CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 1973
Cassazione n. 45320/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13/07/1973 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 04/08/1971 avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato nonché la memoria trasmessa nell'interesse dei ricorrenti; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche così da rendere il relativo giudizio di merito no sindacabile in questa sede sia in relazione alle valutazioni di matrice probatorie, anche inerenti alla attendibilità della persona offesa, sottese al giudizio di responsabilità ascritto al Farro per il capo 1), sia con riguardo ai rilievi critici prospettati in relazione al dolo ritenuto per i fatti di resistenza attribuiti agli agiti dei due ricorrenti; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 9 settembre 2024.