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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 5 giugno 2022

Cassazione n. 49447/2022

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/06/2017 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sectite le conclusioni del PG 94.; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con decreto emesso in data 05.06.2017, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Catania disponeva, su richiesta del Pubblico Ministero, l'archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava nella querela sporta che il [OSCURATO:PERSONA], a seguito di un diverbio, estraeva una pistola per minacciarlo e lo aggrediva, procurandogli le lesioni poi certificate.

Il P.M., nella richiesta di archiviazione, rilevava che, in relazione alla medesima vicenda era stata presentata querela altresì dal [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva di essere stato prima verbalmente e poi fisicamente aggredito dal Guarnaccia.

Il decreto di archiviazione impugnato riteneva la versione dei fatti offerta dal Guarnaccia non rispondente alla realtà, mentre appariva maggiormente logica e coerente la sequenza dei fatti narrata dal [OSCURATO:PERSONA], confermata dalle dichiarazioni rese dalla segretaria dello stesso e dalle tempestive richieste di aiuto rivolte alla Polizia di Stato.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il Guarnaccia, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale ha dedotto il vizio di violazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, eccependo la nullità - ai sensi dell'art. 410 bis co. 1 cod. proc. pen. - del decreto di archiviazione impugnato, per essersi il G.I.P. pronunciato sulla richiesia di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero inaudita altera parte e, dunque, pregiudicando il diritto di difendersi del Guarnaccia, che aveva invero proposto tempestivamente opposizione alla richiesta di archiviazione.

3. Con note difensive del 5.6.2022 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha messo in risalto la tempestività del ricorso proposto nei quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento di archiviazione.

3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento del decreto archiviazione impugnato, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. 1.Ed invero corre correttamente evidenziato dalla difesa del Guarnaccia il ricorso è stato tempestivamente proposto, atteso che se è pur vero che è stata formulata richiesta di copie degli atti in data 27.1.2022, tuttavia, materialmente gli atti sono stati consegnati in data 31.1.2022 ed il ricorso pertanto risulta tempestivamente proposto in data 14.2.2022.

In proposito va, infatti, richiamato il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il decreto di archiviazione è impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine di impugnazione ordinario di quindici giorni, che decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento (Sez. 3, Ord. n. 11543 del 27/11/2012, Rv. 254743; Sez. 6, n. 53433 del 06.11.2014, Rv. 262079)1 attraverso la conoscenza di esso.1.1.Tanto precisato si osserva, altresì, che nel caso in esame, il regime applicabile in materia di impugnazione del decreto di archiviazione è quello precedente all'entrata in vigore della L 23 giugno 2017 n.103, atteso che il decreto impugnato è stato emesso in data 5 giugno 2017.

In proposito questa Corte ha evidenziato che - ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, l'applicazione del principio "tempus regit actum" - occorre far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (Sez.4, n.49395 del 23/10/2018 rv.274041; Sez.2, n.50213 del 25/10/2018 rv.275514).

In applicazione di tale principio, dunque il decreto impugnato è ricorribile per cassazione e non reclamabile innanzi al tribunale, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, essendo stato emesso in epoca antecedente a tale riforma, ma impugnato successivamente.

2. Passando all'esame del merito de k ricorso si osserva che nel caso in esame il G.i.p. ha provveduto all'archiviazione del procedimento de plano nonostante l'opposizione proposta dal Guarnaccia in data 23.2.2017.

In ordine alla questione oggetto del ricorso, va evidenziato che il decreto di archiviazione del Giudice delle indagini preliminari di Catania- rappresentato da una affermazione prestampata di condivisione dei motivi della richiesta del pubblico ministero, riprodotta con l'uso di un timbro- omette qualsiasi riferimento, sinanche alla esistenza di un atto di opposizione della persona offesa del 23 febbraio 2017.

Può, pertanto, affermarsi la nullità del suddetto decreto, posto che, alla luce di quanto costantemente affermato da questa Corte, nell'archiviare "de plano" nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente sia in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato, sia all'inammissibilità dell'opposizione, che può essere dichiarata per Omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di prova, ovvero per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidon ai ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari; ove difettino tali condizioni, l'an:hiviazione "de plano" determina una violazione del contraddittorio censurabile con ricorso Der cassazione(v., tra le tante, Sez.5 n.28663 del 4/2/2016 rv.267369; Sez.6, n.53433 del 13/11/2014 rv.262079.

