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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2022

Cassazione n. 08902/2022

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__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10989 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44D10 G491L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67T13 B832F) -ricorrenti- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 2206/2018, pubblicata in data 25 settembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa L’agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui è poi su- bentrata l’Agenzia delle Entrate – Riscossione - AdER) ha Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 10989/2019 Numero sezionale 201/2022 pignorato, nelle forme dell’esecuzione esattoriale, una pluralità Numero di raccolta generale 8902/2022Data pubblicazione 18/03/2022 di beni mobili in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., presso la sua sede in [OSCURATO:PERSONA], viale Diaz n. 8. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. hanno proposto opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., rivendicando la proprietà dei beni pignorati.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Pistoia.

La Corte di Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, l’ha dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di sette motivi.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’agenzia inti- mata.

Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..

Le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «nullità della sen- tenza per violazione del combinato disposto degli artt. 100, 112, 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nella parte in cui la corte di appello non ha rilevato che l’appel- lante non avesse assolto all’onere di specifica impugnazione della ratio decidendi su cui si radicava l’accertamento compiuto dal tribunale in ordine all’ammissibilità dell’opposizione propo- sta dalle società appellate, con conseguente formazione del giu- dicato interno sul punto e inammissibilità dell’appello di ADE in parte qua per carenza di interesse».

Con il secondo motivo si denunzia «nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per non avere la corte di appello pronun- ciato e comunque per non aver accolto l’eccezione di Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridica- mente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente.

Essi sono inammissibili.

Le società ricorrenti denunciano omessa pronuncia, da parte della corte di appello, in ordine alle proprie eccezioni di inam- missibilità del gravame proposto da AdER, sia con riguardo alla mancata impugnazione, “nel suo contenuto sostanziale, ma sol- tanto sotto un profilo di carenza motivazionale”, della statui- zione di rigetto da parte del giudice di primo grado dell’ecce- zione di inammissibilità e/o improcedibilità dell’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. n. 602 del 1973, sia con riguardo all’eccezione (ulteriore) di violazione dell’art. 342 c.p.c., con riguardo al requisito di specificità dei motivi di im- pugnazione, sotto il medesimo profilo.

Si premette che la corte di appello ha dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo all’esecuzione proposta dalle società ri- correnti, sulla base dell’art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale prevede quanto segue: «l’opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abita- zione o nell’azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbli- gati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati».

Ha rilevato, infatti, che i beni mobili pignorati erano stati effet- tivamente oggetto di una precedente procedura di espropria- zione, sempre in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. (all’esito della quale erano stati poi acquistati da [OSCURATO:SOCIETA].), presso la medesima Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Data pubblicazione 18/03/2022 La questione dell’improponibilità dell’opposizione di terzo all’esecuzione era stata già sollevata dall’agente della riscos- sione nel giudizio di primo grado, ma non aveva trovato acco- glimento e AdER aveva proposto appello sostenendo che l’ec- cezione era stata disattesa senza alcuna effettiva motivazione.

Le società opponenti avevano a loro volta eccepito, nel giudizio di appello, che, essendo stato contestato solo il difetto di moti- vazione della decisione di primo grado, senza alcuna censura sulla eventuale erroneità nel merito della stessa, il gravame sul punto avrebbe dovuto ritenersi inammissibile, sia per difetto di interesse che per difetto di specificità: lamentano, nella pre- sente sede, che la corte di appello avrebbe omesso la pronuncia su tali eccezioni.

In primo luogo, va rilevato che le censure in esame risultano esse stesse prive della necessaria specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non sostenute da un adeguato ed esaustivo richiamo sia al preciso contenuto della decisione di primo grado in ordine alla questione di cui si discute, sia al preciso e complessivo contenuto dell’appello di AdER.

L’indicato difetto di specificità impedisce in radice a questa Corte di valutare se effettivamente sussistevano i dedotti vizi del gravame, in relazione al contenuto della decisione di primo grado: in particolare, non è possibile valutare se effettivamente poteva ritenersi accertata dal tribunale, ed in quali termini, l’in- sussistenza dei presupposti di cui all’art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché se effettivamente fosse stata del tutto omessa una contestazione da parte dell’AdER su tale insussistenza, nel contesto del proprio atto di appello; non è possibile, quindi, in definitiva, accedere al merito delle censure stesse.

Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2. Con il terzo motivo si denunzia «nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per non avere la corte di appello pronun- ciato e comunque per non aver accolto l’eccezione di inammis- sibilità dell’appello ex art. 342 cpc formulata dalle appellate nella comparsa di costituzione e risposta con riguardo al se- condo motivo di appello, in quanto formulato in contrasto con i prescritti requisiti di forma contenuto».

Anche questo motivo è inammissibile, in quanto le relative cen- sure risultano formulate senza la necessaria specificità, in vio- lazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in mancanza di un adeguato ed esaustivo richiamo sia al preciso contenuto della decisione di primo grado, sia al preciso e complessivo contenuto dell’appello in ordine alla questione di cui si discute, della quale non è neanche possibile, del resto, comprendere gli effettivi termini sulla base dell’esposizione contenuta nel ricorso (è pos- sibile solo supporre trattarsi di questione in qualche modo atti- nente all’art. 63 del D.P.R. n. 602 del 1973).

Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3. Con il quarto motivo si denunzia «nullità della sentenza Numero sezionale 201/2022Numero di raccolta generale 8902/2022 per violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma Data pubblicazione 18/03/2022 1, n. 4 c.p.c. per avere la corte di appello ritenuto ammissibile la domanda di accertamento dell’inammissibilità dell’opposi- zione di terzo ex art. 58 secondo comma DPR n. 602/1973 for- mulata da ADE per la prima volta nella memoria di replica de- positata nel giudizio di primo grado».

Con il quinto motivo si denunzia «nullità della sentenza per vio- lazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per non avere la corte di appello pronun- ciato e comunque per non aver accolto l’eccezione di inammis- sibilità della domanda, formulata da ADE per la prima volta nella memoria di replica depositata nel giudizio di primo grado, di accertamento dell’inammissibilità dell’opposizione di terzo ex art. 58 secondo comma DPR n. 602/1973».

Il quarto e il quinto motivo del ricorso sono logicamente e giu- ridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati con- giuntamente.

Essi sono infondati.

Secondo le società ricorrenti, la corte di appello, nell’affermare l’inammissibilità della loro opposizione, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, avrebbe accolto una ec- cezione sollevata tardivamente, in modo inammissibile, dall’agenzia opposta; essa avrebbe invece omesso del tutto la pronuncia sulla propria eccezione relativa alla suddetta inam- missibilità.

Orbene, deve in primo luogo escludersi che la sussistenza delle circostanze cui l’art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 subordina l’ammissibilità dell’opposizione di terzo all’esecu- zione esattoriale costituisca oggetto di una eccezione in senso stretto; tali circostanze, quindi, devono ritenersi sempre rileva- bili di ufficio dal giudice adito.

Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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U, Sentenza n. 15661 del 27/07/2005, Rv. 583491 – 01; Sez.

U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013, Rv. 626194 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18602 del 05/08/2013, Rv. 627483 – 01).

Ne consegue che l’eccezione di improponibilità dell’opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, sollevata dall’agente della riscossione nel corso del giu- dizio di primo grado, non può in alcun modo considerarsi tar- diva o inammissibile, il che assorbe ogni altra questione di me- rito sul punto.

D’altra parte, come già osservato in relazione ai primi due mo- tivi di ricorso, è da ritenere in radice inammissibile una censura di omessa pronuncia (quale quella formulata con il quinto mo- tivo) in relazione a questioni di natura meramente processuale.

4. Con il sesto motivo si denunzia «nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111, comma 6, cost., in rela- zione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. difetto assoluto di mo- tivazione sotto l’aspetto materiale e grafico in ordine alle ra- gioni per le quali la corte di appello ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all’art. 58 secondo comma DPR n. 602/1973, nonostante fosse stata eccepita dalle opponenti ed affermata dal Giudice di primo grado, la non applicabilità di tale disciplina al caso di specie».

Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Il sesto ed il settimo motivo del ricorso – entrambi relativi alla questione dell’applicabilità, nella fattispecie concreta, delle pre- visioni di cui all’art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 – sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sono inammissibili, in quanto le censure con gli stessi avan- zate risultano prive della necessaria specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

Manca infatti nel ricorso un adeguato ed esaustivo richiamo al preciso contenuto della decisione di primo grado in ordine alla questione di cui si discute, nonché al contenuto dell’atto di ap- pello e, soprattutto, manca un adeguato richiamo al contenuto degli atti e documenti di causa sulla base dei quali questa Corte possa valutare la fondatezza nel merito delle censure stesse.

In particolare, le società ricorrenti sostengono che il pignora- mento esattoriale non sarebbe in realtà avvenuto presso “il do- micilio del debitore” o, comunque, in luoghi allo stesso appar- tenenti, come richiesto dal richiamato art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, cioè presso la sede della società debi- trice esecutata, [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto tale società era in realtà già estinta, al momento del pignoramento, da diversi anni.

Orbene, sul punto si deve osservare che le ricorrenti, al fine di escludere che il pignoramento potesse avere avuto luogo nella sede sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., si limitano a sostenere che quest’ultima era in stato di scioglimento ed aveva cessato l’at- tività dal 2008.

Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Fino a tale momento, la società esiste e, dunque, essa ha certamente una sede, non- ché luoghi e beni che le appartengono.

Nel ricorso, però, non solo non sono indicati gli atti e i docu- menti da cui dovrebbe evincersi la data esatta di cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA]. dal registro delle imprese (data dalla quale soltanto potrebbe ritenersi non esistere una sua sede sociale), ma tale data non è neanche in alcun modo allegata.

Il ricorso stesso, dunque, con riguardo alla questione in esame, non può ritenersi sostenuto dalla necessaria specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e, di conseguenza, deve ritenersi inammissibile.

5. Il ricorso è rigettato.

Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 10989/2019 Numero sezionale 201/2022 delle società ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con-Numero di raccolta generale 8902/2022Data pubblicazione 18/03/2022 tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile, in data 1° febbraio 2022.

Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 10989 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del le- gale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso, giusta procura allegata in calce al ri- corso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 44D10 G491L) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 67T13 B832F) -ricorrenti- nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Firenze n. 2206/2018, pubblicata in data 25 settembre 2018; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 1° febbraio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa L’agente della riscossione ([OSCURATO:PERSONA] S.p.A., cui è poi su- bentrata l’Agenzia delle Entrate – Riscossione - AdER) ha Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 10989/2019 Numero sezionale 201/2022 pignorato, nelle forme dell’esecuzione esattoriale, una pluralità Numero di raccolta generale 8902/2022Data pubblicazione 18/03/2022 di beni mobili in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., presso la sua sede in [OSCURATO:PERSONA], viale Diaz n. 8. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. hanno proposto opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., rivendicando la proprietà dei beni pignorati. L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Pistoia. La Corte di Appello di Firenze, in riforma della decisione di primo grado, l’ha dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di sette motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’agenzia inti- mata. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Le ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «nullità della sen- tenza per violazione del combinato disposto degli artt. 100, 112, 342 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., nella parte in cui la corte di appello non ha rilevato che l’appel- lante non avesse assolto all’onere di specifica impugnazione della ratio decidendi su cui si radicava l’accertamento compiuto dal tribunale in ordine all’ammissibilità dell’opposizione propo- sta dalle società appellate, con conseguente formazione del giu- dicato interno sul punto e inammissibilità dell’appello di ADE in parte qua per carenza di interesse». Con il secondo motivo si denunzia «nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per non avere la corte di appello pronun- ciato e comunque per non aver accolto l’eccezione di Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 10989/2019 inammissibilità dell’appello ex art. 342 cpc formulata dalle ap- Numero sezionale 201/2022Numero di raccolta generale 8902/2022 pellate nella comparsa di costituzione e risposta con riguardo al Data pubblicazione 18/03/2022 primo motivo di appello, in quanto formulato in contrasto con i prescritti requisiti di forma contenuto». I primi due motivi del ricorso sono logicamente e giuridica- mente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiunta- mente. Essi sono inammissibili. Le società ricorrenti denunciano omessa pronuncia, da parte della corte di appello, in ordine alle proprie eccezioni di inam- missibilità del gravame proposto da AdER, sia con riguardo alla mancata impugnazione, “nel suo contenuto sostanziale, ma sol- tanto sotto un profilo di carenza motivazionale”, della statui- zione di rigetto da parte del giudice di primo grado dell’ecce- zione di inammissibilità e/o improcedibilità dell’opposizione di terzo ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. n. 602 del 1973, sia con riguardo all’eccezione (ulteriore) di violazione dell’art. 342 c.p.c., con riguardo al requisito di specificità dei motivi di im- pugnazione, sotto il medesimo profilo. Si premette che la corte di appello ha dichiarato inammissibile l’opposizione di terzo all’esecuzione proposta dalle società ri- correnti, sulla base dell’art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, il quale prevede quanto segue: «l’opposizione non può essere proposta quando i mobili pignorati nella casa di abita- zione o nell’azienda del debitore iscritto a ruolo o dei coobbli- gati, o in altri luoghi a loro appartenenti, hanno formato oggetto di una precedente vendita nell’ambito di una procedura di espropriazione forzata promossa dal concessionario a carico del medesimo debitore o dei medesimi coobbligati». Ha rilevato, infatti, che i beni mobili pignorati erano stati effet- tivamente oggetto di una precedente procedura di espropria- zione, sempre in danno della [OSCURATO:SOCIETA]. (all’esito della quale erano stati poi acquistati da [OSCURATO:SOCIETA].), presso la medesima Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 10989/2019 sua sede sociale (peraltro coincidente con quella della [OSCURATO:PERSONA] sezionale 201/2022Numero di raccolta generale 8902/2022 S.r.l.). Data pubblicazione 18/03/2022 La questione dell’improponibilità dell’opposizione di terzo all’esecuzione era stata già sollevata dall’agente della riscos- sione nel giudizio di primo grado, ma non aveva trovato acco- glimento e AdER aveva proposto appello sostenendo che l’ec- cezione era stata disattesa senza alcuna effettiva motivazione. Le società opponenti avevano a loro volta eccepito, nel giudizio di appello, che, essendo stato contestato solo il difetto di moti- vazione della decisione di primo grado, senza alcuna censura sulla eventuale erroneità nel merito della stessa, il gravame sul punto avrebbe dovuto ritenersi inammissibile, sia per difetto di interesse che per difetto di specificità: lamentano, nella pre- sente sede, che la corte di appello avrebbe omesso la pronuncia su tali eccezioni. In primo luogo, va rilevato che le censure in esame risultano esse stesse prive della necessaria specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in quanto non sostenute da un adeguato ed esaustivo richiamo sia al preciso contenuto della decisione di primo grado in ordine alla questione di cui si discute, sia al preciso e complessivo contenuto dell’appello di AdER. L’indicato difetto di specificità impedisce in radice a questa Corte di valutare se effettivamente sussistevano i dedotti vizi del gravame, in relazione al contenuto della decisione di primo grado: in particolare, non è possibile valutare se effettivamente poteva ritenersi accertata dal tribunale, ed in quali termini, l’in- sussistenza dei presupposti di cui all’art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, nonché se effettivamente fosse stata del tutto omessa una contestazione da parte dell’AdER su tale insussistenza, nel contesto del proprio atto di appello; non è possibile, quindi, in definitiva, accedere al merito delle censure stesse. Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 10989/2019 D’altra parte, è appena il caso di osservare che le ricorrenti, con Numero sezionale 201/2022Numero di raccolta generale 8902/2022 i motivi di ricorso in esame, deducono in sostanza una omessa Data pubblicazione 18/03/2022 pronuncia della corte di appello su questioni di natura proces- suale (eccezioni di inammissibilità del gravame), il che contra- sta con il costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre argomenti per rimeditare) secondo il quale il vizio di omessa pronunzia è configurabile solo nel caso di mancato esame di questioni di merito, non anche in relazioni a questioni di natura processuale e/o di eccezioni pregiudiziali di rito (ex multis: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 1701 del 23/01/2009, Rv. 606407 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 22083 del 26/09/2013, Rv. 628214 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 1876 del 25/01/2018, Rv. 647132 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018, Rv. 651158 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 10422 del 15/04/2019, Rv. 653579 – 01). 2. Con il terzo motivo si denunzia «nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 342 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per non avere la corte di appello pronun- ciato e comunque per non aver accolto l’eccezione di inammis- sibilità dell’appello ex art. 342 cpc formulata dalle appellate nella comparsa di costituzione e risposta con riguardo al se- condo motivo di appello, in quanto formulato in contrasto con i prescritti requisiti di forma contenuto». Anche questo motivo è inammissibile, in quanto le relative cen- sure risultano formulate senza la necessaria specificità, in vio- lazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., in mancanza di un adeguato ed esaustivo richiamo sia al preciso contenuto della decisione di primo grado, sia al preciso e complessivo contenuto dell’appello in ordine alla questione di cui si discute, della quale non è neanche possibile, del resto, comprendere gli effettivi termini sulla base dell’esposizione contenuta nel ricorso (è pos- sibile solo supporre trattarsi di questione in qualche modo atti- nente all’art. 63 del D.P.R. n. 602 del 1973). Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 10989/2019 3. Con il quarto motivo si denunzia «nullità della sentenza Numero sezionale 201/2022Numero di raccolta generale 8902/2022 per violazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma Data pubblicazione 18/03/2022 1, n. 4 c.p.c. per avere la corte di appello ritenuto ammissibile la domanda di accertamento dell’inammissibilità dell’opposi- zione di terzo ex art. 58 secondo comma DPR n. 602/1973 for- mulata da ADE per la prima volta nella memoria di replica de- positata nel giudizio di primo grado». Con il quinto motivo si denunzia «nullità della sentenza per vio- lazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per non avere la corte di appello pronun- ciato e comunque per non aver accolto l’eccezione di inammis- sibilità della domanda, formulata da ADE per la prima volta nella memoria di replica depositata nel giudizio di primo grado, di accertamento dell’inammissibilità dell’opposizione di terzo ex art. 58 secondo comma DPR n. 602/1973». Il quarto e il quinto motivo del ricorso sono logicamente e giu- ridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati con- giuntamente. Essi sono infondati. Secondo le società ricorrenti, la corte di appello, nell’affermare l’inammissibilità della loro opposizione, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, avrebbe accolto una ec- cezione sollevata tardivamente, in modo inammissibile, dall’agenzia opposta; essa avrebbe invece omesso del tutto la pronuncia sulla propria eccezione relativa alla suddetta inam- missibilità. Orbene, deve in primo luogo escludersi che la sussistenza delle circostanze cui l’art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 subordina l’ammissibilità dell’opposizione di terzo all’esecu- zione esattoriale costituisca oggetto di una eccezione in senso stretto; tali circostanze, quindi, devono ritenersi sempre rileva- bili di ufficio dal giudice adito. Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 10989/2019 Più in generale, deve ritenersi che sia onere del soggetto che Numero sezionale 201/2022Numero di raccolta generale 8902/2022 propone l’opposizione di terzo di cui all’art. 619 c.p.c. nel corso Data pubblicazione 18/03/2022 di una procedura di riscossione a mezzo ruolo dimostrare tutte le condizioni di ammissibilità della propria opposizione e, in ogni caso, che, laddove risultino sussistenti le circostanze di fatto che determinano l’improponibilità di detta opposizione, ivi in- cluse quelle previste dalla disposizione in esame, esse siano certamente rilevabili anche di ufficio dal giudice, secondo il re- gime ordinario dei fatti impeditivi il cui rilievo non è espressa- mente riservato alla parte per legge (cfr., ex multis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 15661 del 27/07/2005, Rv. 583491 – 01; Sez. U, Ordinanza interlocutoria n. 10531 del 07/05/2013, Rv. 626194 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 18602 del 05/08/2013, Rv. 627483 – 01). Ne consegue che l’eccezione di improponibilità dell’opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, sollevata dall’agente della riscossione nel corso del giu- dizio di primo grado, non può in alcun modo considerarsi tar- diva o inammissibile, il che assorbe ogni altra questione di me- rito sul punto. D’altra parte, come già osservato in relazione ai primi due mo- tivi di ricorso, è da ritenere in radice inammissibile una censura di omessa pronuncia (quale quella formulata con il quinto mo- tivo) in relazione a questioni di natura meramente processuale. 4. Con il sesto motivo si denunzia «nullità della sentenza per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111, comma 6, cost., in rela- zione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. difetto assoluto di mo- tivazione sotto l’aspetto materiale e grafico in ordine alle ra- gioni per le quali la corte di appello ha ritenuto applicabile la disciplina di cui all’art. 58 secondo comma DPR n. 602/1973, nonostante fosse stata eccepita dalle opponenti ed affermata dal Giudice di primo grado, la non applicabilità di tale disciplina al caso di specie». Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 10989/2019 Con il settimo motivo si denunzia «nullità della sentenza Numero sezionale 201/2022Numero di raccolta generale 8902/2022 per violazione dell’art. 58 secondo comma DPR n. 602/1973, in re- Data pubblicazione 18/03/2022 lazione all’art. 360 comma 1 n. 3 cpc, per avere la corte accer- tato e dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione di terzo pro- posta da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] nonostante la norma ri- chiamata non fosse applicabile al caso di specie». Il sesto ed il settimo motivo del ricorso – entrambi relativi alla questione dell’applicabilità, nella fattispecie concreta, delle pre- visioni di cui all’art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973 – sono logicamente e giuridicamente connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono inammissibili, in quanto le censure con gli stessi avan- zate risultano prive della necessaria specificità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Manca infatti nel ricorso un adeguato ed esaustivo richiamo al preciso contenuto della decisione di primo grado in ordine alla questione di cui si discute, nonché al contenuto dell’atto di ap- pello e, soprattutto, manca un adeguato richiamo al contenuto degli atti e documenti di causa sulla base dei quali questa Corte possa valutare la fondatezza nel merito delle censure stesse. In particolare, le società ricorrenti sostengono che il pignora- mento esattoriale non sarebbe in realtà avvenuto presso “il do- micilio del debitore” o, comunque, in luoghi allo stesso appar- tenenti, come richiesto dal richiamato art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973, cioè presso la sede della società debi- trice esecutata, [OSCURATO:SOCIETA]., in quanto tale società era in realtà già estinta, al momento del pignoramento, da diversi anni. Orbene, sul punto si deve osservare che le ricorrenti, al fine di escludere che il pignoramento potesse avere avuto luogo nella sede sociale della [OSCURATO:SOCIETA]., si limitano a sostenere che quest’ultima era in stato di scioglimento ed aveva cessato l’at- tività dal 2008. Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 10989/2019 Numero sezionale 201/2022 Si tratta, peraltro, di circostanze di fatto non decisive, in quanto Numero di raccolta generale 8902/2022Data pubblicazione 18/03/2022 né lo scioglimento di una società, né la cessazione della sua ordinaria attività di impresa ne comportano l’estinzione, dando semplicemente luogo all’apertura della fase di liquidazione; solo all’esito di questa, dopo l’approvazione del bilancio finale di li- quidazione e con la cancellazione dell’ente dal registro delle im- prese, si verifica la suddetta estinzione. Fino a tale momento, la società esiste e, dunque, essa ha certamente una sede, non- ché luoghi e beni che le appartengono. Nel ricorso, però, non solo non sono indicati gli atti e i docu- menti da cui dovrebbe evincersi la data esatta di cancellazione della [OSCURATO:SOCIETA]. dal registro delle imprese (data dalla quale soltanto potrebbe ritenersi non esistere una sua sede sociale), ma tale data non è neanche in alcun modo allegata. Il ricorso stesso, dunque, con riguardo alla questione in esame, non può ritenersi sostenuto dalla necessaria specificità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. e, di conseguenza, deve ritenersi inammissibile. 5. Il ricorso è rigettato. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo gli intimati svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - rigetta il ricorso; - nulla per le spese. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : D E S T E F A N O F R A N C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 e 1 0 6 6 8 d 2 6 9 e a 7 a d 8 8 f b e 1 1 1 3 7 3 6 f c f Numero registro generale 10989/2019 Numero sezionale 201/2022 delle società ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di con-Numero di raccolta generale 8902/2022Data pubblicazione 18/03/2022 tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci- vile, in data 1° febbraio 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Ric. n. 10989/2019 – Sez. 3 – Ad. 1° febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C
Sentenza Cassazione n. 08902/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris