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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 35460/2022

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Vicenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R.

Seccia, che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Vicenza, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale il 14 luglio 2021, avente ad oggetto un dipinto olio su tela kyt, con cornice, intitolato I covoni, del quale, secondo il Tribunale, non è provata l'autenticità in quanto opera del pittore [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorrente, proprietario di una quota del dipinto, è indagato per i reati di cui agli artt. 178, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 42 del 2004 e per ricettazione.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti.

Il ricorrente contesta il giudizio di non autenticità dell'opera espresso dal Tribunale e, con esso, l'astratta configurabilità dei reati contestati.

Egli fonda le sue censure sulla esistenza di una opinione sulla autenticità del dipinto contrapposta a quella sulla quale l'ordinanza impugnata ha basato il suo convincimento.

L'opinione favorevole alla autenticità dell'opera è quella del prof.

Hammacher, esperto delle opere di [OSCURATO:PERSONA] e già direttore onorario del [OSCURATO:PERSONA] di Otterlo, che il Tribunale non avrebbe considerato.

In forza di ciò ed anche in ragione della "storia" del quadro, con riguardo ai suoi passaggi di proprietà, i reati contestati sarebbero insussistenti, tenuto conto che non potrebbero essere sorretti dal mero dubbio sulla autenticità dell'opera.

Anche le ultime trattative per la vendita del quadro e l'attribuzione di un valore di 14 milioni di euro, dimostrerebbero la buona fede dei proprietari e la circostanza che l'opera è stata ritenuta solo attribuibile a [OSCURATO:PERSONA] e come tale oggetto di tentata, lecita commercializzazione, dal momento che la certezza della paternità in capo al grande pittore avrebbe comportato una stima del quadro molto superiore.

Gli stessi esperti del [OSCURATO:PERSONA] di Amsterdam non avrebbero escluso l'autenticità dell'opera, limitandosi ad affermare la non certa paternità sulla base degli elementi disponibili; 2) violazione di legge per avere il Tribunale contraddittoriamente affermato la sussistenza del fumus commissi delicti in presenza di un giudizio di sola attribuibilità dell'opera a [OSCURATO:PERSONA].

Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi qualificati anche come memoria difensiva corredata da documenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato.

Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov).

2. Il Tribunale ha specificamente sottolineato in motivazione che "la non attribuibilità dell'opera a [OSCURATO:PERSONA] è stata più volte sostenuta e comunicata a Tessarolo dal gruppo di ricerca del [OSCURATO:PERSONA] di Amsterdam - unico istituto preposto a certificare l'autenticità delle opere dell'artista - interessato per conto di [OSCURATO:PERSONA] dapprima nel 1993 e successivamente dal 2003 al 2007, ricevendo risposta negativa" (fg. 4 del provvedimento impugnato).

Inoltre, gli stessi esperti del museo [OSCURATO:PERSONA] avevano sottolineato, nel parere depositato dalla difesa, che il quadro presentava un colore, il rosso cadmio, mai presente in altre opere dell'artista e che le analisi del [OSCURATO:PERSONA] di Roma avevano acclarato una difformità nella firma del quadro rispetto a quelle ricondotte al pittore.

Infine, anche la storia dei passaggi di mano del dipinto deponevano nel senso della piena consapevolezza del ricorrente di non possedere un quadro autentico e, nonostante ciò, di non dotarlo della dichiarazione di non autenticità di cui all'art. 179 D.Lgs. n. 42 del 2004 nel tentativo di vendita.

Infine, il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni del teste Bortoloso che era stato incaricato della vendita del quadro e che aveva potuto verificare la perdurante volontà del ricorrente in tal senso nonostante il [OSCURATO:PERSONA] non attestasse l'autenticità del dipinto.

A fronte di questi dati, le censure del ricorrente intendono colpire il merito della valutazione del Tribunale sulla sussistenza dell'astratta configurabilità dei reati, vale a dire la congruità e linearità della motivazione rispetto alle deduzioni difensive volte a sostenere, con il particolare richiamo ad altro parere tecnico, l'autenticità dell'opera o comunque la sua mera attribuibilità al famoso pittore, anche quest'ultima esclusa, come si testualmente riportato più sopra, dagli esperti del Museo di Amsterdam.

Tali censure, anche con riferimento a quanto contenuto nella memoria depositata, non sono deducibili in questa sede ma in quella dibattimentale, deputata a verificare la piena sussistenza dei reati (e non la loro astratta configurabilità) anche da un punto di vista dell'elemento soggettivo.

