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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 09467/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14361/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 891/2023depositata il 27/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio davanti alla Corte d’appello di Firenze la [OSCURATO:SOCIETA] proponendo appello avverso la sentenza n. 43 del 2020 con la quale Tribunale di Livorno lo aveva condannato al pagamento della somma di euro 718.780,44, oltre rivalutazione e interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato versamento all’Agenzia delle Entrate degli importi consegnati al professionista dalla società Ragep per il pagamento dei tributi relativi al periodo 2013-2017.

Il primo giudice aveva rilevato che la società aveva affidato al [OSCURATO:PERSONA], ragioniere, la gestione della contabilità, nonché l’amministrazione del personale dipendente.

In ragione dei suddetti incarichi la società aveva versato al professionista la somma di euro 717.404,00 da utilizzare per il pagamento dei tributi in favore dell’erario.

Poiché nel periodo in questione il debito della società nei confronti dell’Agenzia delle Entrate era pari al maggiore importo di euro 1.573.247,00, come da pignoramento notificato, doveva desumersi che il professionista non avesse destinato gli assegni in conformità del mandato.

Conseguentemente condannava il professionista a risarcire il danno patrimoniale consistente nella quota di sanzione, interessi e oneri di riscossione coattiva determinata dal mancato tempestivo pagamento dei tributi.

Respingeva, altresì la domanda riconvenzionale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle competenze professionali rimaste insolute, nonché per la restituzione di pagamenti effettuati per conto della società.

Avverso tale sentenza proponeva appello il Briganti, ritenendo errata la decisione, preliminarmente riguardo alla competenza per territorio e nel merito, per omesso esame della documentazione prodotta ed errato rigetto delle istanze istruttorie, concludendo per la riforma della decisione impugnata.

Si costituiva la società Ragep che contestava le censure poste a sostegno della impugnazione ed eccepiva l’inammissibilità della nuova produzione documentale.

Nelle more del giudizio di appello la società Ragep veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Livorno del 20 ottobre 2001 e il giudizio riassunto dall’appellante nei confronti della curatela del fallimento Regep.

La Corte d’appello di Firenze con sentenza del 27 aprile 2023 rigettava l’appello provvedendo sulle spese.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a tre motivi.

Resiste con controricorso il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore.

Con atto del 7 ottobre 2024 il difensore della ricorrente ha comunicato che nelle more del giudizio è intervenuto un accordo e ha rinunciatoal ricorso.

La rinuncia è stata accettata dalla controricorrente.

Motivi della decisione Come rilevato in narrativa, in data 18 ottobre 2024 è pervenuta la rinuncia al ricorso, datata 7 ottobre 2024, formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dai procuratori delle parti, muniti del relativo potere (art. 390 2 comma c.p.c.).

Tale rinuncia è stata accettata, con le medesime modalità.

Consegue l'estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 1^ comma c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese.

La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015).

P.Q.M la Corte dichiara estinto il processo di Cassazione.

Così deciso nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14361/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 8, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 78, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 891/2023depositata il 27/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio davanti alla Corte d’appello di Firenze la [OSCURATO:SOCIETA] proponendo appello avverso la sentenza n. 43 del 2020 con la quale Tribunale di Livorno lo aveva condannato al pagamento della somma di euro 718.780,44, oltre rivalutazione e interessi a titolo di risarcimento del danno conseguente al mancato versamento all’Agenzia delle Entrate degli importi consegnati al professionista dalla società Ragep per il pagamento dei tributi relativi al periodo 2013-2017. Il primo giudice aveva rilevato che la società aveva affidato al [OSCURATO:PERSONA], ragioniere, la gestione della contabilità, nonché l’amministrazione del personale dipendente. In ragione dei suddetti incarichi la società aveva versato al professionista la somma di euro 717.404,00 da utilizzare per il pagamento dei tributi in favore dell’erario. Poiché nel periodo in questione il debito della società nei confronti dell’Agenzia delle Entrate era pari al maggiore importo di euro 1.573.247,00, come da pignoramento notificato, doveva desumersi che il professionista non avesse destinato gli assegni in conformità del mandato. Conseguentemente condannava il professionista a risarcire il danno patrimoniale consistente nella quota di sanzione, interessi e oneri di riscossione coattiva determinata dal mancato tempestivo pagamento dei tributi. Respingeva, altresì la domanda riconvenzionale proposta dal [OSCURATO:PERSONA] per il pagamento delle competenze professionali rimaste insolute, nonché per la restituzione di pagamenti effettuati per conto della società. Avverso tale sentenza proponeva appello il Briganti, ritenendo errata la decisione, preliminarmente riguardo alla competenza per territorio e nel merito, per omesso esame della documentazione prodotta ed errato rigetto delle istanze istruttorie, concludendo per la riforma della decisione impugnata. Si costituiva la società Ragep che contestava le censure poste a sostegno della impugnazione ed eccepiva l’inammissibilità della nuova produzione documentale. Nelle more del giudizio di appello la società Ragep veniva dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Livorno del 20 ottobre 2001 e il giudizio riassunto dall’appellante nei confronti della curatela del fallimento Regep. La Corte d’appello di Firenze con sentenza del 27 aprile 2023 rigettava l’appello provvedendo sulle spese. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] a tre motivi. Resiste con controricorso il fallimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del curatore. Con atto del 7 ottobre 2024 il difensore della ricorrente ha comunicato che nelle more del giudizio è intervenuto un accordo e ha rinunciatoal ricorso. La rinuncia è stata accettata dalla controricorrente. Motivi della decisione Come rilevato in narrativa, in data 18 ottobre 2024 è pervenuta la rinuncia al ricorso, datata 7 ottobre 2024, formalmente perfetta, in quanto sottoscritta dai procuratori delle parti, muniti del relativo potere (art. 390 2 comma c.p.c.). Tale rinuncia è stata accettata, con le medesime modalità. Consegue l'estinzione del processo di Cassazione per rinuncia al ricorso (art. 391 1^ comma c.p.c.), senza nessun provvedimento sulle spese. La declaratoria di estinzione del giudizio esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (Cass. n. 19560 del 2015). P.Q.M la Corte dichiara estinto il processo di Cassazione. Così deciso nella
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