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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 gennaio 2026

Cassazione n. 20736/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]'OLIO che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza della [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l'atto di appello presentato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avverso la sentenza di primo grado emessa dal Gup del Tribunale di Parma con la quale era stata dichiarata la responsabilità ex art. 2 Divo 74/2000. §s3 La Corte di appello ha ritenuto che con l'impugnazione siano state 're---- argomentazioni dedotte nel corso del giudizio e puntualmente disattese dal primo giudice senza formulare alcuna critica argomentativa e senza confrontarsi conquanto affermato dal giudice di primo grado in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2.Avverso la suddetta ordinanza ricorrono per cassazione gli imputati .oteee lamentando violazioneV581, comma 1 bis, cod. proc. pen., ed evidenziando che l'unico motivo di appello, concernente il riconoscimento della particolare tenuità del fatto, era invece connotato dai requisiti di specificità e puntualità, da commisurarsi proporzionalmente alla specificità delle argomentazioni contenute nel provvedimento impugnato.

Al riguardo, evidenziano che il giudice di primo grado aveva negato l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. con motivazione sintetica, di poche righe, senza analizzare gli elementi favorevoli esposti dalla difesa, quali: la condotta susseguente al reato, consistita nel pagamento e nell'estinzione integrale del debito tributario, lo stato di incensuratezza degli imputati, l' esiguità del danno cagionato alla pubblica amministrazione, comunque riparato, il grado di colpevolezza, l'insussistenza di condizioni ostative sia di natura oggettiva che soggettiva.

Il giudice di primo grado ha, contraddittoriamente, preso in considerazione i suddetti elementi ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, e negato l'invocata causa di non punibilità sulla base di un unico elemento, incentrato esclusivamente sulla condotta, senza effettuare quella valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che invece la giurisprudenza di legittimità impone.

L'atto interposto aveva pienamente assolto il requisito della specificità in quanto esponeva in modo puntuale le ragioni in fatto e in diritto a sostegno della richiesta.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Si premette che, in tema di impugnazioni, costituisce ius receptum il principio secondo il quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento 2impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017) Rv. 268822; Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205 - 01).

Inoltre, la Corte di cassazione ha in più occasioni affermato che il difetto di specificità dei motivi, ricompreso fra le ipotesi che consentono di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc.pen., deve intendersi come la manifesta carenza di una censura, di legittimità o di merito, chiaramente identificabile, precisando che i casi di inammissibilità de plano dell'appello devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, atteso che in tali ipotesi le garanzie della difesa sono ridotte alla sola possibilità di ricorrere per cassazione avverso la relativa declaratoria.

Si ritiene, infatti che l'esigenza di garanzia del contraddittorio imponga di interpretare in modo costituzionalmente orientato il presupposto del difetto di specificità dei motivi, da intendersi come manifesta carenza di tale requisito che ridondi in difetto di una censura, di legittimità o di merito, chiaramente identificabile sicché, proprio in ragione di tale manifesta mancanza di specificità della formulazione della censura, in realtà nessuna risposta, di merito o di legittimità, il giudice d'appello è chiamato a rendere su impulso dell'atto di impugnazione (si vedano Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12355 del 07/01/2014 Cc., dep. 17/03/2014, rv. 259742).

Ne segue che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado. (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978 - 01, in applicazione del principio la Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che, al contempo, aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, e risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili).

2. Nel caso in disamina, la Corte di appello ha attentamente vagliato il profilo attinente la specificità dei motivi ed ha concluso in senso negativo, rilevando che essi erano generici, in quanto non si confrontavano con le argomentazioni spese dal giudice di primo grado che ha ritenuto che i fatti non fossero riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen., ponendo in rilievo il fatto che gli imputati si erano rivolti ad una cartiera professionale e avevano cercato di occultare l'utilizzo delle fatture false, manifestando così un'insidiosità meritevole di sanzione penale.

Il Tribunale ha invece inteso valorizzare gli elementi favorevoli indicati dalle difese (l'esiguità dell'importo evaso da ciascuno degli imputati, 3l'incensuratezza di due imputati) ai fini del trattamento sanzionatorio e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, così da adeguare meglio la pena al caso concreto, sulla base di una valutazione circa la gravità e il disvalore del fatto che sfugge ad un casistica predeterminata e sulla base di presupposti e finalità che si pongono in rapporto di netta alterità rispetto al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che presuppone una valutazione di minima offensività.

A fronte di una valutazione della condotta in termini di offensività non minima, i ricorrenti hanno formulato un motivo di appello generico, limitandosi ad evidenziare una pretesa contraddittorietà tra il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il diniego del beneficio invocato, senza neppure specificare le ragioni per le quali gli elementi valutati ai fini del trattamento sanzionatorio avrebbero dovuto rilevare anche ai fini della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2.1 ricorsi, dunque, devono essere dichiarati inammissibili.

