Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 gennaio 2022

Cassazione n. 10488/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 121) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è stata motivatamente esclusa dalla Corte territoriale sulla scorta del non minimo valore dei beni oggetto di furto (un paio di orecchini in oro giallo, un altro in oro bianco e la somma di 530 euro).

Quanto alla recidiva, la sua applicazione è derivata da una congrua e logica valutazione di merito - insindacabile in cassazione - che, anche sulla scorta dei precedenti penali a carico dell'imputato, ha riconosciuto l'accresciuta pericolosità sociale del prevenuto.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorsa e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] lCiamai D

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 121) [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. L'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. è stata motivatamente esclusa dalla Corte territoriale sulla scorta del non minimo valore dei beni oggetto di furto (un paio di orecchini in oro giallo, un altro in oro bianco e la somma di 530 euro). Quanto alla recidiva, la sua applicazione è derivata da una congrua e logica valutazione di merito - insindacabile in cassazione - che, anche sulla scorta dei precedenti penali a carico dell'imputato, ha riconosciuto l'accresciuta pericolosità sociale del prevenuto. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsa e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA] lCiamai D
Sentenza Cassazione n. 10488/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris