CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 aprile 1970
Cassazione n. 46894/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG L • 61t0J-e-oet.A.L.91 c...o.u.c_LV cc< As5 Tyt.q..3.4,4;3,y~ duck ' i F.3...ti_et QO of.„ - .12.1t£3.. c4x7e p: etnici ot.„. bxt) c st.s3 pytt,\N O AAA,15)-e Lim.0 ~ro ott tei t II. 1 .2.ngì OLLL to 37? aLQ,Gte r"Ft 12>tVRI-12- [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. La Corte di Appello di Brescia, con provvedimento emesso in data 29 settembre 2020 ha qualificato ricorso per cassazione l'atto di opposizione - introdotto da Ferrari (prima Muscio) Franco e [OSCURATO:PERSONA] il 23 giugno 2020 - avverso l'ordinanza emessa in data 5 giugno 2020 dalla medesima Corte territoriale. 1.1 Giova precisare che l'ordinanza emessa dalla Corte di Appello in data 5 giugno 2020 ha deciso su una domanda di revoca della confisca estesa (attuale art. 240 bis cod.pen.) che era stata introdotta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], medesime persone fisiche che hanno presentato l'atto di opposizione. 1.2 La statuizione di confisca di cui si discute risulta emessa in sede esecutiva a seguito di condanna definitiva (intervenuta per il delitto di cui all'art. 74 dPR n.309 del 1990, con rigetto del ricorso per cassazione del 5 giugno 2009) di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23.2.1939. In particolare la Corte di Appello di Milano (superando in forza di nuovi elementi una precedente statuizione di rigetto emessa dalla Corte di Appello di Brescia) con ordinanza del 23 ottobre 2014 (emessa a seguito di rigetto della opposizione dei terzi intestatari [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) ha emesso la originaria statuizione di confisca - quale giudice della esecuzione - in riferimento a 29 unità immobiliari ed alle quote sociali della [OSCURATO:SOCIETA], beni ritenuti riconducibili al predetto [OSCURATO:PERSONA]. La sequenza procedimentale relativa alla emissione del provvedimento di confisca risulta definita con la sentenza emessa da questa Corte di cassazione in data 24 maggio 2016 (sentenza numero 36635 del 2016) con cui sono stati respinti i ricorsi all'epoca proposti proposti da [OSCURATO:PERSONA] nato il 17.4.1970 e [OSCURATO:PERSONA] nata il 23.6.1940. 1.3 Ciò posto, la nuova decisione esecutiva del 5 giugno 2020, come si è anticipato, risulta emessa dalla Corte di Appel di Brescia quale nuovo giudice dell'esecuzione - sempre in riferimento a decisioni emesse in cognizione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ed in ragione della irrevocabilità dell'ultima sentenza - ed analizza la domanda di «revoca» introdotta dai medesimi terzi intestatari, Muscio/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In motivazione si realizza un apprezzamento delle nuove allegazioni e prospettazioni delle parti, ritenute non idonee a determinare l'effetto di revoca della confisca. 2. A fronte della qualificazione dell'atto di opposizione in ricorso, il Procuratore Generale con requisitoria scritta ha chiesto la nuova trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Brescia, ritenendo errata la qualificazione della opposizione (ai sensi degli artt.676 e 667 co.4 cod.proc.pen.), in ricorso. 3.Le parti private, rappresentate e difese dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], hanno depositato memoria contenente richiesta analoga. 4. Sul tema preliminare, di individuazione della esatta qualificazione dell'atto presentato il 23 giugno 2020 il Collegio ritiene che l'atto introdotto dalle parti private, qui trasmesso previa qualificazione in ricorso per cassazione, debba essere nuovamente qualificato come opposizione alla prima decisione (quella emessa il 5.6.2020), ai sensi degli articoli 676 e 667 comma 4 cod. proc.pen. 2.1 La ragione essenziale per cui il giudice della esecuzione ha ritenuto di operare una diversa qualificazione dell'atto - in termini di ricorso per cassazione - risiede nella considerazione per cui Ferrari (già Muscio) Franco e [OSCURATO:PERSONA] sono stati - in qualità di terzi - citati nella procedura esecutiva che ha portato alla emissione e alla conferma del titolo. Da ciò l'avvenuta trattazione in contraddittorio della domanda di revoca e la considerazione dell'assenza di un diritto alla 'duplice' valutazione di merito. Si è ritenuto, in particolare, che la stessa ammissibilità di un incidente con portata «revocatoria» derivi dal principio di diritto espresso da Sez. I n. 4196 del 2009 ric. Laforet, nella parte in cui, lì dove si è ritenuta possibile la domanda di revoca proveniente dal soggetto destinatario della statuizione di confisca cd. estesa, in chiave di necessaria assimilazione funzionale con la confisca di prevenzione. Il principio di diritto, introdotto dalla decisione riclaforet, è stato di recente riaffermato da Sez. I n. 27367 del 28.1.2021, rv 281634, secondo cui la confisca disposta in sede esecutiva ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 è suscettibile di revoca, purché con l'incidente proposto per la rimozione del provvedimento non vengano dedotte situazioni di fatto costituenti condizioni di legittimità della misura attinenti all'assenza di giustificazione circa la provenienza dei beni e al loro valore non proporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica lecita del soggetto colpito - coperte dal giudicato di condanna - ma proposte prove nuove sopravvenute alla conclusione del procedimento, per tali dovendosi intendere anche quelle preesistenti, non valutate nemmeno implicitamente dal giudice. 2.2 Tuttavia, pur essendo del tutto condivisibile l'assunto di partenza, essendosi già verificato l'intervento dei medesimi soggetti terzi (intestatari formali) nella prima sequenza esecutiva che ha condotto alla emissione della statuizione di confisca, il Collegio osserva che la natura atipica del procedimento di revoca della confisca (derivante dalla citata interpretazione giurisprudenziale, tesa a colmare una lacuna normativa potenzialmente lesiva di diritti costituzionalmente garantiti) va sempre calata nella unica dinamica procedimentale (art.676 e 667 co.4 cod.proc.pen.) che, in sede penale, regolamenta i diritti procedurali dei soggetti che non hanno preso parte, come [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al giudizio di cognizione. In altre parole, va riaffermato il principio - derivante da più decisioni emesse da questa Corte di legittimità - per cui il terzo intestano coinvolto in sede esecutiva ha facoltà di promuovere, in sede di critica alla decisione di merito esclusivamente l'atto di opposizione (ai sensi dell'art.667 co.4 cod.proc.pen.) e non il ricorso per cassazione (tra le molte, v. Sez. I n. 52058 del 10.6.2014, rv 261604). Va pertanto operata nuova qualificazione dell'atto, in termini di opposizione, come da dispositivo. P.Q.M. Convertito il ricorso in opposizione, dispone trasmettersi gli atti alla Corte di Appello di Brescia per l'ulterio