CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2021
Cassazione n. 13871/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca del 25 settembre 2018, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di arresto ed euro tremila di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell'ag- gravante di cui all'art. 186, comma 2-bis), C.d.S.. 2.2. Violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento della non menzione della condanna nel casellario giudiziale. 2.3. Nella memoria difensiva depositata in data 24 novembre 2021, la difesa evidenzia che i motivi di ricorso risultano ben specificati mediante richiami a principi di diritto affermati dalla Corte di Cassazione. Si evidenzia che l'auto dell'imputato, trovandosi in sosta al di fuori della carreg- giata stradale non aveva determinato l'interruzione del normale flusso della circola- zione né aveva creato pericolo per la collettività. Quanto alla non menzione nel certificato del casellario giudiziale, essa era stata chiesta come da verbale di udienza del 25 settembre 2018. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto è basato su motivi manifestamente infon- dati e non proponibili in sede di legittimità. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., deve intendersi per incidente stradale qualsiasi avvenimento inatteso che, interrompendo il normale svolgimento della circolazione, possa provocare peri- colo alla collettività, senza che assuma rilevanza l'avvenuto coinvolgimento di terzi o di altri veicoli (Sez. 4, n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872, in fattispecie in cui la Corte ha censurato la decisione che, omettendo di considerare il pericolo per la circolazione causato dalla condotta di guida del ricorrente, aveva escluso l'aggra- vante in un caso in cui il conducente di un motociclo aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada). La nozione di "incidente stradale", pertanto, è, paci- ficamente, quella di urto del veicolo contro un ostacolo o di sua fuoriuscita dalla sede stradale, non essendo, invece, necessari i danni alle persone né alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi turbativa del traffico, purché significativa, che sia potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4, n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419; Sez. 4, n. 42488 19/09/2012, Pititto, Rv. 253734). In linea coi suesposti principi di diritto operanti in materia, la Corte fiorentina ha correttamente riconosciuto la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, C.d.S., avendo rilevato, con motivazione immune da censure, che il Bertucci era andato a collidere col proprio autoveicolo, del quale una ruota si tro- vava ferma su un cordolo di un'aiuola - contro un palo segnaletico del distributore; per tale ragione, il mezzo era fuoriuscito parzialmente dalla carreggiata, aveva colpito il palo posto nei pressi del distributore ed era rimasto lì, sin quanto non erano so- praggiunte le forze dell'ordine allertate dai passanti, che avevano lì notato una per- sona priva di sensi. I giudici di merito, pertanto, hanno logicamente disatteso l'ipotesi difensiva, secondo cui la dislocazione dell'auto in detta posizione derivava dalla cat- tiva esecuzione di un parcheggio. Il ricorrente non oppone che censure basate su una diversa ricostruzione fattuale della vicenda, senza confrontarsi con l'esauriente e dettagliato apparato argomenta- tivo sviluppato dalla Corte di merito. 2. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va osservato che, con l'atto di appello il Bertucci non aveva richiesto l'applicazione del beneficio della non menzione. Ebbene, non sono deducibili con il ricorso per Cassazione questioni che non ab- biano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motiva- zione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745). Al riguardo, occorre evidenziare che non è pertinente il richiamo della difesa alla sentenza di questa Corte (Sez. 3, n. 1133 del 03/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], non massimata), nella quale era stato applicato direttamente in sede di legittimità il be- neficio della non menzione ex art. 620, lett. I), cod. proc. pen.. Si trattava, di ipotesi in cui il motivo di ricorso de quo era stato ritenuto fondato, in cui non sussisteva un difetto di devoluzione. Né appare sufficiente la circostanza secondo cui la difesa evidenzia nelle note difensive di aver proposto la richiesta all'udienza del 25 settembre 2018 e ciò a pre- scindere dalla mancata allegazione di detto atto in violazione del principio di autosuf- ficienza. 3. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto solo dal consigliere esten- sore (più anziano del collegio) per impedimento del suo Presidente, ai sensi dell'art. 546, comma 2, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma il 15 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]