Da ciò discende l'inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso, congiuntamente trattati e con assorbimento di ogni altra questione.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - che si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.07.2022. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Vicenza; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico A.R. Seccia, che ha chiesto il rigetto del ricorso; sentiti i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Vicenza, in sede di riesame di misure cautelari reali, confermava il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo Tribunale il 14 luglio 2021, avente ad oggetto un dipinto olio su tela kyt, con cornice, intitolato I covoni, del quale, secondo il Tribunale, non è provata l'autenticità in quanto opera del pittore [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorrente, proprietario di una quota del dipinto, è indagato per i reati di cui agli artt. 178, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 42 del 2004 e per ricettazione. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti. Il ricorrente contesta il giudizio di non autenticità dell'opera espresso dal Tribunale e, con esso, l'astratta configurabilità dei reati contestati. Egli fonda le sue censure sulla esistenza di una opinione sulla autenticità del dipinto contrapposta a quella sulla quale l'ordinanza impugnata ha basato il suo convincimento. L'opinione favorevole alla autenticità dell'opera è quella del prof. Hammacher, esperto delle opere di [OSCURATO:PERSONA] e già direttore onorario del [OSCURATO:PERSONA] di Otterlo, che il Tribunale non avrebbe considerato. In forza di ciò ed anche in ragione della "storia" del quadro, con riguardo ai suoi passaggi di proprietà, i reati contestati sarebbero insussistenti, tenuto conto che non potrebbero essere sorretti dal mero dubbio sulla autenticità dell'opera. Anche le ultime trattative per la vendita del quadro e l'attribuzione di un valore di 14 milioni di euro, dimostrerebbero la buona fede dei proprietari e la circostanza che l'opera è stata ritenuta solo attribuibile a [OSCURATO:PERSONA] e come tale oggetto di tentata, lecita commercializzazione, dal momento che la certezza della paternità in capo al grande pittore avrebbe comportato una stima del quadro molto superiore. Gli stessi esperti del [OSCURATO:PERSONA] di Amsterdam non avrebbero escluso l'autenticità dell'opera, limitandosi ad affermare la non certa paternità sulla base degli elementi disponibili; 2) violazione di legge per avere il Tribunale contraddittoriamente affermato la sussistenza del fumus commissi delicti in presenza di un giudizio di sola attribuibilità dell'opera a [OSCURATO:PERSONA]. Si dà atto che nell'interesse del ricorrente sono stati depositati motivi nuovi qualificati anche come memoria difensiva corredata da documenti. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è manifestamente infondato. Deve premettersi che, secondo l'art. 325, comma 1, cod.proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, Angelini, conforme a Sez.U, n. 5876 del 2004, Bevilacqua). La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U. n.25932 del 2008, Ivanov). 2. Il Tribunale ha specificamente sottolineato in motivazione che "la non attribuibilità dell'opera a [OSCURATO:PERSONA] è stata più volte sostenuta e comunicata a Tessarolo dal gruppo di ricerca del [OSCURATO:PERSONA] di Amsterdam - unico istituto preposto a certificare l'autenticità delle opere dell'artista - interessato per conto di [OSCURATO:PERSONA] dapprima nel 1993 e successivamente dal 2003 al 2007, ricevendo risposta negativa" (fg. 4 del provvedimento impugnato). Inoltre, gli stessi esperti del museo [OSCURATO:PERSONA] avevano sottolineato, nel parere depositato dalla difesa, che il quadro presentava un colore, il rosso cadmio, mai presente in altre opere dell'artista e che le analisi del [OSCURATO:PERSONA] di Roma avevano acclarato una difformità nella firma del quadro rispetto a quelle ricondotte al pittore. Infine, anche la storia dei passaggi di mano del dipinto deponevano nel senso della piena consapevolezza del ricorrente di non possedere un quadro autentico e, nonostante ciò, di non dotarlo della dichiarazione di non autenticità di cui all'art. 179 D.Lgs. n. 42 del 2004 nel tentativo di vendita. Infine, il Tribunale ha valorizzato le dichiarazioni del teste Bortoloso che era stato incaricato della vendita del quadro e che aveva potuto verificare la perdurante volontà del ricorrente in tal senso nonostante il [OSCURATO:PERSONA] non attestasse l'autenticità del dipinto. A fronte di questi dati, le censure del ricorrente intendono colpire il merito della valutazione del Tribunale sulla sussistenza dell'astratta configurabilità dei reati, vale a dire la congruità e linearità della motivazione rispetto alle deduzioni difensive volte a sostenere, con il particolare richiamo ad altro parere tecnico, l'autenticità dell'opera o comunque la sua mera attribuibilità al famoso pittore, anche quest'ultima esclusa, come si testualmente riportato più sopra, dagli esperti del Museo di Amsterdam. Tali censure, anche con riferimento a quanto contenuto nella memoria depositata, non sono deducibili in questa sede ma in quella dibattimentale, deputata a verificare la piena sussistenza dei reati (e non la loro astratta configurabilità) anche da un punto di vista dell'elemento soggettivo. Da ciò discende l'inammissibilità di entrambi i motivi di ricorso, congiuntamente trattati e con assorbimento di ogni altra questione. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso - che si estende ai motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen. - consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 13.07.2022. [OSCURATO:PERSONA]
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