Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 1989

Cassazione n. 19206/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/10/1989 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 5 marzo 2024 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale locale, previa esclusione della recidiva, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificato dal primo giudice.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato lamentando con motivo unico l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 3.

Il ricorso è inammissibile.

Il motivo di ricorso è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. poiché, a fronte di un apparato motivazionale non manifestamente illogico e coerente con gli elementi posti alla base del giudizio espresso, si limita ad esporre l'argomento secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alla "sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen." senza, tuttavia, confrontarsi con la motivazione posta né esporre le ragioni di diritto poste a sostegno della richiesta formulata.

In proposito va rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli).

4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in data 13 maggio 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/10/1989 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 marzo 2024 la Corte di appello di Bari, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale locale, previa esclusione della recidiva, ha rideterminato la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 73, co. 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, così riqualificato dal primo giudice. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato lamentando con motivo unico l'omessa motivazione in ordine alla sussistenza delle cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo di ricorso è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d) cod. proc. pen. poiché, a fronte di un apparato motivazionale non manifestamente illogico e coerente con gli elementi posti alla base del giudizio espresso, si limita ad esporre l'argomento secondo cui la Corte territoriale avrebbe omesso di motivare in ordine alla "sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen." senza, tuttavia, confrontarsi con la motivazione posta né esporre le ragioni di diritto poste a sostegno della richiesta formulata. In proposito va rammentato che l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi se manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affermazioni del provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945, Scicchitano; Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822, Galtelli). 4. Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in data 13 maggio 2025.