2.1. Ricorrendo nella fattispecie tale ultima ipotesi il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio ad altro Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catania- P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al G.i.p. del Tri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 05/06/2017 del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sectite le conclusioni del PG 94.; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con decreto emesso in data 05.06.2017, il Giudice per le [OSCURATO:PERSONA] presso il Tribunale di Catania disponeva, su richiesta del Pubblico Ministero, l'archiviazione del procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 582 e 612 cod. pen. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il quale lamentava nella querela sporta che il [OSCURATO:PERSONA], a seguito di un diverbio, estraeva una pistola per minacciarlo e lo aggrediva, procurandogli le lesioni poi certificate. Il P.M., nella richiesta di archiviazione, rilevava che, in relazione alla medesima vicenda era stata presentata querela altresì dal [OSCURATO:PERSONA], il quale riferiva di essere stato prima verbalmente e poi fisicamente aggredito dal Guarnaccia. Il decreto di archiviazione impugnato riteneva la versione dei fatti offerta dal Guarnaccia non rispondente alla realtà, mentre appariva maggiormente logica e coerente la sequenza dei fatti narrata dal [OSCURATO:PERSONA], confermata dalle dichiarazioni rese dalla segretaria dello stesso e dalle tempestive richieste di aiuto rivolte alla Polizia di Stato. 2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il Guarnaccia, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, con il quale ha dedotto il vizio di violazione di legge ex art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. e il vizio di motivazione, eccependo la nullità - ai sensi dell'art. 410 bis co. 1 cod. proc. pen. - del decreto di archiviazione impugnato, per essersi il G.I.P. pronunciato sulla richiesia di archiviazione avanzata dal Pubblico Ministero inaudita altera parte e, dunque, pregiudicando il diritto di difendersi del Guarnaccia, che aveva invero proposto tempestivamente opposizione alla richiesta di archiviazione. 3. Con note difensive del 5.6.2022 la difesa di [OSCURATO:PERSONA] ha messo in risalto la tempestività del ricorso proposto nei quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento di archiviazione. 3. Il Procuratore Generale in sede, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato requisitoria scritta, concludendo per l'annullamento del decreto archiviazione impugnato, con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Catania. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà. 1.Ed invero corre correttamente evidenziato dalla difesa del Guarnaccia il ricorso è stato tempestivamente proposto, atteso che se è pur vero che è stata formulata richiesta di copie degli atti in data 27.1.2022, tuttavia, materialmente gli atti sono stati consegnati in data 31.1.2022 ed il ricorso pertanto risulta tempestivamente proposto in data 14.2.2022. In proposito va, infatti, richiamato il principio costantemente affermato da questa Corte, secondo cui il decreto di archiviazione è impugnabile con ricorso per cassazione, esperibile nel termine di impugnazione ordinario di quindici giorni, che decorre dal momento in cui la persona offesa abbia avuto notizia del provvedimento (Sez. 3, Ord. n. 11543 del 27/11/2012, Rv. 254743; Sez. 6, n. 53433 del 06.11.2014, Rv. 262079)1 attraverso la conoscenza di esso.1.1.Tanto precisato si osserva, altresì, che nel caso in esame, il regime applicabile in materia di impugnazione del decreto di archiviazione è quello precedente all'entrata in vigore della L 23 giugno 2017 n.103, atteso che il decreto impugnato è stato emesso in data 5 giugno 2017. In proposito questa Corte ha evidenziato che - ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, l'applicazione del principio "tempus regit actum" - occorre far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione (Sez.4, n.49395 del 23/10/2018 rv.274041; Sez.2, n.50213 del 25/10/2018 rv.275514). In applicazione di tale principio, dunque il decreto impugnato è ricorribile per cassazione e non reclamabile innanzi al tribunale, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, essendo stato emesso in epoca antecedente a tale riforma, ma impugnato successivamente. 2. Passando all'esame del merito de k ricorso si osserva che nel caso in esame il G.i.p. ha provveduto all'archiviazione del procedimento de plano nonostante l'opposizione proposta dal Guarnaccia in data 23.2.2017. In ordine alla questione oggetto del ricorso, va evidenziato che il decreto di archiviazione del Giudice delle indagini preliminari di Catania- rappresentato da una affermazione prestampata di condivisione dei motivi della richiesta del pubblico ministero, riprodotta con l'uso di un timbro- omette qualsiasi riferimento, sinanche alla esistenza di un atto di opposizione della persona offesa del 23 febbraio 2017. Può, pertanto, affermarsi la nullità del suddetto decreto, posto che, alla luce di quanto costantemente affermato da questa Corte, nell'archiviare "de plano" nonostante l'opposizione proposta dal denunciante, ai sensi del secondo comma dell'art. 410 cod. proc. pen., il giudice delle indagini preliminari deve motivare specificamente sia in ordine sia alla infondatezza della notizia di reato, sia all'inammissibilità dell'opposizione, che può essere dichiarata per Omessa indicazione dell'oggetto delle investigazioni suppletive o dei relativi elementi di prova, ovvero per difetto di pertinenza o di rilevanza degli elementi indicati, in quanto inidon ai ad incidere sulle risultanze delle indagini preliminari; ove difettino tali condizioni, l'an:hiviazione "de plano" determina una violazione del contraddittorio censurabile con ricorso Der cassazione(v., tra le tante, Sez.5 n.28663 del 4/2/2016 rv.267369; Sez.6, n.53433 del 13/11/2014 rv.262079. 2.1. Ricorrendo nella fattispecie tale ultima ipotesi il decreto impugnato deve essere annullato con rinvio ad altro Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Catania- P.Q.M. annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al G.i.p. del Tri
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