All'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MOggiIL [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] a Arrabito 4

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
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Al riguardo, evidenziano che il giudice di primo grado aveva negato l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. con motivazione sintetica, di poche righe, senza analizzare gli elementi favorevoli esposti dalla difesa, quali: la condotta susseguente al reato, consistita nel pagamento e nell'estinzione integrale del debito tributario, lo stato di incensuratezza degli imputati, l' esiguità del danno cagionato alla pubblica amministrazione, comunque riparato, il grado di colpevolezza, l'insussistenza di condizioni ostative sia di natura oggettiva che soggettiva. Il giudice di primo grado ha, contraddittoriamente, preso in considerazione i suddetti elementi ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, e negato l'invocata causa di non punibilità sulla base di un unico elemento, incentrato esclusivamente sulla condotta, senza effettuare quella valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta che invece la giurisprudenza di legittimità impone. L'atto interposto aveva pienamente assolto il requisito della specificità in quanto esponeva in modo puntuale le ragioni in fatto e in diritto a sostegno della richiesta. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Si premette che, in tema di impugnazioni, costituisce ius receptum il principio secondo il quale l'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento 2impugnato (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017) Rv. 268822; Sez. 4, n. 36154 del 12/09/2024, Rv. 287205 - 01). Inoltre, la Corte di cassazione ha in più occasioni affermato che il difetto di specificità dei motivi, ricompreso fra le ipotesi che consentono di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc.pen., deve intendersi come la manifesta carenza di una censura, di legittimità o di merito, chiaramente identificabile, precisando che i casi di inammissibilità de plano dell'appello devono essere oggetto di interpretazione restrittiva, atteso che in tali ipotesi le garanzie della difesa sono ridotte alla sola possibilità di ricorrere per cassazione avverso la relativa declaratoria. Si ritiene, infatti che l'esigenza di garanzia del contraddittorio imponga di interpretare in modo costituzionalmente orientato il presupposto del difetto di specificità dei motivi, da intendersi come manifesta carenza di tale requisito che ridondi in difetto di una censura, di legittimità o di merito, chiaramente identificabile sicché, proprio in ragione di tale manifesta mancanza di specificità della formulazione della censura, in realtà nessuna risposta, di merito o di legittimità, il giudice d'appello è chiamato a rendere su impulso dell'atto di impugnazione (si vedano Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12355 del 07/01/2014 Cc., dep. 17/03/2014, rv. 259742). Ne segue che il giudice d'appello, a seguito della riforma dell'art. 581 cod. proc. pen. da parte della legge 23 giugno 2017, n. 103, può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità, ovvero quando non siano affatto argomentati o non affrontino la motivazione spesa nella sentenza impugnata, ma non quando siano ritenuti infondati, cioè inidonei, anche manifestamente, a confutarne l'apparato motivazionale, dovendo in tal caso confermare la sentenza di primo grado. (Sez. 4, n. 36533 del 15/09/2021, Rv. 281978 - 01, in applicazione del principio la Corte, rilevandone la contraddittorietà, ha annullato la sentenza che, al contempo, aveva dichiarato inammissibile l'appello per genericità delle ragioni indicate a sostegno della richiesta di riforma della sentenza di primo grado, e risposto nel merito ai motivi ritenuti inammissibili). 2. Nel caso in disamina, la Corte di appello ha attentamente vagliato il profilo attinente la specificità dei motivi ed ha concluso in senso negativo, rilevando che essi erano generici, in quanto non si confrontavano con le argomentazioni spese dal giudice di primo grado che ha ritenuto che i fatti non fossero riconducibili all'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen., ponendo in rilievo il fatto che gli imputati si erano rivolti ad una cartiera professionale e avevano cercato di occultare l'utilizzo delle fatture false, manifestando così un'insidiosità meritevole di sanzione penale. Il Tribunale ha invece inteso valorizzare gli elementi favorevoli indicati dalle difese (l'esiguità dell'importo evaso da ciascuno degli imputati, 3l'incensuratezza di due imputati) ai fini del trattamento sanzionatorio e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, così da adeguare meglio la pena al caso concreto, sulla base di una valutazione circa la gravità e il disvalore del fatto che sfugge ad un casistica predeterminata e sulla base di presupposti e finalità che si pongono in rapporto di netta alterità rispetto al riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, che presuppone una valutazione di minima offensività. A fronte di una valutazione della condotta in termini di offensività non minima, i ricorrenti hanno formulato un motivo di appello generico, limitandosi ad evidenziare una pretesa contraddittorietà tra il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e il diniego del beneficio invocato, senza neppure specificare le ragioni per le quali gli elementi valutati ai fini del trattamento sanzionatorio avrebbero dovuto rilevare anche ai fini della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. 2.1 ricorsi, dunque, devono essere dichiarati inammissibili. All'inammissibilità dei ricorsi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MOggiIL [OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] a Arrabito 4
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