo di rinvenimento dello zaino e del cellulare (sebbene, come emerge dalla lettura dell'ordinanza genetica, in tempi diversi); le tracce di contatti con lo studio del difensore che assiste il ricorrente. A fronte di tali elementi, valutati come univocamente deponenti per la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il Tribunale altresì si sofferma a considerare che nessuna alternativa spiegazione dell'accaduto sia stata allegata dallo [OSCURATO:PERSONA] posto che il medesimo si è avvalso della facoltà di non rispondere (argomento che non può diversamente prospettarsi nel senso che l'esercizio della prerogativa difensiva sia stato utilizzato quale elemento a Carico dell'indagato). Concludendo, le censure dedotte dal ricorrente non si confrontano con la motivazione svolta, anche nella parte in cui si interrogano sulla particolarità relativa all'abbandono dello zaino e del cellulare da parte del soggetto sceso a piedi dal veicolo, comportamento comunque non incompatibile con le circostanze della fuga. 2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 3. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al Direttore dell'[OSCURATO:PERSONA] in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. 4 P.Q.M