CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 09981/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], condannata ex art. 444 cod. proc. pen. alla pena di due anni di reclusione, convertita nell’equivalente periodo di lavori di pubblica utilità, ha avanzato istanza di riconoscimento della liberazione anticipata di cui all’art. 54 ord. pen., in relazione al periodo in cui ha già eseguito il lavoro di pubblica utilità. La richiesta è stata proposta al Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] che ha dichiarato la propria incompetenza disponendo la trasmissione degli atti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in funzione di giudice dell’esecuzione. Questi, con ordinanza del 5 novembre 2025, richiamando giurisprudenza di questa Corte, ha ritenuto, a sua volta, la propria incompetenza sollevando conflitto e disponendo la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione ai sensi degli artt. 28 e seguenti cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Sussiste il denunciato conflitto essendosi determinata una stasi processuale per effetto del contemporaneo rifiuto di due giudici di prendere cognizione del medesimo procedimento; situazione risolvibile solo a seguito di decisione di questa Corte. 2. Deve essere dichiarata la competenza del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA]. Sulla questione di competenza oggetto del conflitto e, ancora prima, su quella dell’ammissibilità del riconoscimento del beneficio della liberazione anticipata nel caso di pena detentiva sostituita con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell’art. 56 bis legge n. 689 del 1981, non vi è motivo di discostarsi dalle precedenti decisioni di questo [OSCURATO:PERSONA]. Deve essere, quindi, ancora una volta ribadito che «in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza» (Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687 - 01). In senso conforme si registrano diversi arresti successivi non massimati, quali Sez. 1, n. 18955 del 20/03/2025, Maccarinelli; Sez. 1, n. 22662 del 7/03/2025, Quartararo; Sez. 1, n. 30637 del 4/06/2025, confl. GIP Cosenza/MdS Cosenza; Sez. 1, n. 37693 del 7/10/2025, confl. MdS Firenze/GIP Firenze; Sez. 1, n. 37694 del 7/10/2025, confl. Trib. [OSCURATO:PERSONA]/MdS Milano, oltre a Sez. 1, n. 26963 del 16/04/2025, Canli che ha ribadito, incidentalmente, il medesimo principio. Va assicurata continuità a tale orientamento che si basa sul dato inequivoco delle norme di riferimento. In particolare, va richiamato il contenuto testuale dell’art. 69 bis, comma 4, ord. pen., come sostituito dall’art. 5, comma 3 del d.l. 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112., in base al quale «il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza, con ordinanza, in camera di consiglio senza la presenza delle parti, ed è comunicato o notificato senza ritardo ai soggetti indicati nell’articolo 127del codice di procedura penale». Il successivo comma 5 stabilisce, inoltre, che «avverso l’ordinanza di cui al comma 4 il difensore, l’interessato e il pubblico ministero possono, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione, proporre reclamo al tribunale di sorveglianza competente per territorio». Pertanto, pur rimanendo ferma la competenza del giudice dell’esecuzione per l’applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità e per tutte le questioni relative alla sua esecuzione fino alla dichiarazione che ne attesta la definitiva espiazione e ne dichiara estinto ogni effetto penale, ai sensi degli artt. 63 e 64 legge n. 689 del 1981, come modificati, dall’art. 71, comma 1, lett. m) ed n) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per la concessione del beneficio deve ritenersi la competenza del Magistrato di sorveglianza. 3. Consegue, da quanto esposto, la dichiarazione di competenza del Magistrato di sorveglianza di [OSCURATO:PERSONA] cui vanno trasmessi gli atti. P.Q.M Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di sorveglianza di Regg